Capitolo I Il diritto internazionale consuetudinario e pattizio e i principi di soft
12. Le misure per la conservazione delle risorse della pesca in alto mare
Tra i provvedimenti di rilievo del diritto internazionale della pesca, attraverso i quali si è dato ulteriore impulso alle esigenze di tutela delle risorse alieutiche, rientra The Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, adottato nel corso della ventisettesima sessione della Conferenza della FAO tenutasi a Roma il 24 novembre 1993 (182).
Tale Accordo, entrato in vigore 24 aprile del 2003, (183) si propone l’obiettivo di promuovere l’osservanza, da parte delle navi da pesca in alto mare, delle norme internazionali in tema di gestione e conservazione delle
(180) In particolare l’art. 7 dell’Accordo prevede che il Comitato scientifico promuova la ricerca scientifica nel campo della conservazione e gestione delle risorse alieutiche e dell’ambiente marino, ricomprese nell’area di applicazione dell’Accordo, fornisca i necessari consigli scientifici al Meeting of parties , in merito alle misure di gestione delle risorse da adottare.
(181) Cfr. art. 10 e ss. dell’Accordo.
(182) Alla Conferenza hanno partecipato i seguenti Stati: Australia, Argentina, Barbados, Benin, Canada, Cile, Cipro, Egitto, Comunità Europea, Georgia, Ghana, Giappone, Repubblica di Korea, Madacascar, Mauritius, Messico, Marocco, Myanmar, Namibia, Norvegia, Perù, Santa Kitts e Nevis, Santa Lucia, Seychelles, Svezia, Siria, Tanzania, Stati Uniti e Uruguay.
(183) In tema v. G. MOORE, The Food and Agriculture Organization of the United
Nations Compliance Agreement (1994) in International Journal of Marine and Coastal Law
412; G. MOORE, The FAO Compliance Agreement, M. H. Nordquist and J. Norton Moore (eds), Current Fisheries Issues and the Food and Agriculture Organization of the United
Nations, (Kluwer, 2000);C. LERÍA Breve analisis de los recientes instrumentos internacionales
relativos a la pesca y el papel de la FAO, in Perspectivas, cit., 1999, 134; BIRNIE, New
approaches to ensuring compliance at sea : the FAO Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas, in Review of European Community and international environmental law; vol.8, 1999, 48-55;
Inoltre v. Internationale fisheries: instruments with index, United Nations, Division for Ocean Affairs and the law Sea, Office of legal affairs, United Nations, 1998; Agreement to promote
compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high sea: approved on November 24, 1983, in International legal materials: current documents, FAO, vol 33, 1994, 960-980.
risorse ittiche, la responsabilità e il controllo da parte dello Stato di bandiera sulle proprie navi, nonché lo scambio di informazioni sulla pesca (184).
Tra i principi richiamati dall’Accordo rientrano, tra l’alro, quelli enucleati nella sezione C del Capitolo 17 dell’Agenda 21, rubricata «Sustainable use and conservation of marine living resources of the high seas» (185) e nella Dichiarazione di Cancun del 1992 (186), i quali mirano a vietare quelle pratiche di pesca (id est, reflagging, utilizzo di attrezzi da pesca poco selettivi, etc.), incompatibili con le misure di gestione e conservazione delle risorse alieutiche previste dal diritto internazionale della pesca.
Nell’ambito di applicazione dell’Accordo rientrano, ai sensi dell’art. 2 § 1, tutte le navi da pesca destinate alla pesca d’altura, anche se il successivo § 2 prevede la possibilità da parte di uno Stato membro di esentare navi, con meno di 24 metri, autorizzate a battere la sua bandiera, semprechè tale esenzione non pregiudichi o comprometta le finalità dell’Accordo.
Ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela e conservazione delle risorse aliuetiche dell’alto mare, l’Accordo prevede un articolato regime di responsabilità per lo Stato di bandiera della nave. Segnatamente, l’art. 3, pone in capo allo Stato parte diversi obblighi, che, essenzialmente, si sostanziano in un facere, quali: l’adozione di provvedimenti diretti ad assicurare che le navi da pesca battenti la sua bandiere non intraprendano attività di pesca incompatibili con le predette misure di gestione e conservazione (art. 3 § 1 a); il subordinare l’esercizio dell’attività di pesca in alto mare al rilscio, da parte
(184) In tema v. T.SCOVAZZI, Elementi di diritto, cit., 97.
(185) Con riguardo alla pesca in alto mare, la predetta Sezione prevede, tra l’altro, che: (17.50) States should ensure that fishing activities by vessels flying their flags on the high seas
take place in a manner so as to minimize incidental catch. (17.51), States should take effective action consistent with international law to monitor and control fishing activities by vessels flying their flags on the high seas to ensure compliance with applicable conservation and management rules, including full, detailed, accurate and timely reporting of catches and effort.
(17.52), States should take effective action, consistent with international law, to deter
reflagging of vessels by their nationals as a means of avoiding compliance with applicable conservation and management rules for fishing activities on the high seas.
(186) Il riferimento è in particolare ai punti n. 11, 12 e 13 della Dichiarazione i quali rispettivamente prevedono: States should cooperate on bilateral, regional and multilateral
levels to establish, reinforce and implement effective means and mechanisms to ensure responsible fishing on the high seas, in accordance with relevant provisions of UNCLOS; The freedom of States to fish on the high seas must be balanced with the obligation to cooperate with other States to ensure conservation and rational management of the living resources, in accordance with relevant provisions of UNCLOS; States should take effective action, consistent with international law, to deter reflagging of vessels as a means of avoiding compliance with applicable conservation and management rules for fishing activities on the high seas.
dell’Autorità nazionale a ciò deputata, di una specifica autorizzazione (art. 3 § 2); il prevedere, ai fini della loro identificazione, l’iscrizione in specifici registri delle navi da pesca (art. 3 § 6) e, infine, l’adozione di uno specifico regime sanzionatorio che, in ossequio ai principi di proporzionalità ed efficacia, assicuri l’osservanza delle disposizioni dell’Accordo, nonchè, di quelle emanate in base allo stesso, prevedendo, nei casi più gravi, la sospensione o il ritiro della citata autorizzazione (art. 3 § 8).
Un ruolo fondamentale ai fini dell’attuazione dell’Accordo sui fishing vessels del 1993, è riservato alla collaborazione internazionale la quale, ai sensi dell’art. 5, si sostanzia sia in un’attività diretta allo scambio, tra gli Stati parte, di informazioni, sia nella possibilità da parte dello Stato del porto, dove il peschereccio staziona in modo volontario, di notificare allo Stato di bandiera le attività illecite, finalizzate a compromettere le misure internazionali di gestione e conservazione delle risorse alieutiche dell’alto mare, poste in essere dal peschereccio. Inoltre, il § 2 dell’art. 5 prevede la possibilità, previo accordo tra gli Stati parte, di riconoscere agli Stati portuali poteri investigativi finalizzati a stabilire se un peschereccio sia stato utilizzato per attività vietate dall’Accordo. Con riguardo allo scambio d’informazioni, un ruolo fondamentale è svolto dalla FAO alla quale gli Stati parte, ex art. 6 dell’Accordo, devono rendere prontamente disponibili, ai fini della successiva diffusione, una serie d’informazioni. Esse riguardano: gli elementi d’identificazione; le caratteristiche tecniche; l’autorizzazione all’esercizio della pesca; i sistemi di pesca utilizzati; la proprietà della nave e le attività, posta in essere sia dai pescherecci di bandiera che non, tali da compromettere l’efficienza delle misure internazionali di gestione e conservazione.
Appare chiara la finalità dello scambio di informazioni di cui all’art. 6, ovvero, quella di istituire, attraverso la collaborazione tra gli Stati membri e sotto l’egida della FAO, un sistema sopranazionale di controllo diretto a garantire l’osservanza e la concreta applicazione delle misure internazionali di gestione e conservazione delle risorse alieutiche da parte delle navi autorizzate all’esercizio della pesca in alto mare.