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MISURE DI EMERGENZA

S e z i o n e 1

M i s u r e d i e m e r g e n z a r e l a t i v e a i m o v i m e n t i d i a n i m a l i e p r o d o t t i a l l ' i n t e r n o d e l l ' u n i o n e e a i m e z z i d i t r a s p o r t o e a l t r i m a t e r i a l i c h e p o s s o n o e s s e r e v e n u t i a c o n t a t t o

c o n t a l i a n i m a l i e p r o d o t t i

Articolo 257

Misure di emergenza che devono adottare le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è insorto un focolaio di una

malattia elencata o di una malattia emergente, o un pericolo 1. In caso di focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che può probabilmente com­

portare un grave rischio per la sanità pubblica o animale, l'autorità competente dello Stato membro interessato, in funzione della gravità della situazione e della malattia o del pericolo in questione, adotta immediatamente una o più delle seguenti misure di emergenza intese a prevenire la diffusione della malattia o del pericolo:

a) per le malattie elencate:

i) di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), le misure di controllo delle malattie stabilite alla parte III, titolo II, capo 1 (articoli da 53 a 71);

ii) di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), le misure di controllo delle malattie stabilite agli articoli da 72 a 75 e da 77 a 81 della parte III, titolo II, capo 2;

iii) di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), le misure di controllo delle malattie stabilite agli articoli da 76 a 78 e agli articoli da 80 a 82 della parte III, titolo II, capo 2;

b) per le malattie emergenti e i pericoli:

i) restrizioni dei movimenti di animali e prodotti provenienti da stabilimenti o, se del caso, da zone o compartimenti soggetti a restrizioni, in cui è insorto il focolaio o il pericolo, nonché dei mezzi di trasporto e di altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali o prodotti;

ii) quarantena degli animali e isolamento dei prodotti;

iii) misure di sorveglianza e tracciabilità;

iv) qualsiasi misura di controllo delle malattie di cui alla parte III, titolo II, capo 1 (articoli da 53 a 71), che risulti appropriata;

c) qualsiasi altra misura di emergenza che ritenga appropriata per pre­

venire e lottare in modo efficace ed efficiente contro la diffusione della malattia o del pericolo.

2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa la Commis­

sione e gli altri Stati membri:

a) immediatamente di un focolaio o dell'insorgenza di un pericolo di cui al paragrafo 1;

b) senza indugio delle misure di emergenza adottate in conformità al paragrafo 1.

Articolo 258

Misure di emergenza che deve adottare uno Stato membro diverso dallo Stato membroin cui è insorto il focolaio o il pericolo 1. L'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui è insorto il focolaio o il pericolo di cui all'articolo 257, paragrafo 1, in funzione della gravità della situazione e della malattia o del pericolo in questione, adotta una o più delle misure di emergenza di cui all'ar­

ticolo 257, paragrafo 1, qualora rilevi la presenza sul suo territorio di animali o prodotti provenienti dallo Stato membro di cui all'articolo 257, paragrafo 1, o di mezzi di trasporto o altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali e prodotti.

2. Qualora esista un rischio grave in attesa dell'adozione di misure di emergenza da parte della Commissione conformemente all'articolo 259, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo può adottare a titolo provvisorio le misure di emergenza di cui all'arti­

colo 257, paragrafo 1, in funzione della gravità della situazione in relazione agli animali o ai prodotti provenienti dagli stabilimenti o da altro luogo o, se del caso, dalle zone soggette a restrizioni dello Stato membro in cui la malattia o il pericolo di cui all'articolo 257, para­

grafo 1, si è verificato, o ai mezzi di trasporto o agli altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali.

3. Uno Stato membro può adottare le misure di cui all'articolo 257, paragrafo 1, in caso di focolaio in un paese terzo o territorio confinante con l'Unione di una malattia elencata di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), o d'insorgenza di una malattia in un siffatto paese terzo o territorio, nella misura in cui tali misure sono necessarie a prevenire la diffusione della malattia nel territorio dell'Unione.

4. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 e l'autorità competente dello Stato membro di cui al paragrafo 3 informano la Commissione e gli altri Stati membri:

a) immediatamente di un focolaio o dell'insorgenza di un pericolo di cui al paragrafo 1;

b) senza indugio delle misure di emergenza adottate in conformità ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 259

Misure di emergenza della Commissione

1. In caso di focolaio o di insorgenza di un pericolo, come indicato all'articolo 257, paragrafo 1, e di adozione, da parte delle autorità com­

petenti degli Stati membri, di misure di emergenza a norma dell'arti­

colo 257, paragrafo 1, e dell'articolo 258, paragrafi 1, 2 e 3, la Com­

missione riesamina la situazione e le misure di emergenza prese e adotta, mediante un atto di esecuzione, una o più delle misure di emer­

genza di cui all'articolo 257, paragrafo 1, per quanto riguarda gli animali e i prodotti in questione nonché i mezzi di trasporto e altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali o prodotti, in uno dei seguenti casi:

a) nel caso in cui la Commissione non sia stata informata delle misure adottate a norma dell'articolo 257, paragrafo 1, e dell'articolo 258, paragrafi 1, 2 e 3;

b) nel caso in cui la Commissione ritenga che le misure adottate a norma dell'articolo 257, paragrafo 1, e dell'articolo 258, paragrafi 1, 2 e 3, siano inadeguate;

c) nel caso in cui la Commissione ritenga necessario approvare o so­

stituire le misure prese dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 257, paragrafo 1, e dell'articolo 258, paragrafi 1, 2 e 3, al fine di evitare ingiustificate perturbazioni dei movimenti di animali e prodotti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 266, paragrafo 2.

2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a gravi rischi di diffusione di una malattia o di un pericolo la Commis­

sione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili con­

formemente all'articolo 266, paragrafo 3.

S e z i o n e 2

M i s u r e d i e m e r g e n z a r e l a t i v e a l l e p a r t i t e d i a n i m a l i e p r o d o t t i o r i g i n a r i d i p a e s i t e r z i e t e r r i t o r i e a i m e z z i d i t r a s p o r t o e a l t r i m a t e r i a l i c h e p o s s o n o e s s e r e v e n u t i a

c o n t a t t o c o n t a l i p a r t i t e

Articolo 260

Misure di emergenza che devono essere adottate dall'autorità competente

Qualora venga a conoscenza di animali o prodotti originari di un paese terzo o un territorio che possono probabilmente comportare un grave rischio nell'Unione a causa della possibile infezione o contaminazione da parte di malattie elencate o di malattie emergenti o di pericoli, oppure di mezzi di trasporto o materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali e prodotti, l'autorità competente di uno Stato membro procede:

a) ad adottare immediatamente una o più delle seguenti misure di emergenza necessarie per limitare tale rischio, a seconda della gra­

vità della situazione:

i) distruzione degli animali e dei prodotti interessati;

ii) quarantena degli animali e isolamento dei prodotti;

iii) misure di sorveglianza e tracciabilità;

iv) qualsiasi misura di controllo delle malattie di cui alla parte III, titolo II, capo 1 (articoli da 53 a 69), che risulti appropriata;

v) qualsiasi altra misura di emergenza che ritenga appropriata per impedire la diffusione della malattia o di un pericolo nell'Unione;

b) ad informare senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri, mediante il sistema TRACES, dei rischi associati agli animali e ai prodotti in questione e dell'origine di tali animali e prodotti, nonché delle misure di emergenza adottate in conformità con la lettera a).

Articolo 261

Misure di emergenza della Commissione

1. Se una malattia elencata, una malattia emergente o un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio si verifica o si diffonde in un paese terzo o territorio, o se giustificato da altri seri motivi di sanità pubblica o animale, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione e agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adottare una o più delle seguenti misure di emergenza, in funzione della gravità della situazione:

a) sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di animali e prodotti, nonché di mezzi di trasporto o di altri materiali che possono essere venuti a contatto con queste partite, che possono diffondere tale malattia o pericolo nell'Unione;

b) stabilire prescrizioni speciali per l'ingresso nell'Unione di animali e prodotti, nonché di mezzi di trasporto o altri materiali che possono essere venuti a contatto con detti animali e prodotti, che possono diffondere tale malattia o pericolo nell'Unione;

c) prendere qualsiasi altra misura appropriata di emergenza per il con­

trollo delle malattie per prevenire la diffusione di tale malattia o pericolo nell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 266, paragrafo 2.

2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a rischi gravi, la Commissione, dopo aver sentito lo Stato membro interessato, adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili se­

condo la procedura di cui all'articolo 266, paragrafo 3.

Articolo 262

Misure di emergenza che gli Stati membri devono adottare in caso di mancato intervento della Commissione

1. Qualora uno Stato membro abbia chiesto alla Commissione di adottare misure di emergenza conformemente all'articolo 261 e la Com­

missione non lo abbia fatto, lo Stato membro in questione:

a) può, in attesa dell'adozione di misure di emergenza da parte della Commissione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, prendere a titolo provvisorio una o più misure di emergenza di cui all'arti­

colo 260, lettera a), in relazione agli animali e prodotti, nonché ai mezzi di trasporto o agli altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali e prodotti, provenienti dal paese terzo o territorio di cui all'articolo 261, paragrafo 1, in funzione della gravità della situazione sul suo territorio;

b) informa senza indugio la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri di tali misure di emergenza, indicando i motivi della loro adozione.

2. La Commissione riesamina la situazione e le misure di emergenza prese dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e, se necessario, adotta, mediante un atto di esecuzione, una o più misure di emergenza di cui all'articolo 261.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 266, paragrafo 2.

3. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a rischi gravi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 266, paragrafo 3.

PARTE VIII

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