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PAESE TERZO O TERRITORIO

CAPO 1 Disposizioni generali

Articolo 244

Campo di applicazione della parte VI

1. La presente parte si applica ai movimenti a carattere non commer­

ciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio.

2. Essa si applica fatti salvi:

a) il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio ( 1 );

b) eventuali misure nazionali adottate, pubblicate e rese accessibili al pubblico dagli Stati membri per limitare i movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia basate su considerazioni diverse da quelle legate alla sanità animale.

Articolo 245 Disposizioni generali

1. I movimenti a carattere non commerciale degli animali da compa­

gnia che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale stabilite nella presente parte non sono vietati, limitati o ostacolati per motivi di sanità animale diversi da quelli risultanti dall'applicazione della presente parte.

2. Qualora una persona autorizzata proceda al movimento a carattere non commerciale di un animale da compagnia, questo può avvenire soltanto entro cinque giorni dal movimento del proprietario dell'animale da compagnia.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 264 riguardo alle prescrizioni che integrano le norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo, riguardanti:

a) la documentazione relativa al movimento a carattere non commer­

ciale di un animale da compagnia cui provvede la persona autorizzata;

b) l'autorizzazione di deroghe al periodo di cui al paragrafo 2 del pre­

sente articolo.

4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, i re­

quisiti circa l'aspetto, le lingue e la validità della dichiarazione che autorizza in forma scritta la persona autorizzata a procedere al movi­

mento a carattere non commerciale di un animale da compagnia per conto del suo proprietario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 266, paragrafo 2.

Articolo 246

Numero massimo di animali da compagnia

1. Il numero di animali da compagnia delle specie elencate nell'alle­

gato I, parte A, che possono essere mossi durante un singolo movimento a carattere non commerciale non deve essere superiore a cinque.

2. In deroga al paragrafo 1, il numero di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, può essere superiore a cinque qualora le condizioni seguenti siano soddisfatte:

a) il movimento a carattere non commerciale in questione avviene ai fini della partecipazione a competizioni, mostre o eventi sportivi oppure per allenamento finalizzato a tali eventi;

( 1 ) Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

b) il proprietario dell'animale da compagnia o la persona autorizzata interessata presenta una prova scritta del fatto che gli animali da compagnia sono iscritti a un evento di cui alla lettera a) o sono registrati presso un'associazione che organizza tali eventi;

c) gli animali da compagnia hanno più di sei mesi.

3. Per evitare che movimenti a carattere commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B, siano dissimu­

lati in modo fraudolento come movimenti a carattere non commerciale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati confor­

memente all'articolo 264 riguardo alle norme che fissano il numero massimo di animali da compagnia delle suddette specie che possono essere mossi durante un singolo movimento a carattere non commerciale.

CAPO 2

Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro

Articolo 247

Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A Gli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, non possono essere mossi da uno Stato membro all'altro a meno che:

a) siano identificati individualmente con un mezzo fisico di identifica­

zione conformemente alle norme adottate ai sensi dell'articolo 252, paragrafo 1, lettera a);

b) soddisfino le pertinenti misure di prevenzione e riduzione del rischio adottate ai sensi dell'articolo 252, paragrafo 1, lettera b) in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d);

c) siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato e rilasciato conformemente alle norme adottate ai sensi dell'articolo 254, lettera d).

Articolo 248

Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B 1. Nel caso in cui la Commissione abbia adottato un atto delegato conformemente all'articolo 252, paragrafo 1, lettera b), relativamente agli animali da compagnia di una delle specie elencate nell'allegato I, parte B, i movimenti a carattere non commerciale di animali da compa­

gnia di tali specie da uno Stato membro all'altro sono subordinati al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Gli animali da compagnia delle specie di cui al paragrafo 1 pos­

sono essere mossi da uno Stato membro all'altro solo se:

a) sono identificati o descritti, individualmente o in gruppi, con un mezzo fisico di identificazione conformemente alle norme adottate ai sensi dell'articolo 252, paragrafo 1, lettera a);

b) soddisfano le pertinenti misure di prevenzione e riduzione del rischio adottate ai sensi dell'articolo 252, paragrafo 1, lettera b), in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d);

c) sono accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato e rilasciato conformemente alle norme adottate ai sensi dell'articolo 254, lettera d).

3. In attesa dell'adozione dei pertinenti atti delegati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare norme nazionali ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B, verso il loro territorio da un altro Stato membro, a condizione che tali norme:

a) siano applicate in proporzione ai rischi per la sanità pubblica o animale legati ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di tali specie e

b) non siano più restrittive di quelle applicate ai movimenti di animali delle specie in questione a norma della parte IV.

CAPO 3

Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio

Articolo 249

Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A 1. Gli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, non possono essere mossi verso uno Stato membro da un paese terzo o da un territorio a meno che non soddisfino le condizioni se­

guenti:

a) sono identificati individualmente con un mezzo fisico di identifica­

zione conformemente alle norme adottate ai sensi dell'articolo 252, lettera a);

b) soddisfano le pertinenti misure di prevenzione e riduzione del rischio adottate ai sensi dell'articolo 252, lettera b); in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d);

c) sono accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato e rilasciato conformemente alle norme adottate ai sensi dell'articolo 254, lettera d).

2. Gli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, possono essere mossi verso uno Stato membro da un paese terzo o da un territorio diverso da quelli elencati a norma dell'arti­

colo 253, paragrafo 1, lettera d), solo attraverso un punto di entrata elencato a tal fine. Ciascuno Stato membro stila un elenco di tali punti di entrata nel proprio territorio e lo rende accessibile al pubblico.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 264 riguardo alle condizioni per autorizzare deroghe al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 250

Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B 1. Nel caso in cui la Commissione abbia adottato un atto delegato conformemente all'articolo 252, paragrafo 1, lettera b), per quanto ri­

guarda gli animali da compagnia di una delle specie elencate nell'alle­

gato I, parte B, i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di tali specie verso uno Stato membro da un paese terzo o da un territorio sono subordinati al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Gli animali da compagnia delle specie di cui al paragrafo 1 pos­

sono essere mossi verso uno Stato membro da un paese terzo o da un territorio solo se soddisfano le condizioni seguenti:

a) sono identificati o descritti, individualmente o in gruppi, con un mezzo fisico di identificazione conformemente alle norme adottate ai sensi dell'articolo 252, paragrafo 1, lettera a);

b) soddisfano le pertinenti misure di prevenzione e riduzione del rischio adottate ai sensi dell'articolo 252, paragrafo 1, lettera b), in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d);

c) sono accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato e rilasciato conformemente alle norme adottate ai sensi dell'articolo 254, lettera d);

d) ove provengano da un paese terzo o territorio diverso da quelli elencati a norma dell'articolo 253, paragrafo 1, lettera d), entrano da un punto di entrata elencato a tal fine. Ciascuno Stato membro stila un elenco di tali punti di entrata nel proprio territorio e lo rende accessibile al pubblico.

3. In attesa dell'adozione dei pertinenti atti delegati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare norme nazionali ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B, verso il loro territorio da un paese terzo o da un territorio a condizione che tali norme:

a) siano applicate in proporzione ai rischi per la sanità pubblica o animale legati ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di tali specie e

b) non siano più restrittive di quelle applicate all'ingresso nell'Unione di animali delle specie in questione a norma della parte V.

Articolo 251

Deroga alle condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra determinati paesi e

territori

In deroga agli articoli 249 e 250, i movimenti a carattere non commer­

ciale di animali da compagnia tra i paesi e i territori seguenti possono continuare alle condizioni stabilite dalle norme nazionali di tali paesi e territori:

a) San Marino e l'Italia;

b) il Vaticano e l'Italia;

c) Monaco e la Francia;

d) Andorra e la Francia;

e) Andorra e la Spagna;

f) la Norvegia e la Svezia;

g) le Isole Fær Øer e la Danimarca;

h) la Groenlandia e la Danimarca.

CAPO 4

Identificazione e misure di prevenzione e riduzione del rischio

Articolo 252

Delega di potere per quanto riguarda l'identificazione degli animali da compagnia e le misure di prevenzione e riduzione dei rischi 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 264 riguardo:

a) ai requisiti dettagliati specie-specifici relativi:

i) ai mezzi di identificazione degli animali da compagnia delle spe­

cie elencate nell'allegato I come previsto all'articolo 247, lettera a), all'articolo 248, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 249, para­

grafo 1, lettera a), e all'articolo 250, paragrafo 2, lettera a);

ii) all'applicazione e all'uso di tali mezzi di identificazione;

b) ai requisiti dettagliati specie-specifici relativi alle misure di preven­

zione e riduzione del rischio al fine di garantire che gli animali da compagnia non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), a seguito del movimento di animali da compagnia delle specie elen­

cate nell'allegato I come previsto all'articolo 247, lettera b), all'arti­

colo 248, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 249, paragrafo 1, lette­

ra b), e all'articolo 250, paragrafo 2, lettera b).

2. Nel caso di rischi emergenti, qualora imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 265 si applica alle norme adottate ai sensi del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

3. Le misure specie-specifiche di prevenzione e riduzione del rischio autorizzate mediante un atto delegato adottato a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo si basano su informazioni scientifiche adeguate, affidabili e validate e sono applicate in proporzione ai rischi per la sanità pubblica o animale legati ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia che potrebbero essere contagiati dalle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d).

4. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1, lettera b), possono com­

prendere inoltre:

a) le norme per la classificazione degli Stati membri, o di loro parti, conformemente al loro status zoosanitario e ai sistemi di sorveglianza e notifica relativamente a certe malattie che potrebbero essere diffuse dai movimenti di animali da compagnia delle specie elencate nell'al­

legato I;

b) le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per mantenere il diritto ad applicare le misure di prevenzione e riduzione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera b);

c) le condizioni relative all'applicazione e alla documentazione delle misure di prevenzione e riduzione dei rischi di cui al paragrafo 1, lettera b);

d) i criteri per l'autorizzazione e, se del caso, la documentazione, in circostanze specifiche, di deroghe all'applicazione delle misure di prevenzione e riduzione dei rischi di cui al paragrafo 1, lettera b);

e) i criteri per l'autorizzazione e la documentazione, in circostanze spe­

cifiche, di deroghe alle condizioni di cui agli articoli da 247 a 250.

Articolo 253

Atti di esecuzione relativamente alle misure di prevenzione e riduzione dei rischi

1. La Commissione, mediante atti di esecuzione relativamente agli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A:

a) stabilisce norme relative al formato, all'aspetto e alle lingue dei documenti richiesti di cui all'articolo 252, paragrafo 4, lettere c) e d);

b) adotta un elenco di Stati membri che rispettano le condizioni di cui all'articolo 252, paragrafo 4, lettera d), ed elimina gli Stati membri dall'elenco qualora si verifichino cambiamenti in ordine a tali condizioni;

c) adotta un elenco di Stati membri che rispettano le norme per la classificazione degli Stati membri, o di loro parti, di cui all'arti­

colo 252, paragrafo 4, lettera a), ed elimina gli Stati membri dal­

l'elenco qualora si verifichino cambiamenti in ordine a tali norme;

d) adotta un elenco dei paesi terzi e territori che rispettano le condizioni di cui all'articolo 252, paragrafo 4, lettera d), ed elimina i paesi terzi o territori dall'elenco qualora si verifichino cambiamenti in ordine a tali condizioni.

2. La Commissione, mediante atti di esecuzione relativamente agli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B, adotta un elenco di paesi terzi e territori che rispettano le condizioni di cui all'articolo 252, paragrafo 4, lettera d), ed elimina i paesi terzi o territori dall'elenco qualora avvengano cambiamenti in ordine a tali condizioni.

3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 266, para­

grafo 2.

4. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a rischi gravi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili che aggiornino gli elenchi di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 266, paragrafo 3.

CAPO 5

Documenti di identificazione

Articolo 254

Delega di potere per quanto riguarda i documenti di identificazione Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati confor­

memente all'articolo 264 riguardo:

a) alle voci necessarie all'inserimento delle informazioni da includere nei documenti di identificazione di cui all'articolo 247, lettera c), all'articolo 248, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 249, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 250, paragrafo 2, lettera c);

b) alla distribuzione di documenti di identificazione in bianco di cui all'articolo 247, lettera c);

c) alle condizioni per autorizzare deroghe relativamente alformato dei documenti di identificazione di cui all'articolo 247, lettera c), e al­

l'articolo 249, paragrafo 1, lettera c);

d) al rilascio, alla compilazione e, ove applicabile, alla convalida dei documenti di identificazione di cui all'articolo 247, lettera c), all'ar­

ticolo 248, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 249, paragrafo 1, let­

tera c), e all'articolo 250, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 255

Atti di esecuzione relativamente ai documenti di identificazione 1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano il mo­

dello dei documenti di identificazione di cui all'articolo 247, lettera c), e all'articolo 249, paragrafo 1, lettera c). Tale modello contiene le rispet­

tive voci di cui all'articolo 254, lettera a), nonché i requisiti circa le lingue, l'aspetto, la validità o le caratteristiche di sicurezza di tali docu­

menti di identificazione.

2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione:

a) il modello dei documenti di identificazione di cui all'articolo 248, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 250, paragrafo 2, lettera c), che devono contenere le rispettive voci di cui all'articolo 254, lettera a), nonché i requisiti circa le lingue, l'aspetto, la validità o le caratteri­

stiche di sicurezza di tali documenti di identificazione;

b) le norme necessarie per la transizione al modello del documento di identificazione di cui all'articolo 247, lettera c).

3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 266, paragrafo 2.

CAPO 6 Obblighi di informazione

Articolo 256 Obblighi di informazione

1. Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente accessibili in merito alle prescrizioni in materia di sanità animale applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, fra cui:

a) le condizioni per la concessione di determinate deroghe di cui all'ar­

ticolo 252, paragrafo 4, lettera d);

b) le condizioni per la concessione delle deroghe di cui all'articolo 252, paragrafo 4, lettera e);

c) i requisiti relativi all'applicazione dei mezzi di identificazione di cui all'articolo 252, paragrafo 1, lettera a), punto ii);

d) le condizioni applicabili nei territori degli Stati membri ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B, definite dalle norme nazionali con­

formemente all'articolo 248, paragrafo 3, e all'articolo 250, para­

grafo 3;

e) le condizioni applicabili nel territorio degli Stati membri ai movi­

menti a carattere non commerciale di animali da compagnia prove­

nienti da taluni paesi e territori, definite dalle norme nazionali di cui all'articolo 251;

f) qualsiasi informazione pertinente relativa a determinate misure di prevenzione e riduzione dei rischi di cui all'articolo 252, paragrafo 1, lettera b);

2. Gli Stati membri predispongono pagine internet che forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1, e comunicano alla Commissione l'indirizzo internet di tali pagine.

3. La Commissione assiste gli Stati membri contribuendo a rendere tali informazioni accessibili al pubblico e fornendo sulla sua pagina internet:

a) i collegamenti alle pagine internet d'informazione degli Stati membri;

b) le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e le informazioni rese accessibili al pubblico di cui all'articolo 244, paragrafo 2, let­

tera b), in altre lingue, se del caso.

PARTE VII

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