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Le misure patrimoniali, introdotte nell’ordinamento italiano con l. 646/1982 e inserite nel tessuto normativo della legge 575/1965, il cui articolo 1 individuava i soggetti cui erano applicabili, sono oggi disciplinate dall’art. 16 D.lgs. n. 159/2011.

Eliminando la necessità di effettuare un vero e proprio collage normativo122, il Codice antimafia rende applicabili le misure patrimoniali a tutti coloro che possono essere proposti per l’applicazione di una misura personale, richiamando dunque integralmente l’elenco di cui all’art. 4 e superando definitivamente i dubbi in ordine alla operatività di sequestro e confisca ai soggetti caratterizzati da pericolosità semplice.

Le misure di prevenzione patrimoniali non erano ab origine applicabili a coloro riconducibili alle categorie di cui all’art. 1 l. 1423/1956; dottrina e giurisprudenza erano pervenute alla conclusione dell’equiparazione a seguito delle modifiche apportate dal pacchetto sicurezza.

121 MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali, Milano, 2012, p. 284. 122 Evidenzia l’attuazione di una sostanziale coincidenza tra destinatari della misura

105 Il d. l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella l. 24 luglio 2008, n. 125, aveva infatti abrogato l’art. 14 l. 19 marzo 1990, n. 55. Tale norma estendeva l’applicabilità delle disposizioni di cui alla l. 575/1965 oltre il novero dei soggetti di cui all’art. 1 della legge citata, e, segnatamente, agli indiziati di appartenere ad un’associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché alle persone di cui ai n. 1) e 2) dell’art. 1 l. 1423/1956 – e cioè coloro debba ritenersi sulla base di elementi di fatto siano abitualmente dediti ai traffici delittuosi o vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

L’estensione era però limitata al caso in cui i proventi illeciti fossero ritenuti frutto di un’attività delittuosa specifica, analiticamente individuata dal numerus clausus di cui all’articolo in commento, e cioè riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, estorsione, usura, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Dunque pericolosità generica rilevante ai fini della confisca solo se agganciata alla commissione di determinati delitti, idonei, per la loro gravità, a giustificare una reazione ‘rafforzata’ da parte dell’ordinamento giuridico. Ebbene, l’abrogazione di detta norma avrebbe comportato una riespansione dell’art. 19 l. 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. Legge Reale), alla stregua del quale le disposizioni previste dalla legge di 575/1965 si applicavano anche alle persone indicate nei nn. 1 e 2 l. 1423/1956.

Al venir meno della norma speciale, in altri termini, che limitava l’operatività della confisca alla pericolosità connessa solo a taluni reati avrebbe fatto seguito la reviviscenza della norma generale, con conseguente legittima applicabilità della misura patrimoniale anche in relazione alla pericolosità generica tout court.

L’orientamento in parola era stato peraltro validato dalla Cassazione. 123 La tesi prestava il fianco a due ordini di critiche.

106 Da un lato, l’estensione di cui all’art. 19 della Legge Reale interveniva in un momento antecedente all’introduzione, nella legge 575/1965, delle misure di prevenzione patrimoniali, inserite nel nostro sistema penale solo nel 1982, con la Legge Rognoni-La Torre, ben sette anni dopo la normativa in questione. Il legislatore del ’75, dunque, non poteva certo riferirsi, con il disposto dell’art. 19 citato, alle misure patrimoniali, neppure esistenti, ma intendeva semplicemente rendere più incisiva la tutela dell’ordine pubblico attraverso la più ampia operatività delle misure personali contemplate nella l. 575/1965124.

Dall’altro, il legislatore della riforma del 2008 pur avendo, contestualmente all’abrogazione dell’art. 14 della l. 55/1990, modificato l’art. 19 l. 152 del 1975, innovando così in ordine all’individuazione degli organi competenti a proporre l’applicazione della misura, nulla ha statuito circa l’eventuale riespansione della norma stessa, correlata al venir meno della presunta norma speciale.

La mancata indicazione circa l’intento di recuperare il contenuto precettivo dell’art. 14 cit. induceva a concludere nel senso dell’insussistenza di una simile volontà legislativa.125

Il Codice antimafia, superando completamente le considerazioni sopra richiamate, ha effettuato una equiparazione totale tra soggetti portatori di pericolosità qualificata e pericolosità semplice, con l’effetto dunque di rendere confiscabili quei beni nella disponibilità di persone da ritenersi abitualmente dedite a traffici delittuosi o coloro che, per la condotta e il tenore di vita, si ritiene vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

124 Nel senso che l’equiparazione tra indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo

mafioso e simili e soggetti pericolosi appartenenti alla categorie di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 1 l. 1423/1956 sancita dall’art. 19 l. 152/1975 è limitata alle sole misure di prevenzioni personali si veda Cass, sez. V, 10.6.1993, Muto, in Cass. pen., 1994.

125 Per una ricostruzione in tal senso, D’ASCOLA, Il progressivo sdoppiamento della confisca, cit. p. 141.

107 I rischi impliciti in tale equiparazione non sono pochi. I meccanismi del sequestro e della confisca di prevenzione, operanti su base presuntiva e ‘allentati’ rispetto agli standard probatori del processo penale, in qualche modo giustificati dall’esigenza di contrastare un fenomeno pericoloso e grave quale l’associazione di stampo mafioso, diventano eccessivi e consentono troppo in relazione alle ipotesi in cui la pericolosità sia semplice, e dunque legata alla presunta abitualità nel reato o al trarre fonti di sostentamento da traffici delittuosi.

Il richiamo, ai fini dell’applicabilità del sequestro e della confisca, al dettato di cui all’art. 4 d. lgs 159/2011, comporta dunque che sequestro e confisca potranno applicarsi:

- agli indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso e di commissione di gravi delitti in materia di mafia;

- alle persone dedite a traffici delittuosi, che vivono abitualmente col provento di attività delittuose, dedite alla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;

- persone pericolose, con riferimento a fenomeni sovversivi; - persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’art. 6 l. n. 401/1989.

Alle categorie indicate si aggiungono, per esplicita previsione dell’art. 16 d. lgs 159/2011,, le persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento dei fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che questi possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

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