elementi informativi necessari nella relazione tecnica per la
III. Modalità di richiesta di ammissione al contributo
I Soggetti destinatari del contributo dovranno far pervenire
civile, la richiesta di ammissione al contributo corredata dalla documentazione sotto elencata, entro il termine perentorio del 07/09/2018;
La richiesta di ammissione al contributo dovrà essere redatta utilizzando il fac-simile di cui all’allegato 2 e firmata dal soggetto richiedente o dal soggetto con funzione di tutore legale o di amministratore di sostegno, nel caso in cui il familiare avente diritto sia persona minorenne o persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa.
La richiesta compilata e firmata di cui sopra, corredata della seguente documentazione:
• Copia del documento identificativo, in corso di validità, del Soggetto firmatario della richiesta;
• Nel caso la richiesta sia presentata dal tutore legale o dall’amministratore di sostegno, copia dell’atto che ne attesti la nomina e copia del documento identificativo, in corso di validità, del Soggetto per il quale si avanza la richiesta medesima;
• Copia delle fatture quietanzate, complete dell’attestazione di avvenuto pagamento riferite alle tipologie di spesa previste nell’art 11, della L.R. 19/2017 ed elencate al precedente punto II;
dovrà pervenire, entro il termine stabilito secondo una delle seguenti modalità:
• a mezzo posta ordinaria o consegnata personalmente, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, viale Silvani n. 6, 40122 – Bologna, all’attenzione dell’Area “attività amministrativo-contabili in attuazione ordinanze di protezione civile”.
• a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo del Servizio Bilancio, pianificazione finanziaria e risorse per lo sviluppo dell'Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile:
Allegato parte integrante – 2
Oggetto: Richiesta erogazione contributo di cui al Fondo Regionale di solidarietà per i familiari delle vittime degli eventi sismici e calamitosi che hanno colpito il territorio regionale, istituito con l’art.11 L.R. 01/08/2017 n. 19.
Il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a a_______________il___________, residente in ______________, via __________________________ n.___, C.F. ____________________
consapevole delle sanzioni di cui all’art. 75 - 76 del D.P.R. 445/2000, che stabilisce che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
ai fini del riconoscimento del contributo di cui al Fondo Regionale di solidarietà per i familiari delle vittime degli eventi sismici e calamitosi che hanno colpito il territorio regionale istituito con l’art.11 L.R. 01/08/2017 n. 19;
dichiara
(ai sensi degli art. 46 - 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
� di essere coniuge del/della sig./sig.ra ________________ deceduto/a in data _______ a seguito dell’evento _____________
� di essere figlio/figlia del/della sig./sig.ra ________________ deceduto/a in data _______ a seguito dell’evento _____________
� di essere fratello/sorella del/della sig./sig.ra ________________ deceduto/a in data _______
a seguito dell’evento _____________
� di essere ascendente del/della sig./sig.ra ________________ deceduto/a in data _______ a seguito dell’evento _____________
� di essere convivente del/della sig./sig.ra ________________ deceduto/a in data _______ a seguito dell’evento _____________
� di essere tutore/amministratore di sostegno di _______________ coniuge/ figlio/
ascendente/ fratello/ sorella/ convivente del/della sig./sig.ra ________________ deceduto/a in data _______ a seguito dell’evento _____________
nell’allegato 1 parte integrante della delibera di giunta regionale che ne fissa i criteri, per l’importo complessivo di euro _____________ e per le quali si allegano copia delle fatture quietanzate, complete dell’attestazione dell’avvenuto pagamento
� di non aver avuto ricevuto altri contributi a copertura delle spese, di cui al precedente punto, da altri soggetti sia pubblici che privati
� di aver ricevuto da altri soggetti sia pubblici che privati il riconoscimento dell’importo di Euro __________ a copertura parziale delle spese per le quali si richiede il rimborso.
richiede
l’erogazione del contributo ammontante ad euro _____________ da versare sul conto corrente intestato a _______________________ , di cui si indicano di seguito le coordinate:
ISTITUTO DI CREDITO (*) AGENZIA/FILIALE(denominazione e indirizzo)
PAE SE CIN
EUR CI
N ABI CAB CONTO CORRENTE
Luogo e data Firma (per esteso)
_________________________ _______________________________________
In allegato: copia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante e del soggeto per il quale si presenta la richiesta, copia dell’atto attestante la qualifica di tutore legale o amministratore di sostegno, copia delle fatture quietanzate complete dell’attestazione dell’avvenuto pagamento.
Allegato parte integrante – 2
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.
679/2016 1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, con sede in Bologna, Viale Silvani n. 6, cap 40122.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail [email protected].
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail [email protected] o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30 Bologna.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
L’Ente formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento" e li sottopone a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016 non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per il riconoscimento del contributo di cui al Fondo Regionale di solidarietà, di cui all’art. 11 della L.R. 1 agosto 2017, n. 19, destinato alle famiglie delle vittime degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nonché degli eventi calamitosi che dal gennaio 2015 hanno colpito il territorio regionale.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali sono oggetto di diffusione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013e s.m.i..
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento, comporterà, pertanto, l’impossibilità di riconoscere il contributo di cui al Fondo Regionale di solidarietà indicato nel precedente punto 6.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 GIU-GNO 2018, N. 875
Attivazione di un piano di controllo dell'istrice (Histrix Cri-stata) attuato ai sensi dell'art. 19 della Legge 157/1992, con applicazione della deroga al regime di protezione previsto dalla Direttiva Habitat, lungo la massicciata della tratta ferroviaria Ferrara-Ravenna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamata la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, e successive modifiche ed in particolare l’art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootec-nico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed it-tiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’ineffica-cia della messa in atto di metodi ecologici;
Atteso che il citato art. 19 prevede inoltre che tali piani venga-no attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di li-cenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;
Richiamate altresì:
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Dispo-sizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città me-tropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.
ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Re-gione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n.
56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Re-gione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'atti-vità venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le fun-zioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di control-lo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.
ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richia-mata L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 1/2016 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione del-la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bolo-gna, Province, Comuni e loro unioni” e della legge n. 157/1992
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo
2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dal-la Direttiva 2009/147/CE”;
Richiamato in particolare l’art. 16 della sopracitata L.R.
n. 8/1994 e ss.mm.ii. a norma del quale:
- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provve-de al controllo provve-della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbatti-menti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modali-tà e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R.
n. 6/2005 e ss.mm.ii.;
- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bo-logna, ai sensi dell'art. 40 della citata Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii.. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici con-sentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della leg-ge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente auto-rizzati, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;
Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti del-la Rete Natura 2000 ed in particodel-lare:
- le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione de-gli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le qua-li si prevede che, al fine di tutelare le specie animaqua-li e vegetaqua-li, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comu-nitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita
"Rete Natura 2000";
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazio-ne degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 mar-zo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie
- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 n. 184 “Crite-ri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di con-servazione nelle predette aree;
- la L.R. n. 7/2004 “Disposizioni in materia ambientale. Mo-difiche ed integrazioni a leggi regionali” e ss.mm.ii. che al Titolo I, agli artt. da 1 a 9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della Rete Na-tura 2000;
- la L.R. n. 6/2005 “Disciplina della formazione e della ge-stione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000” e ss.mm.ii.;
- le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 1191/2007 recante "Approvazione direttiva contenen-te i cricontenen-teri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l’effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004”;
- n. 893/2012 con la quale è stato aggiornato l’elenco com-plessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in Regione Emilia-Romagna, ai sen-si delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;
- n. 1419/2013 recante “Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conserva-zione relative a Zone Speciali”” che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;
- n. 79/2018 recante “Approvazione delle misure genera-li di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti natura 2000, nonché della propo-sta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n.
1191/07 e n. 667/09”;
- i Piani di gestione e Misure di conservazione sito-specifi-che dei singoli siti di rete Natura 2000;
Preso atto che:
- in data 7 maggio 2018 al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara è pervenuta con nota dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, registrata a protocollo PG/2018/0323298 in pari data, una segnalazione in merito alla presenza di tane di istrici realizzate sotto la massicciata della linea ferroviaria Fer-rara-Ravenna che potevano minacciarne la stabilità;
- con nota NP/2018/1421 del 15 maggio 2018 il Servizio Ter-ritoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara ha comunicato al Servizio Attività faunistico-venatorie di aver provveduto, in da-ta 14 maggio 2018, ad effettuare un sopralluogo finalizzato ad accertare l’effettiva situazione di rischio segnalata dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie con la sopracitata nota del 7 maggio 2018, il cui verbale, registrato a protocollo NP/2018/11390 in da-ta 15 maggio 2018, evidenzia quanto segue:
- il luogo oggetto di verifica si trova lungo il tratto ferrovia-rio FE-RA, su un fronte di circa 300 metri lungo il lato Sud della ferrovia stessa, esattamente tra il sottopasso della strada provin-ciale, tratto tra Ponte della Bastia e Longastrino, fino alla stazione di San Biagio d’Argenta;
- l’ambiente è interamente ricoperto da vegetazione rigogliosa di varie specie arbustive, le tane sono state individuate nel numero di circa 50 (cinquanta) lungo tutto il tratto sopra specificato, pre-sentano un accumulo di terra riportata di circa 6/7 mq sul fronte e il diametro all’imboccatura è di circa 0,80 mt.;
- le tane sono collocate sul declivio a circa 6 metri sotto il piano dei binari e data la tipologia delle tane stesse si conferma che possono essere riconducibili alla specie istrice anche in con-siderazione del ritrovamento nelle loro adiacenze di aculei di tale specie;
- a seguito del sopralluogo eseguito dal personale del Servizio
video ispezione per determinare lo stato di degrado del rilevato ferroviario e i successivi interventi di consolidamento;
Considerato inoltre che:
- la specie istrice (Hystrix cristata) gode di un rigoroso regime di protezione che ne garantisce lo status di conservazione: l'istri-ce infatti viene inquadrata come “specie rigorosamente protetta”
dalla Convenzione di Berna nell'Allegato II, come “specie anima-le di interesse comunitario che richiede una protezione rigorosa”
dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE nell'Allegato IV, nonché “spe-cie particolarmente protetta” dall’art. 2 della Legge n. 157/1992.
Questo regime di protezione è sostanzialmente vincolato alla di-stribuzione e la consistenza della specie: infatti in ambito europeo l'Italia è l'unico paese che la ospita. In questo contesto la re-gione Emilia-Romagna rappresenta il limite settentrionale della distribuzione della specie sul territorio nazionale. La colonizza-zione spontanea e quindi l'espansione dell’areale distributivo sul territorio hanno portato con sé alcune conseguenze naturali cor-relate alla sua presenza tra le quali appunto le tane, che essendo composte da veri e propri labirinti, con varchi ampi e profondi, che possono ospitare colonie anche molto numerose, rappre-sentando un grave pericolo per la tenuta di argini e massicciate ferroviarie;
- il soprarichiamato D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 preve-de in particolare:
- all’art. 8 recante “Tutela delle specie faunistiche” che è fat-to diviefat-to, tra l’altro, di catturare, uccidere, trasportare animali appartenenti alle specie di cui all’Allegato D, lettera a) del me-desimo Decreto;
- all’art. 11 recante “Deroghe” la possibilità di derogare al-le disposizioni di cui al precedente art. 8, previa autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le Politiche Agricole e l’ISPRA; ciò a condizione che non esista un’altra valida solu-zione e che la deroga sia concessa, tra l’altro, nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica, o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e non pregiudichi il mantenimento delle popolazioni della specie interessata in uno stato di conser-vazione soddisfacente;
- all’Allegato D lettera a) tra le specie animali di interes-se comunitario che richiedono una protezione rigorosa l’Hystrix cristata;
- il regime di protezione sopra richiamato, che garantisce lo status di conservazione della specie, fa sì che siano esclusi ab-battimenti di esemplari e che per effettuare ogni manipolazione sia necessaria un’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio;
Ritenuto pertanto di attivare un programma di cattura e traslo-cazione di Istrici (Hystrix cristata), ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 157/1992 con applicazione della deroga al regime di protezio-ne previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, da attuarsi lungo il tratto ferroviario FE-RA, su un fronte di circa 300 metri lungo il lato Sud della ferrovia stessa, esattamente tra il sottopasso del-la strada provinciale, tratto tra Ponte deldel-la Bastia e Longastrino, fino alla stazione di San Biagio d’Argenta, secondo le tecniche e
Ritenuto pertanto di attivare un programma di cattura e traslo-cazione di Istrici (Hystrix cristata), ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 157/1992 con applicazione della deroga al regime di protezio-ne previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, da attuarsi lungo il tratto ferroviario FE-RA, su un fronte di circa 300 metri lungo il lato Sud della ferrovia stessa, esattamente tra il sottopasso del-la strada provinciale, tratto tra Ponte deldel-la Bastia e Longastrino, fino alla stazione di San Biagio d’Argenta, secondo le tecniche e