• Non ci sono risultati.

Modalità per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata)

VENA DEL GESSO ROMAGNOLA ANNUALITÀ 2020- 2023

Articolo 14 Modalità per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata)

1. L’Ente di gestione definisce le zone in cui è consentita la caccia in braccata rappresentate in apposita cartografia (Allegato D). La braccata non può essere condotta nelle aree riservate alla girata.

2. L’Ente di gestione assegna alle squadre di braccata regolarmente costituite e autorizzate in base alla vigente normativa le zone per l’esercizio della caccia collettiva al cinghiale.

3. Ai sensi delle Misure Generali di Conservazione è obbligatorio contenere il numero dei cani utilizzati durante le braccate entro il numero di 12 esemplari nello svolgimento della caccia e del controllo del cinghiale. Non sono previste limitazioni per il numero dei cacciatori e delle poste.

4. Ai sensi delle Misure Generali di Conservazione la caccia del cinghiale con il metodo della braccata nelle aree contigue è consentita dal 1° ottobre al 31 gennaio; ulteriori periodi possono essere autorizzati previa valutazione di incidenza.

5. Le squadre impegnate nella caccia in braccata sono tenute a segnalare il giorno e il luogo di realizzazione della braccata dandone comunicazione, almeno due giorni prima all’Ente di gestione, nonché provvedere ad apposita tabellazione, apposta almeno un giorno prima e fino alla data di esecuzione della braccata, lungo tutte le possibili vie di accesso al territorio interessato dalla stessa, compresi i sentieri.

6. In caso di ferimento di un animale, le squadre di braccata dovranno provvedere al suo recupero mediante l’utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati.

7. I capi abbattuti dovranno essere conferiti a uno dei centri autorizzati per il controllo e le misure biometriche.

Art. 15 Norme per la caccia del capriolo (Capreolus capreolus)

1. La caccia al capriolo in selezione è consentita nelle zone definite dall'Ente di gestione di cui all'Allegato E: verrà attuata da cacciatori di selezione, prioritariamente residenti nei Comuni del Parco, che collaborano con l’Ente, partecipando ad attività di gestione faunistica.

2. Il prelievo del capriolo viene attuato nell’area contigua con le modalità previste dalla normativa vigente per le aree cacciabili contermini, esclusivamente con il metodo della caccia in forma selettiva, secondo le disposizioni dell’Allegato Tecnico del RR 1/2008 e in coerenza con le norme di assegnazione dei capi, regionali e degli AA.TT.CC. BO2 e RA3, nei rispettivi territori.

3. Nella stima dei capi da abbattere e nell’attribuzione dei capi, gli AA.TT.CC. BO2 e RA3, nei rispettivi territori, seguiranno le previsioni del proprio ordinamento.

4. I cacciatori di selezione sono ammessi al prelievo selettivo con il seguente ordine di priorità:

a) residenti nel Parco e nell’area contigua;

b) residenti nei Comuni del Parco;

c) non in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.

Art. 16 Destinazione dei capi di ungulati abbattuti in azione di caccia

1. In attuazione dell’articolo 21 del RR 1/2008, l’intero capo abbattuto durante l’attività di caccia nell’area contigua viene destinato ad “autoconsumo da parte del cacciatore”.

Art. 17 Norme particolari per la caccia lungo i corsi d’acqua

1. Ai sensi delle Misure Generali di Conservazione, è vietato esercitare l’attività venatoria alle specie acquatiche, dopo le ore 14,30, in tutte le zone umide e nei corsi d’acqua, e nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio.

2. È, altresì, vietato esercitare l’attività venatoria alle specie acquatiche, dopo le ore 16.00, in tutte le zone umide e nei corsi d’acqua e nel raggio di 500 m da essi.

Art. 18 Ripopolamenti

1. Ai sensi delle Misure Generali di Conservazione è vietato effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, a eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.

Art. 19 Aziende Agri-turistico-venatorie e Zone per allenamento e addestramento cani 1. Ai sensi delle Misure Generali di Conservazione:

- è vietato istituire nuove Aziende agrituristico-venatorie (AATV) o ampliare quelle esistenti; sono fatti salvi i casi di ampliamenti riguardanti aree oggetto di misure agroambientali, previa valutazione di incidenza;

- è vietato sparare nei campi di addestramento cani dal 15 marzo al 15 luglio presenti nelle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

- è vietato istituire nuove Zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani (ZAC) e per le gare cinofile, nonché ampliarle.

Art. 20 Limitazioni territoriali particolari per alcune specie

1. Al fine di permettere la ricolonizzazione del passero solitario (Monticola saxatilis), le cui femmine possono essere facilmente confuse con quelle del merlo (Turdus merula), la caccia al merlo è vietata nelle ultime due aree in cui era segnalata la presenza del passero solitario, come identificate nelle cartografie allegato A al presente regolamento.

2. Al fine di permettere il successo del progetto di allevamento della starna (Perdix perdix) condotto in stretta collaborazione con le Associazioni Venatorie e la colonizzazione del territorio da parte degli esemplari prodotti, la caccia alla starna è vietata nell’area circostante l’allevamento, come identificata nella cartografia allegato B al presente Regolamento.

Art. 21 Vigilanza e controllo

1. L’Ente di gestione svolge attività di vigilanza faunistico-venatoria avvalendosi prioritariamente dei Carabinieri Forestali e della Polizia Provinciale nonché, mediante apposite convenzioni, dei raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute le funzioni di vigilanza.

Art. 22 Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 della L 157/1992, all’art. 61 della LR 8/1994 e all’art. 22 del RR 1/2008 nonché le norme di cui all’art. 60 della LR 6/2005 e delle Norme di attuazione del Piano territoriale del Parco. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e della Legge Regionale 28 aprile 1984 n. 21.

Allegato A

Zone di rispetto della specie merlo (Turdus merula), per la tutela del passero solitario (Monticola solitarius)

Allegato B

Zona di rispetto della specie starna (Perdix perdix) per l’attuazione del progetto di ripopolamento in collaborazione con le Associazioni Venatorie

Allegato C

Zone per la caccia di selezione al cinghiale

Allegato D

Zone per la caccia in squadra al cinghiale

Allegato E

Zone per la caccia di selezione al capriolo

Bando 2020 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. n. 15 /2018 "Legge sul-la partecipazione all'esul-laborazione delle politiche pubbliche.

Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n.3"), sul-la base delle risorse regionali stanziate nel bisul-lancio finanziario gestionale 2021. Criteri e modalità

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Premesso che:

- la Regione, dando attuazione alla legge regionale del 22 ottobre 2018, n. 15 “Legge sulla partecipazione all’elaborazio-ne delle politiche pubbliche. Abrogazioall’elaborazio-ne della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3”, sostiene i processi di partecipazione favoren-do il dialogo inclusivo tra cittadini e pubbliche amministrazioni locali;

- il Bando per l’erogazione di contributi regionali a soste-gno dei processi di partecipazione, previsto dalla legge regionale n. 15/2018, costituisce uno dei principali strumenti attraverso cui la Giunta regionale svolge la propria azione di sostegno ai per-corsi di democrazia partecipativa;

- la Giunta e l’Assemblea legislativa, tramite le proprie strut-ture, collaborano costantemente per la messa a punto di interventi in favore del dialogo inclusivo tra amministrazioni pubbliche e cittadini, garantendo uno sviluppo coordinato dei processi partecipativi che consentano la partecipazione alle scelte pro-grammatiche della Regione e degli enti locali;

Considerato che:

- ai sensi delle norme contenute nel capo III della legge re-gionale n. 15/2018 la Giunta rere-gionale deve predisporre un Bando che disciplini l’erogazione dei contributi a sostegno della parte-cipazione;

- con propria deliberazione n. 1338 del 12 ottobre 2020 la Giunta ha approvato la “Relazione per l'Assemblea Legislativa sulla Partecipazione nel territorio della Regione Emilia-Romagna e il Programma di iniziative per la Partecipazione della Giunta regionale. Art. 6, comma 5, della L.R. n. 15/2018;

- l’Assemblea legislativa durante la Sessione Annuale parte-cipazione svoltasi il 10 novembre 2020 ha approvato le linee di indirizzo proposte dalla Giunta;

Ritenuto pertanto di approvare il Bando Partecipazione 2020 per l’erogazione dei contributi a sostegno dei processi partecipa-tivi per l’anno 2021, nel rispetto della legge regionale n. 15/2018, i cui contenuti sono indicati nell’allegato 1 del presente atto, cor-redato dalle indicazioni per la presentazione delle domande di contributo da compilare esclusivamente online, pena l’esclusio-ne, all’indirizzo https://partecipazione.regione.emilia-romagna.

it/bando2020 (fac-simile allegato 2 del Bando), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, inoltre, di individuare quale Responsabile del pro-cedimento per la gestione delle attività amministrative derivanti dal Bando 2020 la Dott.ssa Sabrina Franceschini, titolare della PO Q403 “COMUNICAZIONE DI CITTADINANZA”;

Visto il Decreto legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi-smi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,

tuno stabilire che la copertura finanziaria prevista nei capitoli di spesa 3871 “CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER LA PROMO-ZIONE E LO SVILUPPO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 9 FEBBRAIO 2010, N.3 ABROGATA; L.R. 22 OTTOBRE 2018, N.15)”, 3873 “CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIO-NI SENZA FIASSOCIAZIO-NI DI LUCRO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 9 FEBBRA-IO 2010, N.3 ABROGATA; L.R. 22 OTTOBRE 2018, N.15)”e 3874 “CONTRIBUTI A SOGGETTI GIURIDICI PRIVATI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 22 OTTOBRE 2018, N.15)” del bilan-cio finanziario regionale 2021-2023, riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione siste-mica ed allocazione delle risorse disponibili destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche della validazione econo-mico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs.

n. 118/2011 e ss.mm. per il completo raggiungimento degli obiet-tivi in esso indicati;

Richiamati:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.

ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 lu-glio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 6 settembre 1992, n. 32 “Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso”;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in mate-ria di normativa antimafia” e successive modifiche;

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilan-cio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 29 “Disposizioni collegate al-la legge regionale di stabilità per il 2020”;

- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 30 “Disposizioni per la for-mazione del bilancio di previsione 2020-2022 (legge di stabilità regionale 2020)”;

- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 31 “Bilancio di previsione del-la Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle re-lazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla de-libera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della dede-libera n. 450/2007” e successive modifiche e integrazioni, per quan-to applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi

Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 83 del 21 gennaio 2020, recante “Approvazione del Pia-no triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020–2022”;

- n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbiso-gni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in sca-denza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla lu-ce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presiden-te della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei con-trolli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Vista inoltre la determinazione n. 15348 del 9 settembre 2020

“Proroga delega di funzione dirigenziale a titolare di posizione organizzativa del Servizio Riordino, Sviluppo Istituzionale e Ter-ritoriale, Partecipazione”;

Dato atto che la Responsabile del Procedimento ha dichia-rato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Personale, Patrimo-nio, Riordino istituzionale, Paolo Calvano;

A voti unanimi e palesi delibera

a) di approvare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 15/2018, il Bando Partecipazione 2020, con-tenente i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi per l’anno 2021, come descritti

parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di precisare che la copertura finanziaria prevista nei capitoli di spesa 3871 “CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER LA PRO-MOZIONE E LO SVILUPPO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 9 FEBBRAIO 2010, N.3 ABROGATA; L.R. 22 OTTOBRE 2018, N.15)”, 3873 “CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA PROMOZIONE E LO SVI-LUPPO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 9 FEBBRAIO 2010, N.3 ABROGATA; L.R. 22 OTTOBRE 2018, N.15)”e 3874

“CONTRIBUTI A SOGGETTI GIURIDICI PRIVATI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEI PROCESSI PARTECI-PATIVI (L.R. 22 OTTOBRE 2018, N.15)” del bilancio finanziario regionale 2021-2023 riveste carattere di mero strumento program-matico-conoscitivo di individuazione sistematica ed allocazione delle risorse destinate, nella fase realizzativa, ad essere modifi-cate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., per il completo raggiungimento degli obiettivi in es-so indicati;

c) di individuare quale responsabile del procedimento per la gestione delle attività amministrative derivanti dal Bando 2020 la dott.ssa Sabrina Franceschini, titolare della PO Q403 “COMU-NICAZIONE DI CITTADINANZA”, la quale provvederà altresì con propri atti formali secondo la normativa contabile vigente al-la concessione, impegno e liquidazione dei contributi sulal-la base di quanto previsto nel bando allegato parte integrante al presen-te provvedimento;

d) di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubbli-cità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

e) di pubblicare il testo del presente provvedimento nel Bol-lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, al seguente indiriz-zo: https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/bando2020.

1

BBAAN NDDO O PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIO ON NEE 22002200