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65/2020 e alle modifiche al Codice dei contratti pubblici

Nel documento 3 RAPPORTO TOSCANA ANNO 2020 (pagine 95-98)

La recente sentenza n. 131 del 26 giugno 2020 della Corte Costituzionale lumeggia con approfondite argomentazioni la portata innovativa delle regole essenziali sulle correlazioni degli enti del terzo settore con le autorità pub-bliche recate dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore (CTS). In particolare l’articolo 55, che apre il Titolo VII del citato d.lgs. n. 117/2017, rappresenta, come evidenziato dal Giudice delle leggi, una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto com-ma, Cost.

Dopo tale sentenza sono state introdotte, in sede di conversione in leg-ge, all’art. 8 del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, alcune modifiche proposte al Parlamento dall’ANCI, introducendo al co. 5 di detto art. 8, le lettere 0a), a-quater) e c-bis) per chiarire che l’applicazione del Codice dei contratti pub-blici fa salva la normativa del titolo VII del d.lgs. n. 117/017 concernente i rap-porti del Terzo settore con gli enti pubblici in quanto, alle attività amministra-tive in materia di contratti pubblici, si affianca altresì quella diretta a “forme di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore” previste – appunto – dal Titolo VII del CTS. L’importanza di tale precisazione emerge chiaramente dal comuni-cato stampa dell’ANCI con cui si dice: “Nel D.L. semplificazioni è stata accolta la proposta dell’ANCI che mira a rendere più chiaro il rapporto tra il Codice dei contratti pubblici e il Codice del Terzo settore rispetto all’affidamento di servizi, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n.

131/2020 riconoscendo la legittimità degli istituti della co-progettazione e della co-programmazione”.

Davvero non si poteva contare su un viatico migliore per il futuro della (an-ch’essa) recente legge regionale n. 65 del 20 luglio 2020 “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore”, cui va ascritto l’indubbio merito di aver sviluppato in modo coerente gli indirizzi interpretativi della Corte costituzionale desumibili dalla citata sentenza 131/2020, come si vedrà nel prosieguo.

Per comprendere l’importanza della lettura che si va affermando non si può prescindere da alcuni richiami riguardo al percorso che ci ha portato agli attuali approdi.

Come pure va evidenziato, per avere chiaro il novero delle attività su cui possono essere coinvolti gli enti del Terzo settore, l’ampio ventaglio di attività di interesse generale previste dal CTS che possono svolgere gli ETS rispetto alla precedente normativa che prevedeva il coinvolgimento di tali organismi, sostanzialmente non oltre l’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Peraltro, molte di tali attività di interesse generale si collegano alle funzioni degli enti locali: educazione, istruzione e formazione professionale;

salvaguardia dell’ambiente ed uso razionale delle risorse naturali – eccetto il servizio rifiuti -; tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del pae-saggio; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, turistiche di interesse sociale e culturale; accoglienza uma-nitaria e integrazione sociale di migranti; protezione civile; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, per restare, come detto, nell’ambito di stretto interesse degli Enti locali. Ne deriva conseguentemente che la normativa regionale da ultimo approvata consente di dispiegare la sua utilità per il sistema pubblico toscano in una pluralità di campi molto vasti caratterizzati da molteplici attività e servizi di interesse generale.

2.3.2. La normativa precedente al CTS e gli orientamenti applicativi

Risale, come noto, alla legge quadro per la realizzazione del sistema inte-grato di interventi e servizi sociali n. 328/2000 il riconoscimento di un ruolo non secondario al Terzo settore nel campo dell’assistenza (art. 5), demandan-do, poi, ad apposito atto di indirizzo e coordinamento del Governo la regola-mentazione dei rapporti tra enti locali e Terzo settore stesso, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona. È con il DPCM 30 marzo 2001, attuativo del terzo comma del citato articolo 5, che compa-iono “le Istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali con i soggetti del Terzo settore” disciplinate dall’articolo 7 dello stesso Decreto. Si noti che tale istituto è all’epoca concepito per il settore dei servizi sociali e circoscritto agli interventi “innovativi e sperimentali” con la possibilità per le Regioni di adottare indirizzi per definire le modalità di indi-zione e funzionamento delle istruttorie pubbliche (di coprogettaindi-zione) nonché per la individuazione delle forme di sostegno.

Anche senza pretese di un particolare approfondimento, si deve richiamare l’attenzione sul fatto che nel caso di ricorso a soggetti del Terzo settore si riteneva in generale che non si potesse prescindere dal tener conto “delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di affidamento dei servizi da parte della pubblica Amministrazione” (art. 6, DPCM 30 marzo 2000). Peraltro varrà ricordare che nel parere – richiesto dall’ANAC - del Consiglio di Stato n. 1382/2018, che tanto allarme ingenerò negli operatori per le sue interpretazioni circa la (dubitata) compatibilità del neo Codice del Terzo settore con la normativa concorrenziale di derivazione euro-unitaria (parere che si incentrava, invero, sull’art. 56 del CTS ma che estendeva i criteri interpretativi anche alla co-progettazione), si valutava che, pur non essendo stato riprodotto testualmente nel nuovo CTS la clausola del rispetto della di-sciplina europea e nazionale sull’affidamento dei servizi, l’ambito dei servizi “ estranei” all’applicazione delle regole pro-concorrenziali fosse da ritenere cir-coscritto solamente ai rapporti concernenti servizi (di interesse generale) non economici caratterizzati dall’essere prestati con modalità totalmente gratuite.

E, come accennato, tale parere era stato richiesto dall’ANAC per riformulare le precedenti linee guida per l’affidamento dei servizi sociali a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali prima approvate con delibera n. 32 del 2016 (che conteneva uno specifico paragrafo 5 sulla co-progettazione con indi-cazioni della relativa procedura sul modello della evidenza pubblica); e tale esigenza di revisione delle linee guida scaturiva proprio a seguito dell’entrata in vigore sia del nuovo Codice dei contratti pubblici che del Codice del Terzo settore.

Parere del Consiglio di Stato n. 1382/2018 e proposte di nuove linee guida recanti “Indicazioni in materia di affidamenti dei servizi sociali” sottoposte alla consultazione da parte dell’ANAC il 10 maggio 2019 adesso tuttavia da considerarsi completamente superate a seguito del successivo parere del Consiglio di Stato n.1435 del 9 ottobre 2019 con il quale viene confermato che le norme e gli istituti disciplinati dal Codice del Terzo settore non possono rientrare nel campo di operatività delle linee guida seppure) non vincolanti dell’ANAC. Venendo a questo punto ad essere rimessa alla responsabilità interpretativa ed applicativa delle Amministrazioni la normativa del Titolo VII sui rapporti degli enti pubblici con il Terzo settore, è del tutto evidente l’im-portanza di poter disporre di una specifica disciplina regionale applicativa di quelle norme fondamentali.

2.3.3. Il rapporto collaborativo quale fondamento e

motivazione per il ricorso della pubblica Amministrazione ai

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