MODIFICHE SUL VERSANTE SOSTANZIALE E PROCEDURALE
II. Modifiche al codice di procedura penale
1. Gratuito patrocinio per le persone offese
La persona offesa per uno dei delitti di violenza contro la persona è informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni (Art. 101 c.p.p.).
2. Intercettazioni telefoniche
E’ ammesso il ricorso alle intercettazioni telefoniche anche nel caso in cui si proceda per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale (art. 266 c. 2 lett. f-quater c.p.p.)
3. Braccialetto elettronico
Le ipotesi di controllo mediante braccialetto elettronico sono estese anche alle fattispecie di lesioni personali procedibili d'ufficio o comunque aggravate e minacce aggravate (612, secondo comma c.p.),
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commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente. (art.282 bis, comma 6 c.p.p)
4. Programma di prevenzione
All'articolo 282-quater, comma 1, si prevede adesso che quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne da' comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione dell’attenuazione delle esigenze cautelari e della sostituzione della misura con altra meno gravosa.
5. Comunicazione di revoca e sostituzione di misure cautelari alla
persona offesa
Nei casi di:
• Allontanamento dalla casa familiare
• Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
• Divieto e obbligo di dimora • Arresti domiciliari
• Custodia cautelare in carcere • Custodia cautelare in luogo di cura
applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o di sostituzione delle
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suddette misure che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121 c.p.p. Il giudice procede una volta decorso il predetto termine. (art. 299 c.p.p)
6. Divieto per la P.G. di assumente s.i.t. nel caso di cui all’art. 384
bis.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono assumere sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini se a questa viene applicata la misura dell’allontanamento d'urgenza dalla casa familiare
7. Ausilio di esperto in psicologia o in psichiatria infantile
Quando deve assumere sommarie informazioni da minori, la polizia giudiziaria deve avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero anche quando si procede per maltrattamenti in famiglia (572 cp), adescamento di minorenni (609-undecies) e atti persecutori (612-bis).
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Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale (art. 380, comma 2, lett. l-ter c.p.p).
9. Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare
Viene introdotto l’art. 384 bis c.p.p. a mente del quale la p.g. può disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo di violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ed altri delitti di violenza, prostituzione e pornografia in danno di minori, se sussistono fondati timori di reiterazione delle condotte e di pericolo per le persone offese.
10. Incidente probatorio con minori
Nel caso in cui si proceda ad incidente probatorio in un procedimento per il delitto di maltrattamenti in famiglia e fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio in conformità alle esigenze del minore. (art. 398 comma5 c.p.p.)
47 11. Limiti alla proroga delle indagini
Qualora si proceda per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori la proroga delle indagini preliminari può essere concessa per non più di una volta. ( art.406 comma 2 ter c.p.p)
12. Opposizione a richiesta di archiviazione
Per i delitti commessi con violenza, il pubblico ministero deve in ogni caso notificare la richiesta di archiviazione alla persona offesa (e non solo quando questa ne ha fatto richiesta), la quale potrà opporsi entro il termine di venti giorni (e non dieci come di norma). (art.408 comma 3 bis c.p.p)
13. Notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari
alla persona offesa
Quando si procede per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori il pubblico ministero deve notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari anche al difensore della persona offesa o questa stessa. (art. 415 c.p.p)
14. Giudizio direttissimo
Il pubblico ministero può disporre il giudizio direttissimo nei confronti di una persona che è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis e per la contestuale convalida dell'arresto
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entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. (art. 499 comma 5)
15. Esame della persona offesa vulnerabile
Quando si procede per il delitto di maltrattamenti in famiglia se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa. (art. 498 c.p.p.)
16. Formazione dei ruoli di udienza (art. 132-bis disp. att. c.p.p.)
Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta, tra gli altri, ai delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale.
17. Gratuito patrocinio deroga limiti reddito
La persona offesa dai reati di maltrattamenti in famiglia, mutilazioni femminili, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori può essere ammessa al patrocinio a spese dello stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge.
18. Esclusione della competenza del Giudice di Pace
La competenza per materia del giudice di pace è esclusa nei casi di percosse o lesioni commesse contro l'ascendente, il discendente, il
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coniuge, il fratello, la sorella, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo, un affine in linea retta, ovvero contro il convivente.