• Non ci sono risultati.

4.1) LA VIOLENZA DOMESTICA

Nel documento ASPETTI PROCEDURALI DELLO STALKING (pagine 140-147)

Oltre alle modifiche di ordine sostanziale e procedurale, con il D.L 93/2013 così come convertito con la L.119/2013, sono stati disposti una serie di interventi anche a livello preventivo.

L’art.3, comma 1, secondo capoverso , del decreto in esame, dispone

che “Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica

tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.

Il dettato normativo si ispira alla definizione contenuta nella convenzione di Istanbul, ricalcando fedelmente quanto stabilito dall’art. 3, lett b): “l’espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si

138

verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che

l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.

Notiamo quindi come sia stata data una definizione di violenza domestica molto ampia, con un’estesa portata applicativa in quanto parla di qualsiasi atto, non episodico, di qualsiasi tipo di violenza (fisica, sessuale, psicologica o economica) e in grado di ricomprendere:

- Coloro che fanno parte della famiglia o del nucleo familiare; - Gli attuali o precedenti coniugi;

- Le persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

In merito a quest’ultima ipotesi, devono quindi ritenersi escluse le relazioni meramente occasionali ed estemporanee sfociate in un rapporto sessuale che, in quanto tali, nulla hanno di effettivo dato che i requisiti della non occasionalità e di stabilità si evincono già dal testo anche se non previsti espressamente151.

È stato inoltre specificato che la violenza alla persona, menzionata nell’art.299 c.p.p., deve intendersi solo quella “ in cui la condotta violenta si caratterizza anche per l’esistenza di un pregresso rapporto

151 Intervento On.SISTO, udienza 25 settembre 2013 presso le commissioni riunite I e II in sede referente, in www.camera.it

139

relazionale tra autore del reato e vittima, in cui perciò la violenza alla persona è per così dire mirata in danno di una determinata persona offesa e soltanto in tal guisa si consente di bilanciare meglio la scelta legislativa di offrire maggior tutela alle persone offese, con la contemporanea esigenza di non rendere eccessivamente gravoso, senza un’effettiva ragione giustificativa, il diritto di difesa che si estrinseca anche con le istanze volte a modificare le modalità di applicazione delle misure cautelari in atto”152.

Tra l’autore del reato e la vittima deve emergere che: - C’è o ci sia stata una relazione di natura amorosa

- C’è o ci sia stato un rapporto sentimentale che implichi o abbia implicato un “reciproco affidamento”153

La norma in esame ha come precedente la tutela prevista nella Legge n.154 del 4 aprile 2001, in cui erano state concepite delle misure “ contro la violenza nelle relazioni familiari”, in cui però si faceva espresso riferimento al coniuge o al convivente restando esclusi coloro che non vivevano insieme.

Per coerenza normativa, sarebbe stato inoltre necessario modificare anche l’art.342 bis c.c.., inserito proprio con la legge 154, il quale dispone che, salvo quanto previsto dall’art. 8 comma 1 della Legge

152 G.I.P. Dott.MARRA, ordinanza 4 novembre 2013 Torino, in

www.giurisprudenzapenale.com

153 Intervento On.VAZIO, udienza 25 settembre 2013 presso le commissioni riunite I e II in sede referente, in www.camera.it

140

2001154, “quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa

di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter”c.c., che a sua volta coincide con il provvedimento con cui “il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro”155(art 342 ter c.c.).

Sarebbe stato idoneo aggiungere, dopo la parola “convivente” prevista dall’art. 342 bis e ter c.c, il seguente periodo “ o da persona al

154 Art.8, comma 1 : “Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si

applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 342-ter del codice civile.”

155 SALERA. Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, in Giur.merito 2013, 01, 231

141

medesimo legata da relazione affettiva”, per consentire l’utilizzo di tale rimedio civilistico anche a favore di chi non convive e permettergli così di attivare la procedura prevista dagli articoli 736 bis e ss. c.p.c deputata a regolare gli “ordini di protezione contro gli abusi familiari”. Altro punto di contestazione della disciplina è il fatto che non venga assolutamente precisato, o volutamente ignorate, le relazioni omosessuali. Ci si chiede, quindi, se esse vi rientrino o meno.

Buona parte della dottrina, già ai tempi in cui fu ideato il delitto di stalking, era concorde nel ritenere ricompresa nel vocabolo “relazione affettiva” anche quella omosessuale, d’altra parte la convenzione di Istanbul fa invece esplicito riferimento a “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costituiti che una determinata società considera appropriati per uomini e donne”.

Che le relazioni omosessuali siano escluse da questa normativa, trova conferma anche alla luce della mancata approvazione dell’emendamento presentato in relazione al disegno di legge di conversione n. 3.23 nella seduta dell’ottobre 2013 in cui era stato chiesto che, per violenza domestica fosse incluso anche il compimento di uno o più atti gravi, ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano tra persone legate da una relazione affettiva anche se “dello stesso sesso”.

142

Anche da parte di taluni parlamentari, era considerato “importante che la formulazione dell’aggravante consenta la sua applicazione anche nei confronti di relazioni omosessuali”156.

In conclusione, è importante far presente che molte sono state le sentenze che chiariscono cosa debba intendersi per atti di violenza domestica:

- i ripetuti episodi di violenza e aggressione fisica nei confronti della coniuge157;

- il marito che abbia, in più circostanze distinte, percosso la moglie, costituendo tali condotte fonte di gravi pregiudizi all’integrità fisica e morale del coniuge158;

- il marito che abbia più volte insultato e aggredito la moglie e sia reso altresì responsabile di un episodio di aggressione con arma da taglio ai danni di una parente stretta della moglie159;

- gli atteggiamenti ostili e intimidatori tenuti nei confronti del nucleo familiare160;

- le violente aggressioni verbali e minacce di arrecare mali ingiusti161;

156 Intervento On.MORANI, seduta 12 settembre 2013 innanzi le commissioni riunite I e II in sede referente, in www.camera.it

157 Trib.Pescara, 13 maggio 2009, in PQM 2009, 2, 57

158 Trib.Salerno, sez. fer., 25 agosto 2005, in Redazione Giuffrè 2005 159 Trib. Monza, 29 ottobre 2003, in Giur.merito 2004, 1, 461 160 Trib. Bari, 11 dicembre 2001, in Foro it. 2003, I, 948 161 Trib. Bari, 7 dicembre 2001, in Famiglia e diritto 2002, 396

143

- la condotta del marito che, con l’appoggio e la partecipazione attiva dei propri familiari, ha aggredito ed insultato la moglie, alla presenza per di più della figlia comune in tenerissima età162; - gli abusi o i maltrattamenti indirettamente perpetrati nei confronti

di stretti congiunti a lui cari(quali la visione da parte del minore di ripetute aggressioni fisiche alla madre da parte del padre163;

- i comportamenti improntati a prepotenza e dispotismo (ad esempio eliminando tutte le chiavi delle porte della casa, ad eccezione di quella della propria camera da letto, chiusa addirittura con un lucchetto; cambiando la serratura del box, così da impedire l’accesso alla moglie e al figlio164;

- la condotta di chi abbia inserito una telecamera nella serratura della porta dalla sua camera da letto per controllare che la moglie abbia ad entrarvi165.

162 Trib. Palermo, 4 giugno 2001, in Dir.famiglia 2001, 1102

163 Trib. Minorenni Aquila, 19 luglio 2002, in Famiglia e diritto 2003, 482 164 Trib. Monza, sez., IV, 7 maggio 2012, in Redazione Giuffrè 2012 165 Trib. Monza, sez., IV, 28 febbraio 2012, in Giur.merito 2012, 9, 1809

144

4.2) LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA

Nel documento ASPETTI PROCEDURALI DELLO STALKING (pagine 140-147)