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MODIFICHE ALLA LEGGE N. 53/1994

Nel documento RIFORMA PREVIDENZA FORENSE (pagine 65-69)

Il Processo Civile Telematico che verrà

MODIFICHE ALLA LEGGE N. 53/1994

L’art. 3 bis della L. 53/94 risulterà modificato a seguito delle novità introdotte dall’art. 12 dallo schema del de-creto legislativo in commento, così come l’art. 4 e verrà altresì aggiunto l’art. 3 ter; a seguire la nuova formula-zione e le novità dell’art. 3 bis, del nuovo art. 3 ter e delle modifiche apportate all’art. 4:

Legge n. 53/94 Art. 3-bis

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risul-tante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

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LA PREVIDENZA FORENSE

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decre-to 30 otdecre-tobre 1933, n. 1611, in materia di rappresen-tanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effet-tuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’arti-colo 16-ter, comma 1-ter, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informa-tica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’articolo 196-un-decies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al mes-saggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il desti-natario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall’articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.

4. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notifi-cazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su docu-mento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato noti-ficante;

b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;

f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.

[Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

La novità:

Il nuovo comma 1 bis dell’art. 3 L. 53/94, reintroduce definitivamente IPA (indice delle Pubbliche Ammini-strazioni) quale pubblico elenco valido ai fini dell’indi-viduazione dell’indirizzo PEC delle PA.

Si ricorda che IPA, dal 17 luglio 2020, con l’art. 28 DL 76/2020, era tornato pubblico elenco valido per le notifiche PEC L. 53/94 ma a condizione che nel regi-stro PP.AA., situato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, non risultasse presente l’indi-rizzo PEC della pubblica amministrazione.

La modifica apportata al comma 2 si è resa necessaria sostituendo il legislatore l’art. 16 undecies DL 179/12 (che verrà abrogato ex art. 11 schema decreto legisla-tivo in commento) con l’art. 196-undecies delle dispo-sizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

La modifica apportata al comma 3, inerente il momen-to in cui si perfeziona la notifica per il notificante e per il destinatario, precisa e richiama il contenuto dei com-mi 2 e 3 dell’art. 147 c.p.c. i quali, come detto, sono stati introdotti dallo schema del decreto legislativo in commento e ciò al fine di recepire inequivocabilmente quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sen-tenza n. 75/2019.

Legge n. 53/94 Art. 3-ter

1. L’avvocato esegue la notificazione degli atti giu-diziali in materia civile e degli atti stragiugiu-diziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elet-tronico di recapito certificato qualificato quando il de-stinatario:

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo

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di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pub- 161

blici elenchi;

b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel re-gistro delle imprese ai sensi dell’articolo 6-quater del medesimo decreto.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando la notifica-zione nelle forme di cui al comma 1 nei confronti di imprese o professionisti iscritti nell’indice INI-PEC di cui all’articolo 6- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per causa imputabile al destinatario non è possibile o non ha esito positivo, l’avvocato la esegue mediante inserimento a spese del richiedente nell’a-rea web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decre-to legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento.

La notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento.

Quando la notificazione nelle forme di cui al comma 1 nei confronti di persone fisiche o altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, che hanno eletto il do-micilio digitale di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per causa imputabile al destinatario non è possibile o non ha esito positivo, si procede ai sensi del comma 3.

3. Quando la notificazione di cui al comma 1, per cau-se non imputabili al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.

[Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

Le novità:

La norma in questione, nel recepire i criteri di cui all’art.

1, co. 20, lett. da a) a c) leggedelega n. 206/2021, intro-duce per l’avvocato l’obbligo di notifica mediante PEC

(o mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quanto agli atti giudiziali i materia civile e degli atti stragiudiziali nel caso in cui il destinatario:

1) sia obbligato ad avere un domicilio digitale risul-tante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese);

2) abbia volontariamente registrato un proprio domi-cilio digitale nell’elenco di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 (INAD: Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei profes-sionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese).

Ove la notifica al soggetto obbligato ad avere un domi-cilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esem-pio, professionisti, imprese) non dovesse andare a buon fine per causa imputabile al destinatario o comunque non desse esito positivo, l’avvocato dovrà eseguirla, a spese del richiedente, nell’area web riservata previ-sta dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei pre-supposti per l’inserimento ed in tal caso la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui l’inserimento è stato eseguito.

Se invece la notifica è riferita a soggetto che abbia vo-lontariamente registrato un proprio domicilio digitale, si dovrà procedere con le modalità ordinarie, così come si dovrà procedere con le modalità ordinarie nel caso di notifica non andata a buon fine per cause non impu-tabili al destinatario a soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.

Tale norma deve leggersi in relazione alle modifiche ap-portate all’art. 137 c.p.c., come più sopra evidenziate.

Legge n. 53/94 Art. 4

1. L’avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, può eseguire noti-ficazioni in materia civile, amministrativa estragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell’atto nel do-micilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

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LA PREVIDENZA FORENSE

Per le notificazioni in materia civile e degli atti stra-giudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all’articolo 3-ter, commi 1 e 2.

2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di co-pia dell’atto nel domicilio del destinatario se questi ed il no-tificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

[Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

Le novità:

L’articolo 4 L. 53/94 fa riferimento alla notifica in pro-prio dell’avvocato effettuata in modalità cartacea me-diante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario nel caso in cui il destinatario sia altro av-vocato o procuratore legale, che abbia la qualità di do-miciliatario di una parte.

Il nuovo comma 2 specifica che il detto modo di notifi-ca (notifi-cartacea) potrà essere esercitato, per le notifinotifi-cazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 3-ter; più precisamente la norma dispone e chiarisce che la facoltà di notifica-re l’atto mediante consegna a mani nel domicilio del destinatario, è possibile solo se l’avvocato non sia ob-bligato ad eseguirla tramite posta elettronica certificata o mediante inserimento nell’area web prevista dall’art.

359 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

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A

distanza di oltre due anni dall’inizio della pan- 163

demia, è plausibile tentare un primo bilancio delle possibili conseguenze, sul piano della re-sponsabilità civile (e, quindi, anche sotto il profilo ri-sarcitorio), di tutti gli eventi freneticamente succedutisi a far data dal primo contagiato italiano del Comune di Vo’ Euganeo.

All’inizio, e precisamente in sede di lavori di conver-sione del Decreto Legge nr. 15 del 2020, il legislatore aveva pensato di introdurre una norma che fungesse da “ombrello protettivo” nei confronti degli operatori sanitari (sia a livello civile che a livello penale) con-tro le possibili azioni di risarcimento delle vittime del Covid-19.

L’idea pareva ben motivata, in considerazione della pe-culiarità connotante l’emergenza sanitaria in atto. L’epi-demia era – a tutti gli effetti – una novità assoluta, mai sperimentata prima. Di fronte ad essa, sembrava più che giustificato un atteggiamento di tutela “preventiva”

nei confronti dei soggetti del comparto sanitario e pa-rasanitario, catapultati “in prima linea” in una guerra di trincea, corpo a corpo, contro il Coronavirus.

Tuttavia, questa innovazione non è stata approvata né a beneficio degli operatori sanitari né a buon pro degli amministratori delle aziende sanitarie, pubbliche o pri-vate che fossero. In assenza di tale “scudo”, sarà quindi giocoforza necessario affrontare gli eventi luttuosi veri-ficatisi nel difficile periodo che abbiamo alle spalle in base alle regole già vigenti in materia di responsabilità civile.

La domanda da porsi è: possono i prossimi congiunti di un soggetto deceduto “anche per il” (se non pro-prio “a causa esclusiva del”) Coronavirus, agire in via giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni (non patrimoniali, e quindi morali ed esistenziali) patiti per effetto del decesso del prossimo congiunto?

La risposta deve essere data richiamandosi alle rego-le ormai consolidate nella materia della responsabilità professionale medica. Soprattutto dopo le cosiddette sentenze di “San Martino” della III Sezione della Corte di Cassazione Civile del 11/11/2019.

Più in particolare, poi, bisognerà rifarsi ai criteri in base ai quali la giurisprudenza più recente e più diffusa af-fronta il tema delle infezioni nosocomiali, cioè

“intra-o-spedaliere”; oppure, delle infezioni “extra-ospedaliere”

poi non adeguatamente guarite o, quantomeno, non proficuamente curate all’interno della struttura sanitaria.

Partiamo dal primo aspetto. Oggi, chi si ritiene vitti-ma di un caso di vitti-malpractice, è tenuto ad allegare (cioè

“denunciare” e analiticamente descrivere), ma anche a dimostrare il nesso di causa tra la condotta colpo-sa (attiva o omissiva) dei colpo-sanitari e la morte, oppure il deterioramento delle condizioni fisiche e psichiche del paziente.

La prova del nesso causale deve essere fornita secondo il criterio della cosiddetta “preponderanza dell’eviden-za” ossia del “più probabile che non”. In altri termini, in sede civile, il danneggiato non è tenuto a dimostrare

“oltre ogni ragionevole dubbio” (come accade in am-bito penale) che il danno evento sia riconducibile alla condotta dei sanitari. È sufficiente, piuttosto, che egli dimostri, secondo un parametro di alta credibilità logi-ca e razionale, che – tra tutte le ipotetiche logi-cause sul tap-peto – quella più probabile sia da rinvenirsi nell’azione o nella omissione dei sanitari.

Per quanto riguarda più specificamente i casi di infezio-ne, le strutture sanitarie e gli ospedali vanno incontro a una logica ancora più stringente. Infatti, essi debbono dimostrare di aver adottato una condotta ineccepibile rispetto al dovere di igienizzare, sterilizzare, preservare da possibili infezioni tutte le strutture (nonché il per-sonale, le strumentazioni e i pazienti stessi) secondo i protocolli, le linee guida e le buone prassi vigenti.

In linea generale, la responsabilità per le infezioni ospe-daliere rientra nel novero di quelle “da rischio organiz-zativo” di gestione delle strutture sanitarie. Il contratto di spedalità include, infatti, l’obbligazione di sicurezza e ben precisi doveri di protezione: l’infezione nosoco-miale è uno dei rischi tipici e prevedibili che possono verificarsi in ipotesi di permanenza prolungata dei pa-zienti nei reparti ospedalieri. Qui, infatti, lo sviluppo dei processi infettivi è frequente proprio per la precaria condizione fisica dei malati.

Per tale ragione, a livello aziendale, nelle strutture sa-nitarie devono essere istituiti, applicati, documentati e periodicamente verificati tutti gli interventi finalizzati alla prevenzione delle infezioni ospedaliere. Come ri-badito, del resto, da molte circolari Ministeriali (cfr. cir-di Francesco Carraro

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