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Morosità pregressa

Nel documento Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 (pagine 37-40)

1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano adempiuto, in tutto o in parte, agli obblighi per il pagamento dei canoni e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono regolarizzare la propria posizione debitoria versando, entro novanta giorni dalla data di richiesta di pagamento da parte dell’Ente gestore, le somme dovute, maggiorate degli interessi legali.

2. Gli stessi assegnatari possono presentare domanda per il pagamento dilazionato delle somme dovute da effettuarsi in un numero massimo di 48 rate mensili. In presenza di documentato ed accertato stato di grave indigenza dell’assegnatario l’Ente può concedere una maggiore dilazione del pagamento fino ad un massimo di 72 rate. Agli assegnatari collocati nelle fasce A) e B1) dell’art. 26 della presente legge, in presenza di documentato ed accertato stato di grave indigenza, non sono applicati gli interessi legali. (55)

3. Agli assegnatari, ai quali è stato determinato il canone per non aver presentato biennalmente la documentazione reddituale, il canone va rideterminato, su richiesta dell’interessato da prodursi entro 90 giorni dalla comunicazione da parte dell’Ente gestore, per ciascun biennio di riferimento a seguito della presentazione, ora per allora, della relativa documentazione reddituale, da allegare alla richiesta stessa.

4. L'Ente gestore provvederà a notificare all'assegnatario che si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma la nuova situazione debitoria che potrà essere estinta con le stesse modalità previste dal 2°

comma.

5. All'accettazione, entro 90 giorni dalla data della notifica, a mezzo di sottoscrizione del debito pregresso, consegue il venir meno della morosità e dei procedimenti anche di esecuzione.

6. Nei confronti degli assegnatari, che non regolarizzeranno la loro posizione debitoria secondo quanto previsto dai precedenti commi, l'Ente gestore attiverà le procedure di cui all'art. 33 della presente legge, fatta eccezione per coloro i quali lo stato di morosità è addebitabile a grave malattia dell’assegnatario o di un componente il nucleo familiare debitamente documentato e che abbia comportato elevate spese sanitarie a carico del nucleo familiare stesso. Il procedimento si

interrompe nel caso in cui, sebbene tardivamente rispetto ai termini previsti, ma prima che sia stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione, l'assegnatario provveda a trasmettere all'Ente gestore la documentazione attestante la permanenza dei requisiti nonché al pagamento del debito pregresso che potrà, su domanda dell'interessato, essere rateizzato con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo. Successivamente alla dichiarazione di decadenza, ove la morosità venga

integralmente estinta entro il termine perentorio di 90 giorni, il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera h), viene annullato dall'Amministrazione comunale competente.

Qualora, a seguito dell’esperimento da parte degli Enti gestori di tutte le possibili procedure per il recupero della morosità, che dovranno essere idoneamente documentate, viene accertata la

inesigibilità del credito, la Regione può autorizzare gli Enti gestori a scomputare il relativo importo dalle eventuali risorse disponibili nella contabilità della Gestione Speciale di cui agli artt. 4 e 10 del D.P.R. 30.12.1972, n. 1036 a condizione che le stesse siano state contabilizzate nelle forme di legge e non ancora programmate. (48)

7. Le richieste presentate oltre il termine di cui al primo comma dell’art. 38 della legge n. 31/99 restano valide anche ai fini della presente legge.

Articolo 39 Sanatoria

1. Coloro che occupano, senza titolo, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che risultano destinatari di ordinanze di decadenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare, entro quattro mesi dalla data di ricezione di apposita comunicazione da parte dell’ente gestore, domanda di sanatoria in presenza delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo. (47)

1bis. Tutti coloro che, legati da vincoli di parentela ex art. 3, comma 2 con gli assegnatari deceduti e che non siano in possesso dei requisiti per ottenere il subentro nell'assegnazione, occupano alla data del 30 aprile 2014 un alloggio ERP possono presentare domanda di sanatoria entro quattro mesi dalla data di ricezione di apposita comunicazione inoltrata dall'Ente gestore. [46]

2. L'assegnazione è subordinata:

a) - al possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'art. 3 della presente legge fatta eccezione per il reddito che dovrà essere inferiore al limite di reddito per la decadenza di cui all’art. 33, comma 2, lett. a), [24];

b) - al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare alla data della domanda;

c) - alla circostanza che :

c1) - l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già in possesso di decreto di assegnazione in dipendenza di graduatoria approvata e

pubblicata a norma di legge;

c2) -non siano già in corso formali procedure per il rilascio dell’alloggio per il quale sia già stato individuato il legittimo assegnatario ancorchè non in possesso del decreto di assegnazione;

c3) - non si tratta di prefabbricati assegnati in dipendenza di sisma o altre calamità naturali;

c4) - che sia stata dichiarata dall’Amministrazione Comunale e notificata all’eventuale originario assegnatario la decadenza ai sensi dell’art. 33 della presente legge. In caso

contrario gli interessati alla sanatoria possono beneficiare prioritariamente della riserva di cui all'art. 18 della presente legge;

d) - al recupero, da parte dell'Ente gestore, di tutti i canoni, indennità di occupazione e spese accessorie dovuti, a decorrere dalla data di occupazione. Dalla data dell'occupazione e fino alla data di presentazione della richiesta di sanatoria, l'indennità dovuta è determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 34. [40] Successivamente a tale data i richiedenti, nel caso venga accolta la richiesta di sanatoria, sono tenuti a corrispondere,se più favorevole, il canone determinato ai sensi dell’art. 26 della presente legge sulla base della documentazione reddituale relativa a tale ultimo periodo;

e) - al rilascio, da parte dell'occupante, di parti comuni del fabbricato, nonché di ambienti o superfici non rientranti nell'originaria consistenza dell'alloggio e delle sue pertinenze eventualmente occupate;

f) - al rispetto dello standard dell’alloggio nei limiti di cui all’art. 16 della presente legge. In caso contrario l’alloggio viene assegnato provvisoriamente e l’assegnatario inserito d’ufficio nell’elenco degli alloggi oggetto di mobilità di cui all’art. 20 della presente legge.

3. I requisiti di cui alla lettera a) del comma precedente, sono accertati dalla Commissione di cui all'art. 9.

4. La mancata richiesta di sanatoria nei termini di cui al primo comma comporta l’attivazione delle procedure previste per la decadenza di cui all’art. 33 della presente legge.

5. Le richieste di sanatoria presentate oltre il termine di cui al primo comma dell’art. 39 della L.R.

n. 31/99 restano valide con conseguente sospensione delle eventuali procedure per il rilascio dell’alloggio già attivate.

Articolo 39 bis

Recupero morosità alloggi (49)

1. Al fine di agevolare l'estinzione della morosità, gli Enti proprietari di alloggi di edilizia

residenziale pubblica possono stabilire modalità di recupero in via transattiva delle somme dovute, in misura non inferiore al 60 per cento, dagli assegnatari degli alloggi, a titolo di canoni ed oneri accessori, alla data del 31 dicembre 2012, tenendo conto anche della capacità reddituale

dell'assegnatario e dell'entità della somma richiesta e che identiche modalità di riscossione delle somme dovute si applicano anche alle indennità di occupazione dovute dagli occupanti senza titolo che hanno ottenuto la regolarizzazione ai sensi della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24.

(50)

Articolo 40

Commissione per la formazione della graduatoria

1. Le Commissioni Assegnazione Alloggi durano in carica 5 anni e scadono comunque alla fine di ogni legislatura regionale.

2. I Presidenti ed i componenti delle Commissioni Assegnazione Alloggi restano, comunque, in carica fino all’insediamento delle nuove Commissioni.

Articolo 41

Nel documento Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 (pagine 37-40)

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