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NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Nel documento Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 (pagine 22-25)

Articolo 20

Programmazione della mobilità

1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, l'Ente gestore, d'intesa con il Comune, predispone d’obbligo ogni quattro anni un programma di mobilità dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia con l'utilizzazione, anche mediante accorpamenti o scissioni, di quelli di risulta e di una aliquota definita dal Comune, su proposta dell’Ente gestore, non superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione.

2. Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti elementi:

a) formazione di un elenco degli alloggi cui si applica la presente normativa, previa verifica dello stato d'uso e di affollamento degli stessi, con conseguente individuazione delle

situazioni di sovraffollamento e sottoutilizzazione in relazione allo standard abitativo previsto dall'art.3, lettera C1) della presente legge. Tale verifica viene effettuata dall'Ente gestore biennalmente in concomitanza con l'aggiornamento della situazione reddituale degli assegnatari di cui al 2° comma dell'art.30.

b) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità attraverso la pubblicazione periodica, con frequenza quadriennale, di appositi bandi, anche riferiti a zone limitate del territorio comunale, da emanarsi a cura dell'Ente gestore secondo scadenze e

modalità definite d'intesa con il Comune e da pubblicarsi secondo le modalità di cui al 6°

comma dell'art.4 e previa informazione di cui al comma 3 dell’art. 4.

3. L'elenco degli alloggi di cui alla lettera a) del comma che precede è comunicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati i quali, nei successivi trenta giorni,

possono presentare opposizione al responsabile della struttura comunale competente il quale decide entro sessanta giorni su parere obbligatorio della Commissione di cui all'art.9 della presente legge.

4. Gli alloggi di risulta sono assegnati prioritariamente ad assegnatari inclusi nelle graduatorie di cui alla lett. b) del secondo comma.

5. Nell'ambito del territorio regionale il cambio di alloggio può essere autorizzato previa intesa fra il Comune di provenienza e quello di destinazione.

6. Sono esclusi dalla programmazione di cui al 1° comma tutti gli alloggi assegnati a nuclei familiari in cui sia presente un componente appartenente ad una delle seguenti categorie:

a) ultrasessantenni, malati terminali o affetti da invalidità dalla quale derivi una totale

inabilità lavorativa ovvero per i minorenni, la impossibilità a svolgere i compiti della propria età.

Articolo 21

Domanda e criteri di mobilità

1. La formazione della graduatoria di cui al punto b) del secondo comma dell’art. 20 avviene sulla base delle domande degli interessati. Tali domande, motivate e corredate dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, devono essere indirizzate all'Ente gestore. Le stesse verranno valutate dalla Commissione di cui all'art. 9, che redigerà la relativa graduatoria, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicap o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;

b) situazioni di sovraffollamento e sottoutilizzazione rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;

c) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o disabili;

d) ulteriori motivazioni di rilevante gravità da valutarsi da parte della Commissione.

2. Nella graduatoria vengono inseriti d'ufficio gli assegnatari che pur non avendo presentato alcuna domanda, occupano alloggi in situazione di grave sottoutilizzazione, compreso nell’elenco di cui al secondo comma, lett. a), dell’art. 20. Ove più richiedenti facciano valere lo stesso criterio di priorità la Commissione procederà mediante sorteggio. La graduatoria viene comunicata agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 22

Norme per la gestione della mobilità

1. L'Ente Gestore, sulla base della graduatoria di cui al precedente articolo, provvede alla stipula del nuovo contratto di locazione, che avrà ad oggetto l'alloggio da individuarsi sulla base delle

indicazioni che seguono, tenuto conto delle esigenze manifestate dall'interessato:

a) è data priorità all'effettuazione dei cambi fondati su gravi motivi di salute attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione;

b) hanno, altresì, priorità i nuclei monopersonali in situazioni di sottoutilizzazione che accettano il trasferimento in alloggi più piccoli;

c) è favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere o isolato, con precedenza per i cambi che possono effettuarsi

nell'ambito dello stesso edificio;

d) può essere concesso il cambio di alloggio per gravi e comprovate difficoltà ad effettuare il regolare pagamento del corrispettivo di locazione dell'alloggio assegnato in relazione al reddito;

e) è garantito il miglioramento o almeno il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;

f) i cambi vengono effettuati rispettando di norma lo standard abitativo previsto per l'assegnazione.

2. Non possono essere eseguiti cambi-alloggi nei confronti degli assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'art.33 o di coloro che abbiano posto in essere gravi e ripetute violazioni delle clausole contrattuali.

3. Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilità, se non utilizzati per il citato programma entro 6 mesi dall'approvazione della graduatoria, vengono assegnati sulla base della graduatoria generale.

4. Oltre alla mobilità programmata, su richiesta degli inquilini o su proposta dell’Ente gestore e del Comune sono consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari, previa autorizzazione dell'Ente gestore, che verifica le condizioni di cui al secondo comma che precede; sono altresì autorizzati dall'Ente gestore gli accorpamenti di unità immobiliari contigue per adeguamenti abitativi degli assegnatari .

5. La mancata stipula, da parte dell’assegnatario di alloggio gravemente sottoutilizzato, del nuovo contratto di locazione ai sensi del primo comma del presente articolo costituisce causa di decadenza dall'assegnazione che sarà pronunciata dal rappresentante legale dell'Ente Gestore con la procedura di cui all'art. 32.

6. Eguale procedura verrà applicata nell’ipotesi di assegnatario che non ottemperi al cambio temporaneo in altro alloggio idoneo, per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato, con impegno da parte dell'Ente gestore di farlo rientrare nell'alloggio ristrutturato ad intervento ultimato.

7. In caso di inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita per la presenza nel nucleo familiare di portatore di menomazioni funzionali permanenti di natura

prevalentemente motoria, che comportano una riduzione della capacità lavorativa del 100 % o, per i minori, la impossibilità a svolgere i compiti della propria età, riconosciute dalla Commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile, il responsabile della struttura comunale competente può assegnare eventuali alloggi di risulta disponibili, previo adeguamento, da parte dell’Ente gestore, degli stessi alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 14.06.1989 n. 236.

TITOLO III

Nel documento Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 (pagine 22-25)

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