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6.1 – Piani di risanamento acustico aziendali

L’art. 9 “Piani di risanamento delle imprese” della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 15 del 09/05/2001 stabilisce che le imprese, entro 6 mesi dall’approvazione della classificazione acustica, verifichino la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di emissione, immissione e attenzione ed in caso di superamento predispongano ed inviino al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il piano di risanamento contenente le modalità e i tempi di adeguamento. L’eventuale piano di risanamento dell’impresa deve quindi essere attuato entro il termine massimo di 24 mesi decorrenti dalla presentazione e dell’avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro 15 giorni; in casi eccezionali il sindaco può, su richiesta dell’impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei 24 mesi per un periodo ulteriore non superiore a 18 mesi.

La ZAC vigente è stata approvata dal Consiglio Comunale il 30/09/2005 ed è entrata in vigore il ….

Sono comunque stati presi in esame i piani di risanamento acustico pervenuti in Comune alla data del 22 novembre 2006.

I piani, redatti ai sensi dell’ articolo 9, comma 1, della L.R. 15/2001 dell’Emilia Romagna, evidenziano lo stato acustico attuale delle ditte interessate e delle porzioni di territorio ad esse adiacenti.

I piani pervenuti sono stati redatti dalle ditte: Bormioli Luigi S.p.A. sita in via Moletolo 6, Progeo s.c.a.r.l. in riferimento allo stabilimento di via Bergonzi 54 in Vicofertile e da Enia Spa in riferimento all’area impiantistica del Cornocchio sita in via Baganzola. E’ da notare che sull’area impiantistica del Cornocchio operano tre diverse società: Enia S.p.a., Amps ambiente s.r.l. ed Ecoltecnica Italiana S.p.a. per le quali sono state redatte tre diverse valutazioni.

Analizzando nel dettaglio i piani è emerso quanto segue.

- La ditta Bormioli Luigi S.p.A. presenta il mancato rispetto dei limiti di immissione nei confronti dei ricettori presenti sul lato est dello stabilimento. In particolare, vi è il mancato rispetto dei limiti nei confronti del plesso scolastico sito in via Milano, identificato come ricettore sensibile e quindi appartenente alla classe I nel piano di zonizzazione acustica comunale, e nei confronti di alcune abitazioni poste ai piani più alti degli edifici residenziali siti in via Milano. Il superamento riscontrato nelle abitazioni di via Milano è riferito al periodo notturno.

Dalla precedente campagna di rilievi fonometrici effettuati nell’ambito del piano di risanamento acustico del comune di Parma e riguardante il monitoraggio dei ricettori sensibili, era emersa una sofferenza acustica da parte del plesso scolastico sito in via Milano. In particolare, era stato attribuito a quest’ultimo un’indice di priorità pari a 2454.

Tale dato è possibile riscontrarlo nella relazione sullo stato di avanzamento del piano di risanamento acustico del comune di Parma consegnato in data 30 marzo 2006.

All’interno della relazione presentata dalla ditta Bormioli sono state valutate alcune soluzioni per ridurre l’inquinamento acustico da essa provocato. Sono stati considerati interventi sulle sorgenti, sulla via di propagazione del rumore e interventi diretti sul ricettore.

La soluzione di intervenire sulla via di propagazione del rumore appare abbastanza impattante dal punto di vista ambientale, a causa delle elevate dimensioni che dovrebbe assumere la barriera da erigere al confine dello stabilimento.

Restano da valutare l’intervento diretto sulla sorgente, sicuramente preferibile e l’intervento sui ricettori da considerare in ultima analisi.

Nella relazione consegnata dalla ditta Bormioli in data 11 maggio 2006 viene citata la sperimentazione di alcuni dispositivi atti a ridurre il rumore alla sorgente da compiersi nei successivi 6 mesi.

Attualmente, trascorsi i sei mesi, è necessario richiedere alla ditta i risultati di tale fase sperimentale e, qualora essa sia terminata, l’inoltro di nuova valutazione di impatto acustico.

- La ditta Progeo s.c.a.r.l. in riferimento allo stabilimento di via Bergonzi ha dichiarato il rispetto dei limiti, in virtù anche di alcuni di interventi di bonifica effettuati negli anni precedenti. Lo stabilimento in esame ricade all’interno di una classe VI e non è tenuto al rispetto del criterio differenziale perché preesistente alla data di entrata in vigore del decreto del 11/12/1996.

- Per quanto riguarda l’Area impiantistica del Cornocchio e le tre ditte che operano al

suo interno, non è stato riscontrato un superamento dei valori in prossimità dei ricettori

sensibili. Tuttavia, sono presenti alcune situazioni limite per le quali è necessario un

monitoraggio futuro. Nelle relazioni presentate appare sottostimato il valore di SEL pari a 67,5 dB(A) attribuito alla spazzatrici a 5 metri di distanza.

E’ possibile a circa due anni dall’approvazione della zonizzazione acustica verificare che il numero dei piani di risanamento pervenuti in Comune è decisamente esiguo. A tale proposito, va ricordato che la Legge Regionale non impone alle ditte la presentazione dei piani di risanamento, qualora esse siano nel rispetto dei limiti. E’ comunque necessario conservare all’interno dell’attività produttiva una relazione sul proprio stato acustico in riferimento alla zonizzazione.

L’esiguità dei piani pervenuti non fa certo pensare al completo rispetto dei limiti da parte di tutte le attività produttive, ma suggerisce una maggior campagna di informazione. A tal proposito, sarebbe consigliabile l’inoltro del modulo di valutazione di impatto acustico sintetico, al fine di meglio valutare la reale situazione. Esiste, infatti, qualche caso di lamentele da parte dei cittadini, al cui controllo dell’ ARPA la ditta interessata non è stata in grado di fornire risposte adeguate.

IN CASO DI VARIANTI DI ZAC VICINE AD AZIENDE ESISTE LA POSSIBILITà CHE SIA VARIATO IL PRA DELL’AZIENDA? DIREI DI NO, SARà IL NUOVO EDIFICIO CHE DEVE RISANARE LA SUA AREA…

SCRIVERE SE ESISTE ANCORA LA POSSIBILITà PER LE AZIENDE DI MANDARE

PRA O, VISTO CHE SONO SCADUTI I TERMINI DALL’APPROVAZIONE DELLA

PRIMA ZAC SE NON è PIù POSSIBILE.

C

APITOLO

SETTIMO

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