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Documento redatto ai sensi della Legge n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 15

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(1)

P IANO DI R ISANAMENTO A CUSTICO E R ELAZIONE SULLO S TATO A CUSTICO

DEL T ERRITORIO C OMUNALE

Documento redatto ai sensi della Legge n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 15

del 09/05/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”

(2)

INDICE

0. Introduzione...5

1. I

L

M

ONITORAGGIODEGLI

E

DIFICI

S

COLASTICI

...12

1.1 - Premessa...12

1.2 - Finalità...12

1.3 - La procedura di rilevamento...13

1.4 - Elaborazione dei dati acquisiti...13

1.5 - Calcolo degli indici di priorità...14

1.5.1 - Calcolo dell’Indice di Priorità Interno...14

1.5.2 - Calcolo dell’Indice di Priorità Esterno...16

1.6 - Risultati...17

1.6.1 - Riepilogo risultati per edifici scolastici di proprietà del Comune di Parma...17

1.6.2 - Riepilogo risultati per edifici scolastici non di proprietà del Comune di Parma...20

2. I

L

M

ONITORAGGIODEI

R

ECETTORI

S

ENSIBILIDITIPO

S

OCIO

- A

SSISTENZIALE

...22

2.1 - Premessa...22

2.2 - Finalità...22

2.3 - La schedatura tipo...22

2.3.1 - Dati generali descrittivi...22

2.3.2 - La procedura di rilevamento...23

2.3.2.1 - La misura esterna in continuo...23

2.3.2.2 - Le misure spot interne...24

2.3.3 - L’elaborazione dei dati misurati...24

2.3.3.1 - Il livello sonoro equivalente...25

2.3.3.2 - I Leq calcolati...25

2.3.3.3 - Le misure spot interne...26

2.3.4 - L’Indice di Priorità...28

2.4 - La valutazione dell’Indice di Priorità...28

2.4.1 - Disposizioni del d.m. 29/11/2000...28

2.4.2 - I quattro Indici di Priorità calcolati...29

2.4.2.1 - Calcolo dell’Indice di Priorità esterno diurno...30

2.4.2.2 - Calcolo dell’Indice di Priorità esterno notturno...30

2.4.2.3 - Calcolo dell’Indice di Priorità interno notturno da normativa...31

2.4.2.4 - Calcolo dell’Indice di Priorità interno notturno considerando anche lo stato e la tipologia dei serramenti...31

2.4.2.5 - Quando si deve intervenire...32

2.5 - Riepilogo dei risultati...34

2.5.1 - Il Leq esterno diurno...35

2.5.2 - L’IP esterno diurno...35

2.5.3 - Il Leq esterno notturno...36

2.5.4 - L’IP esterno notturno...36

2.5.5 - Il Leq interno notturno...37

2.5.6 - L’IP interno notturno...37

2.5.7 - L’IP interno notturno con LC...38

2.5.8 - Il Leq interno diurno...38

2.5.9 - Conclusioni...39

(3)

3. L’O

SPEDALE

M

AGGIORE

...40

3.1 - Premessa...40

3.2 - Evoluzione dell’Ospedale di Parma...40

3.2.1 - Dal 1201...40

3.2.2 - L’ospedale a padiglioni degli anni venti...41

3.2.3 - L’Azienda Ospedaliera oggi...41

3.2.4 - Il nuovo ospedale...42

3.2.5 - L’Università...43

3.3 - Lo studio acustico dell’area...43

3.3.1 - Finalità...44

3.3.2 - I limiti di rumore stabiliti dalla normativa...44

3.3.3 - Le misurazioni eseguite...45

3.3.4 - Il software CityMap...47

3.3.5 - La stima dei flussi di traffico...47

3.3.5.1 - Le strade esterne circostanti...47

3.3.5.2 - Le strade interne...48

3.3.6 - Modellizzazione del rumore dell’elicottero...50

3.3.7 - La simulazione acustica...53

3.4 – Valutazione complessiva del rumore nell’area dell’Ospedale Maggiore di Parma...61

3.4.1 - La situazione diurna...61

3.4.2 - La situazione notturna...61

3.4.3 - L’incidenza delle sorgenti interne all’area...62

3.4.3.1 - L’eliporto...62

3.4.3.2 - Il traffico interno...62

3.5 - Gli interventi di risanamento...63

3.5.1 - Il traffico esterno...63

3.5.2 - Il traffico interno...63

3.5.3 - L’eliporto...63

3.5.4 - I serramenti...64

3.5.5 - Proposta globale di intervento e analisi dei risultati...64

4. C

ALCOLODEGLI

I

NDICIDI

P

RIORITÀPERLE

I

NFRASTRUTTURE

S

TRADALI AISENSIDEL

D.M. 29/11/2000...67

4.1 - Premessa...67

4.2 - Metodologia...70

4.2.1 - Indice di priorità diurno per le strade urbane ad alto scorrimento considerando il limite di classe...77

4.2.2 - Indice di priorità notturno per le strade urbane ad alto scorrimento considerando il limite di classe...78

4.2.3 - Indice di priorità diurno per le strade urbane ad alto scorrimento considerando il limite di fascia...79

4.2.4 - Indice di priorità notturno per le strade urbane ad alto scorrimento considerando il limite di fascia...80

4.2.5 - Indice di priorità diurno per le strade urbane considerando il limite di classe...82

4.2.6 - Indice di priorità notturno per le strade urbane considerando il limite di classe...84

4.2.7 - Tabella riassuntiva degli indici di priorità ottenuti...86

4.2.8 - Esempio misura per taratura modello...88

4.3 - Strade non di proprietà del Comune di Parma...89

4.3.1 - Tangenziali...90

4.3.2 - Strade principali extraurbane...93

(4)

4.4 - Conclusioni...95

5. M

ISURAZIONIDI

M

ONITORAGGIO DEL

C

LIMA

A

CUSTICOCONEVENTUALE

P

ROPOSTADI

I

NTERVENTIDI

R

ISANAMENTO

(

COMPILARE TABELLA

)...98

5.1 - Premessa...98

6. A

NALISIDEI

P

IANI DI

R

ISANAMENTO

A

CUSTICO

A

ZIENDALI

...101

6.1 – Piani di risanamento acustico aziendali...101

7. C

ONCLUSIONI

(

DA RIFARE

)...104

7.1 – Stato di Avanzamento dei Lavori...104

7.2 – Valutazione del conseguimento dei risultati attesi...105

A

LLEGATI

(

DASISTEMARE

)...106

NOTA GENERALE:

NOTA GENERALE:

LEGGE QUADRO ART. 7

2. I PIANIDIRISANAMENTOACUSTICODICUIALCOMMA 1 DEVONOCONTENERE:

A) L'INDIVIDUAZIONEDELLATIPOLOGIAEDENTITÀDEIRUMORIPRESENTI, INCLUSELE SORGENTIMOBILI, NELLEZONEDARISANAREINDIVIDUATEAISENSIDELL'ARTICOLO 6,

COMMA 1, LETTERAA);

B) L'INDIVIDUAZIONEDEISOGGETTIACUICOMPETEL'INTERVENTO;

C) L'INDICAZIONEDELLEPRIORITÀ, DELLEMODALITÀEDEITEMPIPERILRISANAMENTO;

D) LASTIMADEGLIONERIFINANZIARIEDEIMEZZINECESSARI;

E) LEEVENTUALIMISURECAUTELARIACARATTERED'URGENZAPERLATUTELA DELL'AMBIENTEEDELLASALUTEPUBBLICA.

Questo documento era più che altro una relazione sullo stato acustico del comune di Parma e sui lavori eseguiti nell'ambito della convenzione comune-unipr e non contiene o solo parzialmente i punti C, D, E.

Con la tabella che sto facendo sulle misure vorrei per ognuna indicare interventi, costi e tempi.

Poi manca la parte sugli interventi previsti per le infrastrutture stradali: dopo avere calcolato con citymap i livelli e avere determinato gli indici di priorità P dobbiamo almeno scrivere cosa sarà fatto: bisognerebbe fare un piano di risanamento per ciascuna

delle strade con P maggiore.

Infine anche per scuole, strutture assistenziali e ospedale servirebbe un programma di intervento con costi e tempi.

(5)

0. I NTRODUZIONE

Il presente documento, redatto ai sensi della Legge n. 447 del 26/10/1995 e della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 15 del 09/05/2001, costituisce il Piano di Risanamento Acustico e la Relazione sullo Stato Acustico del Territorio del Comune di Parma.

Nel documento sono riportati i risultati conseguiti nel corso degli anni successivi all’approvazione definitiva della Zonizzazione Acustica del Comune di Parma (adozione ZAC con C.C. n. 179 del 24/07/2003; approvazione ZAC con C.C. n. 175 del 30/09/05). In particolare, vengono illustrati sinteticamente i risultati conseguiti nel corso di cinque principali settori di attività orientati alle sorgenti sonore più inquinanti e ai recettori sensibili:

- monitoraggio delle strutture scolastiche del Comune di Parma;

- monitoraggio dei recettori sensibili (strutture sanitarie ed assistenziali) del Comune di Parma;

- analisi della viabilità cittadina ed assegnazione degli indici di priorità degli interventi ai sensi del D.M. del 29/11/ 2000 e del D.P.R. n. 142 del 30/03/2004;

- effettuazione di monitoraggi del rumore, generalmente da traffico stradale, presso recettori a seguito di esposti presentati dai cittadini, e pianificazione degli eventuali interventi di mitigazione antirumore;

- valutazione dei piani di risanamento acustico aziendali pervenuti nei 6 mesi successivi all’approvazione della ZAC.

Per ogni intervento di risanamento previsto dal presente documento saranno indicati priorità, soggetto di competenza, stima degli oneri, tempistiche ed eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza.

Nei successivi capitoli vengono quindi presentati i risultati complessivi delle attività nei settori suddetti; maggior dettaglio su di esse può essere ottenuto consultando i documenti riportati in allegato.

(6)

0.1 - Quadro Legislativo di Riferimento

La Legge n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” all’articolo 6 comma c stabilisce che è competenza dei Comuni l’adozione dei piani di risanamento di cui tratta all’articolo 7;

si riportano di seguito gli articoli citati e quelli da essi richiamati con evidenziate le parti riguardanti i piani di risanamento acustico comunali.

Legge n. 447 del 26/10/1995, art. 6 - Competenze dei comuni

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);

c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;

d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (10), e successive modificazioni;

g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;

h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al

controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146.

4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°

marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli

interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

Legge n. 447 del 26/10/1995, art. 7 - Piani di risanamento acustico

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di

(7)

acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5.

2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:

a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);

b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;

c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).

5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLI RICHIAMATI:

 Legge n. 447 del 26/10/1995, art. 4 (Competenze delle Regioni), comma 1, lettera a)

1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:

a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;

(omissis)

 Legge n. 447 del 26/10/1995, art. 3 (Competenze dello Stato), comma 1, lettera i) 1. Sono di competenza dello Stato:

(omissis)

i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'articolo 155 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (4), e successive modificazioni;

(omissis)

 Legge n. 447 del 26/10/1995, art. 10 (Sanzioni amministrative), comma 5 (omissis)

(8)

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo (omissis)

5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.

Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente 29/11/2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” stabilisce (ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Legge 26/10/1995, n. 447) i criteri tecnici per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stesse; come stabilito dal comma 1 dell’art. 7 della Legge n. 447 del 26/10/1995 i piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei suddetti piani di contenimento e abbattimento del rumore.

La Legge Regionale Emilia-Romagna n. 15 del 09/05/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, emanata in attuazione dell'art. 4 della Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", tratta dei piani comunali di risanamento acustico nelle seguenti parti:

Legge Regionale Emilia-Romagna n. 15 del 09/05/2001, art. 5 - Piani comunali di risanamento acustico 1. I Comuni adottano il Piano di risanamento acustico qualora:

a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui al comma 4 dell'art. 2, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio;

b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla lett. g) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995.

2. Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica il Consiglio comunale approva il Piano di risanamento acustico sulla base di quanto previsto all'art. 7 della Legge n. 447 del 1995 e dei criteri eventualmente dettati dalla Regione. Il Piano e' corredato del parere espresso dall'ARPA secondo le modalità previste dall'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui alla lett. b) del comma 1, il Comune entro i successivi centottanta giorni approva o aggiorna il Piano di risanamento acustico.

4. Il Piano urbano del traffico di cui al DLgs 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada" e gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.

(9)

5. Il Piano di risanamento acustico e' trasmesso a cura del Comune alla Provincia territorialmente interessata per gli adempimenti di cui all'art. 7.

ARTICOLI RICHIAMATI:

 Legge Regionale Emilia-Romagna n. 15 del 09/05/2001, art. 2 (Classificazione acustica), comma 4 (omissis)

4. All'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione le aree contigue, anche appartenenti a comuni contermini, non possono avere valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

(omissis)

 Legge Regionale Emilia-Romagna n. 44 del 19/04/1995, art. 17 - Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA e Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali

1. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.

2. Il riparto di competenze di cui all'allegato 1 individua la responsabilità primaria ed il soggetto referente per l'esercizio delle stesse.

3. Al soggetto cui e' assegnata la competenza primaria spetta la responsabilità del procedimento, che, di norma, e' svolto con il concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.

4. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato ad ottimizzare le prestazioni erogate ed evitare sovrapposizioni e disfunzioni, le Sezioni provinciali dell'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali istituiscono forme, sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività di comune interesse.

5. I risultati conseguiti da tali forme e strumenti permanenti di lavoro sono oggetto delle periodiche verifiche svolte dai Comitati provinciali di cui all'art. 16.

6. L'ARPA per l'esercizio delle proprie funzioni e attività si avvale, sulla base di accordi e programmi di valenza regionale, della collaborazione del Centro di documentazione per la salute, che opera presso le Aziende Unità sanitarie locali delle città di Bologna e di Ravenna, in materia di documentazione, informazione, educazione alla salute ed epidemiologia occupazionale ed ambientale.

7. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, può specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze di cui all'allegato 1 e la correlata individuazione della responsabilità primaria e del soggetto referente di cui al comma 2.

 Legge Regionale Emilia-Romagna n. 15 del 09/05/2001, art. 7 - Interventi di risanamento acustico

1. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA) di cui all'art. 99 della L.R. 21 aprile 1999, n.3

"Riforma del sistema regionale e locale" individua gli obiettivi e le priorità delle azioni per la tutela dell'inquinamento acustico da realizzare con i piani di risanamento acustico previsti dalla presente legge, ivi compresi gli ambiti di intervento indicati nella lett. d) del comma 3 del medesimo articolo.

2. Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 99 della L.R. n. 3 del 1999 le Province individuano gli interventi prioritari da realizzare previsti nei piani comunali di risanamento acustico e provvedono alla concessione dei contributi.

 Legge Regionale Emilia-Romagna n. 3 del 21/04/1999, art. 99 - Programma regionale per la tutela dell’ambiente 1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela ed al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota del programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA).

(10)

2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.

3. Il Programma e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali, determina, in particolare:

a) gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;

b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;

c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi di cui all'art. 100;

d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.

4. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano territoriale di coordinamento provinciale e nei piani provinciali di settore, individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.

5. Il programma e' attuato:

a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti ed opere;

b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalità del programma;

c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.

6. Per la predisposizione del PTRTA la Giunta regionale attiva gli studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione.

7. Le linee e le azioni contenute nel programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale, alle aree naturali protette e alla difesa del suolo.

 Legge Regionale Emilia-Romagna n. 15 del 09/05/2001, art. 6 - Relazione sullo stato acustico del territorio

1. Per determinare gli obiettivi di qualità da realizzare i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti predispongono una relazione sullo stato acustico, con le modalità e nei termini indicati dal comma 5 dell'art. 7 della Legge n. 447 del 1995. La prima relazione, per i Comuni che adottano il Piano di risanamento acustico di cui all'art.

5 e' allegata al Piano stesso.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa a cura del Comune alla Provincia territorialmente interessata.

 Legge Regionale Emilia-Romagna n. 15 del 09/05/2001, art. 8 - Risanamento infrastrutture di trasporto

1. Per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995 e in conformità al Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore" la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, fissa, per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale, i criteri per la predisposizione dei piani e l'individuazione dei tempi e delle modalità utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento.

(11)

2. La Regione al fine di conseguire una maggiore efficacia delle azioni da porre in essere ai sensi del comma 5 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995 e per l'individuazione delle migliori tecnologie di mitigazione acustica, può stipulare intese ed accordi con le società e gli enti gestori di infrastrutture lineari di trasporto.

3. La Regione concorre alla definizione delle priorità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione dei piani di

risanamento concernenti le infrastrutture di interesse nazionale secondo le modalità indicate nel DM 29 novembre 2000.

 Legge Regionale Emilia-Romagna n. 15 del 09/05/2001, art. 9 - Piani di risanamento delle imprese

1. Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del 1995 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.

2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesima procedura. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.

3. Il Piano di risanamento dell'impresa e' attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento e' data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.

4. Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995.

(12)

C

APITOLO

P

RIMO

1. I L M ONITORAGGIO DEGLI E DIFICI S COLASTICI

1.1 - Premessa (DA CORREGGERE)

Il presente capitolo tratta del monitoraggio acustico degli edifici scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Parma: inizialmente è stata operata l’analisi degli edifici attualmente di proprietà del Comune di Parma, e per i quali quindi l’eventuale risanamento acustico ricade interamente a carico del Comune stesso.

Nella seconda parte di questo capitolo vengono invece presentati i risultati dell’analisi di tutti gli altri edifici scolastici, di proprietà demaniale o privata, il cui risanamento acustico spetta in primis all’ente proprietario, e solo sussidiariamente al Comune di Parma, nel caso si verifichi l’esistenza di entrambe le seguenti condizioni:

Il superamento dei limiti di rumorosità è causato primariamente da traffico stradale su infrastrutture viarie comunali

La classificazione acustica del territorio comunale presenta un “salto di classe” fra la classe I assegnata all’edificio scolastico e le classi acustiche confinanti, che risultano maggiori della classe II.

CORREGGERE LE PARTI IN VIOLA perché IL RISANAMENTO TOCCA AL GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA DISTURBANTE (E NON AL PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO) ESSENDO LE COSTRUZIONI PRECEDENTI A LEGGE QUADRO E DECRETO STRADE!!!

Vengono dunque anzitutto presentati i risultati del monitoraggio degli edifici di proprietà del Comune, condotto nell’ambito della tesi di laurea di Luca Pasini nell’anno 2004, e già oggetto di rapporto parziale alla fine dell’anno 2004 stesso.

Segue quindi la presentazione dei risultati del monitoraggio degli altri edifici scolastici, condotta durante il periodo di attività della borsista Cristina Priori (giugno 2005-gennaio 2006), che costituisce materiale sinora ancora non trasmesso al Comune di Parma.

1.2 - Finalità

(13)

Il monitoraggio è stato condotto al fine di valutare la congruità con i limiti di rumorosità ambientale relativamente ai suddetti edifici sensibili in classe acustica 1; in caso di superamento dei limiti a causa del rumore da traffico stradale di arterie comunali, il Comune dovrà intervenire attraverso il Piano di Risanamento. Altra finalità è quindi determinare la priorità degli interventi spettanti al Comune attraverso la definizione e la determinazione dell’Indice di Priorità.

1.3 - La procedura di rilevamento

La procedura di rilevamento per ogni struttura consta fondamentalmente di due tipologie di misurazioni distinte ma contemporanee:

1. Misurazione del rumore ambiente all’esterno dell’istituto scolastico

Si è provveduto a posizionare un microfono (collegato ad un fonometro) all’esterno dell’edificio scolastico, in corrispondenza delle aule che, presumibilmente, erano più soggette ad inquinamento acustico; si è quindi eseguita una misura estesa a tutto il periodo diurno per acquisire dati sul rumore ambiente durante l’intervallo temporale di utilizzo dei locali.

2. Misurazione del rumore ambiente all’interno dell’istituto scolastico

Questa misura era mirata alla definizione del livello di rumore all’interno delle aule presumibilmente più esposte al rumore generato da sorgenti esterne alla scuola (le stesse responsabili del rumore ambiente). La misura è stata eseguita posizionando il fonometro all’interno di un’aula adiacente alla postazione microfonica esterna, utilizzata per le misure precedentemente descritte, in un periodo al di fuori delle ore di insegnamento, senza la presenza di alunni o di altre attività all’interno dell’edificio, al fine di minimizzare l’effetto sul clima acustico di sorgenti sonore interne alla scuola.

1.4 - Elaborazione dei dati acquisiti

Al fine di determinare i livelli di rumore interni alle aule maggiormente soggette ad inquinamento acustico estesi all’intero periodo diurno e calcolare gli indici di priorità per eventuali interventi di bonifica, si è proceduto all’analisi dei dati acquisiti nel corso delle rilevazioni come segue:

LAeq-int-16h = LAeq-16h + C.S. - D (1)

Dove:

(14)

LAeq-int-16h: livello sonoro ponderato A all’interno dell’aula, calcolato sulle 16 ore diurne.

LAeq-16h: livello sonoro ponderato A all’esterno dell’aula, nel punto verosimilmente più rumoroso e misurato sulle 16 ore diurne.

C.S.: Correzione Spaziale, definito come C.S.= LAeq-A -LAeq

D: Isolamento di facciata, definito come D= LAeq-A -LAeq-B

Nella definizione di C.S. e D compaiono dei termini che ora andiamo a definire:

LAeq: Livello sonoro ponderato A all’esterno dell’aula, nel punto verosimilmente più esposto ad inquinamento acustico.

LAeq-A: Livello sonoro ponderato A all’esterno dell’aula

LAeq-B: Livello sonoro ponderato A all’interno dell’aula

I tre livelli sopra descritti sono ottenuti contemporaneamente e su brevi periodi di misura, generalmente 10-15 minuti.

1.5 - Calcolo degli indici di priorità

Il calcolo degli indici di priorità viene eseguito secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29-11-2000, utilizzando la formula:

P= ∑ Ri(Li - L*i) (2)

Dove:

P: indice di priorità.

Ri: nel caso di edifici scolastici, è definito come il numero degli alunni moltiplicato per un coefficiente 3.

Li: livello sonoro ponderato A registrato all’interno dell’area Ai.

L*i: valore limite di immissione definito per l’area Ai.

1.5.1 - Calcolo dell’Indice di Priorità Interno

Attribuendo ai vari termini della formula (2) i valori inerenti al nostro ambito di studio ed utilizzando i limiti di immissione imposti per gli edifici scolastici dall’art. 6, comma 2,

(15)

lettera c) del D.P.R. n° 142 del 30-03-2004, (45 dB A per il periodo diurno, misurati al centro della stanza, a 1,5 m di altezza dal pavimento e con finestre chiuse) si ottiene:

Pint= 3(n° alunni)( LAeq-int-16h - 45) (2.1)

Dopo aver condotto una prima analisi secondo le indicazioni fornite dal legislatore, si è voluto eseguire un’altra valutazione considerando un ulteriore parametro per la definizione delle priorità degli interventi di bonifica.

Si è così deciso di introdurre nell’algoritmo di calcolo degli indici di priorità anche lo stato di conservazione dei serramenti.

Questa scelta è sembrata opportuna in quanto, nel corso dei sopralluoghi per lo svolgimento delle misure, si è potuto verificare che in diversi edifici i serramenti presentano carenze a volte anche pesanti, come l’assenza di vetri di adeguato spessore o una insufficiente tenuta di chiusura.

Si è quindi definito un termine, nominato “Massimo Livello Correttivo”, di seguito definito “MLC” (livello in dB A), da sommare algebricamente al LAeq-int-16h dopo un’opportuna pesatura eseguita secondo una scala di valutazione del serramento e del suo stato di conservazione, composta da cinque livelli di giudizio.

Riassumendo quant

o sopra descritto:

Massimo Livello Correttivo

(MLC):

5 dB

Scala di valutazione del serramento e del suo stato di conservazione

Livello di Giudizio

Percentuale di pesatura del

MLC

Valore da sommare al

LAeq-int-16h

L*Aeq-int-16h

Pessime 1.00 5.00 L

Aeq-int-16h

+ 5.00

Scarse 0.80 4.00 L

Aeq-int-16h

+ 4.00

Insufficienti 0.25 1.25 L

Aeq-int-16h

+ 1.25

Sufficienti 0.00 0.00 L

Aeq-int-16h

Buone -0.80 -4.00 L

Aeq-int-16h

- 4.00

Ottime -1.00 -5.00 L

Aeq-int-16h

- 5.00

La formula (2.1), pur conservando intatta la struttura di base, diventa:

Pint*= 3(n° alunni)( L*Aeq-int-16h - 45) (2.2)

(16)

Dove:

Pint*: indice di priorità per interventi finalizzati alla mitigazione dell’inquinamento acustico interno all’edificio, corretto in funzione della tipologia di serramento installata e delle condizioni di conservazione.

L*Aeq-int-16h: livello sonoro ponderato A all’interno dell’aula, calcolato sulle 16 ore diurne, corretto in funzione della tipologia di serramento installata e delle condizioni di conservazione.

1.5.2 - Calcolo dell’Indice di Priorità Esterno

Al fine di garantire la tutela degli alunni durante tutto il periodo di permanenza nella struttura scolastica, analogamente a quanto fatto per le aule didattiche con l’indice di priorità interno, si è proceduto al calcolo di un indice di priorità esterno per valutare la necessità di mitigare l’inquinamento acustico nelle aree cortilizie a cui hanno accesso gli scolari per lo svolgimento di attività didattiche o ludiche.

Utilizzando ancora la formula (2), ma introducendo LAeq-16h e il limite di immissione diurno per le aree classificate in classe 1, cioè 50 dB A, secondo quanto indicato nella tabella C del D.P.C.M. del 14-11-1997, si ottiene

Pest= 3(n° alunni)( LAeq-16h - 50) (2.3)

Dove:

Pest: indice di priorità per interventi finalizzati alla mitigazione dell’inquinamento acustico nelle aree esterne della struttura scolastica adibite ad attività didattiche e ludiche.

LAeq-16h: livello sonoro ponderato A all’esterno dell’aula, nel punto verosimilmente più rumoroso e misurato sulle 16 ore diurne.

Va comunque tenuto in considerazione che in alcuni casi le aree cortilizie destinate agli studenti non sono coincidenti con le aree nelle quali è stato calcolato il LAeq-16h.

Come enunciato precedentemente, la valutazione del livello esterno è stata condotta in corrispondenza del punto della struttura scolastica maggiormente esposto al rumore, mentre in diversi istituti le aree cortilizie destinate agli studenti sono ricavate in spazi collocati lontano dalle strade che circondano la scuola o in cortili interni.

(17)

1.6 - Risultati

Comunque, vengono qui riepilogati i risultati delle due campagne di monitoraggio eseguite, relative la prima agli edifici scolastici di proprietà del Comune di Parma, e la seconda a tutti gli altri edifici scolastici.

I risultati di tutti i rilevamenti eseguiti sono dettagliatamente riportati nelle schede di rilevamento contenute nell’allegato “A” al presente documento, suddivisi nei sotto- allegati A1 ed A2.

1.6.1 - Riepilogo risultati per edifici scolastici di proprietà del Comune di Parma

Di seguito riportiamo tre tabelle riepilogative dei risultati.

Nella tabella T.1 sono riportati i risultati relativi alle scuole per le quali si è proceduto all’analisi del clima acustico e al successivo calcolo degli indici di priorità interni per gli eventuali interventi di bonifica.

Nella tabella T.2 sono riportati i risultati relativi alle scuole per le quali, in fase di sopralluogo, si è deciso di non procedere con l’indagine fonometrica.

(18)

TABELLA T.1 – CALCOLO DEGLI INDICI DI PRIORITA’ INTERNI Pint*

N.

Denominazione Grado Indirizzo Località

Scheda LAeq-int-16h Condizione

serramenti L*Aeq-int-16h

N° Alunni iscritti A.A. 2004/05

Indice di priorità

Pint*

1 Don Dilani Elementare via Montebello, 18/a Parma 24 46.5 pessime 51.5 439 9219

2 Salimbene Media b.go Felino, 12 Parma 17 46.0 pessime 51.0 407 7326

3 Sanvitale Elementare p.le Santafiora, 9 Parma 34 46.0 pessime 51.0 300 5400

4 Racagni Elementare via Bocchi, 33 Parma 12 43.0 pessime 48.0 290 2610

5 San Leonardo Elementare

+ media via Milano, 14/b Parma 14 47.4 sufficienti 47.4 409

(220+189) 2454

6 Micheli Elementare

+ materna via Micheli, 16/a Parma 13 42.8 pessime 47.8 207

(179+28) 1863

7 Newton Media via Newton, 16/b Parma 9 41.1 pessime 46.1 393 1179

8 Corridoni Elementare via Montesanto, 1 Parma 18 42.8 scarse 46.8 194 1164

9 Alberelli Elementare via Newton, 16/a Parma 8 41.1 pessime 46.1 377 1131

10 Pezzani Elementare via Puccini, 23 Parma 25 42.3 scarse 46.3 356 1068

11 Porporano Elementare strada Bassa dei Folli, 142 Mariano 30 44.9 insufficienti 46.2 107 321

12 Adorni Elementare via Paciaudi, 1 Parma 15 43.1 buone 39.1 159 0

13 Carignano Elementare strada Cava di Vigatto, 165 Carignano 23 40.7 buone 36.7 76 0

14 Cocconi Elementare strada del Quartiere, 1/a Parma 19 39.8 scarse 43.8 137 0

15 Corazza Elementare via F.lli Bandiera, 4/a Parma 20 38.4 insufficienti 39.7 566 0

16 Einaudi Elementare via Cuneo, 3/b Parma 4 36.0 ottime 31.0 515 0

17 Fognano Elementare via Divisione Aqui, 1 Fognano 28 35.1 ottime 30.1 110 0

18 Martiri di Cefalonia Elementare via Pellicelli, 16 Parma 6 39.9 scarse 43.9 192 0

19 Rodari Elementare via Ognibene,25/a Parma 7 40.7 ottime 35.7 237 0

20 San Prospero Elementare via P. Bianchi, 1 San Prospero 29 38.6 ottime 33.6 84 0

21 Baganzola Materna strada Molino di Baganzola, 1 Baganzola 31 40.7 ottime 35.7 93 0

22 Beneceto Materna str. Principale di Beneceto, 36 Beneceto 26 44.2 ottime 39.2 51 0

23 Corcagnano Materna via Mora, 4/a Corcagnano 22 36.7 ottime 31.7 56 0

24 San Paolo Materna via Paciaudi, 1 Parma 35 43.1 buone 39.1 51 0

25 Vigolante Materna via Roma, 6 Vigolante 21 35.6 ottime 30.6 88 0

26 Baganzola Media via Cornacchia, 5/a Baganzola 33 33.7 buone 29.7 116 0

27 Ferrari Media via G. Galilei, 10 Parma 16 40.6 sufficienti 40.6 405 0

28 Toscanini Media via Cuneo, 3/b Parma 5 41.6 ottime 36.6 360 0

(19)

TABELLA T.2

Denominazione Grado Indirizzo Località

Relaz.

Condizion e serramenti

Cortile interno e/o protetto

N° Alunni iscritti A.A. 2004/05

Note

Ravadese Elementare

+ materna strada Burla, 282/a Ravadese Chiusa

Bottego Elementare via San Bruno, 6 Parma In fase di chiusura

Corcagnano Elementare vicolo Soragna, 3 Corcagnan

o In fase di chiusura

D’Acquisto Media via Raimondi, 8 Parma In fase di chiusura

Verdi Media piazza del Municipio, 1 Corcagnan

o In fase di chiusura

Vigatto Elementare strada Ritorta, 50 Vigatto 32 Buone no 95 No sorgenti sonore

Anna Frank Elementare via Pini, 16/a Parma 10 Sufficienti protetto 245 No sorgenti sonore

Vicofertile Elementare via Martiri di Liberazione, 99 Vicofertile 11 Ottime no 98 No sorgenti sonore

Via Pini Materna via Pini, 16/a Parma 36 Sufficienti protetto 99 No sorgenti sonore

Zanguidi Materna via Torrente Pessola, 4 Parma 27 pessime protetto 112 No sorgenti sonore

Mariano Materna via Casaburi, 8 Parma Ottime no Trasf. in nuova sede il

17-01-05; no sorg. sonore Baganzola Elementare str. Chiesa di Baganzola,

20/a Baganzola Ottime protetto 86 Trasf. in nuova sede nel

sett. ‘03; no sorg. sonore

(20)

1.6.2 - Riepilogo risultati per edifici scolastici non di proprietà del Comune di Parma La seguente tabella riepiloga in modo semplificato le risultanze della valutazione degli edifici scolastici che non

sono proprietà del Comune di Parma.

Sched

a N° DENOMINAZIONE Indirizzo Interv. Data Risultato

1 Istituto Tecnico ITIS/IPSIA Via Toscana 10 misura 08/06/04 Supera

2 Liceo Classico “Romagnosi” Viale Maria Luigia 3 misura 27/07/04 Supera

3 Liceo Scientifico “Ulivi” Viale Maria Luigia 5 misura 29/07/04 Supera

37 Convitto Nazionale "Maria Luigia" Borgo Lalatta 14 soprall. 05/09/05 no rumore 38 Istituto Tecnico Commerciale "G.B. Bodoni" Viale Piacenza 14 misura 13/09/05 sotto 45 dB 38 Istituto Tecnico Agrario "F. Bocchialini" Viale Piacenza 12 misura 13/09/05 sotto 45 dB 34b Media “Sanvitale” (Succursale Parmigianino) Piazzale Santafiora 9 misura 15/09/05 sotto 45 dB 39 Elementare E Media "Laura Sanvitale" Viale Solferino 25 misura 16/09/05 sotto 45 dB 40 Nido, Materna Ed Elementare "Munari" Borgo Tanzi 9 soprall. 20/09/05 no rumore 41 Istituto Tecnico Per Geometri "C. Rondani" Viale Maria Luigia 7 misura 22/09/05 sotto 45 dB 42 Istituto "San Benedetto" Piazzale San Benedetto 5 misura 27/09/05 sotto 45 dB 43 Istituto Per Il Commercio "P. Giordani" Via Lazio 3 - Via Abruzzi 3/A misura 12/10/05 sotto 45 dB 44 Elementare E Media "De La Salle" Vicolo Scutellari 4 misura 17/10/05 Supera 45 Liceo Statale D'arte "P. Toschi" Viale Toschi 1 misura 18/10/05 Supera

46 Media "Don Cavalli" Piazzale Volta 3 misura 24/10/05 sotto 45 dB

47 Media "Corini” (Succursale Don Cavalli) Via Puccini 23 misura 25/10/05 sotto 45 dB 48 Istituto Casa Famiglia "A. Chieppi" Via Cocconcelli 10 misura 03/11/05 Supera

49 Liceo "G. Marconi" Viale della Costituente 2 misura 08/11/05 Supera

50 Istituto Magistrale "Albertina Sanvitale" Piazzale San Sepolcro 3 misura 10/11/05 Supera 51 Scuola Infanzia "Alice" (Ex Montebello) Viale G. Rustici 44/A soprall. 14/11/05 no rumore 52 Scuola Infanzia "L'aquilone" Via P. M. Paciaudi 1 misura 15/11/05 sotto 45 dB 53 Scuola Infanzia "La Coccinella" Via N. Pelicelli 16 soprall. 17/11/05 no rumore 54 Scuola Infanzia "Archimede" (Ex C. del Popolo) Via San Leonardo 34/A misura 21/11/05 sotto 45 dB 55 Scuola Infanzia "La Locomotiva" (Ex Montan.) Via M. Malvisi 1/A soprall. 22/11/05 no rumore 56 Scuola Infanzia "L'albero Parlante" Strada Montanara 562/A soprall. 28/11/05 no rumore 57 Scuola Infanzia "Primavera" Via Ghandi 16/A misura 01/12/05 sotto 45 dB 58 Scuola Infanzia "Il Giardino Magico" (Ex Aporti) Borgo del Correggio 15/A soprall. 05/12/05 no rumore 59 Scuola Infanzia "Arlecchino" (Ex Bocchi) Via R. G. Orzi 10 soprall. 06/12/05 no rumore 60 Scuola Infanzia "La Tartaruga" Via Newton 16/A soprall. 12/12/05 no rumore 61 Scuola Infanzia "La Mongolfiera" Via della Costituente 13/A soprall. 13/12/05 no rumore 62 Scuola Infanzia "Abracadabra" (Ex Stirone) Via Stirone 2/A soprall. 15/12/05 no rumore 63 Scuola Infanzia e Nido "Millecolori" (Ex Calat.) Via F.lli Bandiera 2/A/B soprall. 19/12/05 no rumore 64 Scuola Infanzia "Soleluna" (Ex S. Leonardo) Via Riguzzi 5/A soprall. 22/12/05 no rumore 65 Asilo Nido "La Trottola" (Ex Costituente) Strada Costituente 4/A misura 29/12/05 sotto 45 dB 66 Scuola Infanzia "Fantasia" (Ex Puccini) Via Pezzani 2/A misura 02/01/06 sotto 45 dB 67 Asilo Nido "Bruco Verde" (Ex Cuneo) Via Cuneo 5/A misura 03/01/06 sotto 45 dB 68 Asilo Nido "Le Nuvole" (Ex Kennedy) Vicolo Grossardi 7/A misura 04/01/06 sotto 45 dB 69 Asilo Nido "Mappamondo" (Ex Aristotele) Via Aristotele 7/A misura 05/01/06 sotto 45 dB 70 Asilo Nido "L'acquerello" Stradello San Girolamo 15/A misura 09/01/06 sotto 45 dB 71 Asilo Nido "Il Pifferaio Magico" Via Passo della Cisa 24 soprall. 16/01/06 no rumore 72 Asilo Nido "Scarabocchio" Via Milano 14/A misura 20/01/06 sotto 45 dB 73 Asilo Nido "Palloncino Blu" (Ex Rodari) Via F. Ognibene 25/A soprall. 23/01/06 no rumore 74 Istituto Tecnico Commerciale "M. Melloni" Viale Maria Luigia 9/A misura 24/01/06 sotto 45 dB 75 Asilo Nido "Girotondo" (Ex S.Donato) Strada S. Donato 72/A soprall. 31/01/06 no rumore 76 Asilo Nido "Arcobaleno" (Ex Alberi) Strada Martinella 184/A soprall. 31/01/06 no rumore

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