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Noja, Di Maio Marco, Del Barba

Nel documento All'articolo 1, premettere il seguente: (pagine 141-149)

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. In sede di prima applicazione, la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, da parte del Gruppo di lavoro Screening neonatale esteso, istituito dal decreto del Ministero della salute 17 settembre 2020, è completata entro il 31 maggio 2021.

8-ter. Al fine di garantire le prestazioni conseguenti all'implementazione dello screening

neonatale esteso di cui al precedente comma, all'articolo 6, comma 2 della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: «e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle

seguenti: «e in 35.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021»; le parole: «e 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, pari a 2 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.60. Noja, Di Maio Marco, Del Barba.

( Inammissibile IEM (03/02/2021) → Riammesso (04/02/2021) → Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. I termini di presentazione delle domande volte al riconoscimento dell'indennizzo previsto per i soggetti affetti da sindrome da talidomide sono riaperti per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In considerazione del lasso temporale trascorso dalla commercializzazione del farmaco talidomide, l'omesso reperimento della documentazione sanitaria attestante la prescrizione, l'assunzione o la patologia materna che ha richiesto la somministrazione del farmaco stesso non può costituire, in ogni caso, condizione ostativa all'accoglimento della domanda.

8-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, ad apportare le

modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, necessarie ai fini del recepimento e dell'attuazione di quanto previsto dal comma 8-bis.

4.130. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro. ( Segnalato (05/02/2021))

142 Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

b) al comma 3, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 194 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

*4.142. De Menech. ( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

b) al comma 3, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 194 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

*4.82. Villani, Masi, Scanu, Di Stasio, Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Suriano, Zanichelli. ( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

b) al comma 3, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».

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8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 194 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

4.131. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro. ( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni alla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

«5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il SSN convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti COVID-19 e che abbiano comunque

realizzato il 100 per cento del budget degli Acuti (Ricoveri Ordinari e Day Hospital), è riconosciuto un contributo pari al costo complessivo sostenuto nel 2020 per tutti i dispositivi di protezione individuale a fronte di apposita rendicontazione da parte della medesima struttura interessata, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto

riconoscimento, a titolo di contributo una tantum, è legato all'emergenza in corso ed è erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget.».

4.173. Mancini, Lorenzin.

( Inammissibile IEM (03/02/2021) → Riammesso (04/02/2021) → Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale.»

4.102. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schiro', Campana, De Filippo. ( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui agli articoli

144

2-bis e 2-ter del presente decreto, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e socio-sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale anche presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente, una professione sanitaria e socio-sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di

provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di

riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo.»;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché presso strutture private autorizzate o accreditate» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Nel caso di assunzioni presso strutture private autorizzate o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo». 4.34. Russo Paolo.

( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dal 1° luglio 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nel rispetto delle finalità previste dalle suddette norme. È

consentito, altresì, l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

*4.168. Pentangelo, Novelli. ( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dal 1° luglio 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nel rispetto delle finalità previste dalle suddette norme. È

consentito, altresì, l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

*4.110. De Filippo, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Lepri, Schiro', Campana. ( Segnalato (05/02/2021))

145 Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Tenendo conto dei commi 339, 791, 797 e 799 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'articolo 89 comma 2-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le

assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale,

possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017 e dal citato comma 791 della legge 30 dicembre 2020 , n. 178 per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura.

4.152. Epifani, Fassina. ( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di contrastare la attuale e futura carenza di medici di medicina generale il Ministro della salute con proprio

decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad un'ulteriore proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto ministeriale del 7 marzo 2006 recante «Princìpi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2006 n. 60, limitatamente al corso del triennio 2019-2022 di formazione specifica in medicina generale, garantendo la copertura di tutti i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.86. Menga, Baroni Massimo Enrico. ( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. In via del tutto eccezionale, è prorogata fino al 30 settembre 2021 la presentazione delle domande di richiesta di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, da parte dei soggetti vaccinati entro il 31 dicembre 2020 e danneggiati dalla vaccinazione, il cui nesso causale o temporale sia già stato riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera, ma esclusi dai benefìci della legge per decorrenza dei termini della domanda amministrativa. I maggiori oneri a carico sono a valere sulle disponibilità economiche del Fondo di cui all'articolo 1 comma 821 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino ad un massimo del 10 per cento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definite le modalità di erogazione degli indennizzi, di cui al presente comma, nonché le modalità di

146 4.49. Cunial.

( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per l'anno 2021 per un importo pari a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4.19. Lapia.

( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: «della legge regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge.»;

b) al comma 4-duodecies, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2020 e per l'anno 2021 il credito d'imposta di cui al precedente periodo è attribuito, alle medesime condizioni, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro annui per il 2020 e di 10 milioni di euro annuo per il 2021.». 4.134. Dal Moro.

( Inammissibile IEM (03/02/2021) → Riammesso (04/02/2021) → Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Limitatamente alla procedura di ammissione conseguente alla riapertura dei termini per l'integrazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina dei direttori generali delle Aziende Sanitarie e degli Enti del S.S.N., pubblicato sul portale del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, sono iscritti nell'elenco degli idonei anche i candidati che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, hanno acquisito l'ammissione al corso regionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. 4.22. Fioramonti.

147

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 e ovunque ricorra le parole: «per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021»;

b) al comma 2 dopo le parole: «incarico provvisorio» sono aggiunte le seguenti: «o con incarico definitivo a massimale ridotto a norma dell'articolo 9 del decreto-legge n. 135 del 2018 e

dell'articolo 12 del decreto-legge n. 35 del 2019». 4.112. Carnevali.

( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti:

«Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2021, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2021 i pesi secondo i criteri previsti

dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». 4.40. Russo Paolo.

( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono aggiungere le parole: «A decorrere dal 2022,».

4.109. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Lepri, Schiro', Campana. ( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022- 2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi sono finanziati a valere sulle risorse del Fondo per il servizio sanitario nazionale.».

148 4.37. Bagnasco, Russo Paolo.

( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «con durata non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata non superiore alla scadenza dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal virus SARS-COV-2 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».

4.97. Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli. ( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche: 1. Al comma 491, le parole: «dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2022»; 2. All'inizio del comma 492, aggiungere le parole: «A decorre dal 2022,».

4.61. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».

8-ter. All'articolo 19, comma 1, allegato 1, eliminare il punto 22. 4.95. Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli. ( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, comma 842, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021.».

4.165. Occhiuto.

( Segnalato (05/02/2021))

149 Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

4.80. Ceccanti.

( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla

effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica sino al 31 dicembre 2022 l'aliquota fiscale del 15 per cento».

Nel documento All'articolo 1, premettere il seguente: (pagine 141-149)

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