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Pagano Ubaldo

Nel documento All'articolo 1, premettere il seguente: (pagine 46-141)

Inammissibile Per Estraneità Di Materia

( Inammissibile IEM lim. a parte di testo (capoverso 7-decies) (03/02/2021) → Segnalato (05/02/2021))

Al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2021 con le seguenti: entro il 20 maggio 2021. 2.7. Ceccanti, Ciampi, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti.

( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle parole «Per gli anni 2020 e 2021» e al secondo periodo le parole «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle parole: «Per i medesimi anni».

4-ter. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

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4-quater. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4-quinquies. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

4-sexies. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

4-septies. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole «all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti «agli esercizi finanziari 2020 e 2021».

2.19. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino. ( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4-ter. All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole «e del 2021».

4-quater. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto. 2.20. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

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comma 4-bis sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2.21. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 il termine previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile necessari ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, stabilito in sei mesi dalla data della richiesta formulata da parte di persone in possesso di

cittadinanza straniera, è attualmente stabilito in 12 mesi per estratti e certificati precedenti al 1948. 4-ter. Il termine di definizione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948, e ancora in corso, è di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda.

2.5. Siragusa.

( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dall'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgono elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni.».

4-ter. I termini di cui al comma 4-bis si applicano anche per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021. 2.4. Ceccanti, Ciampi, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti, Fragomeli, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Melilli, Pagano Ubaldo.

( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

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i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di

adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al

Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso

promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli

eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2024, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2022 della SCIA parziale. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.

2.30. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela. ( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 31 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 15 maggio. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.39. Pagano Ubaldo, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Miceli. ( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui

all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 31 gennaio 2021 dall'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

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n. 77, e, successivamente differito, al 31 marzo 2021, dall'articolo unico, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021, è ulteriormente differito al 30 giugno 2021, esclusivamente per i comuni interessati da eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel corso dell'anno 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 2.38. Di Muro, Foscolo, Rixi, Viviani, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dall'anno 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile. 2.18. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della presente legge.

*2.27. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino. ( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della presente legge.

*2.55. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli. ( Segnalato (05/02/2021))

51 Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della presente legge.

*2.32. Morgoni, Pezzopane. ( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

2.13. D'Attis.

( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «A partire dall'anno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».

2.16. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino. ( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».

2.25. Pella, Gelmini, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino. ( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

*2.62. Galizia.

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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

*2.57. Pagano Ubaldo.

( Inammissibile IEM (03/02/2021) → Riammesso (04/02/2021) → Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

*2.31. Gebhard.

( Inammissibile IEM (03/02/2021) → Riammesso (04/02/2021) → Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

*2.68. (ex. 1.20) Squeri.

( Inammissibile IEM (03/02/2021) → Riammesso (04/02/2021) → Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

9-bis. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

*2.69. (ex 12.18) Baratto.

( Inammissibile IEM (03/02/2021) → Riammesso (04/02/2021) → Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

*2.70. (ex 20.01) De Toma.

( Inammissibile IEM (03/02/2021) → Riammesso (04/02/2021) → Segnalato (05/02/2021))

53 Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) il termine di sei mesi previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è prorogato di ulteriori sei mesi per estratti e certificati precedenti al 1948;

b) sono sospesi i procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948.

2.3. Siragusa.

( Segnalato (05/02/2021))

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti : «entro il 30 giugno 2021».

2.49. Brescia.

( Segnalato (05/02/2021))

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Proroga adeguamenti antincendio nelle strutture turistico ricettive)

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di

adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al

Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2022, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso

promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli

eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli

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eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle

disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2022. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.

2.07. Gusmeroli, Andreuzza, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Binelli, Cattoi Vanessa, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.

( Segnalato (05/02/2021))

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per la velocizzazione delle procedure di riorganizzazione di Uffici dirigenziali generali del Ministero dell'interno)

1. Al fine di accelerare le procedure di aggiornamento dell'assetto organizzativo ministeriale e, in particolare, allo scopo di adeguare le strutture del Ministero dell'interno alle previsioni recate

dall'articolo 240 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine per l'adozione del regolamento recante norme di adeguamento del regolamento di organizzazione del medesimo Ministero dell'interno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, è fissato al 30 giugno 2021. Il predetto

regolamento di adeguamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detto

regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.08. Miceli, Fiano, Ceccanti, Ciampi, De Maria, Pollastrini, Raciti, Zardini.

( Inammissibile IEM (03/02/2021) → Riammesso (04/02/2021) → Segnalato (05/02/2021))

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Proroga dei termini in materia contabile)

1. All'articolo 1, comma 899, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

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b) le parole «le regioni a statuto ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2021, 62 milioni di euro per l'anno 2022, 59 milioni di euro per l'anno 2023, 24 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.010. Pagano Ubaldo, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini. Inammissibile Per Estraneità Di Materia

( Inammissibile IEM lim. a parte di testo (lettera b)) (03/02/2021) → Riesame (04/02/2021) → Segnalato (05/02/2021))

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle attività ricettive all'aria aperta tale termine è prorogato al 7 ottobre 2021».

2.09. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli. ( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I procedimenti sanzionatori dell'Autorità nazionale anticorruzione, avviati ai sensi

dell'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel corso del 2020 e 2021, per rifiuto o omissione delle informazioni e dei documenti richiesti nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono interrotti sino alla data del 31 dicembre 2021.

2-ter. I responsabili del procedimento e i responsabili dell'anagrafe per la stazione appaltante, a carico dei quali sono stati avviati i procedimenti sanzionatori di cui al precedente comma 1, hanno l'obbligo, entro la data del 31 dicembre 2021, di effettuare le necessarie verifiche e provvedere alla compilazione, tramite il sistema informatico, delle schede informative incomplete relative alle fasi dell'appalto secondo le specifiche modalità indicate nei comunicati del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3.66. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

( Segnalato (05/02/2021))

56 Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Gli operatori commerciali su aree pubbliche, titolari di concessioni e di autorizzazioni, sono esonerati per l'anno 2021 dal versamento del canone unico, per le occupazioni temporanee e

permanenti, di cui all'articolo 1, commi 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843 e 844, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.257. Flati, Silvestri Francesco, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella. ( Segnalato (05/02/2021))

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dedicate alla nautica da diporto», sono aggiunte le seguenti: «nonché a quelle turistico ricreative concesse con atto formale pluriennale»;

b) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2019», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;

c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «dei relativi canoni», sono aggiunte le seguenti: «e la

Nel documento All'articolo 1, premettere il seguente: (pagine 46-141)

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