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2- IL TRATTORE AGRICOLO

2.3 Normativa di riferimento

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81.

I requisiti del presente allegato si applicano al fine di consentire l’impiego sicuro, dell’attrezzatura di lavoro presa in esame.

Dal punto di vista della sicurezza è importante tenere conto dei sistemi e dei dispositivi di comando, i quali devono essere costruiti considerando i guasti, i disturbi e le sollecitazioni ai quali potrebbero andare in contro in seguito all’usura derivata dal prolungato utilizzo.

Se necessario, dal posto di comando principale l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto dell’attrezzatura di lavoro deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo.

La macchina che comporti pericoli dovuti ad emanazioni di gas, vapori o polveri deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte.

Le attrezzature di lavoro devono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi.

Le attrezzature di lavoro con lavoratore a bordo devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore durante lo spostamento. Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore venga a contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.

Le macchine semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:

• devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;

• devono essere dotate di un dispositivo che consenta la frenatura e l’arresto;

• quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;

• le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro traini e/o carichi, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate [12] .

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 n. 17 .

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:

a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;

b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;

c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;

d) le armi, incluse le armi da fuoco; e) i seguenti mezzi di trasporto:

1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli.

La stessa legislazione definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere soddisfatti dai prodotti immessi sul mercato dell’UE e le procedure di valutazione di detta conformità. Le norme armonizzate europee forniscono soluzioni tecniche dettagliate per soddisfare tali requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. L’applicazione delle norme armonizzate resta volontaria, ma conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di

tutela della salute fissati da tali norme. Considerata la natura dei rischi che presenta l’utilizzo delle macchine oggetto della presente direttiva, è opportuno fissare le procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Le procedure dovrebbero essere elaborate alla luce dell’entità dei pericoli che le macchine possono costituire. Di conseguenza, per ogni categoria di macchine dovrebbe essere prevista una procedura adeguata, conforme alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica, tenendo conto, al contempo, della natura della verifica richiesta per tali macchine.

È opportuno lasciare ai fabbricanti l’intera responsabilità di attestare la conformità delle loro macchine alla presente direttiva. Tuttavia, per taluni tipi di macchine che presentano un potenziale maggiore di rischi, è auspicabile una procedura di certificazione più rigorosa. Il tipo di procedura di valutazione di conformità che si applica ad un dato prodotto dipende dalla sua appartenenza o meno a una delle categorie elencate all’allegato IV, che presentano un potenziale maggiore di rischi o che hanno una funzione critica di tutela. Le varie procedure di valutazione della conformità sono definite agli allegati VIII, IX e X e le norme per la loro selezione sono indicate all’articolo 12.

La marcatura “CE” dovrebbe essere pienamente riconosciuta come l’unica marcatura che garantisce la conformità della macchina

ai requisiti delle direttive. Dovrebbe essere vietata qualsiasi marcatura che possa verosimilmente indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura “CE”.

Per conferire la stessa qualità alla marcatura “CE” e al marchio del fabbricante è importante che essi vadano apposti utilizzando la stessa tecnica. Per poter distinguere le marcature “CE” che potrebbero eventualmente figurare su taluni componenti e la marcatura “CE” della macchina, è importante che quest’ultima sia apposta accanto al nome di chi ne assume la responsabilità, ovvero il fabbricante o il suo mandatario.

Nel caso dei trattori agricoli e forestali, le disposizioni della presente direttiva concernenti i rischi attualmente non coperti dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli non dovrebbero più essere d’applicazione una volta che tali rischi saranno coperti da tale direttiva. L’ottavo considerando fa riferimento all’esclusione dei trattori agricoli e forestali dal campo di applicazione della direttiva macchine per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE [25].