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La normativa in Italia

La disciplina relativa alla liquidità bancaria è contenuta nel titolo V, capitolo 2 intitolato “Governo e gestione del rischio di liquidità” della Circolare 263-Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche emanata dalla Banca d’Italia. La materia è regolata

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34 dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 e successive modificazioni emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, oltre che da vari articoli del TUB23 e da due delibere del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR). Inoltre assumono importanza i seguenti documenti:

 “Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision” pubblicato dal Comitato di Basilea nel settembre 2008;

 “Second Part of CEBS’s Technical Advice to the European Commission on Liquidity Management” del 18 settembre 2008;

 “Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods” del 9 settembre 2009 redatto dal CEBS.

 “Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation” del 27 ottobre 2010 redatto anch’esso dal CEBS.

La prima parte, contenuta nella sezione 2, espicita i compiti degli organi aziendali. La normativa prescrive che, nell’ambito della gestione dei rischi aziendali, le politiche di governo del rischio di liquidità devono essere formalizzate e ogni banca deve dotarsi di un efficace processo di gestione del rischio in questione; tale processo deve essere coerente con le caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte e anche con la rilevanza della banca nel mercato di ciascuno degli Stati Membri dell’Unione Europea in cui opera.

Per il mantenimento di un livello di liquidità coerente con la propria soglia di di tolleranza al rischio e per la definizione delle politiche di governo e dei processi di gestione afferenti lo specifico profilo di rischio è responsabile l’organo di supervisione strategica. Allo stesso organo compete la definizione della soglia di tolleranza al rischio di liquidità definita dalla normativa come la “massima esposizione al rischio ritenuta sostenibile in un contesto di normale corso degli affari (going concern) integrato da situazioni di stress (stress scenario)”. Tale soglia deve essere determinata in coerenza con le misure adottate per la determinazione del rischio di liquidità a breve termine, di norma fino a un anno, e a scadenze maggiori.

35 Il processo di gestione del rischio di liquidità consiste: nell’identificazione dei fattori di rischio e del rischio di liquidità in senso stretto nonchè nella sua misurazione, l’effettuazione di prove di stress, la predisposizione di adeguati strumenti di attenuazione del rischio e di piani di emergenza, il controllo del rispetto dei limiti imposti dalla normativa, il reporting agli organi aziendali. Lo scopo di questo processo è di assicurare il mantenimento di un ammontare sufficiente di strumenti liquidi in concomittanza con scenari di stress connessi con eventi riguardanti sia la banca stessa sia il mercato nel suo complesso.

Il rischio di liquidità a cui è esposta la banca deve essere identificato e misurato in un’ottica attuale e prospettica; per quest’ultima valutazione vengono considerati i probabili andamenti dei flussi finanziari connessi con l’attività di intermediazione sia sopra che sotto la linea.

La normativa individua come punto di partenza del processo il riconoscimento dei flussi e deflussi di cassa attesi nelle diverse fasce di scadenza residua che compongono la maturity ladder. La granularità delle scadenze considerate è elemento essenziale per la stima dei possibili impatti sull’esposizione al rischio di liquidità. Per quanto riguarda la liquidità a breve vanno adottate tutte le misure necessarie per stimare i fabbisogni di liquidità in un orizzonte di riferimento minimo di un mese. Per quanto concerne le scadenze più protratte il rischio va misurato con riferimento ad un numero di scadenze almeno pari a quelle utilizzate per la stima del rischio del tasso di interesse. Inoltre è richiesto che le banche adottino indicatori in grado di segnalare tempestivamente il deteriorarsi della propria posizione di liquidità, i cosiddetti indicatori early warning. La funzione di questi indicatori è di fare in modo che i manager della banca, una volta riconosciuto che l’esposizione al rischio di liquidità è in fase di peggioramento, possano adottare tutte le azioni necessarie per mitigare l’insorgere del rischio.

Attravero le prove di stress le banche sono chimate a valutare le conseguenze di eventi negativi sulla propria esposizione al rischio e sull’adeguatezza delle proprie riserve di liquidità da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo.

Gli strumenti di attenuazione del rischio di liquidità si dividono in: riserve di liquidità, sistemi di limiti operativi e diversificazione delle fonti di finanziamento e delle

36 scadenze di rinnovo. In relazione alla soglia di tolleranza al rischio prescelta ogni banca deve detenere costantemente un ammontare di riserve di liquidità. Le riserve di liquidità possono comprendere:

 cassa e depositi liberi detenuti presso le banche centrali, ma non i depositi a vista detenuti presso le altre banche;

 attività prontamente liquidabili idonee a fronteggiare situazioni di stress nell’orizzonte temporale di breve periodo; ne sono un esempio gli strumenti finanziari utilizzabili per il rifinanziamento presso le banche centrali che soddisfino tale caratteristica;

 altre attività caratterizzate da elevata liquidabilità in situazioni di stress per l’orizzonte temporale fino ad un mese senza subire significative perdite rispetto al valore contabile (fire sales).

Dalle riserve di liquidità sono escluse le seguenti attività: quote di OICR, partecipazioni, titoli strutturati, attività inserite nel portafoglio “attività detenute fino alla scadenza” se non stanziabili per operazioni di rifinanziamento presso le banche centrali.

Nelle riserve di liquidità non devono essere detenute attività finanziarie il cui prezzo e liquidabilità siano correlati con l’andamento dei titoli del settore bancario in situazioni di stress. Inoltre va eseguita con estrema prudenza la valutazione di quelle attività, che pur essendo stanziabili, non sono ritenute agevolmente negoziabili sui mercati o la cui negoziabilità venga meno in determinate circostanze. Adeguate decurtazione del fair value devono essere applicato qualora esistano svariati limiti o incertezze relativi all’uso di uno strumento finanziario nell’ambito delle riserve di liquidità, alla sua negoziabilità o alla determinazione del suo valore.

Dal momento che per i gruppi che operano a livello internazionale possono esistere limitazioni di tipo legale, regolamentare ed operativo concernenti l’uso delle riserve di liquidità assume una rilevanza determinante la disponibilità di risorse e competenze atte a gestire tali limiti.

I limiti operativi servono ad attenuare il rischio di liquidità sia a breve termine sia strutturale. Devono essere fissati coerentemente con la soglia di tolleranza ma anche con

37 la natura, gli obiettivi e la complessità della banca. Per quanto concerne la liquidità strutturale, le banche adottano appositi limiti operativi, anche espressi in termini di rapporto impieghi/depositi, impieghi/provvista onerosa o di leva finanziaria. Devono inoltre essere costituiti limiti atti a contenere il rischio derivante dalla trasformazione delle scadenze.

Ogni banca deve gestire consapevolmente il grado di concentrazione delle proprie fonti e dei propri canali di finnziamento. Le disposizioni di vigilanza qualificano la provvista di una banca come concentrata se il ritiro dei fonti da parte di un numero contenuto di controparti o il venir meno di un canale di raccolta può comportare una revisione sostanziale dei presidi necessari per far fronte al proprio rischio di liquidità. Allo scopo di limitare l’eccessiva concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento, diversi dalla raccolta retail, e delle controparti con cui operano le banche devono adottare determinate strategie, politiche e procedure atte ad assicurare un’adeguata diversificazione per scadenza residua delle passività. Per questo motivo è richiesto che le banche siano in possesso di un’adeguata conoscenza della loro struttura finanziaria e siano consapevoli dei fattori di rischio che la possono influenzare.

Gli elementi fondamentali per valutare il proprio grado di concentrazione sono:

 il grado di dipendenza da un unico mercato o da un numero eccessivamente ristretto di mercati/controparti;

 concentrazione su particolari forme tecniche;

 rilevanza dell’operatività in valute diverse dall’euro;

 ammontare delle passività in scadenza nel mese rapportato allo stock totale delle passività in essere.

Le banche che partecipano ai sistemi di pagamento, regolamento e compensazione sono esposte anche al rischio di liquidità derivante dall’operatività infra-giornaliera. Queste banche devono dotarsi anche di tutte quelle strategie e procedure necessarie per essere in grado di adempiere continuativamente alle proprie obbligazioni; esse, infatti, devono

38 sempre essere solvibili presso il sistema di compensazione24 sia in condizioni di normale corso degli affari, sia in situazioni di stress.

Le banche, inoltre, sono chiamate a predisporre un piano di emergenza, chiamato Contingency Funding Plan, che assicuri la capacità di reperire fondi anche in condizioni sfavorevoli. Questo piano contiene le strategie da mettere in atto qualore si verifichino tensioni di liquidità esplicitando le procedure per il reperimento di fonti di finanziamento in condizioni di emergenza. Esso deve contenere la catalogazione dei diversi tipi di tensione di liquidità che si possono presentare per identificare se sono di tipo idiosincratico o sistemico oltre che le stime di back-up liquidity per identificare con una sufficiente attendibilità l’ammontare massimo di liquidità ricavabile dalle fonti di finanziamento in caso di scenari avversi. La back-up liquidity rappresenta la liquidità che la banca può ottenere tramite l’utilizzo di linee di credito o fonti che in condizioni di normale operatività non è solita utilizzare ma che in caso di crisi si rendono necessarie; la banca nell’effettuare le stime deve anche considerare l’ipotesi che questo funding possa venire a mancare in caso di crisi severa. Il piano inoltre individua le competenze e le responsabilità degli organi aziendali in caso di emergenza.

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