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ARTICOLO 1 - PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la concessione di terreni per l’esercizio del diritto di uso civico, nelle forme tradizionali e non, facenti parte del patrimonio comunale indisponibile, disciplinati dalle Leggi Regionali n. 12 del 14.3.1994 e n.18 del 04.04.1996 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI

Il presente regolamento intende perseguire obiettivi di sviluppo agricolo, dando impulso all’imprenditorialità locale;

favorire il ricambio generazionale, le forme associative di conduzione, ed agevolare coloro che hanno difficoltà economiche; recuperare e valorizzare le aree poco sfruttate.

ARTICOLO 3 - TITOLARI DEGLI USI CIVICI *

1. *Al godimento dei beni di proprietà del comune saranno ammessi i residenti, le società e le cooperative con la totalità dei soci residenti nel comune;

2. *La perdita della residenza comporta la decadenza della concessione;

3. Gli usi civici possono essere esercitati solo da coloro che sono in regola con il pagamento di tasse, imposte, tributi e canoni del comune.

ARTICOLO 4 – TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO: DEFINIZIONE, PIANO DI VALORIZZAZIONE ED INVENTARIO. *

1. I terreni comunali gravati da uso civico possono distinguersi in accorpati e reliquati.

2. Per terreni accorpati si intende un insieme di particelle contigue formanti un unico corpo.

3. Per terreni reliquati si intendono quelle porzioni di terreno frazionato e non, che hanno subito nel tempo delle trasformazioni e/o modificazioni, di difficile accessibilità, interclusi, improduttivi, le cui caratteristiche non favoriscano il loro utilizzo e il cui valore estimativo deve essere ricercato con la complementarietà dell’area confinante.

4. Sono classificati in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche, vegetazionali e infrastrutturali esistenti.

5. Per alcuni terreni accorpati sarà possibile il frazionamento di un lotto, per interventi di recupero ambientale e per iniziative di carattere sociale.

6. Inoltre sono individuati:

a) gli usi produttivi e di servizio consentiti e le quote di terreno ad essi destinati;

b) i vincoli totali e parziali che escludono attività produttive.

c) Il Consiglio comunale approva con separato atto, il piano di valorizzazione dei terreni soggetti ad usi civici che contiene, previa classificazione dei terreni in base alle loro caratteristiche, all’estensione e suscettività, piani che mirino alla sospensione, permuta o alienazione. Il Piano indica gli usi tradizionali e quelli non tradizionali, che saranno oggetto di concessione.

7. Il piano di valorizzazione, inoltre, potrà prevedere particolari usi, a titolo esemplificativo, gli orti urbani o sociali, di durata pari ad un anno, rinnovabili, in deroga ai termini di durata superiore delle concessione previsti nel bando.

8. La deliberazione consiliare d’approvazione e/o modificazione del Piano di valorizzazione deve contenere la motivazione delle scelte operate.

9. L’inventario dei terreni comunali è predisposto nel rispetto degli usi programmati nel piano di valorizzazione.

10. *L’inventario dei terreni comunali gravati da uso civico risultante dal piano di valorizzazione, predisposto nel rispetto degli usi programmati, dovrà rispecchiare la situazione di fatto esistente, pertanto, dovrà tenere conto di

tutte le terre gravate da uso civico, anche laddove tale uso sia momentaneamente sospeso a seguito di precedenti deliberazioni dell’Amministrazione o siano in atto concessioni temporanee, in cui il contratto iniziale sia scaduto e i concessionari si trovino in una situazione di fatto tollerata dall’Amministrazione Comunale per avere inizialmente sospeso l’uso civico e/o non avere adottato atti amministrativi conseguenti anche ad istanze dei privati in merito a eventuali proroghe o rinnovi. Le particelle oggetto di sospensione iniziale di uso civico, sono trattate nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 18 del presente regolamento.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Verranno messi a bando i terreni divisi per lotti e i richiedenti potranno partecipare per un solo lotto.

In deroga al primo periodo del presente comma, potranno essere attribuiti a un medesimo concessionario più lotti, qualora lo stesso partecipi al nuovo bando che sarà espletato per i lotti non assegnati.

Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

1. la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;

2. gli interessi della collettività;

Le richieste di partecipazione al bando sono presentate in competente bollo, corredate di:

1. autocertificazione nel rispetto degli schemi all’uopo predisposti dal Responsabile del Servizio;

2. Planimetria e dati catastali ove possa essere chiaramente individuato il terreno;

3. Relazione economica e produttiva.

ARTICOLO 6 - CRITERI DI CONCESSIONE*

I requisiti generali per poter accedere all’assegnazione degli usi civici, sono quelli individuati nel precedente articolo 3, con i seguenti ulteriori elementi di dettaglio valutati nel seguente ordine:

- età del richiedente;

- garanzia occupazionale;

- patrimonio fondiario del richiedente, desumibile dal fascicolo aziendale o dalla dichiarazione ISEE in corso di validità;

- valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive collaterali;

- titolo professionale.

Si precisa che le richieste pervenute nei termini stabiliti dall’avviso/bando pubblico, saranno esaminate da una commissione all’uopo nominata, e alle stesse sarà attribuito il punteggio massimo riservato alla valutazione della proposta, costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati:

ELEMENTI FATTORE

PONDERALE

A: ETÀ 50

B: GARANZIA OCCUPAZIONALE 30

C:ATTIVITÀ ECONOMICA COLLATERALE 10

D :PATRIMONIO FONDIARIO 5

E :COLTIVATORE DIRETTO ISCRITTO INPSISCRITTO INPSISCRITTO ALL’INPS - O

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE 5

La Commissione giudicatrice *sarà composta da tecnici esperti nominati dal Responsabile di Servizio che non corrisponde alla commissione individuata nel successivo art. 21, ed applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, con i relativi sub-criteri e sub-pesi, di seguito riportati:

A VALUTAZIONE DELL’OFFERTA desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento dell’attività proposta dal progetto allegato alla documentazione

CRITERI E SUBCRITERI PONDERAZIONE

A.1 ETA’ P.ti max

50 A.1.1. Sarà attribuito il punteggio max qualora il richiedente o i 2/3 dei richiedenti (della società

o cooperativa) possiedano una età media minore o uguale a 25 anni 50 A.1.2. Sarà attribuito il punteggio min pari a 5 qualora il richiedente o i 2/3 dei richiedenti (della

società o cooperativa) possiedano una età media maggiore o uguale di 67 anni 5

B.2 GARANZIA OCCUPAZIONALE Punti max

30 B.2.1. Sarà attribuito il punteggio max qualora il N° di addetti previsti nell’attività sia uguale o

superiore a 3 unità lavorative 30

B.2.2. Sarà attribuito il punteggio ulteriore qualora tra gli addetti previsti nell’attività venga

impiegata Manodopera femminile 5

B.2.3. Sarà attribuito il punteggio ulteriore qualora tra gli addetti previsti nell’attività vengano

impiegate Categorie protette o svantaggiate 3

B.2.4. Sarà attribuito il punteggio ulteriore qualora tra gli addetti previsti nell’attività vengano

impiegati lavoratori ultra 50enni 2

C.3 ATTIVITA’ ECONOMICA COLLATERALE Punti max

10 C.3.1 Sarà attribuito un ulteriore punteggio qualora il richiedente dovesse prevedere la

valorizzazione di attività produttive collaterali e di trasformazione dei prodotti e

dell’attività prevista nel fondo 10

D.4 PATRIMONIO FONDIARIO Punti max

5 D.4.1 Sarà attribuito il valore max di punti 5 a coloro che non possiedono in proprietà terreni o

sono titolari di contratti di affitto o di comodato d’uso di terreni agricoli 5 E.5 COLTIVATORE DIRETTO ISCRITTO INPSISCRITTO INPSISCRITTO ALL’INPS o

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE 5

E.5.1

Sarà attribuito il valore di punti 5 a coloro che alla data di partecipazione al bando siano in possesso del titolo di COLTIVATORE DIRETTO ISCRITTO INPSISCRITTO INPS(CD)iscritto INPS o di “Imprenditore agricolo professionale” (IAP) o a coloro che abbiano dichiarato in sede di bando di voler acquisire il titolo di COLTIVATORE DIRETTO ISCRITTO INPSISCRITTO INPS(CD) o di “Imprenditore agricolo professionale” (IAP) nei termini specificati nel presente regolamento.

5

SI SPECIFICA

 L’attribuzione dei punteggi intermedi tra il punteggio massimo e quello minimo relativi ai sub-criteri A.1.1.e A.1.2., sarà effettuata mediante interpolazione lineare.

 I punteggi relativi ai sub-criteri B.2.1., B.2.2, B.2.3 e B.2.4 potranno essere attribuiti fino all’ottenimento massimo di 30 punti, qualora il concorrente possieda i requisiti previsti.

In caso di parità nel punteggio ottenuto tra i concorrenti partecipanti, a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nella tabella di cui sopra, si darà precedenza rispettivamente:

1.a coloro che possiedono l’età inferiore;

2.ai vecchi assegnatari che abbiano presentato in sede di bando proposte migliorative continuative, comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 8 del presente regolamento;

3.alla data di presentazione della domanda di protocollo.

Si precisa che qualora i partecipanti appartengano a cooperative /società etc., l’età sarà calcolata dalla media aritmetica delle età dei 2/3 dei soci, aventi minore età e che per l’età si farà riferimento all’età anagrafica posseduta dal concorrente al momento della partecipazione al bando come valore assoluto , mentre non saranno tenuti in considerazione i mesi successivi al compimento dell’età.

ARTICOLO 7 – CONCESSIONE DEI LOTTI.

Terminata l’istruttoria delle domande il Responsabile del servizio, previa acquisizione della documentazione richiesta dal presente regolamento, provvede all’assegnazione dei lotti agli aventi diritto.

La mancata presentazione della documentazione richiesta, entro i termini, comporta la decadenza dal beneficio.

Le condizioni della concessione saranno dettagliate nel contratto di concessione che dovrà essere stipulato tra le parti, entro i termini stabiliti dal bando, nel rispetto delle condizioni del presente regolamento e delle leggi regionali di riferimento.

ARTICOLO 8 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione potrà avere una durata non superiore ai dieci anni.

Con cadenza decennale e tre mesi prima della scadenza del contratto, il Responsabile del servizio procederà a espletare un nuovo bando di concessione .

Il concessionario con rapporto contrattuale in scadenza, potrà partecipare al nuovo bando del lotto già concesso, e qualora dovesse risultare il 1° in graduatoria, la concessione potrà essere rinnovata per ulteriori 10 anni. La somma totale dei contratti decennali stipulati non potrà essere superiore ai trenta anni.

Il rinnovo sarà subordinato all’assenza di debiti relativi al mancato pagamento del canone e alla realizzazione del progetto presentato in allegato all’istanza di concessione.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI E DOVERI

Il concessionario qualora al momento dell’assegnazione dei terreni previsti nel piano di valorizzazione non disponesse della qualifica di COLTIVATORE DIRETTO ISCRITTO INPS o imprenditore agricolo professionale, ed abbia dichiarato in sede di bando di volerla acquisire, dovrà farlo entro 3 (tre) mesi. Inoltre entro trenta giorni e prima della stipula del contratto, il concessionario dovrà presentare una dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo nel rispetto dell'ordinamento colturale prescelto e delle garanzie offerte con la richiesta di concessione.

Nel corso della concessione non potrà essere variato l'ordinamento colturale prescelto, salvo dimostrazione che lo stesso si sia rivelato non più idoneo ed antieconomico o la variazione sia necessaria per poter concorrere a misure di sostegno dell’attività agricola.

Il Responsabile del servizio competente avrà cura, nel rilasciare le concessioni contigue tra terreno comunale ed area privata, d’imporre che una fascia di terreno sia lasciata libera per il transito e la difesa dagli incendi, secondo le norme

regionali contenute nell'ordinanza antincendio.

La variazione dell'ordinamento colturale dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione e verrà sottoposta al parere non vincolante della Commissione di cui all'art. 21 del presente regolamento.

È onere del concessionario, smaltire il materiale proveniente dalla pulizia dell’area assegnata, nel luogo individuato dal Comune.

Il concessionario deve presentare apposita polizza fideiussoria a garanzia del pagamento del canone di locazione, prima della stipulazione del contratto nell’importo e nelle forme indicate dal Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 10 - DIVIETI

Sui terreni oggetto della concessione è vietato eseguire:

 Impianti arborei perenni e di forestazione produttiva;

 Opere o impianti non facilmente asportabili;

 Recinzioni nei punti in cui sono presenti le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua, le strade esistenti destinate al pubblico transito e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

È vietata tassativamente la sub-concessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie del fondo.

È vietato, altresì, mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o di altri Organismi.

Sono escluse dalla concessione eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

ARTICOLO 11 - RECINZIONI

I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo 10.

ARTICOLO 12 – ATTIVITÀ CONSENTITE

È consentito realizzare miglioramenti fondiari e opere infrastrutturali a scopi produttivi purché amovibili, che dovranno essere rimosse entro la scadenza della concessione con il ripristino dello stato funzionale originario di godimento e dei luoghi .

Le eventuali opere di miglioramento fondiario e le opere infrastrutturali potranno essere realizzate, previa acquisizione dei titoli abilitativi in materia urbanistica-edilizia e ambientale.

A garanzia del rispristino dello stato dei luoghi alla fine del rapporto contrattuale, prima del rilascio del titolo autorizzativo /abilitativo per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e di opere infrastrutturali, dovrà essere presentata apposita polizza fideiussoria, di durata, importo e nelle forme che saranno indicate dal Responsabile del Servizio.

Il periodo di garanzia della polizza non potrà essere inferiore alla durata del contratto di concessione.

Ove possibile i fondi dovranno, obbligatoriamente essere opportunamente dotati di fasce tagliafuoco e comunque puliti dalle sterpaglie ad evitare il propagarsi di incendi.

ARTICOLO 13 – PIANTE E SIEPI

Le piante di alto fusto e le siepi esistenti nel fondo non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente. La legna di risulta dal taglio rimane di proprietà comunale. Il concessionario dovrà conferire la legna nel luogo che verrà indicato dall'Ufficio comunale preposto.

ARTICOLO 14 – BENI ARCHEOLOGICI

Il concessionario è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento delle Autorità competenti.

ARTICOLO 15 – CESSIONE O RISOLUZIONE

In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo. Il tutto sarà acquisito al patrimonio comunale senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni riacquisiti torneranno al regime giuridico di uso civico.

ARTICOLO 16 - REVOCA

L’inadempienza e/od inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della LR n.

12/1994 e successive modificazioni, determinano la revoca della concessione.

Il Responsabile del Servizio provvede a revocare la concessione oltre che nei casi stabiliti dal bando, in particolare per le seguenti violazioni:

a) mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;

b) mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione;

c) sub-concessione, anche parziale;

d) violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

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