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Comune di San Gavino Monreale (Provincia del Sud Sardegna) Via Trento, San Gavino Monreale REGOLAMENTO USI CIVICI

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Comune di San Gavino Monreale (Provincia del Sud Sardegna) Via Trento, 2 – 09037 San Gavino Monreale

REGOLAMENTO USI CIVICI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 82 del 27/12/2017

Parere ARGEA: FAVOREVOLE

Pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni - dal 13/02/2018 al 28/02/2018 senza osservazioni, come da relata del Messo Comunale

ESECUTIVO DAL 01/03/2018

(2)

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI ... 3

ARTICOLO 1 - PREMESSA ... 3

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI ... 3

ARTICOLO 3 - TITOLARI DEGLI USI CIVICI ... 3

ARTICOLO 4 – TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO: DEFINIZIONE , PIANO DI VALORIZZAZIONE ED INVENTARIO. ... 3

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ... 4

ARTICOLO 6 - CRITERI DI CONCESSIONE ... 4

ARTICOLO 7 – CONCESSIONE DEI LOTTI. ... 6

ARTICOLO 8 – DURATA DELLA CONCESSIONE ... 6

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI E DOVERI ... 6

ARTICOLO 10 - DIVIETI ... 7

ARTICOLO 11 - RECINZIONI ... 7

ARTICOLO 12 – ATTIVITÀ CONSENTITE ... 7

ARTICOLO 13 – PIANTE E SIEPI ... 7

ARTICOLO 14 – BENI ARCHEOLOGICI ... 8

ARTICOLO 15 – CESSIONE O RISOLUZIONE ... 8

ARTICOLO 16 - REVOCA ... 8

CAPO II - TIPOLOGIE DI CONCESSIONI: SEMINERIO, MIGLIORIA E PASCOLO... 8

ARTICOLO 17 – CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI ... 8

ARTICOLO 18 – ATTI DI DISPOSIZIONE DEI TERRENI CIVICI ... 9

ARTICOLO 19 - CANONE ... 9

CAPO III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE ... 9

ARTICOLO 20 – ULTERIORI PRESCRIZIONI ... 9

ARTICOLO 21 – LA COMMISSIONE AGRICOLTURA E AMBIENTE ... 10

ARTICOLO 22 – CONTROLLI E SANZIONI ... 10

ARTICOLO 23 - CONTROVERSIE ... 10

CAPO IV - NORME FINALI ... 10

ARTICOLO 24 – NORME FINALI ... 10

ARTICOLO 25 – ENTRATA IN VIGORE ... 10

*LEGENDA EMENDAMENTI (contraddistinti da * e sottolineato)  - ART. 3, commi 1 e 2

- ART. 4, comma 10 - ART. 6, capoverso 3 - ART. 18, capoverso 1

(3)

CAPO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la concessione di terreni per l’esercizio del diritto di uso civico, nelle forme tradizionali e non, facenti parte del patrimonio comunale indisponibile, disciplinati dalle Leggi Regionali n. 12 del 14.3.1994 e n.18 del 04.04.1996 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI

Il presente regolamento intende perseguire obiettivi di sviluppo agricolo, dando impulso all’imprenditorialità locale;

favorire il ricambio generazionale, le forme associative di conduzione, ed agevolare coloro che hanno difficoltà economiche; recuperare e valorizzare le aree poco sfruttate.

ARTICOLO 3 - TITOLARI DEGLI USI CIVICI *

1. *Al godimento dei beni di proprietà del comune saranno ammessi i residenti, le società e le cooperative con la totalità dei soci residenti nel comune;

2. *La perdita della residenza comporta la decadenza della concessione;

3. Gli usi civici possono essere esercitati solo da coloro che sono in regola con il pagamento di tasse, imposte, tributi e canoni del comune.

ARTICOLO 4 – TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO: DEFINIZIONE, PIANO DI VALORIZZAZIONE ED INVENTARIO. *

1. I terreni comunali gravati da uso civico possono distinguersi in accorpati e reliquati.

2. Per terreni accorpati si intende un insieme di particelle contigue formanti un unico corpo.

3. Per terreni reliquati si intendono quelle porzioni di terreno frazionato e non, che hanno subito nel tempo delle trasformazioni e/o modificazioni, di difficile accessibilità, interclusi, improduttivi, le cui caratteristiche non favoriscano il loro utilizzo e il cui valore estimativo deve essere ricercato con la complementarietà dell’area confinante.

4. Sono classificati in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche, vegetazionali e infrastrutturali esistenti.

5. Per alcuni terreni accorpati sarà possibile il frazionamento di un lotto, per interventi di recupero ambientale e per iniziative di carattere sociale.

6. Inoltre sono individuati:

a) gli usi produttivi e di servizio consentiti e le quote di terreno ad essi destinati;

b) i vincoli totali e parziali che escludono attività produttive.

c) Il Consiglio comunale approva con separato atto, il piano di valorizzazione dei terreni soggetti ad usi civici che contiene, previa classificazione dei terreni in base alle loro caratteristiche, all’estensione e suscettività, piani che mirino alla sospensione, permuta o alienazione. Il Piano indica gli usi tradizionali e quelli non tradizionali, che saranno oggetto di concessione.

7. Il piano di valorizzazione, inoltre, potrà prevedere particolari usi, a titolo esemplificativo, gli orti urbani o sociali, di durata pari ad un anno, rinnovabili, in deroga ai termini di durata superiore delle concessione previsti nel bando.

8. La deliberazione consiliare d’approvazione e/o modificazione del Piano di valorizzazione deve contenere la motivazione delle scelte operate.

9. L’inventario dei terreni comunali è predisposto nel rispetto degli usi programmati nel piano di valorizzazione.

10. *L’inventario dei terreni comunali gravati da uso civico risultante dal piano di valorizzazione, predisposto nel rispetto degli usi programmati, dovrà rispecchiare la situazione di fatto esistente, pertanto, dovrà tenere conto di

(4)

tutte le terre gravate da uso civico, anche laddove tale uso sia momentaneamente sospeso a seguito di precedenti deliberazioni dell’Amministrazione o siano in atto concessioni temporanee, in cui il contratto iniziale sia scaduto e i concessionari si trovino in una situazione di fatto tollerata dall’Amministrazione Comunale per avere inizialmente sospeso l’uso civico e/o non avere adottato atti amministrativi conseguenti anche ad istanze dei privati in merito a eventuali proroghe o rinnovi. Le particelle oggetto di sospensione iniziale di uso civico, sono trattate nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 18 del presente regolamento.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Verranno messi a bando i terreni divisi per lotti e i richiedenti potranno partecipare per un solo lotto.

In deroga al primo periodo del presente comma, potranno essere attribuiti a un medesimo concessionario più lotti, qualora lo stesso partecipi al nuovo bando che sarà espletato per i lotti non assegnati.

Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

1. la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;

2. gli interessi della collettività;

Le richieste di partecipazione al bando sono presentate in competente bollo, corredate di:

1. autocertificazione nel rispetto degli schemi all’uopo predisposti dal Responsabile del Servizio;

2. Planimetria e dati catastali ove possa essere chiaramente individuato il terreno;

3. Relazione economica e produttiva.

ARTICOLO 6 - CRITERI DI CONCESSIONE*

I requisiti generali per poter accedere all’assegnazione degli usi civici, sono quelli individuati nel precedente articolo 3, con i seguenti ulteriori elementi di dettaglio valutati nel seguente ordine:

- età del richiedente;

- garanzia occupazionale;

- patrimonio fondiario del richiedente, desumibile dal fascicolo aziendale o dalla dichiarazione ISEE in corso di validità;

- valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive collaterali;

- titolo professionale.

Si precisa che le richieste pervenute nei termini stabiliti dall’avviso/bando pubblico, saranno esaminate da una commissione all’uopo nominata, e alle stesse sarà attribuito il punteggio massimo riservato alla valutazione della proposta, costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati:

ELEMENTI FATTORE

PONDERALE

A: ETÀ 50

B: GARANZIA OCCUPAZIONALE 30

C:ATTIVITÀ ECONOMICA COLLATERALE 10

D :PATRIMONIO FONDIARIO 5

E :COLTIVATORE DIRETTO ISCRITTO INPSISCRITTO INPSISCRITTO ALL’INPS - O

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE 5

(5)

La Commissione giudicatrice *sarà composta da tecnici esperti nominati dal Responsabile di Servizio che non corrisponde alla commissione individuata nel successivo art. 21, ed applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, con i relativi sub-criteri e sub-pesi, di seguito riportati:

A VALUTAZIONE DELL’OFFERTA desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento dell’attività proposta dal progetto allegato alla documentazione

CRITERI E SUBCRITERI PONDERAZIONE

A.1 ETA’ P.ti max

50 A.1.1. Sarà attribuito il punteggio max qualora il richiedente o i 2/3 dei richiedenti (della società

o cooperativa) possiedano una età media minore o uguale a 25 anni 50 A.1.2. Sarà attribuito il punteggio min pari a 5 qualora il richiedente o i 2/3 dei richiedenti (della

società o cooperativa) possiedano una età media maggiore o uguale di 67 anni 5

B.2 GARANZIA OCCUPAZIONALE Punti max

30 B.2.1. Sarà attribuito il punteggio max qualora il N° di addetti previsti nell’attività sia uguale o

superiore a 3 unità lavorative 30

B.2.2. Sarà attribuito il punteggio ulteriore qualora tra gli addetti previsti nell’attività venga

impiegata Manodopera femminile 5

B.2.3. Sarà attribuito il punteggio ulteriore qualora tra gli addetti previsti nell’attività vengano

impiegate Categorie protette o svantaggiate 3

B.2.4. Sarà attribuito il punteggio ulteriore qualora tra gli addetti previsti nell’attività vengano

impiegati lavoratori ultra 50enni 2

C.3 ATTIVITA’ ECONOMICA COLLATERALE Punti max

10 C.3.1 Sarà attribuito un ulteriore punteggio qualora il richiedente dovesse prevedere la

valorizzazione di attività produttive collaterali e di trasformazione dei prodotti e

dell’attività prevista nel fondo 10

D.4 PATRIMONIO FONDIARIO Punti max

5 D.4.1 Sarà attribuito il valore max di punti 5 a coloro che non possiedono in proprietà terreni o

sono titolari di contratti di affitto o di comodato d’uso di terreni agricoli 5 E.5 COLTIVATORE DIRETTO ISCRITTO INPSISCRITTO INPSISCRITTO ALL’INPS o

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE 5

E.5.1

Sarà attribuito il valore di punti 5 a coloro che alla data di partecipazione al bando siano in possesso del titolo di COLTIVATORE DIRETTO ISCRITTO INPSISCRITTO INPS(CD)iscritto INPS o di “Imprenditore agricolo professionale” (IAP) o a coloro che abbiano dichiarato in sede di bando di voler acquisire il titolo di COLTIVATORE DIRETTO ISCRITTO INPSISCRITTO INPS(CD) o di “Imprenditore agricolo professionale” (IAP) nei termini specificati nel presente regolamento.

5

SI SPECIFICA

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 L’attribuzione dei punteggi intermedi tra il punteggio massimo e quello minimo relativi ai sub-criteri A.1.1.e A.1.2., sarà effettuata mediante interpolazione lineare.

 I punteggi relativi ai sub-criteri B.2.1., B.2.2, B.2.3 e B.2.4 potranno essere attribuiti fino all’ottenimento massimo di 30 punti, qualora il concorrente possieda i requisiti previsti.

In caso di parità nel punteggio ottenuto tra i concorrenti partecipanti, a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nella tabella di cui sopra, si darà precedenza rispettivamente:

1.a coloro che possiedono l’età inferiore;

2.ai vecchi assegnatari che abbiano presentato in sede di bando proposte migliorative continuative, comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 8 del presente regolamento;

3.alla data di presentazione della domanda di protocollo.

Si precisa che qualora i partecipanti appartengano a cooperative /società etc., l’età sarà calcolata dalla media aritmetica delle età dei 2/3 dei soci, aventi minore età e che per l’età si farà riferimento all’età anagrafica posseduta dal concorrente al momento della partecipazione al bando come valore assoluto , mentre non saranno tenuti in considerazione i mesi successivi al compimento dell’età.

ARTICOLO 7 – CONCESSIONE DEI LOTTI.

Terminata l’istruttoria delle domande il Responsabile del servizio, previa acquisizione della documentazione richiesta dal presente regolamento, provvede all’assegnazione dei lotti agli aventi diritto.

La mancata presentazione della documentazione richiesta, entro i termini, comporta la decadenza dal beneficio.

Le condizioni della concessione saranno dettagliate nel contratto di concessione che dovrà essere stipulato tra le parti, entro i termini stabiliti dal bando, nel rispetto delle condizioni del presente regolamento e delle leggi regionali di riferimento.

ARTICOLO 8 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione potrà avere una durata non superiore ai dieci anni.

Con cadenza decennale e tre mesi prima della scadenza del contratto, il Responsabile del servizio procederà a espletare un nuovo bando di concessione .

Il concessionario con rapporto contrattuale in scadenza, potrà partecipare al nuovo bando del lotto già concesso, e qualora dovesse risultare il 1° in graduatoria, la concessione potrà essere rinnovata per ulteriori 10 anni. La somma totale dei contratti decennali stipulati non potrà essere superiore ai trenta anni.

Il rinnovo sarà subordinato all’assenza di debiti relativi al mancato pagamento del canone e alla realizzazione del progetto presentato in allegato all’istanza di concessione.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI E DOVERI

Il concessionario qualora al momento dell’assegnazione dei terreni previsti nel piano di valorizzazione non disponesse della qualifica di COLTIVATORE DIRETTO ISCRITTO INPS o imprenditore agricolo professionale, ed abbia dichiarato in sede di bando di volerla acquisire, dovrà farlo entro 3 (tre) mesi. Inoltre entro trenta giorni e prima della stipula del contratto, il concessionario dovrà presentare una dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo nel rispetto dell'ordinamento colturale prescelto e delle garanzie offerte con la richiesta di concessione.

Nel corso della concessione non potrà essere variato l'ordinamento colturale prescelto, salvo dimostrazione che lo stesso si sia rivelato non più idoneo ed antieconomico o la variazione sia necessaria per poter concorrere a misure di sostegno dell’attività agricola.

Il Responsabile del servizio competente avrà cura, nel rilasciare le concessioni contigue tra terreno comunale ed area privata, d’imporre che una fascia di terreno sia lasciata libera per il transito e la difesa dagli incendi, secondo le norme

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regionali contenute nell'ordinanza antincendio.

La variazione dell'ordinamento colturale dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione e verrà sottoposta al parere non vincolante della Commissione di cui all'art. 21 del presente regolamento.

È onere del concessionario, smaltire il materiale proveniente dalla pulizia dell’area assegnata, nel luogo individuato dal Comune.

Il concessionario deve presentare apposita polizza fideiussoria a garanzia del pagamento del canone di locazione, prima della stipulazione del contratto nell’importo e nelle forme indicate dal Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 10 - DIVIETI

Sui terreni oggetto della concessione è vietato eseguire:

 Impianti arborei perenni e di forestazione produttiva;

 Opere o impianti non facilmente asportabili;

 Recinzioni nei punti in cui sono presenti le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua, le strade esistenti destinate al pubblico transito e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

È vietata tassativamente la sub-concessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie del fondo.

È vietato, altresì, mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o di altri Organismi.

Sono escluse dalla concessione eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

ARTICOLO 11 - RECINZIONI

I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo 10.

ARTICOLO 12 – ATTIVITÀ CONSENTITE

È consentito realizzare miglioramenti fondiari e opere infrastrutturali a scopi produttivi purché amovibili, che dovranno essere rimosse entro la scadenza della concessione con il ripristino dello stato funzionale originario di godimento e dei luoghi .

Le eventuali opere di miglioramento fondiario e le opere infrastrutturali potranno essere realizzate, previa acquisizione dei titoli abilitativi in materia urbanistica-edilizia e ambientale.

A garanzia del rispristino dello stato dei luoghi alla fine del rapporto contrattuale, prima del rilascio del titolo autorizzativo /abilitativo per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e di opere infrastrutturali, dovrà essere presentata apposita polizza fideiussoria, di durata, importo e nelle forme che saranno indicate dal Responsabile del Servizio.

Il periodo di garanzia della polizza non potrà essere inferiore alla durata del contratto di concessione.

Ove possibile i fondi dovranno, obbligatoriamente essere opportunamente dotati di fasce tagliafuoco e comunque puliti dalle sterpaglie ad evitare il propagarsi di incendi.

ARTICOLO 13 – PIANTE E SIEPI

Le piante di alto fusto e le siepi esistenti nel fondo non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente. La legna di risulta dal taglio rimane di proprietà comunale. Il concessionario dovrà conferire la legna nel luogo che verrà indicato dall'Ufficio comunale preposto.

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ARTICOLO 14 – BENI ARCHEOLOGICI

Il concessionario è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento delle Autorità competenti.

ARTICOLO 15 – CESSIONE O RISOLUZIONE

In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo. Il tutto sarà acquisito al patrimonio comunale senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni riacquisiti torneranno al regime giuridico di uso civico.

ARTICOLO 16 - REVOCA

L’inadempienza e/od inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della LR n.

12/1994 e successive modificazioni, determinano la revoca della concessione.

Il Responsabile del Servizio provvede a revocare la concessione oltre che nei casi stabiliti dal bando, in particolare per le seguenti violazioni:

a) mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;

b) mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione;

c) sub-concessione, anche parziale;

d) violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

CAPO II - TIPOLOGIE DI CONCESSIONI: SEMINERIO, MIGLIORIA E PASCOLO.

ARTICOLO 17 – CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI

La classificazione dei terreni ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, per miglioria, per seminerio e per pascolo, viene così determinata:

1. TERRENI DI PRIMA CATEGORIA- SEMINATIVI IRRIGUI - Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, con buone possibilità idriche e da adibire a colture erbacee in rotazione;

2. TERRENI DI SECONDA CATEGORIA- SEMINATIVI ASCIUTTI - Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture erbacee in rotazione;

3. TERRENI DI TERZA CATEGORIA- PASCOLI -Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nelle trasformazioni e/o una maggiore difficoltà di accesso. Opportuna la regimazione del pascolo ai fini del miglioramento dello stesso.

4. TERRENI DI QUARTA CATEGORIA-BOSCO (ALTO FUSTO MISTO) - Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l' utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna l'eliminazione del pascolamento, a favore di attività quali apicoltura legata alla produzione di miele.

5. TERRENI DI QUINTA CATEGORIA-MACCHIA MEDITERRANEA - Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l' utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento. In presenza di essenze legnose del tipo "macchia mediterranea" e comunque autoctone, il taglio, su disposizione dell'Autorità forestale, sarà fatto e controllato in modo tale da garantirne la salvaguardia.

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Gli ordinamenti colturali suddetti debbono essere impiantati nel rispetto dei limiti sotto indicati:

1. colture erbacee in rotazione: dal primo anno;

2. colture arboree: sostituzione e reimpianto di alberi esistenti nel fondo dal secondo anno previa autorizzazione e nel rispetto delle vigenti leggi in materia.

ARTICOLO 18 – ATTI DI DISPOSIZIONE DEI TERRENI CIVICI*

Per i terreni gravati da uso civico dovranno essere sempre preliminarmente osservate le disposizioni di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 della LR n° 12/94 e successive modificazioni relativamente alla riserva di esercizio, mutamento di destinazione, permuta, *sospensione, alienazione dei terreni e trasferimento dell’uso civico.

È consentito il trasferimento dell’uso civico su altri terreni comunali anche su estensioni non contigue.

ARTICOLO 19 - CANONE

La Giunta Comunale determinerà i canoni di concessione dei terreni tenendo conto della classificazione, del valore dei beni e dei fattori produttivi favorevoli, della classificazione catastale e delle certificazioni di enti quali il consorzio di bonifica.

Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione e verrà rivalutato alla scadenza di ogni concessione . Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che hanno determinato una conseguente modifica nella classificazione il canone minimo verrà determinato secondo la nuova classificazione, anche se non sia stata apportata la variazione in Catasto.

Il canone di concessione sarà stabilito annualmente con delibera di Giunta Comunale, previo aggiornamento secondo l’indice ISTAT.

Nei casi in cui non sia possibile da parte dell'Ufficio una puntuale classificazione del terreno in una delle categorie previste dal regolamento ovvero lo stesso ricada su più categorie si determinerà in base alla categoria superiore.

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato al termine di ogni annualità, in un unica soluzione, il Responsabile del Servizio, prima di adottare provvedimenti esecutivi, sollecita in forma bonaria il pagamento delle somme dovute, assegnando un ulteriore termine per adempiere.

In difetto del pagamento entro tale data, trascorsi ulteriori 30 ( trenta) giorni il contribuente è considerato moroso.

A carico dei contribuenti morosi inizieranno gli atti esecutivi a norma di Legge. Ai medesimi sarà immediatamente revocata la concessione senza diritto di azione di risarcimento di sorta.

I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici costituiscono entrata vincolata nel bilancio dell’Ente, verranno prioritariamente destinati alla valorizzazione e miglioramento del fondo e della viabilità rurale, secondariamente alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza, ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D. 26/02/1928 n° 332.

CAPO III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ARTICOLO 20 – ULTERIORI PRESCRIZIONI

La Giunta Comunale, previa consultazione della commissione di cui all’art. 21 si riserva la piena facoltà di stabilire le zone pascolabili, il carico e la specie del bestiame o, in casi particolari, il divieto di pascolamento allorché vi siano possibili rischi sanitari.

Le eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per intervenuto regime vincolistico in virtù di leggi o regolamenti statali e/o regionali, oppure per prevenire fattori di diffusione di malattie saranno stabilite dal Consiglio Comunale.

Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno portati immediatamente a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'albo del Comune per quindici giorni consecutivi.

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ARTICOLO 21 – LA COMMISSIONE AGRICOLTURA E AMBIENTE

La Commissione richiamata nei vari articoli del presente regolamento è la Commissione Agricoltura con il suo regolamento di funzionamento e i suoi componenti, Integrata su richiesta della stessa, da un esperto iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi o all'Albo dei Periti Agrari.

ARTICOLO 22 – CONTROLLI E SANZIONI

I controlli saranno effettuati dalla guardia campestre o dagli agenti della Polizia Municipale identificati dal Comandante dei Vigili Urbani.

Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 300,00.

La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. Nel caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima.

In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

L'accertamento delle infrazioni dovrà essere effettuato direttamente dalla Polizia Municipale Locale preposta alla vigilanza, o su impulso previa contestazione dell'Ufficio competente sulla base della documentazione in atti.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

ARTICOLO 23 - CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Comune e i concessionari per l'applicazione del presente regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, si procederà secondo i termini stabiliti dal presente regolamento e secondo i termini di legge.

CAPO IV - NORME FINALI

ARTICOLO 24 – NORME FINALI

Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.

L'applicazione delle sanzioni per violazione delle norme disciplinate dal presente regolamento, si applicano anche alle concessioni in essere.

Relativamente ai terreni gravati da uso civico, la Giunta Comunale promuoverà le azioni necessarie di cui all'art. 22 della L.R. n° 12/1994 e successive modificazioni.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla L.R.

14/03/1994 n° 12 e successive modificazioni, in materia di usi civici.

ARTICOLO 25 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell’esecutività della deliberazione di approvazione e previa acquisizione del parere favorevole di ARGEA.

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Comune

San Gavino Monreale

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

(Provincia del Medio Campidano)

Via Trento, 2 - 09037 S.Gavino Mie

Servizi Generali, Servizi Sociali Personale, Pubblica Istruzione

UFFICIO DEL MESSO COMUNALE

Codice Fiscale 82001790920 Partita IVA 00611440926

Telefono 070 937491 Fax 070 9375013

P.E.C. protocollo. sanaavinotS>Dec. comunas.it Sito Web www.comune.sanaavinomonreale.vs.it

San Gavino Monreale, 28/02/2018

Spett.

P.E.C.

ARGEA

Via Giovanni xxiii 3/B 09025 Sanluri

Oggetto: RELATA DI PUBBLICAZIONE PROT.3399 DEL 13/02/2018

Si restituisce in allegato la pratica citata a margine significando che la stessa è stata regolarmente pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi:

DAL 13/02/2018 al 28/02/2018 All'albo Pretorio on-line al n.249 Spett.società Argea durante il periodo Di pubblicazione in questo Comune

Non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Cordiali saluti

(f-r /, .-

Il messo comunale Mario frau

' Aa mk^v

--- COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE - Prot. partenza n. 0004960 del 01-03-2018 ---

(12)

--- COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE - Prot. partenza n. 0004960 del 01-03-2018 ---

(13)

Firma valida AR3EA. REGISTRO UFFICIALE . TJ. 0016351.13 -02-2013

ilio Schirru /a: 12/02/2018 2:48:31 firmato digitalmente

Argea

Agenzia regionale

per il sostegno all'agricoltura

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comunt di San Cavino Mondali (VS) PROTOCOLLO GENERALE ime atttnmri

ARRIVO PUBLICAZIONIiNOTIFICHE

ASS.TO ATTIVITÀ AORICOLE.l ASS.TO PIANIFICAZIONE TERR

Sanluri,

Comunicazione trasmessa in forma telematica Mediante Posta Elettronica Certificata Ai sensi dell'ari. 48 D. Lgs. N. 82/2005 e s.m.

Al comune di San Gavino Monreale affarigenerali.sangavino@pec.comunas.

Oggetto: Legge regionale n. 12 del 14.03.1994, art. 12,13,14. Approvazione del regolamento comunale per

la disciplina e per la gestione dei terreni gravati da uso civico del Comune di San Gavino Monreale approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 82 del 27/12/2017.

Si trasmette, per la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Medio Campidano n. 556 del 09/02/2018.

Trascorso il termine di pubblicazione, una copia della citata determinazione, comprovante l'avvenuta pubblicazione, dovrà essere restituita a questo ufficio, specificando se al Comune siano stati

presentati reclami e/o osservazioni.

Cordiali saluti

II Direttore del Servizio Territoriale

Mario Schirru (firmato digitalmente)

Argea Sardegna

sede legale: via Cagliari 276 - 09170 - Oristano tei. 0783 371100 • fax 0783 321130

sede amministrativa: via Caprera 8 - 09123 - Cagliari tei. 070 6798 1

Servizio Territoriale del Medio Campidano Via Giovanni XXIII 3/B - 09025 - Sanluri tei. 070 67982700

pec: argea@pec.agenziaaijgea.it

--- COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE - Prot. partenza n. 0004960 del 01-03-2018 ---

(14)

GEA.REG DET.R.0000555.09-02-2018

\Q7t* irmalo digitali

Argea

Agenzia regionale

per il sostegno all'agricoltura

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriala del Medio Campidano DETERMINAZIONE N.

DEL

OGGETTO: Legge regionale 14.03.1994 n. 12, articoli 12,13,14. Modifiche al Regolamento comunale perla disciplina e per la gestione dei terreni gravati da uso civico del Comune di San Gavino Monreale approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 27/12/2017

II Direttore del Servizio

DETERMINA

1. Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'ari 12, comma 2, della L R. n. 12/94, alle modifiche apportate, con deliberazione del Consiglio n. 82 del 27 dicembre 2017, al Regolamento comunale vigente.

MOTIVAZIONE

Con la deliberazione n. 82 del 27 dicembre 2017, il Consiglio comunale ha approvato alcune modifiche al regolamento vigente. Verificata la conformità alle disposizioni de cui alla L.R. n. 12/1994, si ritiene di esprimere parere positivo, nel rispetto delle prescrizioni sotto espresse.

Pescrizioni

che il trasferimento dei diritti di uso civico dovrà realizzarsi preferibilmente attraverso l'accorpamento con altri terreni gravati da uso civico sempre che questo non risulti particolarmente oneroso per il Comune o, comunque, che non sussista un pubblico interesse differente;

Riferimenti normativi

Regolamento Comunale per la disciplina e per la gestione dei terreni gravati da uso civico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 30/09/1998 e n. 116 del 15/12/1998;

Regolamento Comunale per ia disciplina e per la gestione dei terreni gravati da uso civico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 27/12/2017;

LR. 14 marzo 1994, n. 12- Norme in materia di usi civici e sue modifiche e integrazioni;

--- COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE - Prot. partenza n. 0004960 del 01-03-2018 ---

(15)

Argea

Agenzia regionale

per il sostegno all'agricoltura

REGIONE AUTONOMA

k*1*# DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale del Medio Candidano determinazione n.

DEL

Deliberazione delia Giunta regionale n.21/6 del 05/06/2013: "atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla LR. n.

12 del 14/03/1994;

Decreto n. 953/DEC a 53 del 31/07/2013 dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro- pastorale concernente "direttive operative per l'azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di usi civici";

Determinazione n. 263 del 24/02/2005 del direttore del Servizio Affari Legali, Controllo Enti ed Usi Civici dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale.

Deliberazione delia Giunta regionale n. 48/30 del 17/10/2017: "Modifica dell'atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici approvato con la Delib. G.R. n. 25/11 del 23/05/2017°;

Determinazione del Direttore del Servizio Affari Legali, Controllo Enti ed Usi Civici delia RAS n.

297/05 del 25/02/2005 di accertamento delle terre civiche del Comune di San Gavino Monreale.

II presente provvedimento verrà pubblicato ;

sul sito www.sardegnaagricoltura.it sezione atti

nell'albo pretorio on line dell'Agenzia per 30 giorni ai sensi dell'alt 32, comma 1, della legge n. 69 del 18.06.2009

nell'albo pretorio del Comune di San Gavino Monreale per almeno 15 giorni

li presente provvedimento verrà trasmesso, per conoscenza, a

Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale Termini e autorità cui è possibile ricorrere

11 destinatario del provvedimento può presentare:

Ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'ARGEA entro 30 giorni dalla comunicazione;

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni dalia comunicazione ricorso al Commissario regionale per gli usi civici ai sensi dell'art. 29 della legge n. 1766 del 16.06.1927.

11 Direttore Mario Schirru

--- COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE - Prot. partenza n. 0004960 del 01-03-2018 ---

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