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Norme generali di giurisdizione

Le questioni sorte nell’ambito delle unioni civili possono es-sere proposte alla giurisdizione italiana innanzitutto in forza dei criteri generali di giurisdizione, previsti dall’art. 3, comma 1, l. n. 218/1995 (41), o in base all’accettazione della giurisdizione (art. 4) (42), fatto salvo in ogni caso il limite delle azioni reali concer-nenti beni immobili siti all’estero di cui all’art. 5, l. n. 218/1995.

Relativamente ai criteri di cui all’art. 3, si segnala come parti-colarmente positivo, in tema di unioni civili, il superamento del collegamento della cittadinanza a favore della residenza o del do-micilio dei conviventi. Il primo criterio, suscettibile di estendere notevolmente la competenza del giudice nazionale, e` generalmente criticato come esorbitante, ed e` pertanto destinato a scomparire dalle regole di competenza dello spazio giudiziario europeo. Gia` l’art. 5, par. 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 non accetta, infatti, come criterio esclusivo di competenza la nazionalita` del debitore o del creditore di alimenti relativamente alle azioni alimentari accessorie alle azioni di stato. In maniera analoga, l’art. 5 par. 2 del Regolamento n. 44/ 2001 dispone che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro puo` essere convenuta in un altro Stato membro « in

ma-(41) Sull’art. 3, l. n. 218/1995, cfr. in generale: LUZZATTO, Art. 3, in

Commen-tario, cit., p. 19 ss.; BROGGINI, Art. 3, in Legge 31 maggio 1995, n. 218, cit., p. 905 ss.; DIBLASE, Art. 3, ibidem, p. 910 ss.; CONETTI, Art. 3, in Commento, cit., p. 11 ss.

(42) Sull’art. 4, l. n. 218/1995, cfr. in generale: LUZZATTO, Art. 4, in

Commen-tario, cit., p. 33 ss.; CARBONES.M., Art. 4, in Legge 31 maggio 1995, n. 218, cit., p. 918 ss.; CONETTI, Art. 4, in Commento, cit., p. 16 ss.

teria di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un’azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest’ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti ».

Evidente pertanto che una domanda di alimenti collegata ad un’azione diretta all’accertamento dello status di convivente, non potra` essere proposta al giudice italiano, esclusivamente in base al collegamento della cittadinanza.

Cio`, a meno che non si ritenga possibile superare tale lacuna determinata dalla rilevanza assunta dalla residenza e dal domicilio, sempre con l’applicazione della norma generale, ed in particolare tramite l’operativita` residuale del criterio di giurisdizione posto a chiusura dell’art. 3, par. 2, che per le materie non coperte dall’uti-lizzazione dei criteri tratti, a opera dello stesso articolo, dalle se-zioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione di Bruxelles del 1968, utilizza le norme sulla competenza interna cosı` estendendo la giu-risdizione, con riferimento all’art. 18 c.p.c. sul foro generale delle persone fisiche (43). Tale norma dispone infatti la competenza del giudice del domicilio dell’attore, nel caso in cui il convenuto non abbia residenza, domicilio e dimora in Italia, o nell’ipotesi in cui essa sia sconosciuta, delineando cosı` un « foro generale della parte attrice in Italia » (44). Ev pertanto possibile che i soggetti domiciliati

(43) Tale pare essere infatti la soluzione generalmente accolta dalla giurispru-denza italiana: Cass. sez. un., 9 dicembre 1996, n. 10954, in Riv. dir. int. priv. proc., 1997, p. 958 ss.; Cass., 12 settembre 1997, n. 9033, in Foro it., 1998, I, c. 2526 ss.; Cass. sez. un., 27 novembre 1998, n. 12056, in Riv. dir. int. priv. proc., 1999, p. 601 ss.; Cass. sez. un., ord. 3 febbraio 2004, n. 1994, ivi, 2004, p. 1390 ss. Cio`, nonostante le indicazioni contrarie di parte della dottrina: LUZZATTO, Art. 3, cit., p. 31; BALLARINO,

Diritto internazionale privato, Padova, 1999, p. 115. Si veda inoltre in generale sul

punto CONETTI, La giurisdizione in materia di annullamento, separazione personale e

di-vorzio, in SICCHIERO (a cura di), Separazione, divorzio, annullamento, Bologna, 2005, p. 384.

in Italia convengano in giudizio i partners non residenti in Italia, indipendentemente dall’esistenza di legami effettivi tra il foro e la controversia, configurando cosı` una competenza esorbitante del giudice italiano (45), da un lato, e, dall’altro, le premesse per una discriminazione indiretta o dissimulata, suscettibile di rilevare sia ai fini dell’art. 3 Cost., sia ai fini dell’art. 12 Trattato CE, secondo cui « e` vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionali-ta` » (46), dal momento che si e` da tempo affermato come « una normativa nazionale che preveda una distinzione basata sul criterio della residenza (...) rischia di operare principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri, poiche´ i non residenti sono il piu` delle volte cittadini di detti Stati, e puo` cosı` costituire una discri-minazione indiretta in base alla cittadinanza (47).

Secondo l’art. 4, l. n. 218/1995, la giurisdizione italiana in materia di controversie concernenti le unioni registrate e gli accordi di convivenza puo` poi sussistere « se le parti l’abbiano convenzio-nalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ov-vero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo ».

Puo` dunque essere la volonta` dei partners a fondare la com-petenza del giudice italiano ad esaminare le controversie nascenti

(45) STARACE, La disciplina dell’ambito della giurisdizione, in CorG, 1995, p. 1236.

(46) Sul punto si veda in generale: LENAERTS, L’e´galite´ de traitement en droit

communautaire. Un principe unique aux apparences multiples, in Cahiers dr. eur., 1991,

p. 3 ss.; DASHWOOD, O’LEARY (eds.), The Principle of Equal Treatment in EC Law, London, 1997, p. 1 ss.; GHERA, Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana e

nel diritto comunitario, Padova, 2003, p. 85.

(47) Corte giust. CE, 23 gennaio 1997, in causa C 29/95, Eckehard Pastoors e

Trans-Cap GmbH c. Belgio, in Raccolta, 1997, p. I-285 ss., punto 17. Sulla rilevanza

del principio di non discriminazione nel diritto internazionale privato, si veda WEN

-GLER, Les conflits de lois et le principe d’e´galite´, in Revue critique, 1963, p. 203 ss.; CLERICI, Criteri di parita` e principio di eguaglianza nel disegno di legge, in GAJA(a cura di), La riforma del diritto internazionale privato e processuale, Raccolta in ricordo di E.

Vitta, Milano, 1994, p. 325; BERTOLI, Corte di giustizia, integrazione comunitaria e

dalla loro unione, secondo il modello positivo di « contratto giudi-ziario » (48), in base al quale la volonta` delle parti influisce sulla determinazione della competenza ai giudici di un determinato Stato altrimenti non fondata su altre norme ivi vigenti. In tal senso e` chiara la disposizione dell’art. 4, comma 1, l. n. 218/1995, che pre-cisa i requisiti formali di tale electio fori, consistenti, qualora si tratti di accettazione espressa, della forma scritta ad probationem, e, qualora si tratti di accettazione c.d. tacita o implicita, della « man-cata eccezione del difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo da parte del convenuto che sia comparso nel processo ».

Relativamente all’accettazione espressa, vi e` da rilevare che il requisito della forma ad probationem, suscettibile di essere soddi-sfatto, nel caso di specie, mediante una clausola inserita nell’ac-cordo di convivenza, può essere oggetto di attenzione non solo in sede di competenza diretta o giurisdizionale da parte del giudice investito della controversia nell’electio fori, ma anche in sede di competenza c.d. indiretta o internazionale, ovvero in sede di valu-tazione dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento di una deci-sione concernente unioni registrate o accordi di convivenza, se-condo quanto prevede ad es. l’art. 64, lett. a) della l. n. 218/1995. In tal caso, si delinea un’eccezione alla regola per cui e` la lex fori dello Stato rispetto al quale la deroga produce effetti a venire in considerazione, perche´ si tratta di riconoscere la sentenza in ordine alla quale rileva la competenza del giudice straniero (49).

Relativamente all’accettazione tacita, i problemi interpretativi derivano principalmente dalla difficolta` di coordinare la disposi-zione dell’art. 4 con l’art. 11, l. n. 218/1995, quanto al momento in cui va proposta l’eccezione di incompetenza, rilevante ai fini della definizione dell’accettazione tacita della giurisdizione. L’art. 11 pre-vede, infatti, che, oltre alle ipotesi in cui il difetto di giurisdizione

(48) FRAGISTAS, La competence internationale en droit prive´, in Recueil des

Cours, 1961-III (104), p. 165 ss.

puo` essere rilevato d’ufficio (contumacia del convenuto, azioni reali aventi ad oggetto beni immobili siti all’estero, esclusione della giu-risdizione italiana per effetto di una norma internazionale), que-st’ultimo possa essere eccepito dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione ita-liana « in qualunque stato e grado del giudizio ». L’art. 4, comma 1, prevede invece che il difetto di giurisdizione debba essere ecce-pito nel primo atto difensivo. Tale contrasto pare tuttavia risolto in favore della prevalenza dell’art. 4 (50), in ragione dell’influenza de-cisiva che sull’elaborazione dello stesso ha svolto il modello della Convenzione di Bruxelles del 1968, secondo cui il difetto di giuri-sdizione viene rilevato d’ufficio dal giudice se il convenuto non si e` costituito (art. 20, comma 1), oppure in relazione a controversie per le quali l’art. 16 prevede una competenza esclusiva (art. 19, comma 1); se invece il convenuto si e` costituito, l’art. 18 della Con-venzione stabilisce che, salvo nei casi di competenza esclusiva, il giudice adito diviene competente se la costituzione non e` avvenuta per eccepire l’incompetenza, ovvero se nella comparsa di costitu-zione non sia stata formulata dal convenuto l’eccecostitu-zione del difetto di giurisdizione (51).

La volonta` delle parti puo` inoltre rilevare ai fini di derogare alla giurisdizione italiana. Relativamente alle controversie proponi-bili in relazione alle unioni civili, tale ipotesi appare necessaria-mente limitata dall’oggetto di tali controversie, che risulta in linea generale riconducibile all’ambito d’applicazione escluso dall’opera-tivita` della deroga, sulla base della disciplina dell’art. 4, commi 2 e 3, l. n. 218/1995, secondo la quale la deroga non puo` riguardare una controversia concernente diritti indisponibili, quali appunto i

(50) CARBONES.M., Art. 4, in Legge 31 maggio 1995, n. 218, cit., p. 918 ss.; CONETTI, Art. 11, in Commento, cit., p. 32 ss.

(51) Su altri problemi di coordinamento della disciplina dell’accettazione ta-cita della giurisdizione con il c.p.c., si veda CONSOLO, Preclusione delle eccezioni in

senso stretto, c.d. accettazione tacita e difetto di giurisdizione italiana, in Nuovi Problemi di diritto processuale civile internazionale, Padova, 2002, p. 256 ss.

diritti relativi allo status di una persona. Tuttavia una limitata ap-plicabilita` della deroga alla giurisdizione italiana puo` ipotizzarsi con riferimento alla disciplina prevista dall’art. 15 del Reg. n. 2201/ 2003, che dispone un’eccezione al criterio di competenza indivi-duato dalla residenza del minore, allo scopo di creare una disci-plina generale della competenza a conoscere le domande in mate-ria di responsabilita` genitomate-riale sui minori, basata sul criterio di prossimita` e di interesse del minore. Evidente dunque che, qualora si verifichi una controversia relativa alla responsabilita` genitoriale dei conviventi, se la residenza del minore e` posta in Italia, il Rego-lamento Bruxelles II-bis consentira` di derogare alla giurisdizione italiana, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 15: richiesta di una parte; iniziativa dell’autorita` giurisdizionale; iniziativa del-l’autorita` giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il mi-nore abbia un legame particolare, sulla base degli indizi del par. 3 dell’art. 15 (Stato di residenza abituale del minore, paese di citta-dinanza del minore, residenza dei genitori, ecc.).

Infine, mette conto rilevare che, qualora l’electio fori relativa ad una controversia concernente le unioni civili, rilevi, in via indi-retta, in sede di riconoscimento di una decisione italiana in mate-ria, secondo un procedimento che preveda il controllo di compe-tenza del giudice che ha pronunciato la sencompe-tenza da riconoscere se-condo le regole dello Stato in cui la sentenza deve produrre i suoi effetti (52), saranno queste ultime regole ad essere richiamate ai fini di valutare la validita` e la portata dell’electio fori.

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