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La proroga della giurisdizione italiana

La competenza del giudice italiano in ordine alle controversie collegate alle unioni civili puo` essere inoltre definita per effetto della volonta` dei partners, espressa secondo il modello della pro-roga di giurisdizione, ovvero quello secondo il quale la scelta degli stessi si rivolge alle competenze considerate entro un determinato sistema, eliminando le altre in favore di quella, che, appunto, per loro scelta diventa esclusiva.

Tale modello, che era gia` presente nel sistema italiano di di-ritto internazionale privato processuale per effetto della disciplina delle convenzioni di Bruxelles e Lugano (artt. 17 e 18), e` ora riba-dito dalle previsioni del Reg. n. 44/2001 (artt. 23 e 24). L’art. 23 del Regolamento, come gia` l’art. 17 della Convenzione di Bruxelles, prevede infatti l’operativita` della proroga espressa di giurisdizione, ovvero l’accordo preventivo con cui le parti devolvono la compe-tenza a conoscere delle controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico ai giudici di uno Stato; l’art. 24 del Regolamento disciplina poi la proroga tacita che si configura qua-lora il convenuto accetti la competenza del giudice adito.

Profondamente diversa da tale fattispecie, quanto a presuppo-sti ed effetti, e` invece la scelta che le parti processuali operino in ordine a criteri di competenza concorrenti, quali ad es. quelli di-sposti dall’art. 3 del Reg. n. 2201/2003. Non configura, infatti, una fattispecie di foro prorogato quella nell’ambito della quale la parte attrice si avvalga di tali criteri a favore della costituzione di un de-terminato giudice competente, a esclusione di altri pur aventi pari titolo.

(73) Libro verde sulle obbligazioni alimentari presentato dalla Commissione il

Elemento essenziale dell’accordo di cui all’art. 23 del Regola-mento Bruxelles I e` la circostanza che l’efficacia dello stesso di-penda dal positivo conferimento della giurisdizione, come risulta gia` dalla formulazione della rubrica dell’articolo intitolato « pro-roga di competenza »: elemento indispensabile e` la possibilita` di individuare con certezza il giudice competente fin dal momento nel quale l’accordo di proroga viene concluso. Come si e` gia` detto, la proroga di competenza puo` rilevare ai fini di derogare alla giurisdi-zione italiana qualora le parti processuali si accordino per attribuire la competenza a decidere di una determinata controversia al giu-dice di un altro Stato, ma essa puo` anche fondare la competenza del giudice italiano, derogando eventualmente a quella del giudice di un altro paese (74).

Nel sistema della Convenzione, e ora in quello del Regola-mento, l’accordo con cui le parti si limitino ad escludere la compe-tenza di un foro individuato sulla base di un criterio di giurisdi-zione previsto da tale sistema senza designare il foro competente potrebbe essere considerato efficace allorche´ sia comunque possi-bile utilizzare gli altri criteri di giurisdizione.

Circa l’ambito d’applicazione della proroga di giurisdizione, l’art. 23 del Regolamento n. 44/2001 prevede, analogamente all’art. 17 della Convenzione che sostituisce, sia la possibilita` che l’accordo sia concluso tra due parti, delle quali una domiciliata in uno Stato contraente, sia tra due parti nessuna delle quali domiciliata in uno Stato membro.

Relativamente alla prima ipotesi, non rileva che sia l’attore o il convenuto a non essere domiciliato in uno Stato contraente. Se e` il convenuto a essere domiciliato in uno Stato terzo, si pone il pro-blema di vedere se la proroga di giurisdizione esclude la possibilita`

(74) Si veda in generale sul punto: CONTALDI, Le clausole di proroga della

giu-risdizione contenute in polizze di carico ed il nuovo testo dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968, in Riv. dir. int. priv. proc., 1998, p. 79 ss.; QUEIROLO, Gli accordi

di ricorrere ai criteri di giurisdizione vigenti entro quell’ordina-mento, altrimenti applicabili, come sostenuto dalla maggior parte della dottrina già con riguardo all’art. 4 della Convenzione (75). Nel caso in cui infatti il convenuto non sia domiciliato in uno Stato contraente, pare difficile che la proroga di competenza escluda l’applicabilita` delle norme comuni (76).

Nella seconda ipotesi, appare particolarmente rilevante l’in-ciso di cui all’art. 23, comma 3, secondo il quale quando nessuna delle parti contraenti la proroga di giurisdizione sia domiciliata nel territorio comunitario e tuttavia la giurisdizione sia stata attribuita ad uno Stato membro, i giudici degli altri paesi non possono cono-scere della controversia finche´ quello designato non abbia declinato la competenza. Con tale disposizione si riconosce al patto di pro-roga un’efficacia piu` limitata che non qualora entrambe le parti siano domiciliate entro il territorio comunitario. Se in quel caso, infatti, esso da` luogo alla competenza esclusiva dei giudici dello Stato designato, in questa ipotesi invece la proroga produce solo l’effetto di impedire ad altri Stati di conoscere la controversia fino a quando il giudice designato non declini la propria competenza. Si delinea cosı` un’ipotesi di applicazione della litispendenza al di fuori dei casi per i quali essa viene prevista dall’art. 27 del Regolamento. Cio` vale anche quando le norme sulla giurisdizione applicabili dal giudice dello Stato adito per primo siano le norme comuni allo scopo di perseguire in maniera completa l’obiettivo dell’armonizza-zione della regolamentadell’armonizza-zione processuale in vigore negli Stati co-munitari.

(75) GAJA, La deroga alla giurisdizione italiana, Milano, 1971, pp. 150-151; DROZ, Compe´tence judiciaire et effets des jugements dans le Marche´ Comun (Etude de

la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968), Paris, 1972, p. 143 ss.; DI BLASE,

Deroga alla giurisdizione, in Dig. disc. priv., sez. civ., V, 1989, p. 313.

(76) LUZZATTO, Competenza giurisdizionale o diretta e competenza

internazio-nale o indiretta nelle Convenzioni dell’Aja e di Bruxelles, in Riv. dir. int. priv. proc.,

Un’altra ipotesi di proroga della giurisdizione e` regolata dal-l’art. 12 del Reg. n. 2201/2003, che stabilisce, in linea generale, l’estensione della giurisdizione prevista in tema di cause matrimo-niali alle controversie in tema di responsabilita` genitoriale. Con ri-guardo alle controversie diverse da quelle di separazione, divorzio e annullamento del matrimonio, e` poi prevista dall’art. 12, par. 3, la possibilita` che vi sia proroga della giurisdizione delle autorita` competenti in tema di responsabilita` genitoriale qualora cio` corri-sponda al superiore interesse del minore, vi sia un legame sostan-ziale del minore con quello Stato membro (ad es. perche´ vi risiede o ne e` cittadino uno dei titolari della responsabilita` genitoriale), e la loro competenza sia accettata « da tutte le parti » del procedi-mento. Come espressamente stabilito dal ventunesimo conside-rando, le regole di competenza sono infatti definite in funzione dell’interesse superiore del fanciullo e del principio di prossimita`, che si realizza tramite il ricorso al criterio della residenza abitua-le (77). Resta incerta la forma di espressione della volonta` dei sog-getti interessati, ma la previsione di una sua ricostruzione sulla base di comportamenti concludenti, anche posti in essere in sede pro-cessuale, porta a ritenere che valga ogni manifestazione certa.

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