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– Norme generali

Nel documento REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUAMENTO (pagine 135-0)

TITOLO II – Ulteriori soluzioni impiantistiche o costruttive per un migliore utilizzo delle fonti

Art 1 – Norme generali

1.1 Il presente allegato regola e disciplina l’installazione, la modifica e la manutenzione degli impianti, temporanei o permanenti, installati sulle facciate degli edifici e non compresi nell’elenco di cui al successivo punto 1.3.

1.2 Per quanto riguarda l’installazione degli impianti e tende nel centro storico, si deve far riferimento a quanto disciplinato dal Progetto di Qualificazione Urbana del Centro storico di Alba (L.R. n. 28 del 12/11/1999 ed approvato con DCC n.43 del 15/06/2005 e s.m.i.).

1.3 Devono essere rispettati i riferimenti contenuti nel P.Q.U. - Progetto di Qualificazione Urbana del Centro Storico di Alba - anche nel caso di installazione di scritte, insegne e targhe negli ambiti e negli edifici di seguito elencati:

- ambiti o edifici definiti dal PRGC vigente come “beni meritevoli di tutela esterni alla città antica”, individuati ai sensi dell’art. 24 della L.r. 56/77 e s.m.i. (art. 6.4 delle NTA);

- ambiti o edifici per censiti nel “Repertorio delle testimonianze storico-documentarie nelle aree esterne al centro storico”;

- ambiti o edifici censiti nelle “schede di censimento del territorio UNESCO”;

- ambiti o edifici nelle zone E Agricole e nelle zone Fp (zone per parchi territoriali urbani e comprensoriali) così come individuate dal PRG comprese all’interno del confine della Buffer Zone UNESCO;

- ambiti o edifici individuati nelle zone di PRG interessate dall’”indicazione dei margini urbani del

"Parco del Tanaro” da riqualificare (previsti nel Masterplan approvato con deliberazione G.C. n. 387 del 23/11/2017);

- ambiti o edifici individuati “ai bordi del centro abitato” (Ambiti speciali AS.13, AS.20, AS.21, AS.26, C23);

1.4 Scopo delle presenti norme è il riordino formale, nel territorio comunale, degli impianti esistenti e la corretta pianificazione dei nuovi impianti, al fine di contenere l’impatto paesaggistico.

1.5 Nelle strade la cui competenza è assegnata ad altre amministrazioni l’impianto deve essere preventivamente autorizzato dall’Ente proprietario della strada come disposto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e comunque sempre legittimato dal punto di vista edilizio seguendo la procedura riportata al successivo articolo 2. In tal caso la tipologia di manufatto dovrà comunque essere conforme a quanto previsto dalle presenti norme per quanto riguarda forme, dimensioni ed ubicazione, al fine di rendere omogenea ed uniforme sul territorio comunale la tipologia dei manufatti.

1.6 Per quanto riguarda l’installazione degli impianti pubblicitari nel terreno (totem, pali) prospicienti strade pubbliche e private si deve far riferimento a quanto disciplinato dal Piano generale degli impianti approvato con DCC n. 106 del 23/12/2002 e s.m.i. e dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.

1.7 La materia di carattere tributario rimane disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Pag. 136 Art 2 – Titoli abilitativi

2.1 Le scritte, insegne e targhe sugli edifici, indipendentemente dalla forma, dimensione, tipologia sono soggetti a legittimazione dal punto di vista edilizio ai sensi del DPR 06.06.2001 nr. 380, con presentazione di istanza online tramite apposita modulistica telematica, come previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

2.4 Sono da sottoporre al parere della Commissione Locale per il Paesaggio gli interventi compresi negli ambiti o edifici di cui agli artt. 1.2 e 1.3 precedenti.

Art 3 – Classificazione degli impianti

3.1 Gli impianti oggetto del presente regolamento si articolano nel seguente modo:

- INSEGNE FRONTALI, in aderenza al piano della facciata dell'edificio

• Vetrofanie e vetrografie

• Murales, trompe l'oeil

• Iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti

• Plance, targhe, pannelli

• Filamento neon

• Lettere singole

• Cassonetti

- INSEGNE A BANDIERA perpendicolari al piano della facciata dell'edificio

• Stendardi fissi, sculture

3.2 Con riferimento alla LUMINOSITA' esistono le seguenti situazioni, che verranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento formale:

- Impianti non luminosi

- Impianti luminosi definiti con le seguenti tipologie:

• illuminati in modo diretto (sorgente luminosa esterna),

• riflessi (sorgente luminosa interna schermata)

• indiretti (effetto luminoso in negativo)

• a luminosità propria (fissa o mobile).

Pag. 137 Art 4 – Criteri generali di installazione

4.1 Su facciate che hanno unità formale e tipologica le insegne dovranno essere trattate in modo omogeneo: stesso tipo di materiale, altezza e trattamento dei fori – vetrina.

4.2 L’insegna di esercizio dovrà avere le caratteristiche coordinate con la tipologia architettonica dell’edificio e consona all’ambiente urbano circostante.

4.3 Qualsiasi inserimento di scritte, insegne, targhe deve avvenire con materiali robusti non deperibili e deve seguire un’attenta manutenzione in ogni sua parte e deve inoltre essere rifinito con cura.

4.4 Qualsiasi tipo di luminosità propria o portata non deve creare disturbo. Le insegne possono essere illuminate da fari o luci esterni ad esse. Gli impianti di illuminazione devono garantire un arredo coerente anche ad impianto spento.

4.5 Il titolare dell’impianto è responsabile del medesimo, dell’osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione, nonché in caso di cessazione dell’attività, del ripristino dello stato preesistente.

Art 5 – Disposizioni particolari INSEGNE FRONTALI

5.1 Le insegne di norma si collocano nella parte superiore della vetrina, e comunque inserite in uno spazio già predisposto nel serramento e all’interno del filo della muratura, e in ogni caso devono inserirsi, senza alterarli, entro gli elementi dell'ordine architettonico originario.

5.2 Valgono i seguenti schemi rappresentativi di riferimento:

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A B C D A B C D

A B C D A B C D

REPERTORIO INSEGNE

N O N A M M E S S A C O N DIMENSIONI ESTERNE AL FILO DEL SERRAMENTO/VETRINA

A M M E S S A A F I L O D E L SERRAMENTO/VETRINA

F A S C I A C O M P R E S A N E L SERRAMENTO/VETRINA

L E T T E R E A P P L I C AT E S U L SERRAMENTO/VETRINA

INSEGNA CON FASCIA SUPERIORE ESTERNA

AMMISSIBILI

Pag. 139 5.3 VETROFANIE, VETROGRAFIE.

Le vetrofanie sono inseribili sulle vetrate dei serramenti regolarmente autorizzati. E' ammesso occultare l'intera vetrina con vetrofanie.

L’applicazione delle vetrofanie in conformità alle presenti disposizioni non è soggetta ad alcuna richiesta o comunicazione all’esterno del Centro Storico e negli ambiti o edifici di cui all’art. 1.3 precedente.

5.4 MURALES, TROMPE L'OEIL.

Il progetto, di buona qualità formale e attento alla situazione ambientale e paesaggistica nel contesto in cui si inserisce, deve integrarsi in modo coordinato con la superficie disponibile della parete e contenere un messaggio pubblicitario inferiore al 20% della superficie decorata.

Con gli stessi criteri progettuali sono ammesse le decorazioni realizzate sulle superfici delle chiusure di vetrine (saracinesche, ecc.). Il Comune può individuare ambiti specifici (tratti di via, fronti di fabbricati, ecc.) da sottoporre a progetto complessivo di dettaglio individuando caratteristiche e prescrizioni per l’intervento.

5.5 ISCRIZIONI DIPINTE, BASSORILIEVI, SCULTURE, MOSAICI, FREGI, GRAFFITI.

Possono essere ammesse soluzioni da realizzarsi con contenuti e tecniche definiti di volta in volta in relazione alla situazione edilizia dell’edificio e del suo contesto.

5.6 PLANCE, TARGHE, PANNELLI.

Le plance, targhe, pannelli possono essere di sporgenza massima pari a centimetri 4 e possono essere collocati al piano terreno sulle facciate, immediatamente sopra le aperture, con larghezza ad esse uguale o, in caso di impossibilità, a fianco delle vetrine, con dimensione massima di mq. 0,40.

L’installazione di targhe riferite ad attività insediate nell’edificio non è soggetta alla richiesta di alcun titolo abilitativo fino alla dimensione massima di 0,50 mq.

5.7 PLANCE, TARGHE, PANNELLI con sovrapposizione di lettere singole.

Le plance, targhe, pannelli, possono essere sovrapposte da lettere singole luminose, ottenendo contemporaneamente l'occultamento di tutti gli elementi di elettrificazione. In tale tipo di impianto è ammesso uno spessore della plancia pari a centimetri 4 ed una sporgenza massima, comprese lettere, di cm. 10.

5.8 FILAMENTO NEON.

Gli impianti in filamento neon sono ammissibili con particolare attenzione al messaggio, al supporto ed alle dimensioni, nel rispetto dei caratteri architettonici e formali presenti.

5.9 LETTERE SINGOLE.

Sono ammesse lettere singole di spessore non superiore a centimetri 6 purché realizzate con materiali e tecniche coerenti alle facciate e collocate nel rispetto dei particolari caratteri formali architettonici.

Le insegne possono essere illuminate in modo diretto e a luce riflessa o schermata o a luce interna:

in tal caso gli elementi di elettrificazione (trasformatori, scatole, cavi, ...) devono essere occultati. La sporgenza massima dal filo della facciata, non può essere superiore a centimetri 12.

5.10 CASSONETTI.

Su tutti gli edifici sono ammessi cassonetti con sporgenza massima di centimetri 5 purché collocati al piano terreno sopra le forature con larghezza pari alle aperture stesse.

Pag. 140 5.11 INSEGNE A BANDIERA.

Sui fabbricati è possibile inserire insegne a bandiera di esercizio.

È ammessa una sola insegna a bandiera posta sul fronte del fabbricato per ogni attività all’interno dello stesso insediata.

Le insegne a bandiera devono:

- scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura pari almeno allo sbalzo dell’insegna; qualora non fosse possibile per la presenza di aperture e/o decorazioni architettoniche, esse dovranno scostarsi di una misura comunque non inferiore a 50 cm;

- essere posizionate in modo tale che la proiezione del filo esterno delle stesse rispetti una distanza non inferiore a cm. 50 dal filo esterno del marciapiede;

- essere collocate sugli edifici ad un'altezza minima di metri 2,80 rispetto al marciapiede e di m.3,50 per le strade mancanti di marciapiede.

Le insegne a bandiera, atte ad individuare servizi primari di pubblica utilità, anche nella tipologia cassonetti luminosi, se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, possono derogare rispetto ai parametri del presente articolo.

Possono essere inseriti elementi illuminanti purché progettati contestualmente all'insegna e non casualmente aggiunti.

Le insegne a bandiera, in generale, sono ammesse al piano terreno con sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 100x70 (orizzontale) o 50x150 (verticale);

5.12 INSEGNE NEI PORTICI.

Possono unicamente essere collocate sulla parete di fondo dei portici; in particolare non è ammesso collocare insegne sulla porzione di facciata esterna per tutta l’altezza dei portici salvo che per la segnalazione della presenza di servizi primari di pubblica utilità.

È comunque sempre vietata l’installazione di qualunque tipo di insegna sui pilastri, sia frontali che laterali, e nell’arcata del portico sia interna che prospiciente la pubblica via.

Nei portici sono previste le seguenti tipologie con le limitazioni qui definite:

insegne frontali sulla parete di fondo del sottoportico. Esse sono ammesse per tutte le attività con le disposizioni di cui al precedente articolo 5.

insegne a bandiera interne al portico con dimensioni massime centimetri 50x70 o 70x50 con altezza da terra non inferiore a metri 2,80.

5.13 INSEGNE SU CAPANNONI.

La realizzazione di insegne per le costruzioni di tipologia specialistica (a capannone, ecc.) con destinazione per attività (produttiva, artigianale, commerciale, terziaria) dovrà verificare i seguenti schemi rappresentativi di riferimento:

Pag. 141 schema 1

Per la collocazione delle insegne, deve essere individuato uno specifico spazio (ad esempio fascia) inserito sull’intero fronte interessato e allineato su filo superiore delle aperture.

schema 2

Anche in presenza di frazionamenti del corpo edilizio per diverse attività, la collocazione dell’insegna deve essere inserita in spazio come da schema 1, che unifichi e coordini l’intero fronte.

schema 3

Nei casi di fronte edilizio che individui elementi emergenti e/o di distinzione (per materiale, per posizione ingressi, per tipo di aperture, ecc.) la collocazione delle insegne deve essere posizionata in modo integrato e coerente con l’elemento emergente.

schema 4

Non è ammessa la collocazione di insegne in posizione emergente rispetto al filo della copertura e in assenza di supporti specificatamente progettati in modo integrato con il fronte edilizio.

schema 5

Pag. 142 Anche in presenza di frazionamenti del corpo edilizio per diverse attività, non sono ammesse collocazioni di elementi ad insegna non coordinati tra di loro.

schema 6

Anche nei casi di fronte edilizio che individui elementi emergenti e/o di distinzione, non sono ammesse collocazioni di elementi ad insegna non coordinati tra di loro.

Art 6 – Esclusioni

6.1 Sono esclusi dalle presenti norme le insegne nel terreno, gli impianti di cartellonistica, gli impianti pubblicitari nel terreno (totem, pali) prospicienti strade pubbliche e private (Piano generale degli impianti approvato con DCC n. 106 del 23/12/2002 e s.m.i. e dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.), gli impianti all’interno del Centro Storico e negli ambiti ed edifici di cui al precedente articolo 1 comma 3.

Art 7 – Divieti

7.1 E’ vietata l’installazione di impianti sopra le coperture, ai piani superiori al piano terreno per le insegne frontali, su balconi, parapetti, ringhiere e dentro le luci delle finestre.

7.2 Non possono essere occupati i vani delle finestre, salvo che con vetrofanie o vetrografie poste nella parte interna.

7.3 Non sono ammessi inserimenti di impianti su elementi di particolare pregio architettonico e monumentale (fronti di edifici con cornici, bugnati, decorazioni, ecc…,).

7.4 Sono vietate luci intermittenti a rapido movimento o con effetti dinamici e in particolare è vietato l’inserimento di luci di colore rosso.

Pag. 143 ALLEGATO 6: ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ZONE COMPRESE ALL’INTERNO DEL CONFINE DEL SITO UNESCO “PAESAGGI VITIVINICOLI”.

Art. 1. Aree tartufigene

1.1 In cartografia di PRG (elaborati “Suddivisione in zone omogenee n. 3.2 scala 1:5.000 e 3.3 scala 1:2.000) sono individuati gli ambiti definiti “ad alta vocazione tartufigena”. In tali ambiti sono da tutelare le alberature con il relativo assetto del terreno e sono da diffondere, anche con sostituzioni di quelle esistenti, le essenze del tipo riconosciuto adatto alla diffusione e crescita del tartufo bianco anche secondo le specifiche definizioni di elenco da parte del “centro nazionale studi tartufo” che si riporta a titolo illustrativo nel seguito, fatte salve le eventuali successive integrazioni e/o specificazioni. Ogni alterazione del terreno, della regimazione di acque meteoriche o taglio di essenze del tipo suddetto ricadenti in tali ambiti è comunque sottoposto alla vigilanza comunale ai sensi del “Regolamento comunale di polizia rurale” in vigore. Salvo le suddette tutele, in tali ambiti mantengono validità le norme relative alle zone del PRG a cui appartengono. In tali ambiti le pratiche relative ad interventi edilizi oltreché per infrastrutture e urbanizzazioni devono comunque essere corredate da analisi agronomiche redatta da idonea figura professionale (laureati in scienze e tecnologie agrarie abilitati o tecnici forestali abilitati, iscritti agli albi professionali) in cui siano individuate e classificate le alberature esistenti e sia rappresentato lo stato dei luoghi in coerenza con le finalità di tutela suddette e devono ottenere il parere della CLP.

1.2 Valgono inoltre i contenuti, le prescrizioni e gli indirizzi di cui all’art. 14 – “Tutela del patrimonio tartufigeno” del “Regolamento comunale di polizia rurale” che dovranno pertanto essere verificati al momento della previsione di interventi di trasformazione.

ELENCO DELLE PIANTE DA TARTUFO BIANCO DA ‘CENTRO NAZIONALE STUDI TARTUFO’

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Pag. 146 Art. 2. Repertorio delle testimonianze storico-documentarie nelle aree esterne al centro

storico.

2.1 Al fine di garantire la tutela della qualità architettonica e delle testimonianze storico-documentarie nelle aree esterne al centro storico e comprese all’interno del confine Buffer zone del sito Unesco

“paesaggi vitivinicoli”, nello specifico “repertorio delle testimonianze storico-documentarie nelle aree esterne al centro storico” (elaborato n. 4.10)” sono identificati, con apposito simbolo (quadratino riferito genericamente sia al corpo edilizio che alle relative aree di pertinenza) gli edifici o i complessi di interesse ambientale o documentario ritenuti da salvaguardare. In tale repertorio sono inoltre identificati con apposito simbolo (linea riferita genericamente sia al fronte edilizio che alle aree di pertinenza o alle aree libere) gli ambiti relativi agli affacci lungo i percorsi e i viali perimetrali alla zona del centro storico. Nei suddetti casi gli interventi che prevedano modificazioni o alterazioni dell’aspetto esterno (anche in riferimento alle definizioni di cui all’art. 4 L.R. 32/2008 e al D.lgs.

42/2004 s.m.i) dovranno essere sottoposti al parere della CLP.

2.2 Nel “repertorio delle testimonianze storico-documentarie nelle aree esterne al centro storico”

(elaborato n. 4.10) sono inoltre identificati gli elementi di arredo di interesse storico-documentario connessi a locali commerciali (di cui al censimento dei locali storici in Piemonte ai sensi L.R. 34/94).

Per tali locali, congiuntamente a tutti gli interventi è da rappresentare e dettagliare lo stato di fatto e sono da tutelare gli elementi caratterizzanti anche indipendentemente dalla destinazione d’uso dei locali. Tutti gli interventi sono sottoposti al parere della CLP che potrà prescrivere specifiche ed ulteriori tutele motivate.

Nel documento REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUAMENTO (pagine 135-0)