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E' necessario dare conto di una distinzione usualmente operata, con riferimento alle informazioni protette dal dovere di riservatezza, di cui all'art. 2105 c.c., tra notizie c.d. soggettive, ossia tutte quelle cognizioni che vanno ad arricchire il patrimonio di professionalità e conoscenze del lavoratore e notizie c.d. oggettive, appartenenti, invece, al patrimonio immateriale dell'impresa63. Secondo questa distinzione, mentre le prime

notizie possono essere utilizzate liberamente dal lavoratore, le notizie di stretta “proprietà” dell'impresa risultano, invece, coperte dal riserbo imposto dall'art. 2105 c.c., in costanza di rapporto e potenzialmente non divulgabili nemmeno dopo la

62 Cfr. A. VANZETTI, V. DI CATALDO, op. cit., 119 s.

63 Cfr. L. R. SANSEVERINO, Obbligo di fedeltà e concorrenza del

cessazione del rapporto di lavoro. Lo scopo di tale distinzione appare evidente: si vuole evitare un eccessivo ingessamento del lavoratore, soprattutto dopo la cessazione del rapporto di lavoro, evitando che il perdurare di un obbligo al riserbo, di fatto, vada a limitare l'estrinsecazione della professionalità acquisita dal lavoratore, al punto tale da configurare una sorta di obbligo di non concorrenza per il lavoratore, con effetti analoghi a quelli di un patto di non concorrenza, senza, peraltro, le garanzie e le restrizioni che l'art. 2125 c.c. impone.

La distinzione tra bagaglio personale ed aziendale, benché diffusa tra gli interpreti, non è appagante64. In primo luogo,

perché, in molti casi, distinguere tra l'una e l'altra categoria è tutt'altro che semplice. Basti pensare ad una determinata tecnica di lavoro appresa lavorando presso una certa impresa, o ancora ai nominativi dei clienti, magari direttamente procacciati all'impresa dal dipendente. In tali ipotesi, è difficile ritenere che le suddette informazioni non siano incluse nel bagaglio di conoscenze e professionalità del dipendente; è, però, altrettanto difficile ammettere che le stesse possano essere, tanto in costanza, quanto successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, liberamente divulgate od utilizzate dal lavoratore,

64 Cfr. E. MENEGATTI, I limiti alla concorrenza del lavoratore subordinato, 154.

sebbene possano farsi rientrare nel suo bagaglio personale di cognizioni.

In secondo luogo, lo scopo che si intende perseguire, attraverso la distinzione tra notizie soggettive ed oggettive, appare tranquillamente realizzabile evitando questa incerta, se non addirittura impossibile, catalogazione65. L'obbligo di riservatezza,

coerentemente alle esigenze di protezione del mercato concorrenziale, può riguardare tutte e sole le notizie rientranti tra le informazioni afferenti all'area dell'organizzazione dell'impresa e delle sue tecniche di produzione, che se divulgate od utilizzate sono suscettibili di causare un danno alla posizione dell'impresa sul mercato. Al contrario, ogni informazione che esula da tale ambito potrà essere liberamente utilizzata dal prestatore, pertinente o meno al suo bagaglio personale e professionale di cognizioni. In buona sintesi, è la categoria stessa di bagaglio di nozioni personali che non appare utile ed individuabile66. Si

pensi, ad esempio, alle tecniche lavorative apprese durante il rapporto di lavoro, da ritenersi “segrete” in quanto non note alla concorrenza e, comunque, non facilmente ricavabili. E' difficile negare che tale tecnica rientri nei metodi di produzione dell'impresa ed è altrettanto difficile sostenere che la stessa non

65 Cfr. M. G. MATTAROLO, op. cit., 167. 66 Cfr. E. MENEGATTI, op. cit., 155.

sia oggetto del dovere di riservatezza. Se divulgata dal lavoratore, infatti, potenzialmente potrebbe cagionare un danno alla posizione dell'impresa sul mercato, a vantaggio delle concorrenti. Pertanto, il fatto che tale tecnica lavorativa sia entrata a far parte del patrimonio di cognizioni professionali del lavoratore è del tutto irrilevante ai fini dell'obbligo di riservatezza: rimane comunque un'informazione riservata e mai potrà, fintanto che è coperta dal segreto, essere divulgata od utilizzata presso la concorrenza, anche una volta cessato il rapporto di lavoro67.

Un'interpretazione diversa da quella appena esposta, volta a configurare notizie afferenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'impresa comunque utilizzabili, in quanto notizie c.d. soggettive, si pone in netto contrasto tanto con la lettera, quanto con la delineata ratio dell'art. 2105 c.c.

Nulla impedisce che il bagaglio di tecnica e capacità professionali, acquisito privo di connotati di segretezza, possa essere utilizzato presso la concorrenza (ovviamente al termine del rapporto di lavoro).

Identico ragionamento pare anche valere per il caso dei clienti e dei fornitori acquisiti da un lavoratore presso l'azienda da cui

dipende. Le informazioni circa i rapporti contrattuali posti in essere con i clienti e con i fornitori ed i loro nominativi paiono rientrare a pieno titolo nel patrimonio immateriale aziendale e, quindi, nell'organizzazione dell'azienda stessa. Come tali, sono da ritenersi coperte dall'obbligo al riserbo da parte del lavoratore, tanto in costanza di rapporto di lavoro, quanto dopo la sua cessazione68.

Nella prassi accade molto spesso che il dipendente di un'azienda, una volta cessato il rapporto di lavoro, utilizzi dati ed informazioni del precedente datore di lavoro, come ad esempio l'elenco dei clienti e dei fornitori, per fornirli ad un'impresa concorrente o per avviare una propria attività economica.

Il tema non è di facile soluzione, poiché se da un lato vi è l'innegabile esigenza di tutelare il segreto aziendale, dall'altro vi è l'altrettanto innegabile esigenza di assicurare all'ex dipendente o collaboratore la disponibilità del bagaglio di conoscenze ed esperienze da lui maturate durante lo svolgimento del rapporto di lavoro e che costituiscono un suo arricchimento professionale. Sia le numerose pronunce in materia, sia la dottrina hanno cercato di individuare la linea di confine tra la conoscenza aziendale inviolabile, e dunque una conoscenza oggettiva di titolarità dell'impresa, ed il bagaglio culturale e

professionale dell'ex dipendente, ossia le conoscenze soggettive acquisite nel corso del rapporto di lavoro, integranti un patrimonio conoscitivo personale. In argomento, si è sostenuto che, per rilevare come fattispecie illecita ai sensi dell'art. 2598 c.c., la sottrazione dovrà comunque riguardare informazioni che presentino una forte caratterizzazione di riservatezza, anche se non necessariamente con le caratteristiche dell'art. 98 c.p.i.69.