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Novità introdotte dal D.Lgs 139/2015: obbligo vs esonero

CAPITOLO 3: IL RENDICONTO FINANZIARIO COME STRUMENTO DI ANALIS

3.5 Novità introdotte dal D.Lgs 139/2015: obbligo vs esonero

Come già accennato il Rendiconto Finanziario diventerà, insieme allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e alla Nota Integrativa, parte integrante del bilancio. A prevederlo è la nuova versione dell’articolo 2423 del codice civile introdotta dal DLgs. 139/2015 che ha recepito la Direttiva UE/34/2013 e che sarà applicabile a partire dai bilanci aventi inizio dal 1° gennaio 2016. Tale Decreto ha rimodulato gli obblighi di rendicontazione e di informativa in base alle dimensioni delle imprese ed introducendo l’obbligatorietà del Rendiconto Finanziario108.

Pertanto, l’obbligo del Rendiconto finanziario per le sole società quotate, si estende a tutte le società di maggiori dimensioni. Si ricorda, a tal proposito, che le imprese IAS- adopter, come previsto dello IAS 1, devono includere il Rendiconto Finanziario tra l’informativa di bilancio, redigendolo sulla base delle indicazioni fornite nello IAS 7,

“Statement of Cash Flows”.

È, invece, prevista la possibilità di non predisporre il documento in esame per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ai sensi del nuovo articolo 2435- bis109 del codice civile) e per le cosiddette micro-imprese (ai sensi dell’articolo 2435- ter110 del codice civile). Quest’ultima categoria difatti è stata introdotta dal DLgs. 139/2015 prevedendone una disciplina di bilancio particolarmente semplificata.

Si tratta delle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 euro; - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; - dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Con l’inserimento del nuovo articolo 2425-ter del codice civile, “Rendiconto

Finanziario”, viene stabilito che “Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle

108 La nuova formulazione dell’articolo 2423 del codice civile include infatti il rendiconto finanziario tra i

documenti obbligatori che compongono il bilancio. Sono esentate dalla presentazione del rendiconto finanziario le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis del codice civile) e le micro imprese (articolo 2435-ter del codice civile).

109“…Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario. …”

110“…Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione: 1) del rendiconto finanziario;

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disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”.

Il codice civile non stabilisce un contenuto minimo del Rendiconto Finanziario ma ne indica gli obiettivi, riferendosi quindi alla necessità di presentare gli aggregati delle disponibilità liquide e dei flussi finanziari sia per l’esercizio in corso sia per quello precedente, al fine di consentire l’opportuna comparazione dei dati. Non viene inoltre fatto alcun riferimento al tipo di Rendiconto da utilizzare, lasciando piena facoltà di scelta al redattore del bilancio il quale, in base alla complessità della situazione aziendale da rendicontare o alle informazioni di maggiore rilevanza che intende evidenziare, potrà optare per un modello o per l’altro in base anche al grado di completezza delle informazioni sottostanti, derivanti dal sistema di reporting interno. L’articolo 2425-ter indica chiaramente che i flussi finanziari che devono essere indicati nel Rendiconto sono afferenti a tre aggregati fondamentali: attività operativa, attività di investimento ed attività di finanziamento, indicando distintamente le operazioni avvenute nei confronti dei soci.

Dall’analisi letterale della norma si evince come la suddivisione delle operazioni da presentare nel Rendiconto rispecchi fedelmente l’impostazione e la terminologia utilizzata dallo IAS 7. La minima differenza di impostazione rinvenibile dal confronto tra i principi contabili internazionali e quelli domestici, si rileva nell’utilizzo di terminologia differente che porta a classificare il primo aggregato del Rendiconto Finanziario

“attività operativa” in base agli IAS e come “gestione reddituale” in base agli OIC.

Il legislatore italiano, nel recepire la Direttiva europea, ha quindi confermato l’impostazione terminologica propria degli standard internazionali adottando la stessa formulazione utilizzata dallo IAS 7, confermando quindi la generale propensione della nostra disciplina contabile ad un processo di convergenza con i principi contabili internazionali.111

Un aspetto particolarmente enfatizzato nella formulazione del nuovo articolo 2425-ter, che non trova una ugualmente forte indicazione né nei principi contabili internazionali né in quelli domestici, è il riferimento fatto alla necessità di indicare distintamente le operazioni avvenute con i soci, anche se tale disposizione non sembra apportare novità sostanziali alla struttura o alle informazioni che il Rendiconto Finanziario è

111 Paola D’Angelo, Il nuovo rendiconto finanziario, Le novità per il 2016/2017, Maggioli Editore, 2016,

110 chiamato a fornire. Viene soltanto rafforzata l’importanza che tale informazione riveste per i lettori e gli utilizzatori del bilancio al fine di comprendere le fonti di approvvigionamento finanziario che l’impresa utilizza per supportare i propri processi di investimento e sviluppo.

Di maggiore impatto innovativo risulta invece essere la previsione introdotta sempre dal nuovo articolo 2425-ter in base alla quale risulta necessario evidenziare la “composizione” (oltre che l’ammontare) delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio. Tale dettaglio, di particolare rilevanza nell’analisi finanziaria aziendale, non trova attualmente spazio nello schema di Rendiconto Finanziario previsto dai vigenti principi contabili, nazionali come internazionali, che si limitano infatti a prevedere soltanto l’ammontare delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine dell’esercizio.

Fornendo invece, in base a quanto richiesto dall’articolo 2425-ter, uno schema di dettaglio delle disponibilità liquide, si permetterà al lettore del bilancio di ottenere una panoramica più esaustiva di quali siano effettivamente le disponibilità liquide aziendali ed agli analisti aziendali di ottenere preziose informazioni sulla liquidità interna e sulla sua variazione nel corso del tempo.

La generale presa di posizione del legislatore italiano, che ha optato per l’introduzione obbligatoria del Rendiconto Finanziario nel bilancio di esercizio delle imprese non rientranti tra quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle rientranti nella categoria delle micro-imprese, completa un lungo percorso di evoluzione avviato dalla dottrina aziendalistica italiana, sulla scia della prassi internazionale.

Nelle disposizioni del nuovo articolo 2425-ter viene infatti presa come base di calcolo la grandezza della liquidità, superando definitivamente l’impostazione del Rendiconto Finanziario basato sul Capitale Circolante Netto, che aveva invece caratterizzato l’analisi finanziaria utilizzata in passato.

A tal proposito è giusto far presente il fatto che nel mese di luglio 2016, l’Organismo Italiano di Contabilità, ha pubblicato in bozza per la consultazione il “nuovissimo” documento OIC 10.

Si rimanda quindi a tale documento, in special modo alla versione “track changes”, per poter analizzare quelle che sono le aggiunte e/o le abrogazioni rispetto al documento OIC 10 dell’agosto 2014.

Le Tabelle sottostanti rappresentano i “nuovissimi” schemi di Rendiconto Finanziario. La Tabella 18 riproduce il “Flusso dell’attività operativa determinato con il metodo

111

indiretto” mentre la Tabella 19 descrive il “Flusso dell’attività operativa determinato con il metodo diretto”.

RENDICONTO FINANZIARIO CON METODO INDIRETTO OIC 10 (bozza 2016)

200X 200X-1

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio

Imposte sul reddito

Interessi passivi / (interessi attivi)

(Dividendi)

(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1. Utile (perdita) di esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi,

dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel

capitale circolante netto

Accantonamento ai fondi

Ammortamenti delle immobilizzazioni

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari

derivati che non comportano movimentazione monetaria

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento / incremento delle rimanenze

Decremento / incremento dei crediti vs clienti

Incremento / decremento dei debiti verso fornitori

Decremento / incremento ratei e risconti attivi

Incremento / decremento ratei e risconti passivi

Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

Altre rettifiche

Interessi incassati / (pagati)

(Imposte sul reddito pagate)

Dividendi incassati

Utilizzo dei fondi

Altri incassi/pagamenti

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

Flusso finanziario dell'attività operativa A A

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali (Investimenti) Disinvestimenti Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) Disinvestimenti Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) Disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

112 Acquisizione o cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento B B

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento / (Decremento) debiti a breve verso banche

Accensioni finanziamenti

(Rimborso finanziamenti)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

(Rimborso di capitale)

Cessione (acquisto) di azioni proprie

(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento C C

Incremento / decremento delle disponibilità liquide A±B±C A±B±C

Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X

di cui:

depositi bancari e postali

assegni

denaro e valori in cassa

Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X

di cui:

depositi bancari e postali

assegni

denaro e valori in cassa

Tabella 18: Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo indiretto

RENDICONTO FINANZIARIO CON METODO DIRETTO OIC 10 (bozza 2016)

200X 200X-1

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)

Incassi da clienti

Altri incassi

(Pagamenti a fornitori per acquisti)

(Pagamenti a fornitori per servizi)

(Pagamenti al personale)

(Altri pagamenti)

(Imposte pagate sul reddito)

Interessi incassati / (pagati)

Dividendi incassati

Flusso finanziario dell'attività operativa A A

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)

113 Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) Disinvestimenti Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) Disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

Disinvestimenti

Acquisizione o cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento B B

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento / (Decremento) debiti a breve verso banche

Accensioni finanziamenti

(Rimborso finanziamenti)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

(Rimborso di capitale)

Cessione (acquisto) di azioni proprie

(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento C C

Incremento / decremento delle disponibilità liquide A±B±C A±B±C

Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X

di cui:

depositi bancari e postali

assegni

denaro e valori in cassa

Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X

di cui:

depositi bancari e postali

assegni

denaro e valori in cassa

Tabella 19: Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto

Da tali schemi si può immediatamente apprendere quella che è la principale novità recepita nella bozza dell’OIC 10: le parole “gestione reddituale” vengono in tutto il documento sostituite dalle parole “attività operativa”. In questo modo la gestione del Rendiconto Finanziario da parte dei principi contabili domestici si avvicina sempre più alla linea di pensiero dei principi contabili internazionali, richiamando appunto l’”attività operativa” dello IAS 7.

114 Altre novità introdotte in bozza sono date dal fatto che vengono eclissati i paragrafi del documento OIC 10 che regolamentavano il Rendiconto Finanziario consolidato, vengono aggiunte nuove disposizioni in merito ai strumenti finanziari derivati, cancellando quindi la locuzione “derivati di copertura” e vengono ampliati i paragrafi che disciplinano l’acquisto o cessioni di rami d’azienda.

Infine in merito agli schemi, rappresentati dalle Tabelle sopra, è giusto notare che ora vengono messi a confronto l’esercizio X con l’esercizio X-1 e non più gli anni X+1 e X. Inoltre le disponibilità liquide calcolate al 1° gennaio e al 31 dicembre dell’anno X vengono differenziate tra depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa, così come richiesto dal disposto del nuovo articolo 2425-ter del codice civile.

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CAPITOLO 4: LE MODIFICHE NEI CRITERI DI VALUTAZIONE