• Non ci sono risultati.

CAPITOLO 3: IL RENDICONTO FINANZIARIO COME STRUMENTO DI ANALIS

3.4 Le riforme non recepite

In questa sezione è corretto fare un passaggio a quella che sarebbe stata la riforma OIC del 2006-2008.

Il progetto di riforma OIC del 2006 e anche poi del 2008, prevedeva che il Rendiconto Finanziario divenisse il quarto documento costituente il bilancio di esercizio.

Nell’articolato OIC del 2006 quindi, non solo veniva riconosciuta al Rendiconto una funzione informativa essenziale ma, si evidenziava anche come tale documento dovesse essere considerato parte integrante del bilancio, al pari dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa.

Ciò rifletteva, come già sottolineato in altra sede, il dettato dei principi contabili internazionali.

Al tempo della riforma OIC del 2006, il riferimento esplicito dell’Organismo Italiano di Contabilità era il principio IAS 1,105 “Presentation of Financial Statements”, il quale identificava la struttura del bilancio di esercizio come l’insieme dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della relazione (nota integrativa), del prospetto delle variazioni del patrimonio netto ed infine del Rendiconto Finanziario.

Già prima del 2006 quindi, i principi contabili internazionali consideravano il Rendiconto Finanziario come parte integrante obbligatoria dell’informativa aziendale destinata all’esterno delle imprese.

L’obiettivo di tale riforma, come del resto quello della riforma attuale, era allineare la normativa civilistica al contenuto dei principi contabili internazionali. Oltre ad indicare il Rendiconto Finanziario come quarto documento del bilancio, l’OIC identificò una

105 Maria Silvia Avi, Direttiva UE 34/13: come cambierà il bilancio d’esercizio nel 2016, Libreria Editrice

Cafoscarina, 2015: “a complete set of financial statements omprises: a) a statement of financial position as the end of the period;

b) a statement of profit or loss and other comprehensive income for the period; c) a statement of changes in equity for the period;

d) a statement of cash flows for the period;

e) notes, comprising a summary of significant accounting policies ad other explanatory information;

ea) comparative information in respect of the preceding perioda s specified in paragraphs 38 and 38A, and

f) a statement of financial position as at the beginnig of the proceding period when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes a retrospective restatement of items in its financial statement, or when it reclassifies items in its financial statements in accordance with paragraphs 40A-40D”

106 norma che avesse la capacità di “introitare” esplicitamente nella legislazione civilistica italiana, il contenuto del principio internazionale IAS 7.

L’articolato OIC del 2006 e poi anche del 2008 non si limitava ad inserire il Rendiconto Finanziario come elemento costitutivo del bilancio, bensì identificava gli elementi informativi che, necessariamente, avrebbero dovuto contraddistinguere tale documento.

In particolare, il progetto di riforma OIC del 2006, prevedeva che in ambito civilistico venisse accolto l’articolo 2425-quater,106 denominato appunto “Rendiconto

Finanziario”, il quale avrebbe dovuto prevedere che da tale schema dovessero

risultare, per l’esercizio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, al netto degli scoperti bancari, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento e da operazioni con i soci.

In quell’epoca l’OIC non ritenne di fornire informazioni più dettagliate sul contenuto del Rendiconto in quanto le imprese avrebbero potuto fare riferimento alle indicazioni fornite sia dai principi contabili nazionali appunto che da quelli internazionali. La forma del Rendiconto poteva, quindi, essere liberamente scelta dal redattore del bilancio fra le proposte fornite sia in ambito italiano che in quello internazionale.

La norma italiana non forniva nemmeno una definizione di attività operativa, finanziaria o di investimento e a parte qualche fragile osservazione non identificava neanche il concetto di disponibilità liquida.

Senza dubbio quindi, se tale riforma fosse stata recepita, bisognava fare riferimento a quanto disposto già in quell’anno, dallo IAS 7, che forniva una serie di utili definizioni di liquidità, attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento.

In merito alle disponibilità liquide il progetto di riforma OIC riteneva opportuno precisare che doveva trattarsi di disponibilità di denaro in cassa o presso banche o di mezzi finanziari equivalenti prontamente convertibili in denaro e soggetti a rischi insignificanti di variazione di valore. Per il fatto che in Italia le imprese effettuavano la loro gestione della liquidità operando tramite conti che potevano anche assumere

106 Dalla proposta di riforma OIC 2006-2008: Articolo 2425 quater, Rendiconto Finanziario:

1. Dal rendiconto finanziario devono risultare, per l’esercizio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, al netto degli scoperti bancari, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento e da operazioni con i soci. 2. Le operazioni delle attività di investimento o di finanziamento che non hanno dato luogo

107 valori negativi, l’OIC riteneva corretto che i saldi di tali conti passivi, rimborsabili a semplice richiesta, fossero inclusi, certamente con segno negativo, nel saldo delle disponibilità liquide.

L’OIC precisava quindi che nel Rendiconto delle imprese italiane per saldo delle disponibilità liquide si avrebbe dovuto intendere il saldo delle disponibilità presso cassa e banca al netto dei saldi negativi dei conti correnti passivi.

Il mancato recepimento legislativo di tali progetti di riforma, all’epoca impedirono di considerare il Rendiconto Finanziario come parte costituente del bilancio.

Anche il documento OIC 12,107 “Composizione e schemi di bilancio d’esercizio”, sottolineava anche nella versione del 2014, come il bilancio d’esercizio rappresentasse un insieme unitario e inscindibile di documenti, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Pertanto in questa sede si può considerare il fatto che, anche se negli anni c’è stato un tentativo di riforma che facesse considerare il Rendiconto Finanziario come un vero e proprio documento contabile e di analisi, fino alla Direttiva UE/34/2013 e quindi sino al suo recepimento con il D.Lgs. 139/2015, tale documento in realtà non è mai stato inserito obbligatoriamente all’interno del bilancio.

107 OIC 12 (2014), Par. 6: Il bilancio d’esercizio rappresenta un insieme unitario e inscindibile di

108