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Sezione 2: Ambito oggettivo

2. La nullità del trust

Il riconoscimento del trust da parte del nostro ordinamento incontra i limiti costituiti dai principi di ordine pubblico (art. 18 l. 364/1989) e dalle norme di applicazione necessaria (art. 16 l. 364/4989) nonché i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative regolanti le materie di cui all’art. 15 legge 364/1989, tra cui la protezione di minori e incapaci, diritti successori, effetti personali e patrimoniali del matrimonio.

Secondo quanto stabilito dall’art. 15 legge 364/1989 risultano inefficaci quei trusts istituiti in violazione di norme imperative relative alle materie in esso contenute, ferma restando in capo al giudice, in caso di violazione e quindi di non riconoscimento del trust, il compito di attuare gli scopi del trust in altro modo (art. 15 ultimo comma, l. 364/1989).72

71 L. Salvatore, Il trend favorevole all’operatività del trust in Italia: esame ragionato di alcuni

trusts compatibili in un ottica notarile, in Contrib. E impr. 2000, p. 646

72

In merito interviene S. Leuzzi I Trusts nel diritto di famiglia – Giuffrè Editore – Milano 2012 pag. 53 che segnala come “il rigore del primo comma dell’art. 15 è attenuato dal suo

Ciò premesso possiamo osservare che il negozio istitutivo del trust è nullo quando non è portatore di interessi meritevoli di tutela secondo quanto previsto dall’art. 1322 cod. civ. La meritevolezza degli interessi dovrebbe essere attentamente valutata caso per caso dal disponente tenendo presente che tale meritevolezza potrà essere posta a confronto dal giudice adito con gli interessi di chi si sente leso dall’istituzione del trust e che per tale motivo ha chiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria. Ad esempio un trust istituito per elargire periodicamente delle somme a favore dei figli del disponente, teoricamente non attaccabile, potrebbe essere dichiarato nullo se da una successiva analisi si riscontrasse che era stato costituito con il solo intento di proteggere i beni dai creditori del disponente. 73

Nullità del trust derivano infine dalle stesse leggi regolatrici scelte ai sensi dell’art. 6 della convenzione che di solito pongo delle condizioni alla validità del trust.74

2.1 La nullità del trust: lo sham trust

E’ nullo anche quel trust costituito per un determinato scopo che in realtà non è quello effettivamente voluto dalle parti. Si tratta del cosidetto sham trust75 o

ultimo comma, che consente al giudice di dare efficacia agli obiettivo del trust con altri mezzi giuridici, nel senso che qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di attuare gli scopi del trust in altro modo: si tratta di qualcosa di analogo alla conversione del negozio nullo prevista dall’art. 1424 cod. civ. Ogni trust può, dunque, produrre effetti nel sistema giuridico italiano solo dopo aver superato il vaglio del citato art. 15. In tal senso, dovrà ritenersi sempre applicabile l’art. 1344 cod. civ.: solo ove il trust costituisca il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa, ne dovrà essere considerata illecita la causa (concreta) o, più, correttamente, dovrà essere fatta salva l’applicazione della norma elusa.”

73 Considera legittimo il trust interno solo se strumento residuale, a cui ricorrere cioè solo

quando non sono ottenibili gli obiettivi che ci si è prefissi con altri strumenti giuridici offerti dal diritto civile S. Leuzzi in I Trusts nel diritto di famiglia – Giuffrè Editore – Milano 2012. Secondo questa tesi il trust è applicabile solo se è il migliore o l’unico dei mezzi per ottenere un determinato obiettivo. Si tratta di una tesi non condivisibile, non si vede per quale ragione il trust dovrebbe essere sottoposto a un tale vincolo di valutazione al cui non è sottoposto nessun altro istituto giuridico.

74 La legge di Jersey sul trust, ad esempio , riconosce l’esistenza di un trust solo se individua

trust fasullo dove le parti76 manifestano in concreto di non volere veder realizzate le finalità che apparentemente il trust dovrebbe perseguire e ciò a prescindere dalla liceità dei veri obiettivi. Si pensi a quel trust istituito per provvedere al mantenimento dei beneficiari che in realtà nasconde la volontà di sottrarre i beni conferiti dalle pretese dei creditori del disponente, un obiettivo fittizio facilmente evidenziabile nel fatto che concretamente nulla viene mai distribuito ai beneficiari in quanto il trust è programmaticamente costruito da rendere di fatto impossibile qualsivoglia erogazione ai beneficiari. Ancora quando il trust individua dei beneficiari che in realtà mai potranno concretamente venire ad esistenza. Oppure quando vi sia una ingiustificata sproporzione tra beni conferiti, restante patrimonio del disponente e entità dei frutti distribuiti ai beneficiari. Risulta evidente, dagli esempi citati, la necessaria collaborazione da parte del trustee77 a che il trust sia sham, diversamente infatti il trustee disattendendo le prescrizioni del disponente potrebbe rendere effettivo e non fasullo il trust.

Si può, in qualche caso, ritenere che il trustee sia del tutto estraneo ad accordi per simulare le vere finalità del trust con il disponente, ma in presenza di un atto istitutivo capace di rendere penetrante il ruolo del disponente quest’ultimo potrebbe non perdere il controllo sui beni conferiti, riuscendo a perseguire tutta

75 “La nozione di “sham trust”, tipica del recente sviluppo sia del modello inglese che del modello

internazionale, , non ha preso piede negli Stati Uniti, (…….): essa ha invece affascinato i nostro giuristi, che hanno ritenuto di parificarla chi alla simulazione chi alle cause di nullità dell’atto istitutivo di trust.” M. Lupoi “La Cassazione e il trust sham” in Trust e attività fiduciarie – IPSOA – Milano – settembre 2011 – pag- 469

76 Per parti di devono certamente ritenere il disponente e il trustee, la cui compartecipazione è

necessaria perché si realizzi la voluta simulazione.

77 “Le Corti inglesi e soprattutto quelle di Jersey (la cui legge sui trusts trova ampia applicazione in

Italia), hanno sovente insistito sulla necessità al fine di invalidare un trust perche sham, di dare prova dell’intenzione comune di ingannare terze persone (common intention, intention to mislead). In particolare, a prescindere da una specifica intesa fra disponente e trustee, il trust è sham ogni qualvolta il primo non abbia la minima intenzione di seguire le norme sui trust e il secondo si renda compiutamente “acquiscente” nei suoi riguardi.” S. Leuzzi in I Trusts nel diritto di famiglia – Giuffrè Editore – Milano 2012 – pag. 56

una serie di finalità estranee agli obiettivi dichiarati nell’atto istitutivo78 anche se ciò, prevedendo un penetrante ruolo del disponente nella gestione del trust, aggiungerebbe ulteriori elementi, addirittura più gravi e appariscenti, per invalidare il trust.