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Sezione 2: Trust e soggetti deboli

5. I Trust Onlus

In attesa che sull’argomento si esprima l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito dei trust costituiti a favore di soggetti deboli, assume particolare rilievo quanto stabilito, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo ad essa

165 Sostiene questa tesi B. Franceschini in AA.VV. Trust a cura di M. Monegat , G. Lepore, I.

Valas – Volume II - G. Giappicchelli Editore – Torino 2010 – pag. 265 per la quale “Con il trust si realizza una vera e propria segregazione nel patrimonio del trustee, mentre, come visto, con l’atto di destinazione trascritto ex art. 2645-ter, in quanto opponibile, si ottiene una separazione soltanto unilaterale”. S. Leuzzi – I trusts nel diritto di famiglia – Giuffrè Editore – Milano 2012 – pag. 153 sostiene inoltre che nella destinazione codicistica “il patrimonio destinato si connota per una separazione patrimoniale meno “intensa” e, se si vuole, “unidirezionale”: i creditori del patrimonio affetto da vincolo, ove il patrimonio “destinato” risulti incapiente, possono aggredire il patrimonio del conferente”.

166 L’unilateralità sta nel fatto che il soggetto che amministra i beni vincolati può essere

chiamato a rispondere con i propri beni per obbligazioni sorte nella gestione del patrimonio vincolato qualora quest’ultimi risultino incapienti. Prospettare la bilateralità della separazione patrimoniale, così come viene prospettata in capo al trustee, significa che per le obbligazioni sorte nell’ambito dell’attività di amministrazione del bene vincolato, oltre all’inaggredibilità dei creditori personali dell’amministratore rispetto ai beni vincolati, l’amministratore non risponde con i propri beni personali ma solo con quelli oggetto di vincolo di destinazione..

167M. Lupoi in Trust e attività fiduciarie – IPSOA marzo 2006, pag. 172 In linea con la dottrina

citata anche A.C. Di Landro in Trust e Attività fiduciarie – IPSOA Settembre 2009 – pag. 2009 secondo la quale “Ove si voglia privilegiare l’aspetto della destinazione di taluni beni ad un soggetto debole, abdicando alla tutela complessiva della sua persona o affiancandola ad una misura già adottata, si potrà scegliere lo strumento di cui all’art. 2645 ter c.c.”

attribuite dal D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329, dall’Agenzia del Terzo Settore con proprio atto di indirizzo del 25 maggio 2011 che richiamando quanto stabilito dall’art. 10 della legge 460/1997 che elenca i soggetti che possono essere Onlus, estende anche al trust la possibilità di essere qualificato come Onlus168 ossia organizzazione non lucrativa di utilità sociale. 169 Affinchè il trust possa assumere tale qualifica l’Agenzia stabilisce che esso debba essere istituito per atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata e deve contenere le clausole richieste dal decreto legislativo 460/1997170 ossia:

168 In particolare, secondo l’art. 10, 1° comma del d.lgs. 460/97 “sono organizzazioni lucrative

di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative, e gli altri enti di diritto privato privato con o senza personalità giuridica”. E’ con tale ultima categoria che l’Agenzia ritiene sia inquadrabile il trust.

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Con il vantaggio fiscale di esclusione dal pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni. In tema di imposizione indiretta, infatti, l’aspetto di maggior rilievo riguarda l’applicabilità al trust dell’imposta sulle successioni e donazioni che, come noto, fu soppressa con la legge 18 ottobre 2001 n. 383 e reintrodotta con la legge 24 novembre 2006 n. 286 prevedendo tassazione secondo determinate percentuali e con l’utilizzo di franchigie in base al grado di parentela intercorrente tra le parti. La legge n. 286/2006 ha inoltre esteso l’imposta sulle donazioni e successioni anche agli atti di trasferimento a titolo gratuito e agli atti di costituzione di vincoli di destinazione. Il presupposto impositivo sulle successioni e donazioni sta nel fatto che, mediante liberalità, un soggetto trasferisca dei beni a un altro soggetto ricevendone quest’ultimo un arricchimento in termini di valore. Posto che l’atto istitutivo del trust non prevede alcun trasferimento di beni, destinato com’è a fissare il programma del trust, l’Agenzia delle Entrate con circolare 48/E del 06/08/2007 ha chiarito che l’atto istitutivo debba essere assoggettato alla sola imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, parte prima, del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 in quanto atto privo di contenuto patrimoniale. E’ assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni l’atto dispositivo mediante il quale si conferiscono i beni in trust. L’assoggettamento all’imposta deriva dall’equiparazione dell’atto dispositivo alla costituzione di un vincolo di destinazione soggetto a imposta sulle successioni e donazioni secondo le disposizioni stabilite dall’art. 2, commi da 47 a 49 del decreto legge n. 2621 del 2006. L’Agenzia delle Entrate, sempre con la circolare 48/E, ha inoltre precisato che il vincolo di destinazione avviene sin dall’origine nei confronti del beneficiario comportando: - che il versamento dell’imposta avviene nel momento in cui i beni vengono trasferiti in trust e non quando saranno a disposizione dei beneficiari;

- che nel calcolo dell’imposta da versare la percentuale e l’eventuale franchigia daranno determinate in considerazione del rapporto di parentela esistente tra disponente e beneficiari. Nel caso di trust opachi, ossia con beneficiario non individuato o in caso di trust di scopo, si applica la percentuale più alta pari all’8%.

Come ad inizio presente si segnalava, considerando che l’art. 3, primo comma, della legge 31/10/1990 n. 346 che regola l’imposta sulle successioni e donazioni rientrata in vigore con la legge 24 novembre 2006 n. 286 esclude dall’assoggettamento dell’imposta sulle successioni e donazioni le quando beneficiarie della liberalità sono le ONLUS, appare di tutta evidenza il vantaggio fiscale derivante dal poter riconoscere e qualificare un trust come ONLUS.

170 Sottolinea A. Santuari in “Il trust può ottenere la qualifica ONLUS” in Trusts e attività

fiduciarie – IPSOA – novembre 2011 pag. 616 come “Da un punto di vista sostanziale, quand’anche l’organizzazione decidesse di accede ai benefici fiscali previsti dal d.lgs. 4

a) il trust deve avere finalità di “solidarietà sociale”; requisito che si realizza se si opera nei settori tassativamente previsti dalla legge o quando il trust è istituito a favore di soggetti svantaggiati;

b) il trust deve essere irrevocabile;

c) il disponente non può essere il beneficiario o uno dei beneficiari:

d) il trustee non può distribuire utili ed è obbligato a reimpiegare gli utili o gli avanzi nell’attività istituzionale o connessa. E’ tenuto altresì a redigere il bilancio o il rendiconto annuale;

e) nel caso di perdita della qualifica di Onlus i beni in trust devono essere destinati ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità;

f) la denominazione del trust dovrà contenere l’acronimo Onlus;

g) la legge regolatrice del trust non deve recare norme che ostacolino le finalità di solidarietà sociale del trust e l’eventuale devoluzione, in caso di perdita della qualifica di Onlus, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità. L’Agenzia pur segnalando che la struttura di trust opaco o di scopo è quella che meglio aderisce alle previsioni legislative ammette, senza sollevare dubbi, il riconoscimento di trust Onlus anche in ipotesi di beneficiari individuati se quest’ultimi sono a loro volta delle Onlus o enti operanti senza scopo di lucro. Viceversa dubbi l’Agenzia esprime circa la possibilità di qualificare un trust Onlus, seppur costituito con finalità assistenziali, se è a favore di un soggetto debole persona fisica.