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Le nuove modalità di intervento tecnico all’inizio della vita umana

Per secoli l’uomo non ha potuto interferire rispetto ai processi riproduttivi dato che questi ultimi erano riservati alla competenza esclusiva della natura, del gioco del caso o di Dio. Questa situazione iniziò a cambiare tra Settecento e Ottocento, quando i medici e i chirurghi iniziarono a sperimentare le prime "fecondazioni artificiali"220, per poi concretizzarsi solo a partire dagli ultimi anni Settanta grazie al rapido sviluppo delle nuove modalità di intervento tecnico all’inizio della vita. Per maggiore chiarezza bisogna precisare che parte di queste tecniche hanno lo scopo di evitare la venuta al mondo di nuovi esseri umani tramite la prevenzione (con l’ausilio di metodi contraccettivi ordinari o d’emergenza221), oppure tramite l’interruzione della gravidanza (con l’ aborto chirurgico o

220 Il termine "fecondazione artificiale" compare per la prima volta nel 1799, sul Prodromo della

nuova enciclopedia italiana edito da Vincenzo Pazzini Carli e figli e Benedetto Bindi, a Siena, in un articolo in cui si legge: «FECONDAZIONE ARTIFICIALE: Vuolsi intendere quell’attitudine al nascere, che dall’arte viene comunicata alle semenze delle Piante col mezzo della polvere degli stami, e all’uova di Animali col mezzo del liquore spermatico» (Lazzaro Spallanzani, Fecondazione artificiale, Articolo del sig. Abate Lazzaro Spallanzani, pubblico Professore di Storia nella Reale Università di Pavia, 1779, in E. Vaccari, U. Bonazzi, G. C. Parea, P. Tongiorgi, Edizione nazionale delle opere di Lazzaro Spallanzani, Mucchi, Modena 2006, parte quarta, vol. III, pp. 327-332). L’articolo in questione era dell’Abate Lazzaro Spallanzani, l’illustre intellettuale italiano che nel 1777 realizzò la prima "fecondazione artificiale", riuscendo ad inseminare "meccanicamente" alcune uova di rospo, dalle quali poco tempo dopo nacquero dei girini in perfetta salute. Spallanzani tradusse il termine "fecondazione artificiale" dal francese "fécondation artificielle". Nel seguito della trattazione vedremo come tra Settecento e Ottocento la "fecondazione artificiale"iniziò ad essere impiegata anche sul genere umano, diventando in breve tempo un efficace rimedio contro l’ infertilità e la sterilità. 221 Carlo Flamigni, Il controllo della fertilità. Storia, problemi e metodi dall’antico Egitto a

oggi, Utet, Torino 2006; Carlo Flamigni, Corrado Melega, La pillola del giorno dopo. Dal silfio a levonorgestrel, L’Asino d’oro, Roma 2010.

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farmacologico222), se questa è già avviata. Inversamente altre tecniche hanno lo scopo di favorire la venuta al mondo di nuovi esseri umani. È questo il caso delle nuove tecniche propriamente dette della "procreazione

medicalmente assistita". In questa terza parte della tesi vedremo che le

tecniche PMA non sono delle "cure" verso la sterilità e l’infertilità umana223, bensì «una nuova forma di riproduzione umana che allarga le opzioni in fatto di procreazione»224. In seguito ad una precisa analisi delle diverse metodologie PMA, si potrà intanto facilmente constatare che tali tecniche estendono la possibilità di procreare anche a tutti quegli individui che, pur essendo fertili, a causa di impedimenti di vario genere, non possono avere figli in modo "naturale". È questo il caso delle donne e degli uomini soli, degli omosessuali, delle donne che abbiano superato l’età fertile e di chi desidera un figlio da un partner morto precocemente. Inoltre le tecniche PMA rappresentano un valido aiuto anche per gli individui affetti da malattie genetiche trasmissibili alla prole, i quali procreando "naturalmente" metterebbero a rischio la salute dei futuri figli. Detto ciò, non è da escludere che anche coppie in grado di procreare "naturalmente"

222 Carlo Flamigni, L’aborto. Storia e attualità di un problema sociale, Pendragon, Bologna 2008; Carlo Flamigni, Corrado Melega, RU486. Non tutte le streghe sono state bruciate, l’Asino d’oro, Roma 2010.

223 La "sterilità" è l’incapacità biologica di un uomo o di una donna di contribuire al concepimento. Per "infertilità" invece si intende l’incapacità di portare a termine una gravidanza in una donna in grado di concepire. La differenza fra i due termini spesso viene elusa anche in ambito formale: autorità sanitarie, progetti ministeriali, personale medico utilizzano come sinonimi due termini che tali non sono.

224 Maurizio Mori, La fecondazione artificiale. Una nuova forma di riproduzione umana, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 135.

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optino per la procreazione artificiale semplicemente per avere maggiori sicurezze rispetto allo sviluppo del processo procreativo. A mio avviso è proprio in questo senso che deve essere intesa la PMA, quale ulteriore metodo procreativo da affiancare a quello "naturale", in modo che ogni individuo possa essere libero di scegliere, tra i due possibili, il metodo procreativo che più si accosta alle sue specifiche e personali esigenze. Ma tutto ciò non sarà possibile fino a quando si continuerà a ritenere la PMA unicamente come «soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall’infertilità umana» a cui è consentito ricorrere solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità». E questo quanto in effetti viene sancito nell’articolo 1 della legge n.40/04225: dunque la PMA intesa non solo e unicamente come rimedio verso condizioni quali infertilità e sterilità, ma anche come soluzione ultima alla quale ricorrere solo in casi estremi. Nel corso dell’argomentazione la legge n°40/04 verrà analizzata nello specifico e si vedrà essere questa una legge altamente discriminante e contro "la libertà procreativa". Dato che limitando l’accesso alla PMA solo «alle coppie di maggiorenni di sesso diverso coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi»226, la legge n°40 preclude automaticamente a certi

225 La legge n° 40 del 19 febbraio 2004 recante "Norme in materia di procreazione

medicalmente assistita" è la legge che nell’ordinamento civile italiano disciplina la procreazione medicalmente assistita. Si era già fatto riferimento alla legge n°40 nella Parte I della tesi nel paragrafo inerente le "opinioni ricevute" (pp. 14-20).

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individui l’opportunità di avere dei figli (come nel caso degli omosessuali, degli uomini e delle donne sole, degli individui con partner defunto e delle donne in età non più fertile) e allo stesso tempo nega a questi ultimi e ad altri (con "altri" si allude a tutti quegli individui che pur avendo la possibilità di procreare "naturalmente" per motivi di carattere personale opterebbero invece per la PMA: è questo il caso delle coppie eterosessuali coniugate, delle coppie non coniugate e non conviventi e dei portatori di malattie genetiche) la possibilità di scegliere autonomamente in che "modo" procreare. Secondo una visione laica standard lo Stato deve intervenire nelle scelte dei suoi cittadini solo nel momento in cui tali scelte possono ledere terzi, ma non dovrebbe intervenire rispetto alle scelte personali di tali cittadini quando tali danni siano assenti oppure solo presunti perché ciò significa limitarne la libertà. Nello specifico caso della PMA lo Stato italiano negando la possibilità di scelta rispetto al metodo procreativo automaticamente viola la libertà procreativa di determinati cittadini.

Di seguito saranno analizzate le nuove possibilità di intervento sull’l’embrione umano ed in particolar modo le metodiche PMA. Ed anche le principali obiezioni morali che frequentemente vengono rivolte alla PMA e che contribuiscono ad incrementare l’avversione verso tali procedure, soprattutto nel nostro Paese. L’Italia è un esempio concreto di

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come spesso lo Stato faccia proprio uno specifico orientamento morale a discapito di altri, ostacolando così la libertà di alcuni dei suoi membri. A tal proposito nell’ultimo capitolo verrà brevemente analizzata la legge n°40/04 in modo da evidenziarne l’estrema incoerenza e severità227.

227 Per renderci conto dell’estrema rigidità di tale legge basta dare un’occhiata ad alcune delle sanzioni da essa previste: Per chi utilizza gameti estranei alla coppia richiedente è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da € 300.000 a € 600.000 (legge n°40/04, art.12, co .4.). Per chi organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è prevista (oltre alla reclusione da tre mesi a due anni) la multa da € 600.000 a € 1 milione( Ivi, art.12, co. 1.). Per chi congela embrioni è prevista la reclusione fini a tre anni (Ivi, art. 14, co. 1 e co. 6. ). Per chi effettua sperimentazioni su embrioni la reclusione da due a tre anni (Ivi, art. 13, co. 1 e co. 4.),tempo superiore di reclusione rispetto a quello previsto per omicidio colposo o per la corruzione propria che è di 5 anni (rispettivamente art. 589, co. 1 c.p.; art. 319 c.p. ). Per chi produce embrioni per uno scopo diverso da quello di ottenere una gravidanza la reclusione da 2 anni e un giorno a 8 anni (legge n°40/04, art.13, co. 3.), pari alla pena di reclusione da scontare per il sequestro di persona (art.605 c.p.). Per chi realizza interventi di clonazione è prevista la reclusione da 10 a 20 anni (legge n°40/04, art. 12, co. 7.), pena superiore rispetto a chi cagiona un naufragio o la caduta di un aereo (art. 428 c.p.).

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Capitolo primo

Le principali obiezioni contro la "fecondazione