• Non ci sono risultati.

Un nuovo periodo di prescrizione ha inizio qualora la procedura sia ferma per

Articolo 23 bis Presunzione di non colpevolezza

5. Un nuovo periodo di prescrizione ha inizio qualora la procedura sia ferma per

più di sei mesi per causa non imputabile al presunto responsabile. La prescrizione si compie tuttavia al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, se la

Commissione non ha comminato

un'ammenda o una penalità di mora entro tale termine. Detto termine è prolungato della durata della sospensione in conformità

PE 294.954/9-64 24/33 AM\440067IT.doc

IT

al paragrafo 6.

Motivazione

Evitare che la prescrizione si interrompa per inattività della Commissione.

Or. es

Emendamento 48, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 26, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione apre un periodo di attività probatoria, durante il quale si possono esperire tutte le prove proposte dagli interessati e che siano dichiarate pertinenti. Il rifiuto di ammissione di una prova avviene mediante decisione motivata.

Le prove a discarico possono proporsi in qualsiasi momento della procedura, fino alla proposta di Decisione definitiva.

Motivazione Rafforzare i diritti di difesa e le garanzie del procedimento.

Or. es

Emendamento 49, presentato da Ana Palacio Vallelersundi Articolo 26, paragrafo 2, comma 2

Sono esclusi dal diritto di accesso le

informazioni riservate e i documenti interni della Commissione e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Sono esclusi specificamente gli scambi di

corrispondenza fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o di queste fra loro, in particolare i documenti di cui agli articoli 8 e 11.

Sono esclusi dal diritto di accesso le

informazioni riservate e i documenti interni della Commissione e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, ad eccezione delle conclusioni del Consigliere-auditore che sono accessibili alle parti..

Sono esclusi specificamente gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o di queste fra loro, in particolare i documenti di cui agli articoli 8 e 11.

AM\440067IT.doc 25/33 PE 294.954/9-64

IT

Motivazione

Anche all’interno della Commissione, i singoli soggetti sono responsabili dell’elaborazione e dell’approvazione del caso intentato nei confronti di un’impresa (comunicazione degli addebiti) e dell’elaborazione ed approvazione della decisione con la quale la Commissione determina se le accuse rivolte sono state sufficientemente provate. Le critiche rivolte alla procedura della Commissione, al fatto cioè che essa agisce al contempo da “accusatore e giudice”, hanno trovato risposta solo nella nomina di un funzionario della Commissione, il Consigliere-auditore, il quale è l’unico funzionario non coinvolto nell’elaborazione della comunicazione degli addebiti e pertanto l’unico sul quale si possa fare obiettivamente

affidamento per l’esame del progetto di decisione e le prove a suo sostegno. Ciononostante, le conclusioni del Consigliere-auditore sul progetto di decisione non sono in alcun caso

accessibili alle imprese alle quali la decisione è indirizzata. Il che significa che il

Consigliere-auditore, per quanto indipendente, non può costituire una reale tutela del diritto delle imprese ad una valutazione obiettiva delle prove, in quanto le sue conclusioni possono essere scavalcate o ignorate dalla Commissione senza alcuna difficoltà o problema. Le conclusioni del Consigliere-auditore non vengono nemmeno inoltrate al Tribunale di primo grado. Per le conoscenze del Parlamento, la Commissione è l’unica autorità garante per la concorrenza in Europa in cui l’unica valutazione indipendente e obiettiva della decisione finale dell’autorità, non è accessibile alle parti. Venisse risolta tale anomalia, sarebbe molto più semplice persuadere le imprese che appaiono di fronte alla Commissione che i loro argomenti vengono ascoltati con obiettività ed esaminati in modo equo ed esauriente. Ciò diventa necessario laddove le decisioni della Commissione devono mirare ad ispirare fiducia.

Or. en

Emendamento 50, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 26, paragrafo 2, comma 1

2. Nel corso del procedimento sono

pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando l'interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti

aziendali. Tale interesse non può impedire la divulgazione e l'utilizzo da parte della Commissione delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando l'interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti

aziendali. Tale interesse non può impedire la divulgazione e l'utilizzo da parte della Commissione delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

Non può comminarsi una sanzione basata su un documento che l'accusato non abbia potuto esaminare in contraddittorio.

Motivazione Rafforzare i diritti di difesa e le garanzie del procedimento.

Or. es

PE 294.954/9-64 26/33 AM\440067IT.doc

IT

Emendamento 51, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 26, paragrafo 3

3. La Commissione o le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono sentire, nella misura in cui lo ritengano necessario, ogni altra persona fisica o giuridica. Qualora persone fisiche o giuridiche chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse, la loro domanda deve essere accolta.

3. La Commissione o le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono sentire, nella misura in cui lo ritengano necessario, ogni altra persona fisica o giuridica. Qualora persone fisiche o giuridiche chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse, la loro domanda deve essere accolta come

domanda di una parte interessata ed esse devono essere considerate parte del procedimento.

Motivazione Rafforzare i diritti di difesa e le garanzie del procedimento.

Or. es

Emendamento 52, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 26, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La durata totale della procedura non può superare i due anni. Tale termine può essere prorogato solo per cause eccezionali, debitamente motivate. Le proroghe

ingiustificate causate dalle parti si intendono come casa eccezionale di proroga del termine.

Motivazione Rafforzare i diritti di difesa e le garanzie del procedimento.

Or. es

Emendamento 53, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Chiunque violi il segreto d'ufficio

AM\440067IT.doc 27/33 PE 294.954/9-64

IT

incorrerà nelle responsabilità relative e nelle sanzioni previste nella normativa che risulti applicabile.

Motivazione

Stabilendosi un obbligo, occorre prevedere una sanzione in caso di violazione; in caso contrario, si avrebbe semplicemente un obbligo morale.

Or. es

Emendamento 54, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 28, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione potrà ugualmente approvare orientamenti di applicazione per chiarire la normativa contenuta nei

regolamenti di esenzione.

Motivazione

Occorre prevedere l'approvazione di orientamenti, con gli stessi pareri previsti per i regolamenti.

Or. es

Emendamento 55, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 28, paragrafo 4

4. Quando la Commissione intende adottare un regolamento d'esenzione, ne pubblica il progetto invitando tutti i soggetti interessati a farle pervenire le loro osservazioni entro il termine da essa stabilito, che non può essere inferiore a un mese.

4. Quando la Commissione intende adottare un regolamento d'esenzione od eventuali orientamenti, ne pubblica il progetto invitando tutti i soggetti interessati a farle pervenire le loro osservazioni entro il termine da essa stabilito, che non può essere inferiore a un mese.

PE 294.954/9-64 28/33 AM\440067IT.doc

IT

Motivazione

Occorre prevedere l'approvazione di orientamenti, con gli stessi pareri previsti per i regolamenti.

Or. es

Emendamento 56, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 28, paragrafo 5

5. La Commissione sente il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti prima di pubblicare un progetto di regolamento di esenzione e prima di adottare tale regolamento.

5. La Commissione sente il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti prima di pubblicare un progetto di regolamento di esenzione e prima di adottare tale regolamento. La stessa consultazione viene seguita prima della pubblicazione di eventuali orientamenti.

Motivazione

Occorre prevedere l'approvazione di orientamenti, con le stesse consultazioni previste per i regolamenti.

Or. es

Emendamento 57, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 34

La Commissione è autorizzata ad adottare qualsiasi disposizione utile ai fini

dell'applicazione del presente regolamento.

Tali disposizioni possono in particolare riguardare:

La Commissione è autorizzata ad adottare qualsiasi disposizione utile ai fini

dell'applicazione del presente regolamento.

Tali disposizioni devono in particolare riguardare:

a) l'introduzione di un obbligo di

registrazione per determinati tipi di accordi;

a) l'introduzione di un obbligo di

registrazione per determinati tipi di accordi;

b) la forma, il contenuto e le altre modalità delle denunce presentate ai sensi

dell'articolo 7, e la procedura applicabile per il rigetto delle denunce;

b) la forma, il contenuto e le altre modalità delle denunce presentate ai sensi

dell'articolo 7, nonché il termine e la procedura applicabile per il rigetto delle

AM\440067IT.doc 29/33 PE 294.954/9-64

IT

denunce; il trattamento a queste riservato;

gli atti cui la Commissione procede

d'ufficio, le dichiarazioni degli interessati e i diversi diritti a questi riconosciuti;

c) le modalità di informazione e di consultazione di cui all'articolo 11;

c) le modalità di informazione e di consultazione di cui all'articolo 11;

d) le modalità delle audizioni di cui all'articolo 26.

d) le modalità delle audizioni di cui all'articolo 26.

Motivazione

Si richiede che la facoltà della Commissione ad approvare norme procedurali comporti un mandato a un'autentica normativa procedurale, in conformità con la risoluzione del Parlamento europeo A-5 0069/1999 sul Libro bianco.

Or. es

Emendamento 58, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 34, lettera b bis) (nuova)

b bis) le distinte fasi del procedimento:

presentazione degli addebiti, udienza degli interessati, fase probatoria e fase risolutiva;

Motivazione

Si richiede che la facoltà della Commissione ad approvare norme procedurali comporti un mandato a un'autentica normativa procedurale, in conformità con la risoluzione del Parlamento europeo A-5 0069/1999 sul Libro bianco.

Or. es

Emendamento 59, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 34, lettera c)

c) le modalità di informazione e di consultazione di cui all'articolo 11;

c) le modalità di informazione e di consultazione di cui all'articolo 11 e la forma di effettuazione delle comunicazioni agli interessati;

PE 294.954/9-64 30/33 AM\440067IT.doc

IT

Motivazione

Si richiede che la facoltà della Commissione ad approvare norme procedurali comporti un mandato a un'autentica normativa procedurale, in conformità con la risoluzione del Parlamento europeo A-5 0069/1999 sul Libro bianco.

Or. es

Emendamento 60, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 34, lettera d bis) (nuova)

d bis) le modalità di ricezione delle dichiarazioni dei testimoni;

Motivazione

Si richiede che la facoltà della Commissione ad approvare norme procedurali comporti un mandato a un'autentica normativa procedurale, in conformità con la risoluzione del Parlamento europeo A-5 0069/1999 sul Libro bianco.

Or. es

Emendamento 61, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 36

Gli Stati membri designano le autorità garanti della concorrenza competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato e adottano le misure necessarie per conferire a tali autorità il potere di applicare detti articoli entro il ***.

Gli Stati membri designano le autorità garanti della concorrenza competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato e adottano le misure necessarie per conferire a tali autorità il potere di applicare detti articoli entro il 1° gennaio 2003.

Motivazione

Stabilire un periodo prudenziale per la designazione delle autorità nazionali competenti.

Or. es

Emendamento 62, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 42, comma 2

Esso si applica a decorrere dal ***. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

AM\440067IT.doc 31/33 PE 294.954/9-64

IT

Motivazione

Si vuole far coincidere l'applicazione del regolamento con la data entro la quale gli Stati membri devono designare le autorità incaricate di applicare la normativa comunitaria.

Or. es

Emendamento 63, presentato da Ana Palacio Vallelersundi Paragrafo da aggiungere alla proposta di risoluzione

Invita la Commissione a proporre, nell’ambito del progetto Schumann o di qualsiasi altro progetto, un programma per la formazione e l’istruzione assistite in diritto della concorrenza dei giudici nazionali o dei funzionari delle autorità nazionali garanti della concorrenza, alla stregua del principio dell’uniformità di applicazione del diritto comunitario;

Motivazione

L’obiettivo dell’uniformità del diritto della comunitario concorrenza deve essere preminente.

Il presente emendamento riflette il parere della commissione giuridica e per il mercato interno del 9 ottobre 2000.

Or. en

Emendamento 64, presentato da Ana Palacio Vallelersundi Paragrafo da aggiungere alla proposta di risoluzione

Esorta le istituzioni e gli Stati membri a considerare attentamente la possibilità di modificare l’articolo 230 del trattato CE allo scopo di concedere al Tribunale di primo grado il potere di portare il controllo giurisdizionale delle conclusioni e dei regolamenti elaborati dalla Commissione nelle sue decisioni relative alla concorrenza ad un livello sufficiente a soddisfare i requisiti dell’articolo 6 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

invita altresì la Commissione a fare tutto il

PE 294.954/9-64 32/33 AM\440067IT.doc

IT

possibile, in cooperazione con le autorità nazionali, per assicurare che l’applicazione del diritto comunitario della concorrenza da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza sia sotto tutti i punti di vista chiaramente conforme all’articolo 6 della Convenzione europea;

Motivazione

La questione della compatibilità della procedura comunitaria relativa alla concorrenza con l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, diverrà importante, come sembra probabile, qualora la Commissione potesse imporre delle sanzioni considerate come sanzioni penali ai sensi dell’articolo 6. Anche se ciò non dovesse accadere, è chiaro già da ora che le decisioni della Commissione relative alla concorrenza determinano in modo rilevante i “diritti e i doveri civili” delle imprese. Le imprese hanno pertanto il diritto, ai sensi dell’articolo 6, ad una “udienza pubblica ed equa in tempi ragionevoli da parte di un tribunale indipendente e imparziale stabilito dalla legge” nei casi comunitari relativi alla concorrenza. La Commissione europea non può essere considerata un

“tribunale”, e le sue procedure non sono pubbliche. Oltre a ciò, rimane aperta la questione sulla possibilità di considerarla “indipendente” in tali questioni, visto che sono

essenzialmente gli stessi soggetti ad occuparsi dell’apertura dei casi contro le imprese ed in seguito a decidere se il caso si fonda su prove sufficienti.

Ne consegue che se le procedure comunitarie relative alla concorrenza devono essere conformi alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ciò avviene in quanto il Tribunale di primo grado istruisce le udienze previste dall’articolo 6. Per quanto concerne le sanzioni comunitarie, il Tribunale dispone di una “piena giurisdizione” e ciò rappresenta senza dubbio quello che l’articolo 6 prevede. Tuttavia, tutte le altre decisioni e regolamenti emessi dalla Commissione nelle sue decisioni relative alla concorrenza sono soggetti al rilevante, ma comunque limitato, grado di controllo giurisdizionale basato sui quattro punti previsti all’articolo 230 del trattato CE. Il Tribunale di primo grado indaga senza dubbio a fondo e riesamina le decisioni della Commissione sulle valutazioni dei fatti ed economiche laddove lo ritiene opportuno. Va tuttavia considerato che il Tribunale non contesta le valutazioni economiche della Commissione a meno che non siano evidentemente errate o siano state raggiunte a seguito di errori procedurali. Non è pertanto del tutto certo che il Tribunale possa, conformemente ai termini dell’articolo 230, garantire una piena revisione, come sarebbe necessario affinché vengano rispettati i dettami dell’articolo 6 della Convenzione. Il Tribunale farà indubbiamente di tutto per assicurare che il suo controllo non sia inferiore agli standard previsti dall’articolo 6. Tuttavia, al fine di fugare ogni dubbio, dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di modificare l’articolo 230.

Problemi simili sorgono in tutti gli Stati membri in cui le sanzioni del diritto della

concorrenza, tanto per violazione del diritto comunitario che di quello nazionale, vengano imposte da autorità amministrative e non dai tribunali. La Commissione deve pertanto fare tutto ciò che è nelle sue possibilità, cooperando con le autorità nazionali, per garantire che l’applicazione del diritto comunitario della concorrenza da parte delle autorità nazionali

AM\440067IT.doc 33/33 PE 294.954/9-64

IT

garanti della concorrenza sia sotto tutti i punti di vista, alla stregua delle proposte della Commissione sulla decentralizzazione, conforme all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

Or. en

Documenti correlati