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PARLAMENTO EUROPEO. Commissione giuridica e per il mercato interno. Proposta di regolamento COM(2000) 582 C5-0527/ /0243(CNS)

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AM\440067IT.doc PE 294.954/9-64

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO

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2004

Commissione giuridica e per il mercato interno

17 maggio 2001 PE 294.954/9-64

EMENDAMENTI 9-64

PROGETTO DI PARERE di Ana Palacio Vallelersundi (PE 294.954) sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente l’applicazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n.

3975/87

Proposta di regolamento COM(2000) 582 – C5-0527/2000 – 2000/0243(CNS)

Testo della Commissione Emendamenti

Emendamento 9, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 3

Quando un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata ai sensi dell'articolo 81 del trattato oppure lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi

dell'articolo 82 sono tali da pregiudicare il commercio fra Stati membri, si applica il diritto comunitario della concorrenza ad esclusione delle legislazioni nazionali in materia.

Quando un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata ai sensi dell'articolo 81 del trattato oppure lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi

dell'articolo 82 sono tali da pregiudicare il commercio fra Stati membri, si applica il diritto comunitario della concorrenza di preferenza alle legislazioni nazionali in materia.

Motivazione

Viene mantenuto il carattere prioritario del diritto comunitario ma anche la doppia barriera.

Or. es

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PE 294.954/9-64 2/33 AM\440067IT.doc

IT

Emendamento 10, presentato da Ana Palacio Vallelersundi Articolo 6, comma 2 bis (nuovo)

Tali giurisdizioni sono inoltre competenti ad esaminare una domanda di un

ricorrente intesa ad annullare una

decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza che respinge una sua denuncia.

Motivazione

I diritti procedurali dei ricorrenti sono molto diversi a seconda che venga applicato il diritto comunitario o i vari diritti nazionali degli Stati membri. In alcuni di essi, i ricorrenti non sembrano avere alcun diritto di richiedere al tribunale di annullare una decisione

dell’autorità nazionale garante della concorrenza che respinge una loro denuncia. Se tali diritti non verranno armonizzati, i ricorrenti avranno fondate ragioni per ricorrere alla procedura dell’autorità che è loro più favorevole. Inoltre, se i diritti procedurali di un ricorrente venissero sostanzialmente ridotti da una decisione della Commissione ad un trasferimento della denuncia ad un’autorità nazionale garante della concorrenza, tale

decisione sarebbe in contrasto con l’articolo 230, in quanto altererebbe in modo significativo la posizione giuridica del ricorrente. Ciò risulterebbe ovvio laddove la denuncia venisse trasferita dalla Commissione, contro le cui decisioni esiste un diritto ad ottenere un controllo giudiziario, ad un’autorità nazionale garante della concorrenza che potrebbe respingere una denuncia senza essere soggetta ad alcun controllo giudiziario nelle giurisdizioni nazionali.

Or. en

Emendamento 11, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 6

Le giurisdizioni nazionali dinanzi alle quali è fatto valere il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato, sono altresì

competenti ad applicare l'articolo 81, paragrafo 3.

Le giurisdizioni nazionali dinanzi alle quali è fatto valere a titolo incidentale il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato, sono altresì competenti ad applicare l'articolo 81, paragrafo 3.

Motivazione

Le giurisdizioni degli Stati membri (salvo quelle incaricate della revisione delle decisioni amministrative degli organi competenti in materia di concorrenza) possono applicare il diritto comunitario della concorrenza "a titolo sussidiario e spetta alle autorità nazionali in materia di concorrenza la loro applicazione "a titolo principale" secondo la distinzione ammessa dalla CGCE a partire dalla sentenza BRT/Sabam.

Or. es

(3)

AM\440067IT.doc 3/33 PE 294.954/9-64

IT

Emendamento 12, presentato da Francesco Fiori Articolo 7, paragrafo 1

1. Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d'ufficio, un'infrazione

dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato, può obbligare, mediante decisione, le

imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata. A tal fine può imporre loro l'adozione di tutte le misure necessarie, inclusi rimedi di natura strutturale. Qualora sussista un interesse può inoltre procedere alla constatazione di un'infrazione già cessata.

1. Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d'ufficio, un'infrazione

dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato, può obbligare, mediante decisione, le

imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata. A tal fine può imporre loro l'adozione delle misure necessarie, esclusi rimedi di natura

strutturale. Qualora sussista un interesse può inoltre procedere alla constatazione di un'infrazione già cessata.

Motivazione

La proposta di regolamento conferisce espressamente alla Commissione il potere di adottare rimedi di natura strutturale. Il conferimento di tali poteri non appare accettabile per un duplice ordine di ragioni:

- in primo luogo il rischio di vedersi inflitte tali dirompenti sanzioni influisce negativamente sulla propensione delle imprese operanti in ambito comunitario ad effettuare investimenti che comportino tra l'altro, effetti strutturali, soprattutto in assenza di un meccanismo di previa valutazione della legittimità dal punto di vista antitrust di questo tipo di operazioni;

- l'attuale sistema sanzionatorio comunitario appare completo. Un inasprimento delle sanzioni non può quindi che rivelarsi controproducente e quantomeno inopportuno. La Commissione é infatti già dotata di poteri particolarmente incisivi e penetranti, svolgendo un'attività "trasversale" nel settore del diritto della concorrenza, intervenendo, unica autorità antitrust al mondo deputata a farlo, nella fase normativa, in quella della interpretazione e in quella applicativa. In tale contesto il conferimento di poteri esorbitanti rispetto a quelli ordinariamente richiesti dal sistema della concorrenza sembra fuori luogo e pericoloso ed è quindi da respingere decisamente.

Or. it

Emendamento 13, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nei processi in materia di concorrenza hanno la condizione di interessati coloro che li promuovono in quanto titolari di diritti o interessi legittimi

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PE 294.954/9-64 4/33 AM\440067IT.doc

IT

individuali o collettivi, i titolari di diritti che possono essere interessati dalla decisione adottata e coloro i cui interessi legittimi, individuali o collettivi, possono essere interessati dalla risoluzione.

Agli interessati che decidano di utilizzare tale via verrà agevolato l'accesso ai

documenti e alle pratiche, salvo quelle che vengano dichiarate confidenziali.

Motivazione

Occorre precisare il concetto di interessato e di accesso alla pratica.

Or. es

Emendamento 14, presentato da Francesco Fiori Articolo 9

1. Qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano di assumersi impegni tali da rimuovere le obiezioni della Commissione, questa può, mediante decisione, rendere tali impegni obbligatori per dette imprese. La decisione è adottata per un periodo di tempo

determinato.

2. La decisione pone fine al procedimento, senza esaminare la questione della

sussistenza o del permanere di

un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato.

3 La Commissione può riaprire il procedimento:

a) se si modifica la situazione di fatto rispetto a un elemento essenziale della decisione,

b) se le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti, oppure

c) se la decisione si basa su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

soppresso

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AM\440067IT.doc 5/33 PE 294.954/9-64

IT

Motivazione

L'articolo 9 della proposta di regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare decisioni con cui rendere obbligatori gli impegni che le imprese prendono per far cessare l'infrazione.

Si tratta evidentemente di una novità, visto che nel sistema precedente la possibilità di prendere tali impegni si esplicava soltanto in modo informale. La Commissione segue la prassi di chiudere un procedimento con un'attestazione negativa, accompagnata dalla descrizione degli impegni assunti dalle imprese.

Questa nuova disposizione non appare accettabile, soprattutto alla luce dell'esperienza controversa (negativa in particolare nella prima fase del procedimento davanti alla

Commissione) registrata nell'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

Appare pertanto necessario un rinvio di tale strumento fino al momento in cui sarà possibile un'attenta valutazione delle sue implicazioni positive e negative alla luce di una più affidabile esperienza nel campo delle concentrazioni di cui si potrà disporre solo fra qualche anno.

Or. it

Emendamento 15, presentato da Karin Riis-Jørgensen Articolo 10, comma 2 bis (nuovo)

Nel valutare le ragioni di interesse pubblico comunitario la Commissione può applicare il presente articolo ad ogni accordo che incida sul commercio fra Stati membri e a) che sia soggetto o implichi notevole rischio economico o investimenti di capitale, stimato in relazione alle dimensioni e capacità economiche delle imprese coinvolte o che può rivestire grande importanza per il valore di azioni oppure

b) che comporti una decisione per una nuova formulazione della normativa europea in materia di concorrenza, ovvero comporti l'applicazione di tale normativa ad una nuova situazione o a mercati nuovi o in rapido sviluppo.

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PE 294.954/9-64 6/33 AM\440067IT.doc

IT

Motivazione

”L’interesse pubblico comunitario” necessita di una migliore definizione al fine di accrescerne la certezza giuridica.

Or. da

Emendamento 16, presentato da Karin Riis-Jørgensen Articolo 10, comma 2 bis (nuovo)

La decisione adottata dalla Commissione secondo cui l'articolo 81, paragrafo 1 del trattato non è applicabile, è cogente per gli Stati membri.

Motivazione

Il presente emendamento mira a garantire una maggiore uniformità nell’applicazione del diritto della concorrenza.

Or. da

Emendamento 17, presentato da Francesco Fiori Articolo 10, comma 1

Per ragioni di interesse pubblico comunitario la Commissione, agendo d'ufficio, può stabilire mediante decisione che, in base agli elementi a sua conoscenza, l'articolo 81 del trattato è inapplicabile a un accordo, a una decisione d'associazione di imprese o a una pratica concordata, o perché le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 1 non sono soddisfatte, o perché sono soddisfatte quelle dell'articolo 81, paragrafo 3.

Per ragioni di interesse pubblico comunitario la Commissione, agendo d'ufficio, o su richiesta di una impresa interessata, può stabilire mediante decisione che, in base agli elementi a sua conoscenza, l'articolo 81 del trattato è inapplicabile a un accordo, a una decisione d'associazione di imprese o a una pratica concordata, o perché le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 1 non sono soddisfatte, o perché sono soddisfatte quelle dell'articolo 81, paragrafo 3.

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AM\440067IT.doc 7/33 PE 294.954/9-64

IT

Motivazione

L'art. 10 stabilisce la possibilità per la Commissione di adottare, agendo di propria

iniziativa, decisioni positive di inapplicabilità degli artt. 81 e 82 del Trattato nei casi in cui vi sia un "interesse pubblico comunitario".

La previsione delle possibilità di adottare questo tipo di decisioni va accolta favorevolmente, perché si tratta di uno strumento che, in quanto volto a chiarire la portata e l'interpretazione delle norme comunitarie, accresce la certezza giuridica per gli operatori.

Tuttavia, l'utilità di questo strumento è fortemente limitata dal mancato riconoscimento di un potere di iniziativa di richiedere simili decisioni in capo alle imprese. La norma infatti riconosce alla sola Commissione il potere di iniziativa limitatamente ai casi in cui vi sia un

"interesse pubblico comunitario". Sarebbe invece necessario prevedere che, nei medesimi casi in cui vi sia un "interesse pubblico comunitario", che andrebbe quindi qualificato, anche le imprese possano chiedere un intervento chiarificatore della Commissione. Si pensi ad esempio a casistiche nuove o per le quali l'interpretazione data dalla Commissione o dalle Corti sia controversa, oppure alle operazioni (accordi, alleanze strategiche, joint-ventures di produzione) che comportano ingenti investimenti finanziari. In questi casi importanti o di controversa o nuova interpretazione andrebbe riconosciuto alle parti il diritto di richiedere una decisione alla Commissione.

Or. it

Emendamento 18, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 12, paragrafo 1

1. La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono comunicarsi e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese informazioni riservate, in deroga a qualunque contraria disposizione nazionale.

1. La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono comunicarsi e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese informazioni riservate, in deroga a qualunque contraria disposizione nazionale e fatte salve in ogni caso le garanzie

costituzionalmente previste.

Motivazione

I diritti alla difesa devono essere rafforzati. D'altro lato, di fronte al dubbio esistente sul fatto che le misure strutturali previste all'articolo 7 abbiano o meno il carattere di sanzione

occorre prevedere una norma a tale riguardo.

Or. es

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PE 294.954/9-64 8/33 AM\440067IT.doc

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Emendamento 19, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 12, paragrafo 2

2. Le informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Sulla base delle

informazioni trasmesse possono essere comminate unicamente sanzioni di carattere pecuniario.

2. Le informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Sulla base delle

informazioni trasmesse possono essere comminate unicamente sanzioni di carattere pecuniario senza pregiudizio delle misure strutturali previste all'articolo 7 del presente regolamento. In nessun caso può essere imposta una sanzione basata su una documentazione confidenziale che

l'imputato non abbia potuto contestare.

Motivazione

I diritti alla difesa devono essere rafforzati. D'altro lato, di fronte al dubbio esistente sul fatto che le misure strutturali previste all'articolo 7 abbiano o meno il carattere di sanzione

occorre prevedere una norma a tale riguardo.

Or. es

Emendamento 20, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 13, paragrafo 1

1. Il fatto che un'autorità nazionale garante della concorrenza stia già esaminando una denuncia o stia già svolgendo un

procedimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato riguardo a un dato accordo, a una data decisione di associazione o a una data pratica costituisce, per le altre autorità, un motivo sufficiente per sospendere il procedimento o per respingere una denuncia relativa allo stesso caso. La Commissione può analogamente respingere una denuncia qualora questa sia all’esame dell’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro.

1. Il fatto che un'autorità nazionale garante della concorrenza stia già esaminando una denuncia o stia già svolgendo un

procedimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato riguardo a un dato accordo, a una data decisione di associazione o a una data pratica potrà costituire, per le altre autorità, un motivo sufficiente per sospendere il procedimento o per respingere una denuncia relativa allo stesso caso a meno che non si ritenga che gli effetti più rilevanti dell'accordo,

decisione o pratica avvengono nel territorio dello Stato membro di tali autorità. La Commissione può analogamente respingere una denuncia qualora questa sia all’esame dell’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, salvo che non si ritenga necessario il ricorso all'articolo 11, punto 6

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AM\440067IT.doc 9/33 PE 294.954/9-64

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del presente regolamento.

Motivazione

Per una efficiente assegnazione di casi in rete bisogna fare in modo che il criterio di conoscenza sia quello degli effetti anticompetitivi più importanti invece che quello della priorità temporale. Si eviterebbe così il "forum shopping".

Or. es

Emendamento 21, presentato da Francesco Fiori Articolo 13, paragrafo 1

1. Il fatto che un'autorità nazionale garante della concorrenza stia già esaminando una denuncia o stia già svolgendo un

procedimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato riguardo a un dato accordo, a una data decisione di associazione o a una data pratica costituisce, per le altre autorità, un motivo sufficiente per sospendere il procedimento o per respingere una denuncia relativa allo stesso caso. La Commissione può analogamente respingere una denuncia qualora questa sia all'esame dell'autorità garante della

concorrenza di uno Stato membro.

1. Il fatto che un'autorità nazionale garante della concorrenza o un organo giudiziario nazionale stia già esaminando una denuncia o stia già svolgendo un procedimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato riguardo a un dato accordo, a una data decisione di

associazione o a una data pratica determina, per le altre autorità di concorrenza o per l'organo giudiziario nazionale investito del caso, l'obbligo di sospendere il

procedimento o di respingere una denuncia relativa allo stesso caso. La Commissione può analogamente respingere una denuncia qualora questa sia all'esame dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro o di un organo giudiziario nazionale.

Motivazione

La rete di cooperazione è basata sui rapporti esistenti (essenzialmente sulla funzione di coordinamento svolta nell'ambito del Comitato Consultivo) e su alcuni meccanismi di cooperazione che suscitano però alcune perplessità.

Queste soluzioni sono infatti insufficienti nell'ottica di un decentramento pieno, che

aumenterà sostanzialmente il carico di lavoro delle autorità nazionali e, di conseguenza, le possibilità di procedimenti paralleli.

Il funzionamento della rete riposa soltanto sulla volontà di collaborare attivamente da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Questa forma di coordinamento non risulterebbe però particolarmente efficace qualora i presupposti che lo sostengono venissero a mancare, cioè

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PE 294.954/9-64 10/33 AM\440067IT.doc

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nel caso in cui un'autorità si rifiuti di sospendere o terminare un procedimento o rigettare un'istanza quando vi sia una procedura per lo stesso caso pendente davanti ad altra autorità nazionale.

Allo scopo di risolvere i conflitti tra autorità, conflitti che comportano un aumento degli oneri e quindi anche dei consti per le imprese, sarebbe necessario prevedere nel regolamento meccanismi obbligatori di sospensione o astensione.

Or. it

Emendamento 22, presentato da Francesco Fiori Articolo 13, paragrafo 2

2. Qualora un'autorità nazionale garante della concorrenza o la Commissione siano chiamate a esaminare una denuncia contro un accordo, una decisione di associazione o una pratica già trattata da un'altra autorità garante della concorrenza, tale denuncia può essere respinta.

2. Qualora un'autorità nazionale garante della concorrenza, la Commissione siano chiamate a esaminare una denuncia contro un accordo, una decisione di associazione o una pratica già trattata da un'altra autorità garante della concorrenza o da un organo giudiziario nazionale, tale denuncia deve essere respinta.

Motivazione Cfr. emendamento 21.

Or. it

Emendamento 23, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 14, paragrafo 2

2. Il comitato consultivo è composto da rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante che, in caso di impedimento, può essere sostituito da un altro rappresentante.

2. Il comitato consultivo è composto da rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri incaricate del disbrigo di tali pratiche. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante che, in caso di impedimento, può essere sostituito da un altro rappresentante.

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Motivazione

Qualora in uno Stato membro esistano due autorità competenti in materia di concorrenza, una incaricata dell'istruzione e la seconda del disbrigo delle pratiche, occorre che sia quest'ultima quella presente nel Comitato consultivo.

Or. es

Emendamento 24, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 14, paragrafo 5

5. Il parere è formulato per iscritto ed è unito al progetto di decisione. Il comitato

consultivo può raccomandare la

pubblicazione del parere e la Commissione può procedere a tale pubblicazione. La decisione di pubblicazione tiene

debitamente conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti commerciali.

5. Il parere è formulato per iscritto ed è unito al progetto di decisione e viene pubblicato.

La pubblicazione deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti commerciali.

Motivazione Si desidera aumentare la trasparenza.

Or. es

Emendamento 25, presentato da Francesco Fiori Articolo 15, paragrafo 1

1. Nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione degli articoli 81 o 82 del trattato gli organi giudiziari degli Stati membri possono chiedere alla Commissione informazioni in suo possesso o pareri in merito a questioni relative all'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.

1. Nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione degli articoli 81 o 82 del trattato gli organi giudiziari degli Stati membri debbono chiedere alla Commissione informazioni in suo possesso ed un parere in merito a questioni relative all'applicazione al caso esaminato delle regole di

concorrenza comunitarie.

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PE 294.954/9-64 12/33 AM\440067IT.doc

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Motivazione

Al fine di favorire un’applicazione uniforme del diritto comunitario della concorrenza, la consultazione delle autorità nazionali della concorrenza e della Commissione da parte dei giudici deve essere obbligatoria.

Or. it

Emendamento 26, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri devono modificare le loro legislazioni in materia processuale qualora non contengano le disposizioni necessarie per permettere gli interventi previsti al presente articolo.

Motivazione

In determinate legislazioni processuali questo intervento non è previsto e quindi dovranno essere modificate.

Or. es

Emendamento 27, presentato da Francesco Fiori Articolo 16

In virtù dell'articolo 10 del trattato e del principio d'applicazione uniforme del diritto comunitario, gli organi giudiziari e le

autorità garanti della concorrenza degli Stati membri devono adoperarsi affinché non siano adottate decisioni in contrasto con le decisioni adottate dalla Commissione.

In virtù dell'articolo 10 del trattato e del principio d'applicazione uniforme del diritto comunitario, gli organi giudiziari e le

autorità garanti della concorrenza degli Stati membri devono adoperarsi affinché non siano adottate decisioni in contrasto con le decisioni adottate dalla Commissione.

In caso di decisioni confliggenti prevale la decisione assunta dalla Commissione.

Motivazione

Occorre definire regole di prevalenza nel caso di decisioni confliggenti. La uniformità e la certezza del diritto a livello comunitario esigono che a prevalere siano le decisioni della Commissione.

Or. it

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AM\440067IT.doc 13/33 PE 294.954/9-64

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Emendamento 28, presentato da Ana Palacio Vallelersundi Articolo 19

Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che si ritenga in grado di disporre di informazioni utili, per porle domande relative all'oggetto di un'indagine e verbalizzarne le risposte.

Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che si ritenga in grado di disporre di informazioni utili, per porle domande relative all'oggetto di un'indagine e verbalizzarne le risposte. La persona fisica o giuridica interrogata ha diritto alla presenza di un avvocato durante l’interrogatorio.

Nel caso di avvocati nello svolgimento della loro attività professionale, inclusi i giuristi che hanno la qualifica professionale di avvocato che fanno parte del personale di un’impresa o di un’associazione di imprese sotto inchiesta, tale potere di interrogare è soggetto alla regola della riservatezza tra professionista e cliente (segreto

professionale).

Motivazione

La Commissione propone che le venga concesso il potere di interrogare i singoli soggetti indagati, fra l’altro, anche con ispezioni a sorpresa. Qualora la Commissione disponesse di tale potere, bisognerebbe adottare dei sistemi di tutela volti a proteggere sia l’impresa che il singolo coinvolti nell’indagine onde evitare che vengano obbligati o persuasi ad auto

incriminarsi. Se è vero che il diritto comunitario della concorrenza non prevede alcuna sanzione per i datori di lavoro, è sicuramente possibile che un singolo datore di lavoro, nel rispondere alle domande rivoltegli nel corso di un’indagine a sorpresa intesa a far applicare all’impresa il diritto comunitario della concorrenza, potrebbe rivelare particolari passibili di essere utilizzati come prove contro il datore di lavoro nei processi per violazione del diritto nazionale della concorrenza. Si propone pertanto che l’impresa o il singolo abbiano diritto alla presenza di un avvocato durante l’interrogatorio.

Oltre a ciò, le proposte della Commissione chiedono alle imprese di decidere autonomamente, usufruendo di una consulenza giuridica ma senza avere il diritto di comunicare una decisione alla Commissione per sapere se gli accordi che intendono contrarre rispondono ai requisiti giuridici previsti dall’articolo 81. Le proposte della

Commissione sottintendono il rispetto volontario dell’articolo e sono intese ad incoraggiarlo.

Non ha pertanto senso, da parte della Commissione, asserire che gli avvocati delle imprese, anche se appartenenti ad un’organizzazione di avvocati che impedisce loro di indurre in errore un’autorità garante della concorrenza e di aiutare il cliente ad infrangere il diritto comunitario, non possono essere consultati professionalmente o confidenzialmente in quanto

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la Commissione non intende accettare che la regola della riservatezza tra professionista e cliente (segreto professionale) possa venir loro applicata. Si tratta di un principio

fondamentale dei diritti dell’uomo che, in virtù dei propri diritti e doveri giuridici, sia i singoli che le imprese possono scegliere il consulente legale tra i giuristi che possiedono la qualifica personale di avvocato; ciò dovrebbe essere consentito senza che appaiano prove che potrebbero in seguito essere utilizzate contro di loro. Non sarebbe corretto pretendere che le società incorrano in rischi maggiori e si assumano maggiori responsabilità, senza che venga loro permesso di assicurarsi la consulenza degli avvocati che meglio conoscono i loro affari.

Or. en

Emendamento 29, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 19

Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che si ritenga in grado di disporre di informazioni utili, per porle domande relative all'oggetto di un'indagine e verbalizzarne le risposte.

Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che si ritenga in grado di disporre di informazioni utili, per porle domande relative all'oggetto di un'indagine e verbalizzarne le risposte.

Qualora venga ricevuta una dichiarazione da chi può essere imputato, gli verranno riconosciuti tutti i diritti alla difesa, tra gli altri i diritti all'assistenza legale e a non effettuare dichiarazioni che possano danneggiarlo.

Motivazione

Rafforzare i diritti alla difesa contemporaneamente al rafforzamento equilibrato dei poteri di indagine.

Or. es

Emendamento 30, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 19, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione ha anche la facoltà di invitare a testimoniare tutti coloro che dispongano di dati ritenuti necessari per l'indagine. Il rifiuto di testimoniare può essere sanzionato con una multa fino a venti mila euro.

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AM\440067IT.doc 15/33 PE 294.954/9-64

IT

Motivazione

Rafforzare i diritti alla difesa contemporaneamente al rafforzamento equilibrato dei poteri di indagine.

Or. es

Emendamento 31, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

c) controllare i libri e qualsiasi altro

documento aziendale, su qualsiasi forma di supporto;

c) controllare i libri e qualsiasi altro

documento aziendale, su qualsiasi forma di supporto e, se necessario, trattenerli per un periodo massimo di dieci giorni;

Motivazione

Si tratta di rafforzare simultaneamente i poteri di indagine della Commissione e i diritti di difesa degli imputati.

Or. es

Emendamento 32, presentato da Ana Palacio Vallelersundi Articolo 20, paragrafo 2, lettera f)

f) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese informazioni relative all'oggetto e allo scopo

dell'ispezione e verbalizzarne le risposte.

f) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese informazioni relative all'oggetto e allo scopo

dell'ispezione e verbalizzarne le risposte. Il rappresentante del membro del personale interrogato ha diritto alla presenza di un avvocate durante l’interrogatorio.

Nel caso di giuristi che hanno la qualifica professionale di avvocato che fanno parte del personale di un’impresa o di

un’associazione di imprese nello svolgimento della loro attività

professionale, tale potere di interrogare è soggetto alla regola della riservatezza tra professionista e cliente (segreto

professionale).

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PE 294.954/9-64 16/33 AM\440067IT.doc

IT

Motivazione Cfr. emendamento 28.

Or. en

Emendamento 33, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 20, paragrafo 2, lettera f bis) (nuova)

f bis) farsi accompagnare da esperti o periti nelle materie su cui verte l'indagine.

Motivazione

Si tratta di rafforzare simultaneamente i poteri di indagine della Commissione e i diritti di difesa degli imputati.

Or. es

Emendamento 34, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 20, paragrafo 7

7. Qualora gli agenti incaricati dalla

Commissione vogliano avvalersi del potere conferito loro dal paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, l'intervento preliminare dell'autorità giudiziaria è obbligatorio.

7. Qualora gli agenti incaricati dalla

Commissione vogliano avvalersi del potere conferito loro dal paragrafo 2, lettere a) e b) del presente articolo, e qualora sia previsto dalla legislazione nazionale, l'intervento preliminare dell'autorità giudiziaria è

obbligatorio, salvo che l'interessato esprima il proprio consenso.

Motivazione

In alcuni Stati, come nel caso della Spagna, qualsiasi locale in cui ha sede una impresa viene considerato quale domicilio ai fini dell'inviolabilità e pertanto occorre un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per potervi entrare.

Or. es

Emendamento 35, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 22, paragrafo 1, lettera a)

a) forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una

a) forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una

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AM\440067IT.doc 17/33 PE 294.954/9-64

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domanda rivolta a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 18, paragrafo 1 o paragrafo 4, o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 18, paragrafo 4;

domanda rivolta a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 18, paragrafo 1 o paragrafo 4, o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 18, paragrafo 4. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto a non rilasciare dichiarazioni a proprio carico.

Motivazione Rafforzare i diritti di difesa e le garanzie degli interessati.

Or. es

Emendamento 36, presentato da Ana Palacio Vallelersundi Articolo 22, paragrafo 1

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può

giungere fino all'uno per cento del fatturato annuo totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, quando intenzionalmente o per negligenza:

1. La Commissione, o un’autorità nazionale garante della concorrenza, possono, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all'uno per cento del fatturato annuo totale realizzato durante l'esercizio sociale

precedente, quando intenzionalmente o per negligenza:

Motivazione Per promuovere l’uniformità delle sanzioni.

Il presente emendamento, insieme agli emendamenti 37 e 38, sostituisce l’emendamento 6 del progetto di parere (ritirato).

Or. en

Emendamento 37, presentato da Ana Palacio Vallelersundi Articolo 22, paragrafo 2

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può

giungere fino al dieci per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale

2. La Commissione, o un’autorità nazionale garante della concorrenza, possono,

mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino al dieci per

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PE 294.954/9-64 18/33 AM\440067IT.doc

IT

precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

Motivazione Per promuovere l’uniformità delle sanzioni.

Or. en

Emendamento 38, presentato da Ana Palacio Vallelersundi Articolo 22, paragrafo 4

4. Qualora sia comminata un'ammenda a un'associazione di imprese ai sensi del presente regolamento, e questa non sia solvibile, la Commissione può esigere tale pagamento da ciascuna delle imprese

aderenti all'associazione al momento in cui è stata commessa l'infrazione. L'ammontare richiesto a ciascun membro non può eccedere 10 % del suo fatturato totale realizzato nel caso dell'esercizio sociale precedente.

4. Qualora sia comminata un'ammenda a un'associazione di imprese ai sensi del presente regolamento, e questa non sia solvibile, la Commissione, o l’autorità nazionale garante della concorrenza, ove del caso, possono esigere tale pagamento da ciascuna delle imprese aderenti

all'associazione al momento in cui è stata commessa l'infrazione. L'ammontare richiesto a ciascun membro non può eccedere 10 % del suo fatturato totale realizzato nel caso dell'esercizio sociale precedente.

Motivazione Per promuovere l’uniformità delle sanzioni.

Or. en

Emendamento 39, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 22, paragrafo 4

4. Qualora sia comminata un'ammenda a un'associazione di imprese ai sensi del presente regolamento, e questa non sia solvibile, la Commissione può esigere tale pagamento da ciascuna delle imprese

aderenti all'associazione al momento in cui è

4. Qualora sia comminata un'ammenda a un'associazione di imprese ai sensi del presente regolamento, e questa non sia solvibile, la Commissione può esigere tale pagamento in solido da ciascuna delle imprese aderenti all'associazione qualora

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AM\440067IT.doc 19/33 PE 294.954/9-64

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stata commessa l'infrazione. L’ammontare richiesto a ciascun membro non può eccedere 10 % del suo fatturato totale realizzato nel caso dell’esercizio sociale precedente.

non sia stato ottemperato l'obbligo di prevenire l'infrazione. L’ammontare richiesto a ciascun membro non può eccedere 10 % del suo fatturato totale realizzato nel caso dell’esercizio sociale precedente.

Motivazione Migliorare il regime della responsabilità sussidiaria.

Or. es

Emendamento 40, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 22 bis (nuovo)

Articolo 22 bis Proporzionalità dell'ammenda 1. L'ammenda comminata dev'essere proporzionale alla gravità e alla durata dell'infrazione. Quando vi siano diversi condannati, l'intervento di ciascuno di essi nell'imposizione viene graduato.

2. Per la graduazione dell'ammenda sono presi in considerazione i seguenti criteri:

a) la gravità, tenendo conto della natura dell'infrazione, delle sue ripercussioni concrete sul mercato e della dimensione del mercato geografico interessato;

b) la durata dell'infrazione;

c )la recidiva;

d) la disapplicazione effettiva;

e) la collaborazione di qualsiasi tipo con le attività investigative della Commissione.

2. L'importo dell'ammenda deve diminuire i profitti illeciti ottenuti grazie

all'infrazione.

Motivazione

Si tratta di includere in un testo normativo i principi degli orientamenti della Commissione 14

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IT

gennaio 1998, 98/C9/03, in quanto possano essere assunti i criteri della comunicazione del 18 luglio 1996.

Or. es

Emendamento 41, presentato da Ana Palacio Vallelersundi Articolo 23, paragrafo 1

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al cinque per cento del fatturato medio giornaliero realizzato durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di

costringerle:

1. La Commissione, o un’autorità nazionale garante della concorrenza, possono,

mediante decisione, infliggere alle imprese e associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al cinque per cento del fatturato medio giornaliero realizzato durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:

Motivazione Per promuovere l’uniformità delle sanzioni.

Il presente emendamento, insieme all’emendamento 42, sostituisce l’emendamento 7 del progetto di parere (ritirato).

Or. en

Emendamento 42, presentato da Ana Palacio Vallelersundi Articolo 23, paragrafo 2

2. Quando le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto all'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare

l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria. Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4.

2. Quando le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto all'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione, o l’autorità

nazionale garante della concorrenza, ove del caso, possono fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.

Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4.

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AM\440067IT.doc 21/33 PE 294.954/9-64

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Motivazione Per promuovere l’uniformità delle sanzioni.

Or. en

Emendamento 43, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 23 bis (nuovo)

Articolo 23 bis Presunzione di non colpevolezza 1. La procedura di cui al presente regolamento rispetta la presunzione di inesistenza di responsabilità in assenza di prova contraria.

2. I fatti accertati da decisioni penali definitive vincolano la Commissione e le autorità nazionali rispetto ai procedimenti cui essi si riferiscono.

Motivazione

Migliora le garanzie degli interessati nei confronti del potere delle autorità.

Or. es

Emendamento 44, presentato da Ana Palacio Vallelersundi Articolo 24, paragrafo 3

3. La prescrizione riguardante l'imposizione di ammende o di penalità di mora si

interrompe con qualsiasi atto della

Commissione o dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro destinato all'accertamento o alla repressione

dell'infrazione. La prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui l'atto è notificato ad almeno un'impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato

all'infrazione. Costituiscono in particolare atti interruttivi della prescrizione:

3. La prescrizione riguardante l'imposizione di ammende o di penalità di mora si

interrompe con qualsiasi atto della

Commissione o dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro destinato all'accertamento o alla repressione

dell'infrazione. La notifica dell'atto produce l'interruzione della prescrizione rispetto al destinatario della notifica che partecipi all'infrazione, e solamente rispetto ad esso.

Sono atti interruttivi della prescrizione:

a) le domande scritte di informazioni della Commissione o di un'autorità nazionale

(22)

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garante della concorrenza;

b) i mandati scritti di ispezione rilasciati ai propri agenti dalla Commissione o da un'autorità nazionale garante della concorrenza;

c) l’avvio di un procedimento da parte della Commissione o di un'autorità nazionale garante della concorrenza;

a) l’avvio di un procedimento da parte della Commissione o di un'autorità nazionale garante della concorrenza;

d) la comunicazione degli addebiti mossi dalla Commissione o da un'autorità nazionale garante della concorrenza.

b) la comunicazione degli addebiti mossi dalla Commissione o da un'autorità nazionale garante della concorrenza.

Motivazione

L'interruzione della prescrizione ha effetto solamente rispetto al soggetto nei cui confronti si procede, poiché così esige il principio di certezza del diritto. D'altra parte, l'interruzione si produce con l'avvio del procedimento, non mediante atti preliminari.

Or. es

Emendamento 45, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 24, paragrafo 3

3. La prescrizione riguardante l'imposizione di ammende o di penalità di mora si

interrompe con qualsiasi atto della

Commissione o dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro destinato all'accertamento o alla repressione

dell'infrazione. La prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui l'atto è notificato ad almeno un'impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all'infrazione.

Costituiscono in particolare atti interruttivi della prescrizione:

3. La prescrizione riguardante l'imposizione di ammende o di penalità di mora si

interrompe con qualsiasi atto della

Commissione o dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro destinato all'accertamento o alla repressione

dell'infrazione. La prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui l'atto è notificato ad all'interessato che abbia partecipato

all'infrazione e solamente rispetto ad esso.

Costituiscono in particolare atti interruttivi della prescrizione:

a) le domande scritte di informazioni della Commissione o di un'autorità nazionale garante della concorrenza;

b) i mandati scritti di ispezione rilasciati ai propri agenti dalla Commissione o da un'autorità nazionale garante della concorrenza;

c) l’avvio di un procedimento da parte della Commissione o di un'autorità nazionale

a) l’avvio di un procedimento da parte della Commissione o di un'autorità nazionale

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garante della concorrenza; garante della concorrenza;

d) la comunicazione degli addebiti mossi dalla Commissione o da un'autorità nazionale garante della concorrenza.

b) la comunicazione degli addebiti mossi dalla Commissione o da un'autorità nazionale garante della concorrenza.

Motivazione

L'interruzione della prescrizione ha effetto solamente rispetto al soggetto nei cui confronti si procede, poiché così esige il principio di certezza del diritto. D'altra parte, l'interruzione si produce con l'avvio del procedimento, non mediante atti preliminari.

Or. es

Emendamento 46, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 24, paragrafo 4

4. L'interruzione della prescrizione vale nei confronti di tutte le imprese ed associazioni di imprese che abbiano partecipato

all'infrazione.

4. L'interruzione della prescrizione vale soltanto nei confronti delle imprese o associazioni di imprese contro le quali è stato avviato il procedimento.

Motivazione

L'interruzione della prescrizione ha effetto solamente rispetto al soggetto nei cui confronti si procede, poiché così esige il principio di certezza del diritto. D'altra parte, l'interruzione si produce con l'avvio del procedimento, non mediante atti preliminari.

Or. es

Emendamento 47, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 24, paragrafo 5

5. Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. La

prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, se la Commissione non ha comminato

un'ammenda o una penalità di mora entro tale termine. Detto termine è prolungato della durata della sospensione in conformità al paragrafo 6.

5. Un nuovo periodo di prescrizione ha inizio qualora la procedura sia ferma per più di sei mesi per causa non imputabile al presunto responsabile. La prescrizione si compie tuttavia al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, se la

Commissione non ha comminato

un'ammenda o una penalità di mora entro tale termine. Detto termine è prolungato della durata della sospensione in conformità

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al paragrafo 6.

Motivazione

Evitare che la prescrizione si interrompa per inattività della Commissione.

Or. es

Emendamento 48, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 26, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione apre un periodo di attività probatoria, durante il quale si possono esperire tutte le prove proposte dagli interessati e che siano dichiarate pertinenti. Il rifiuto di ammissione di una prova avviene mediante decisione motivata.

Le prove a discarico possono proporsi in qualsiasi momento della procedura, fino alla proposta di Decisione definitiva.

Motivazione Rafforzare i diritti di difesa e le garanzie del procedimento.

Or. es

Emendamento 49, presentato da Ana Palacio Vallelersundi Articolo 26, paragrafo 2, comma 2

Sono esclusi dal diritto di accesso le

informazioni riservate e i documenti interni della Commissione e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Sono esclusi specificamente gli scambi di

corrispondenza fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o di queste fra loro, in particolare i documenti di cui agli articoli 8 e 11.

Sono esclusi dal diritto di accesso le

informazioni riservate e i documenti interni della Commissione e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, ad eccezione delle conclusioni del Consigliere- auditore che sono accessibili alle parti..

Sono esclusi specificamente gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o di queste fra loro, in particolare i documenti di cui agli articoli 8 e 11.

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Motivazione

Anche all’interno della Commissione, i singoli soggetti sono responsabili dell’elaborazione e dell’approvazione del caso intentato nei confronti di un’impresa (comunicazione degli addebiti) e dell’elaborazione ed approvazione della decisione con la quale la Commissione determina se le accuse rivolte sono state sufficientemente provate. Le critiche rivolte alla procedura della Commissione, al fatto cioè che essa agisce al contempo da “accusatore e giudice”, hanno trovato risposta solo nella nomina di un funzionario della Commissione, il Consigliere-auditore, il quale è l’unico funzionario non coinvolto nell’elaborazione della comunicazione degli addebiti e pertanto l’unico sul quale si possa fare obiettivamente

affidamento per l’esame del progetto di decisione e le prove a suo sostegno. Ciononostante, le conclusioni del Consigliere-auditore sul progetto di decisione non sono in alcun caso

accessibili alle imprese alle quali la decisione è indirizzata. Il che significa che il

Consigliere-auditore, per quanto indipendente, non può costituire una reale tutela del diritto delle imprese ad una valutazione obiettiva delle prove, in quanto le sue conclusioni possono essere scavalcate o ignorate dalla Commissione senza alcuna difficoltà o problema. Le conclusioni del Consigliere-auditore non vengono nemmeno inoltrate al Tribunale di primo grado. Per le conoscenze del Parlamento, la Commissione è l’unica autorità garante per la concorrenza in Europa in cui l’unica valutazione indipendente e obiettiva della decisione finale dell’autorità, non è accessibile alle parti. Venisse risolta tale anomalia, sarebbe molto più semplice persuadere le imprese che appaiono di fronte alla Commissione che i loro argomenti vengono ascoltati con obiettività ed esaminati in modo equo ed esauriente. Ciò diventa necessario laddove le decisioni della Commissione devono mirare ad ispirare fiducia.

Or. en

Emendamento 50, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 26, paragrafo 2, comma 1

2. Nel corso del procedimento sono

pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando l'interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti

aziendali. Tale interesse non può impedire la divulgazione e l'utilizzo da parte della Commissione delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando l'interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti

aziendali. Tale interesse non può impedire la divulgazione e l'utilizzo da parte della Commissione delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

Non può comminarsi una sanzione basata su un documento che l'accusato non abbia potuto esaminare in contraddittorio.

Motivazione Rafforzare i diritti di difesa e le garanzie del procedimento.

Or. es

(26)

PE 294.954/9-64 26/33 AM\440067IT.doc

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Emendamento 51, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 26, paragrafo 3

3. La Commissione o le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono sentire, nella misura in cui lo ritengano necessario, ogni altra persona fisica o giuridica. Qualora persone fisiche o giuridiche chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse, la loro domanda deve essere accolta.

3. La Commissione o le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono sentire, nella misura in cui lo ritengano necessario, ogni altra persona fisica o giuridica. Qualora persone fisiche o giuridiche chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse, la loro domanda deve essere accolta come

domanda di una parte interessata ed esse devono essere considerate parte del procedimento.

Motivazione Rafforzare i diritti di difesa e le garanzie del procedimento.

Or. es

Emendamento 52, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 26, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La durata totale della procedura non può superare i due anni. Tale termine può essere prorogato solo per cause eccezionali, debitamente motivate. Le proroghe

ingiustificate causate dalle parti si intendono come casa eccezionale di proroga del termine.

Motivazione Rafforzare i diritti di difesa e le garanzie del procedimento.

Or. es

Emendamento 53, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Chiunque violi il segreto d'ufficio

(27)

AM\440067IT.doc 27/33 PE 294.954/9-64

IT

incorrerà nelle responsabilità relative e nelle sanzioni previste nella normativa che risulti applicabile.

Motivazione

Stabilendosi un obbligo, occorre prevedere una sanzione in caso di violazione; in caso contrario, si avrebbe semplicemente un obbligo morale.

Or. es

Emendamento 54, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 28, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione potrà ugualmente approvare orientamenti di applicazione per chiarire la normativa contenuta nei

regolamenti di esenzione.

Motivazione

Occorre prevedere l'approvazione di orientamenti, con gli stessi pareri previsti per i regolamenti.

Or. es

Emendamento 55, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 28, paragrafo 4

4. Quando la Commissione intende adottare un regolamento d'esenzione, ne pubblica il progetto invitando tutti i soggetti interessati a farle pervenire le loro osservazioni entro il termine da essa stabilito, che non può essere inferiore a un mese.

4. Quando la Commissione intende adottare un regolamento d'esenzione od eventuali orientamenti, ne pubblica il progetto invitando tutti i soggetti interessati a farle pervenire le loro osservazioni entro il termine da essa stabilito, che non può essere inferiore a un mese.

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PE 294.954/9-64 28/33 AM\440067IT.doc

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Motivazione

Occorre prevedere l'approvazione di orientamenti, con gli stessi pareri previsti per i regolamenti.

Or. es

Emendamento 56, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 28, paragrafo 5

5. La Commissione sente il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti prima di pubblicare un progetto di regolamento di esenzione e prima di adottare tale regolamento.

5. La Commissione sente il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti prima di pubblicare un progetto di regolamento di esenzione e prima di adottare tale regolamento. La stessa consultazione viene seguita prima della pubblicazione di eventuali orientamenti.

Motivazione

Occorre prevedere l'approvazione di orientamenti, con le stesse consultazioni previste per i regolamenti.

Or. es

Emendamento 57, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 34

La Commissione è autorizzata ad adottare qualsiasi disposizione utile ai fini

dell'applicazione del presente regolamento.

Tali disposizioni possono in particolare riguardare:

La Commissione è autorizzata ad adottare qualsiasi disposizione utile ai fini

dell'applicazione del presente regolamento.

Tali disposizioni devono in particolare riguardare:

a) l'introduzione di un obbligo di

registrazione per determinati tipi di accordi;

a) l'introduzione di un obbligo di

registrazione per determinati tipi di accordi;

b) la forma, il contenuto e le altre modalità delle denunce presentate ai sensi

dell'articolo 7, e la procedura applicabile per il rigetto delle denunce;

b) la forma, il contenuto e le altre modalità delle denunce presentate ai sensi

dell'articolo 7, nonché il termine e la procedura applicabile per il rigetto delle

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AM\440067IT.doc 29/33 PE 294.954/9-64

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denunce; il trattamento a queste riservato;

gli atti cui la Commissione procede

d'ufficio, le dichiarazioni degli interessati e i diversi diritti a questi riconosciuti;

c) le modalità di informazione e di consultazione di cui all'articolo 11;

c) le modalità di informazione e di consultazione di cui all'articolo 11;

d) le modalità delle audizioni di cui all'articolo 26.

d) le modalità delle audizioni di cui all'articolo 26.

Motivazione

Si richiede che la facoltà della Commissione ad approvare norme procedurali comporti un mandato a un'autentica normativa procedurale, in conformità con la risoluzione del Parlamento europeo A-5 0069/1999 sul Libro bianco.

Or. es

Emendamento 58, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 34, lettera b bis) (nuova)

b bis) le distinte fasi del procedimento:

presentazione degli addebiti, udienza degli interessati, fase probatoria e fase risolutiva;

Motivazione

Si richiede che la facoltà della Commissione ad approvare norme procedurali comporti un mandato a un'autentica normativa procedurale, in conformità con la risoluzione del Parlamento europeo A-5 0069/1999 sul Libro bianco.

Or. es

Emendamento 59, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 34, lettera c)

c) le modalità di informazione e di consultazione di cui all'articolo 11;

c) le modalità di informazione e di consultazione di cui all'articolo 11 e la forma di effettuazione delle comunicazioni agli interessati;

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Motivazione

Si richiede che la facoltà della Commissione ad approvare norme procedurali comporti un mandato a un'autentica normativa procedurale, in conformità con la risoluzione del Parlamento europeo A-5 0069/1999 sul Libro bianco.

Or. es

Emendamento 60, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 34, lettera d bis) (nuova)

d bis) le modalità di ricezione delle dichiarazioni dei testimoni;

Motivazione

Si richiede che la facoltà della Commissione ad approvare norme procedurali comporti un mandato a un'autentica normativa procedurale, in conformità con la risoluzione del Parlamento europeo A-5 0069/1999 sul Libro bianco.

Or. es

Emendamento 61, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 36

Gli Stati membri designano le autorità garanti della concorrenza competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato e adottano le misure necessarie per conferire a tali autorità il potere di applicare detti articoli entro il ***.

Gli Stati membri designano le autorità garanti della concorrenza competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato e adottano le misure necessarie per conferire a tali autorità il potere di applicare detti articoli entro il 1° gennaio 2003.

Motivazione

Stabilire un periodo prudenziale per la designazione delle autorità nazionali competenti.

Or. es

Emendamento 62, presentato da Luis Berenguer Fuster Articolo 42, comma 2

Esso si applica a decorrere dal ***. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

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Motivazione

Si vuole far coincidere l'applicazione del regolamento con la data entro la quale gli Stati membri devono designare le autorità incaricate di applicare la normativa comunitaria.

Or. es

Emendamento 63, presentato da Ana Palacio Vallelersundi Paragrafo da aggiungere alla proposta di risoluzione

Invita la Commissione a proporre, nell’ambito del progetto Schumann o di qualsiasi altro progetto, un programma per la formazione e l’istruzione assistite in diritto della concorrenza dei giudici nazionali o dei funzionari delle autorità nazionali garanti della concorrenza, alla stregua del principio dell’uniformità di applicazione del diritto comunitario;

Motivazione

L’obiettivo dell’uniformità del diritto della comunitario concorrenza deve essere preminente.

Il presente emendamento riflette il parere della commissione giuridica e per il mercato interno del 9 ottobre 2000.

Or. en

Emendamento 64, presentato da Ana Palacio Vallelersundi Paragrafo da aggiungere alla proposta di risoluzione

Esorta le istituzioni e gli Stati membri a considerare attentamente la possibilità di modificare l’articolo 230 del trattato CE allo scopo di concedere al Tribunale di primo grado il potere di portare il controllo giurisdizionale delle conclusioni e dei regolamenti elaborati dalla Commissione nelle sue decisioni relative alla concorrenza ad un livello sufficiente a soddisfare i requisiti dell’articolo 6 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

invita altresì la Commissione a fare tutto il

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