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CAPITOLO II Un nuovo provvedimento, il Certificato di Idoneità Statica

1. Il nuovo Regolamento Edilizio di Milano

In un contesto in cui il degrado dei fabbricati continua ad aumentare e dove fino a qualche anno fa non esisteva ancora uno strumento preciso che stabilisse quando una struttura debba essere sottoposta a controlli, le Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 introducono in merito alla vita nominale dei fabbricati alcuni aspetti importanti:

• la costruzione riflette lo stato delle conoscenze al tempo della sua realizzazione;

possono essere insiti e non palesi difetti di impostazione e di realizzazione; • la costruzione può essere stata soggetta ad azioni, anche eccezionali, i cui

effetti non siamo completamente manifesti;

• Le strutture possono presentare degrado e/o modificazioni significative rispetto alla situazione originaria.

Consapevole già di tutte le problematiche esistenti sul patrimonio edilizio, e data l’evidente l’importanza di queste tematiche, nell’Ottobre del 2014 il Comune di Milano ha varato un nuovo Regolamento Edilizio che introduce proprio nuovi temi e contenuti riguardo la conoscenza e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, ponendosi responsabilmente il problema del controllo e della sicurezza di edifici al termine della loro vita nominale. Dall’uscita del regolamento si applicano le nuove norme edilizie su tutti i diversi titoli, Permessi di Costruire (PdC), Dichiarazione di inizio attività (DIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Comunicazione di Inizio lavori (CIA), ecc., fanno però eccezione alcuni tipi di intervento che rimangono ancora sotto la disciplina del RE 1999, tra cui:

le varianti, anche essenziali, apportate ai titoli già validi ed efficaci alla data di entrata in vigore del nuovo RE;

49  i titoli edilizi presentati e/o richiesti per il completamento degli interventi

assentiti con titoli già validi ed efficaci;

 i titoli edilizi relativi a istanze di PdC e/o di convenzionamento già protocollate;  tutti gli interventi ricadenti all’interno degli ambiti interessati da piani attuativi

prima del 22 Maggio 2012 (data di approvazione del PGT);

tutti gli interventi presentati entro il 21 Novembre 2014 ricadenti all’interno delle Zone A e B di recupero individuate dal PGT.

Questo nuovo regolamento si è reso necessario in aggiornamento a quello previgente che risaliva al 1999 per poter allineare la normativa edilizia comunale a quella di settore a livello territoriale. Questo al fine di consentire una piena operatività del vecchio Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato in data 22 Maggio 2012 ed entrato in vigore il 21 Novembre 2012, che proprio al RE demandava nuove norme applicative.

Il nuovo Regolamento Edilizio introduce tutta un serie di nuovi contenuti tra cui i quelli di maggior rilievo sono sicuramente: l’introduzione per gli edifici di nuova costruzione oppure oggetto di sostituzione/ristrutturazione edilizia del “Fascicolo del fabbricato” con l’art. 47; Il rispetto dei limiti per il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e i limiti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, all’efficienza degli impianti di illuminazione e alla riduzione dei consumi di acqua potabile, e altri punti ancora.

La novità principale introdotta sul quale si sviluppa il seguente elaborato riguarda l’introduzione dell’art. 11, paragrafo 6, con obbligo entro determinate scadenze, per tutti gli edifici che hanno compiuto 50 anni di vita di effettuare controlli sia sull’idoneità statica delle parti strutturali dell’edificio, sia sulle parti secondarie e accessorie che posso rappresentare una fonte di rischio per l’incolumità delle persone. In particolare, le scadenze introdotte all’uscita del RE sono due: entro 5 anni, Novembre 2019, per gli edifici senza collaudo statico, entro 10 anni, Novembre 2024, per gli edifici già in possesso di documento di collaudo; questa distinzione è stata attuata in quanto fino al 1971 per gli edifici di nuova costruzione non era obbligatorio alcun collaudo statico.

Questa novità può essere considerata come un chiaro esempio della volontà da parte del comune di operare all’insegna della sicurezza, sia per quanto riguarda la salute dei fabbricati sia per quella dei cittadini. Un obbligo che rappresenta un notevole vincolo

50 all’agibilità la quale infatti potrebbe non essere più rilasciata e alla redazione degli atti di compravendita, i quali devono riportare nei diversi allegati anche il CIS. L’obbiettivo generale che si vuol raggiungere è duplice: il monitoraggio efficace dello stato di salute dell’edilizia milanese da un lato, e la sensibilizzazione delle figure coinvolte con questi atti, proprietari e amministratori, facendo in modo che questi si possano rendere conto di come sia sconveniente rimandare o non considerare lo di salute del proprio immobile, stimolando dunque uno spirito che si diffonda come una nuova “cultura” intelligente e critica. Perché come per le malattie, aspettare il verificarsi dei primi sintomi o delle prime sofferenze prima di intervenire, potrebbe risultare molto più costoso che rispetto a delle “semplici” azioni costanti di controllo e prevenzione.

1.1 Lo schema di Regolamento Edilizio Tipo

Definiti gli aspetti positivi che vengono introdotti con questi nuovi elementi, bisogna però constatare come dalla loro entrata in vigore nel 2014 l’ambiente Edilizio Milanese si sia mostrato molto statico e lento nell’assimilare l’uso di questo nuovo strumento. In questi primi anni si è creato un clima ricco di dubbi, in parte dovuto alle difficoltà riscontrate dai tecnici nell’interpretazione normativa, ed in parte a causa della comunicazione di inizio 2019 con la quale il comune ha reso nota la volontà di voler redigere un nuovo RE. Questa scelta non ha fatto altro che rallentare ancor di più tutto il processo di divulgazione, adozione e assimilazione del CIS.

La necessità di un nuovo R.E. deriva dall’introduzione nel 2014, dell’accordo tra Governo, Regione e autonomie locali, mediante l’inserimento del comma 1sexies “Regolamenti edilizi comunali” all’art. 4 del D.p.r. 380/2001, il quale sancisce la volontà di adottare uno “schema tipo” per i Regolamenti Edilizi e delle “definizioni tecniche uniformi” al fine di semplificare e uniformare le norme esistenti. Tale introduzione deriva dall’articolo 17 bis della Legge 11/11/14 n. 164 di conversione al decreto Legge 133/2014 cd. “Sblocca Cantieri”.

Solo quattro anni dopo con il D.g.r 24 Ottobre 2018 – n. XI/695, la Regione Lombardia recepisce questo accordo, obbligando i comuni entro un termine ultimo di 180 giorni a standardizzare il loro Regolamento Edilizio. Preso atto di questo cambiamento normativo, il 12 Dicembre 2018 il Comune di Milano ha reso noto l’avvio del procedimento per la redazione del nuovo R.E., il quale è tutt’ora in corso.

51 Con questa decisione il nuovo provvedimento si è affacciato ad un periodo di forte cambiamento senza aver ancora consolidato il suo utilizzo all’interno della comunità tecnica meneghina, e oltretutto purtroppo, senza che ne sia stato appreso a pieno il suo reale significato. Questo passaggio non ha fatto altro che rallentare ulteriormente il suo utilizzo all’interno della comunità e alimentarne un’opinione pubblica negativa.

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