• Non ci sono risultati.

CAPITOLO II Un nuovo provvedimento, il Certificato di Idoneità Statica

3. Uno strumento per ogni scenario

Fin dai primi momenti in cui si concretizzò l’idea di introdurre uno strumento che fosse in grado (in modo più semplice) di ottemperare agli obblighi dell’11.6, era già evidente come questo strumento sarebbe dovuto riuscire ad abbracciare quanti più scenari possibili all’interno della realtà Comunale; numeri alla mano, all’uscita del RE gli edifici interessati dal provvedimento erano circa 26000.

Alla Commissione strutture dell’Ordine, l’organo principale che si è interessato al provvedimento è sembrato inderogabile considerando l’enormità di scenari diversi riscontrabili in una realtà come Milano, di dover considerare ed integrare un tema molto

54 forte come lo è la vulnerabilità sismica, tenendo conto evidentemente del basso livello di sicurezza presente sul territorio. Nell’ottica di formulare principi e criteri alla base di uno strumento del genere, di cui uno degli elementi chiave è l’osservazione del costruito esistente, con il rilevamento dei suoi punti critici e delle sofferenze generali, il problema sismico non può essere ignorato.

3.1 Il legame con la vulnerabilità sismica

Nella volontà giustificata di voler considerare il problema della vulnerabilità sismica, torna particolarmente utile l’esperienza consolidata (purtroppo o per fortuna) a seguito dei terremoti che si sono susseguiti sul nostro territorio. Oltretutto tenendo in considerazione come gli edifici verso i quali si rivolge il provvedimento siano spesso antecedenti all’introduzione delle prime normative sismiche.

In seguito al terremoto del 1976 in Friuli l’introduzione della Legge n. 176 del 22 aprile 1976 rese molto più sensibile l’atteggiamento nei confronti del problema sismico il quale iniziò ad essere seguito con maggior interesse, infatti, da questo momento in poi, iniziò un vero percorso di continuo “aggiornamento” sia nell’ambito normativo che a livello individuale dei tecnici; in virtù chiaramente dei diversi avvicendamenti che si sono susseguiti nel XX secolo.

Tra le più forti introduzioni normative su questo aspetto si trova sicuramente il D.M. 9 Gennaio 1996 con il quale sono state introdotte alcune modifiche importanti, tra cui: l’introduzione delle verifiche agli stati limite anche nelle zone sismiche (in aggiunta al metodo delle tensioni ammissibili), limitazioni ai danni subiti di strutture e impianti grazie al controllo degli spostamenti, introduzione del coeff. “R” di risposta per determinare le forze sismiche. L’anno seguente venne poi introdotta la complementare Circolare Ministeriale n. 65 del 10 Aprile 1997 la quale specificava le istruzioni per l’applicazione del precedente D.M. In particolare, tale legge introduce un nuovo metodo per la suddivisione in termini di competenza in materia tra Stato, Regioni ed Enti locali; infatti così, dal 1998 la competenza per l’individuazione delle zone sismiche venne trasferita dal Ministero dei Lavori Pubblici alle Regioni.

Da questo momento fino al 2003, anno di forte cambiamento in materia, si sono susseguite modifiche, integrazioni e disposizioni in riferimento al tema sismico: nel 1998 con la Legge n. 61 30/03/98 per interventi urgenti in Marche e Umbria e nel 1999 con

55 l’Ordinanza del Ministro dell’Interno per ulteriori disposizioni sempre a riguardo delle due regioni. Nel 2001 con l’introduzione del noto D.P.R. n. 380 del 6 Giugno, il Testo unico dell’edilizia, il quale integrava particolari prescrizioni proprio per le zone sismiche e non solo; lo stesso poi l’anno seguente fu subito soggetto a modifiche ed integrazioni. Il più grande cambiamento in termini normativi sul tema sismico è stato introdotto nel 2003, dopo il terremoto del Molise nel 2002 e il crollo della scuola di San Giuliano, con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 3274/2003, la quale introdusse l’obbligo di eseguire una valutazione dello stato di sicurezza sismica della gran parte delle opere esistenti. L’art. 2 della stessa indicava:

- Al comma 3: “…è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, pubblici e privati… sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.”15 ;

- Il comma 4 prescrive l’obbligo per lo Stato e le Regioni di procedere alla redazione dei piani temporali delle verifiche, degli elenchi di edifici e delle opere da verificare, delle indicazioni tecniche da fornire ai proprietari e delle opere per uniformare lo svolgimento delle verifiche;

- Una modifica sostanziale introdotta consiste nel non avere più il territorio suddiviso in 4 categorie di pericolosità (inclusa la cat. NC non a rischio), passando ad una classificazione a 4 zone tutte a rischio sismico.

Di conseguenza a questa ordinanza con il d.lgs 3685 del 21 Ottobre 2003 della Protezione Civile, lo Stato, per quanto di sua competenza ha emanato le disposizioni attuative relative al comma 4 sopra citato, e le Regioni a questo punto, ciascuna con proprie delibere, hanno introdotto le prescrizioni per edifici e opere di loro competenza16.

15 Sono escluse da tale obbligo soltanto le opere costruite o adeguate ai sensi delle norme sismiche

emanate successivamente al 1984 e a condizione che siano situate in zone per cui la classificazione sismica non risulti più severa rispetto a quando sono state progettate;

16In questo modo ogni proprietario era stato messo nelle condizioni di poter procedere con l’esecuzione

56 La legge prescrive oggi che la verifica sismica debba accertare il livello di sicurezza rispetto agli standard definiti dalle norme tecniche vigenti, fino a poco tempo fa le NTC08, oggi le NTC18 (cap. 8.3). L’insieme degli obblighi da ottemperare secondo l’OPCM 3274 e alle NTC18 si può così riassumere:

- nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia relativamente ai carichi permanenti e delle altre azioni di servizio, si ha l’obbligo di procedere ad un intervento o ad un declassamento con eventuale inibizione parziale delle costruzioni;

- nel caso in cui si manifesti l’inadeguatezza dell’opera rispetto alle azioni non controllabili dall’uomo soggette a grande aleatorietà, si ha l’obbligo di prevedere dei piani temporali entro i quali svolgere le verifiche.

A sancire questi punti il D.P.C. 83283/2010 indicava i dettami per la valutazione e la gestione degli esiti in merito alle verifiche sismiche, descrivendo nel dettaglio i punti precedenti, in più, definiva come gli accordi e la pianificazione degli interventi di adeguamento rimanessero in capo ai proprietari degli immobili in relazione al livello di sicurezza valutato per la costruzione in oggetto.

L’esperienza accumulata negli anni in merito agli eventi sismici ha educato i tecnici nell’osservazione e nel rilevamento delle sofferenze sugli edifici, e contestualmente a darne una valutazione complessiva [16]. In particolare, ci sono degli aspetti più significativi che costituiscono un’ottima base di riferimento per la valutazione di ogni edificio, che nel particolare valutano il comportamento globale dell’edificio anche nei confronti delle azioni orizzontali: la resistenza e rigidezza bi-direzionale, il sistema di controventamento, il concetto di struttura dinamicamente indipendente, la regolarità in elevazione e in pianta, il ruolo degli elementi non strutturali (di cui spesso non se ne considerano gli effetti nel caso di azioni orizzontali17), l’effetto spingente della copertura,

il pericolo derivante da cause esterne, e l’ordine cronologico degli interventi compiuti sull’edificio.

17 Nel caso di eventi sismici, il caso più ricorrente è quello dei pannelli di tamponamento in muratura,

questi possono assumere un ruolo importante sia nella risposta strutturale, sia nella valutazione del collasso globale della struttura.

57 Sembra abbastanza evidente dunque come problema sismico non possa essere escluso da un provvedimento che vede il suo compimento in una sorta di Check-up o tagliando della struttura, che ne vada ad indicare il suo stato di conservazione e il suo livello di sicurezza nei confronti delle azioni verticali e orizzontali.

Documenti correlati