• Non ci sono risultati.

NUOVO SITO INTERNET DEL COMITATO REGIONALE MOLISE

Del 10 Settembre 2020

A. NUOVO SITO INTERNET DEL COMITATO REGIONALE MOLISE

Si comunica che da alcuni giorni è in funzione il nuovo sito inter del C.R. Molise, che sostituisce il precedente ed è raggiungibile al seguente indirizzo: molise.lnd.it.

Ovviamente su di esso, nel link “area società” sarà possibile effettuare tutte le operazioni connesse alla conduzione societaria, ivi compresa la necessaria iscrizione al Registro Coni, così come spiegato di seguito nel presente Comunicato Ufficiale.

Pertanto si invitano le società, che effettueranno l’iscrizione al Campionato di Competenza, a provvedere, contestualmente, anche alla iscrizione e/o conferma al REGISTRO CONI.

B. RIATTIVAZIONE SOCIETÀ: A.S.D. MAFALDA CALCIO – matr. 943.786

Il Consiglio di Presidenza del C.R. Molise riunitosi in data 9 settembre 2020;

- preso atto della comunicazione trasmessa dalla società A.S.D. MAFALDA CALCIO, già affiliata alla FIGC con numero di matricola 943.786 e dichiarata inattiva in data 12.10.2018 attraverso la pubblicazione Comunicato Ufficiale n. 30 dello scrivente Comitato;

- constatato che la società istante richiede di poter essere riattivata rinnovandone l’affiliazione alla F.I.G.C. e di poter conservare sia la matricola sia la anzianità societaria maturata;

per quanto di propria competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

La richiesta viene trasmessa alla Segreteria Federale per i provvedimenti di competenza.

C. AUTORIZZAZIONI EX ART. 34, COMMA 3 NOIF – MATURITÀ AGONISTICA

Il Presidente del Comitato Regionale Molise della F.I.G.C. – L.N.D., viste le istanze e valutata la documentazione prevista, ha espresso parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ai sensi dell’art. 34, comma 3, delle NOIF, con decorrenza dalla data del presente Comunicato Ufficiale, al seguente calciatore:

COGNOME E NOME DATA DI

NASCITA SOCIETÀ DATA DI

SCADENZA GAZERROANTONIO 06.08.2005 A.S.D.SESTOCAMPAMOCALCIO 07.09.2021 N.B. Si precisa che la data di scadenza è riferita ESCLUSIVAMENTE alla validità del certificato

di idoneità sanitaria.

D. TUTELA MEDICO SPORTIVA – ART. 43 NOIF

Appare utile riportare di seguito il contenuto dell’art. 43 delle norme NOIF relativo alla tutela sanitaria dei tesserati.

Art. 43 NOIF

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.

2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell’art.

3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.

3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.

4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.

5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.

8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport.

La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

E. AMMENDE PER RINUNCIA ED ESCLUSIONE

Per la stagione sportiva 2020/2021, la rinuncia alla disputa, o al proseguimento di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle NOIF e dal CGS, anche la comminazione di ammende economiche come di seguito specificato.

Campionati Regionali: ECCELLENZA–PROMOZIONE

1^ rinuncia € 600,00

2^ rinuncia – esclusione dal campionato ed ammenda fino a 10 volte importo 1^ rinuncia.

Campionati Regionali: ECCELLENZA–PROMOZIONE (PLAYOFF E PLAYOUT)

1^ rinuncia: esclusione dalla competizione € 2.400,00

Campionato Regionale: PRIMACATEGORIA.

1^ rinuncia € 300,00

2^ rinuncia – esclusione dal campionato ed ammenda fino a 10 volte importo 1^ rinuncia.

Campionato Regionale: PRIMACATEGORIA (PLAYOFF E PLAYOUT)

1^ rinuncia: esclusione dalla competizione € 1.200,00

Campionato Regionale: PRIMACATEGORIA –TITOLOREGIONALE

1^ rinuncia: esclusione dalla competizione € 300,00

Campionati Regionali: SECONDA CATEGORIA –JUNIORESPROVINCIALE (1^FASE)– CALCIO FEMMINILE(SERIE “C”)

1^ rinuncia € 200,00

2^ rinuncia – esclusione dal campionato ed ammenda fino a 10 volte importo 1^ rinuncia.

Campionato Regionale: SECONDACATEGORIA (PLAYOFF)

1^ rinuncia: esclusione dalla competizione € 800,00

Campionato Regionale: SECONDACATEGORIA –TITOLOREGIONALE

1^ rinuncia: esclusione dalla competizione € 200,00

Campionati Regionali: JUNIORESREGIONALE (2FASE)

1^ rinuncia: esclusione dalla competizione € 400,00

Campionati Regionali: CALCIO A 5(SERIE “C”MASCHILE FEMMINILE E JUNIORES).

1^ rinuncia € 200,00

2^ rinuncia – esclusione dal campionato ed ammenda fino a 10 volte importo 1^ rinuncia.

Campionato Regionale: SERIE “C”MASCHILE DI CALCIO A 5 (PLAYOFF)

1^ rinuncia: esclusione dalla competizione € 800,00

Attività AMATORI:

1^ rinuncia € 100,00

2^ rinuncia – esclusione dal campionato ed ammenda fino a 10 volte importo 1^ rinuncia.

Campionati Giovanili

Regionali: UNDER17 E UNDER15 SIA CALCIO A 11 SIA CALCIO A 5

1^ rinuncia € 103,00

2^ rinuncia € 180,00

Campionati Giovanili

Regionali: UNDER17 E UNDER15 (PLAYOFF E PLAYOUT)

1^ rinuncia: esclusione dalla competizione € 412,00

Campionati Giovanili

Provinciali: UNDER17 E UNDER15 SIA CALCIO A 11 SIA CALCIO A 5

1^ rinuncia € 25,00

2^ rinuncia € 51,00

Tornei Federali: ESORDIENTI e PULCINI

1^ rinuncia € 10,00

2^ rinuncia € 25,00

Tornei Federali: ESORDIENTI e PULCINI

(FASI SUCCESSIVE ALLA PRIMA )

1^ rinuncia: esclusione dalla competizione € 40,00

Competizioni Regionali

e Provinciali: COPPEITALIA E COPPEREGIONI

La rinuncia a gare comporta la conseguente esclusione dalla

competizione.

Coppa Italia Dilettanti – Fase Regionale € 600,00 Coppa Italia Calcio a 5 – Fase Regionale € 200,00

Coppa Italia di Calcio Femminile € 200,00

Molise Cup a 11 (1° e 2° Categoria) € 200,00

Molise Cup Under 17 € 200,00

Molise Cup Under 15 € 200,00

Molise Cup a 5 € 200,00

Gare di Spareggio: GARE ATTE A DESIGNARE LA VITTORIA, LA PROMOZIONE O LA

RETROCESSIONEIN TUTTIICAMPIONATI

Ammenda pari all’importo previsto per la prima rinuncia del Campionato di competenza quadruplicato.

Dette sanzioni pecuniarie saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa delle gare si verificheranno quando manchino tre giornate di gara o meno alla conclusione dei Campionati.

Saranno altresì applicate in misura quadrupla qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

A norma dell’art. 53, comma 5, delle NOIF le società che rinunciano per la SECONDA volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato, nei casi di cui all’art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., saranno irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia. Le stesse società saranno, altresì, tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non potranno essere a loro volta ospitate.

Qualora una Società rinunci a disputare una gara dei Campionati di Settore Giovanile e Scolastico, può essere addebitato alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l’indennizzo per spese di organizzazione.

Nel caso in cui le società presentino all’arbitro una lista di gara contenente un numero di calciatori inferiore a quello previsto per il campionato di competenza (undici per i campionati di Calcio ad 11 e cinque per i campionati di Calcio a 5), e la relativa gara, non portata regolarmente a termine, venga decisa dal Giudice Sportivo Territoriale ai sensi dell’art. 10 C.G.S., le stesse società saranno sanzionate con ammende il cui importo sarà commisurato alla metà della somma della prima ammenda prevista per il campionato di competenza.

F. INDENNIZZIDIMANCATOINCASSOASEGUITODIRINUNCIAAGARA

Il Consiglio Direttivo del CR Molise ha stabilito, come di seguito riportato, gli importi degli indennizzi per mancato incasso, dovuti alle Società ospitanti da parte delle Società rinunciatarie a gare, per la stagione sportiva 2020/2021:

Campionato Regionale di ECCELLENZA € 300,00

Campionato Regionale di PROMOZIONE € 200,00

Campionato Regionale di 1^ CATEGORIA € 100,00

Campionato Regionale di 2^ CATEGORIA 50,00

Campionato (Reg. e Prov.) JUNIORES 50,00

Campionati di Calcio a 5 serie C 50,00

Coppa Italia – Fase Regionale € 200,00

Coppa Italia di Calcio a Cinque (maschile e femminile) 50,00

Molise Cup a 11 (1° e 2° Categoria) 50,00

Qualora una Società partecipante ai Campionati e ai Tornei di Settore Giovanile e Scolastico (Regionali e Provinciali) rinunci a disputare una gara, può essere addebitato alla stessa, oltre alle ammende previste (cfr. precedente paragrafo), anche l’indennizzo per spese di organizzazione.

G. IMPIEGO CALCIATORI CAMPIONATO UNDER 17 (deroga art. 34 comma 1 NOIF)

Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC su istanza della LND in deroga a quanto stabilito dall’art. 34 comma 1delle N.O.I.F. ha consentito ai calciatori della categoria under 17 la partecipazione a gare del campionato di competenza indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel campionato di categoria superiore.

H. EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI (numerazione maglie di giuoco)

Si comunica che il Consiglio Federale della FIGC su istanza della LND in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F. ha concesso ai calciatori partecipanti ai campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché ai campionati giovanili juniores di indossare per tutta la durata della stagione sportiva 2019/2020 una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), ma senza la personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.

Rimangono ovviamente in vigore tutte le altre indicazioni riportate nell’art. 72 delle N.O.I.F..

I. ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A TORNEI GIOVANILI

Si invitano le società dipendenti, per l’organizzazione di Tornei giovanili, a volersi attenere correttamente alle disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico con il Comunicato Ufficiale n. 22 con la specifica “Guida ai Tornei” che sarà a breve pubblicata.

L. CALENDARI DEI CAMPIONATI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021:

DESIDERATA DELLE SOCIETA’ RELATIVE ALLA REDAZIONE DEGLI STESSI

Si ritiene opportuno comunicare che qualsiasi richiesta che possa concernere la redazione dei calendari dei Campionati della Stagione Sportiva 2020/2021 (concomitanze, alternanze e/o abbinamenti con altre società, esigenze per singole date, ecc.) dovranno pervenire allo scrivente Comitato improrogabilmente almeno QUATTRO GIORNI PRIMA della data fissata per la presentazione dei Calendari dei Campionati di competenza per iscritto, su carta intestata, debitamente timbrata e firmata dal presidente della società.

Si invitano le società dipendenti ad attenersi a quanto sopra descritto e per una migliore collaborazione per eventuali richieste, variazioni e/o precisazioni a trasmetterne le comunicazioni tramite posta elettronica al seguente indirizzo: crlnd.molise01@figc.it

Qualsiasi richiesta intempestiva che non perverrà nel termine e nei modi sopra indicati, non potrà essere presa in considerazione. Tutte le richieste che perverranno entro i termini stabiliti saranno debitamente vagliate dalla Segreteria dello scrivente Comitato e saranno, eventualmente, accolte nel rispetto e nei limiti imposti dai vigenti Regolamenti in materia.

M. VARIAZIONI DEFINITIVE INTERESSANTI I CAMPI, GLI ORARI ED I GIORNI DI GIUOCO DELLE GARE INTERNE

Si comunica che, per motivi organizzativi, ed anche per il rispetto di tutte le società, eventuali richieste di variazioni DEFINITIVE di campo dovranno pervenire a questo Comitato ALMENO CINQUE GIORNI prima della gara stabilita, e comunque non oltre le ore 12.00 del mercoledì antecedente la gara.

Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della Società, timbrate e firmate dal Presidente e dovranno pervenire allo scrivente Comitato per iscritto, su carta intestata, e nei termini sopra indicati.

Si invitano le società dipendenti ad attenersi a quanto sopra descritto e per una migliore collaborazione per eventuali richieste, variazioni e/o precisazioni a trasmetterne le comunicazioni tramite posta elettronica al seguente indirizzo: crlnd.molise01@figc.it .

Si comunica, inoltre, che eventuali richieste di variazioni DEFINITIVE del giorno e/o dell’orario di giuoco, rispetto al normale orario di giuoco delle gare interne comunicato all’atto della presentazione dei calendari, potranno essere accettate dal C.R. Molise solo se comunicate con ampio anticipo rispetto alla prossima gara interna, e nello specifico, ALMENO QUINDICI GIORNI ANTECEDENTI.

Si comunica infine che eventuali richieste di variazioni del giorno di giuoco non saranno prese in considerazione qualora la società già ne abbia usufruito nel corso della medesima parte di campionato (girone di Andata e/o girone di Ritorno).

Le richieste non documentate e le richieste inoltrate oltre i termini sopra indicati non saranno prese in considerazione. Si ricorda che l’art. 26 del Regolamento della L.N.D. dà la facoltà ai singoli Comitati di accogliere o meno le richieste medesime.

N. VARIAZIONI PROVVISORIE INTERESSANTI I CAMPI, GLI ORARI ED I GIORNI DI GIUOCO DELLE GARE INTERNE

si comunica che, per motivi organizzativi, ed anche per il rispetto di tutte le società, even tuali richieste di variazioni provvisorie di campo dovranno pervenire a questo comitato almeno cinque giorni prima della gara stabilita, e comunque non oltre le ore 12.00 del mercoledì antecedente la gara. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal presidente.

Si comunica, inoltre, che eventuali richieste di variazioni provvisorie del giorno e/o dell’orario di giuoco, rispetto al normale orario di giuoco delle gare interne comunicato all’atto della presentazione dei calendari, potranno essere accettate dal C.R. Molise solo in caso di presenza dell’ indispensabile nulla osta della società cointeressata all’incontro.

Le richieste non documentate e le richieste inoltrate oltre i termini sopra indicati non saranno prese in considerazione. si ricorda che l’art. 26 del regolamento della L.N.D. dà la facoltà ai singoli comitati di accogliere o meno le richieste medesime.

O. SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI – ERRATA CORRIGE

Appare utile ricordare a tutte le società dipendenti, che relativamente alle sostituzioni dei calciatori in tutte le gare dei Campionati Ufficiali e di tutte le Manifestazioni Ufficiali di Calcio a 11 organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, è stato confermato a cinque per ciascuna squadra e le stesse potranno essere effettuate, a differenza di quanto erroneamente riportato nel Comunicato Ufficiale n. 10, ANCHE SINGOLARMENTE IN CINQUE MOMENTI DIFFERENTI.

Rimane invariato (sette) il numero delle sostituzioni possibile in ciascuna squadra nell’ambito delle gare dei Campionati delle categorie Allievi e Giovanissimi, sia in ambito nazionale sia in ambito periferico.

Rimane invariato anche il numero massimo (sette) dei calciatori di riserva che potranno essere inseriti nella distinta di gara.

P. OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI – AVVISO IMPORTANTE

Si ricorda a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, per esercitare il diritto di voto, oltre alla previsione dell’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione della relativa Assemblea elettiva ed alla condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nell’indicato periodo di anzianità di affiliazione, le stesse Società abbiano, con carattere continuativo, svolto attività sportiva partecipando negli stessi 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea all’attività sportiva ufficiale della FIGC, ha introdotto la obbligatoria iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.

Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a verificare con attenzione se l’iscrizione al suindicato Registro è già stata perfezionata ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria dello scrivente Comitato.

A tale scopo, inoltre, si comunica che il CED della Lega Nazionale Dilettanti ha predisposto un apposito programma che prevede l’individuazione e la presenza di eventuali errori nella documentazione inoltrata o ancora da inoltrare per la regolarizzazione della iscrizione al Registro delle Società presso il CONI.

Laddove necessario, la Segreteria è altresì disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l’eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l’indicata iscrizione della Società nel Registro del C.O.N.I.

Per eventuali chiarimenti, può essere contattato direttamente il sig. Guerrino Giordano all’utenza telefonica 3388350875

Q. CORSO ALLENATORE CALCIO A 5 - PREISCRIZIONE

Si porta a conoscenza delle Società che il C.R.M. ha intenzione di richiedere al Settore Tecnico della FIGC l’assegnazione di un corso per l’abilitazione ad ALLENATORE DI CALCIO A 5 che abilita ad allenare le squadre, oltre che regionali, anche fino alla Serie B.

Sarà strutturato in forma modulare, con un modulo di una settimana di lezione, intervallata da una settimana di sosta.

Per eventuali delucidazioni sullo svolgimento del corso possono contattare Il Consigliere FIGC, delegato ai corsi allenatori, Ugo D’Alessandro al seguente numero telefonico 3289587828 e/o il Responsabile Regionale del Calcio A 5, Fabio Petta al numero 3383747264

Tutti gli interessati possono presentare una preiscrizione al CRM tramite fax o e-mail con tutti i dati anagrafici, contatti e-mail e numero di cellulare.

Fax simile della domanda di preiscrizione al corso che può essere inviata sia tramite fax al numero 0874.390319 oppure tramite mail al consueto indirizzo crlnd.molise01@figc.it

“Il sottoscritto……….………..nato a………..…………il………

n. di telefono cell……….….. e-mail……….

Fa domanda di preiscrizione al Corso Allenatori Calcio a 5 Regionale per la stagione sportiva 2020-2021”

R. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. – Stagione Sportiva 2020/2021

Vedi precedenti Comunicati Ufficiali n.ri 1. 2, 3, 4 , 5, 7

S. SOCIETA’ DI ECCELLENZA E PROMOZIONE – OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES

Si ritiene necessario rammentare alle società dipendenti che la partecipazione al Campionato JUNIORES 2020/2021 è obbligatoria per tutte le società partecipanti al CAMPIONATO REGIONALE di ECCELLENZA e di PROMOZIONE.

Alle società che dovessero rendersi responsabili della violazione della norma predetta non partecipando al Campionato Juniores, o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 5.000 (ECCELENZA) e di € 4.000 (PROMOZIONE), quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato, così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti pubblicato in data 1° luglio 2020. Le società che rinunciano alla partecipazione al Campionato Juniores non sono tenute al pagamento della relativa tassa di iscrizione, per tale motivo, le stesse dovranno avere cura di non selezionare in alcun modo le opzioni relative al campionato juniores.

Pur tuttavia il Consiglio Direttivo del C.R. Molise ha richiesto ed ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti la deroga nella stagione sportiva 2019/2020, per poter concedere alle società, partecipanti ai Campionati Regionali di ECCELLENZA e PROMOZIONE la possibilità di optare per la partecipazione al Campionato Regionale Allievi in sostituzione della partecipazione al Campionato Juniores.

Il C.R. Molise ha inoltre ottenuto che le società che saranno impossibilitate ad allestire una qualsiasi squadra (Juniores o Allievi Regionali) potranno richiedere una riduzione della sanzione prevista (Euro 5000,00 società di Eccellenza ed Euro 4000,00 società di Promozio ne) presentando una valida istruttoria a sostegno di tale richiesta al Consiglio di Presidenza della LND che valuterà ogni singola richiesta determinando l’entità della riduzione della sanzione fino ad un massimo del 50%.

Si comunica inoltre che le società di ECCELLENZA e PROMOZIONE inadempienti all’obbligo della partecipazione al campionato Juniores potranno usufruire delle agevolazioni specificate nel comunicato ufficiale n.1 della LND (rispettivamente alle pagine 6 e 8) che prevedono la riduzione dell’ammenda di Euro 1000,00 per ciascuna attività di settore giovanile e calcio femminile.

I campionati per i quali è prevista la riduzione sono i seguenti:

• Allievi Provinciali

• Giovanissimi (Regionale e Provinciale)

• Calcio a 11 Femminile

• Allievi Calcio a 5

• Giovanissimi Calcio a 5

• Calcio a 5 Femminile

Fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi e Giovanissimi.

T. CAMPIONATO JUNIORES – (Organizzazione e Svolgimento)

Si Comunica che il C.R. Molise, preso atto delle recenti disposizioni in materia della Lega Nazionale Dilettanti, ha deciso che per la stagione sportiva 2020/2021 il Campionato Juniores di riferimento sarà organizzato a livello Provinciale, e il costo della relativa tassa di iscrizione è stato fissato ad euro 700,00 ; pertanto tutte le società iscritte al Campionato Juniores, sia quelle obbligate, in quanto partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione, sia quelle non obbligate, nella prima fase saranno iscritte al Campionato Juniores. Solo alle società che poi accederanno alla fase regionale, sarà automaticamente conteggiato l’importo di euro 200,00 quale differenza della tassa di iscrizione.

Tutto il Regolamento e le modalità di svolgimento del Campionato Juniores saranno riportate su uno specifico Comunicato Ufficiale che sarà a breve pubblicato.

U. LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’

NELLE VARIE COMPETIZIONI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, in ottemperanza alla delibera emanata nelle precedenti stagioni sportive, e nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito che alle gare dei Campionati Regionali della stagione sportiva 2020/2021 organizzati dal C.R. Molise, possono partecipare, nella squadra di appartenenza, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 - comma 3 - delle N.O.I.F.

Tuttavia il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, avvalendosi delle facoltà concesse dalla Lega Nazionale Dilettanti, ha stabilito che le società partecipanti ai Campionati Regionali hanno l’obbligo di impiegare, nel corso di tutte le gare delle competizioni ufficiali di seguito indicate, sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, anche dei calciatori “giovani” così come di seguito riportato nello

Tuttavia il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, avvalendosi delle facoltà concesse dalla Lega Nazionale Dilettanti, ha stabilito che le società partecipanti ai Campionati Regionali hanno l’obbligo di impiegare, nel corso di tutte le gare delle competizioni ufficiali di seguito indicate, sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, anche dei calciatori “giovani” così come di seguito riportato nello

Documenti correlati