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OBBLIGATORIETÀ DELLA SEGNALAZIONE NELLE SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO A CARICO DEI MINOR

ASPETTI GIURIDICI E INTERVENTI A PROTEZIONE DEL MINORE VITTIMA DI REATO

2.2 LEGISLAZIONE ITALIANA

2.2.6 OBBLIGATORIETÀ DELLA SEGNALAZIONE NELLE SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO A CARICO DEI MINOR

La segnalazione all’Autorità Giudiziaria può essere effettuata da qualsiasi persona o Istituzione che sia pervenuta a conoscenza di una situazione lesiva o pericolosa per la salute fisica o psichica di un minore.

Si distinguono:

- segnalazioni in ambito civile (situazioni di pregiudizio della salute psicofisica di un minore)

- segnalazioni in ambito penale (notizie di reato)

La segnalazione assume un carattere di obbligatorietà in caso di notizia di reato qualora tale persona si trovi ad esercitare una finzione di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, così come avviene per insegnanti ed operatori socio-sanitari del Servizio pubblico (medici, psicologi, assistenti sociali).

Ciò comporta che in tali casi la notizia di reato deve essere da loro trasmessa per iscritto e senza ritardo all’Autorità competente, anche quando non sia individuata la persona cui il reato è attribuito.

La segnalazione del sospetto abuso rappresenta un atto obbligatorio e la mancata segnalazione costituisce infatti omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.)

Le normative che guidano tale obbligo sono:

- L.698/1975, L.616/l977, L.833/l978: tutti gli operatori socio- sanitari nell’esercizio delle loro finzioni devono vigilare ed assumere iniziative a tutela del minore attivando all’occorrenza I ‘Autorità Giudiziaria;

- L.184/1983, L.149/2001: tutti i pubblici ufficiali e gli operatori incaricati di pubblico servizio sono tenuti a segnalare all’Autorità Giudiziaria le situazioni di abbandono morale o materiale a carico di minori;

- L. 216/1991 per le situazioni di grave rischio l’istituzione scolastica è tenuta alla segnalazione delle medesime.

L’operatore sociale e sanitario segnala il minore che a suo parere e in base alle informazioni che sono in suo possesso si trova in una situazione di “pregiudizio” ovvero in una situazione, derivante dal contesto familiare o extrafamiliare, che lo ponga in uno stato di sofferenza, disagio o carenza che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo.

Nella segnalazione occorre esporre in forma chiara e sintetica gli elementi osservativi che hanno condotto al sospetto; non dovrebbero essere contenuti approfondimenti o giudizi circa la presunta veridicità delle eventuali affermazioni rese dal bambino, o circa la colpevolezza dell’adulto o degli adulti in gioco; tali valutazioni vanno lasciate alla competenza dell’Autorità Giudiziaria.

2.2.6.1 GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA DA PARTE DEI SOGGETTI CHE RIVESTONO FUNZIONI O INCARICHI DI NATURA PUBBLICA

Il rapporto (art .361 e 362 c.p.) è l’atto con il quale il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio denuncia all’autorità giudiziaria un reato (delitto o contravvenzione) perseguibile d’ufficio di cui abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue finzioni o del servizio.

L’obbligo di denuncia riguarda coloro che rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, sono venuti a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio: ciò comporta che in tali casi la notizia di reato deve essere da loro trasmessa per iscritto e senza ritardo all’Autorità competente, anche quando non sia individuata la persona cui il reato è attribuito. La violazione dell’obbligo di denuncia è penalmente sanzionata.

Si definisce pubblico ufficiale colui che esercita una funzione pubblica in ambito legislativo, giurisdizionale o amministrativo che sia disciplinato da norme di diritto pubblico. In pratica chiunque svolga un pubblico servizio come dipendente di una Pubblica Amministrazione.

Nell’ambito scolastico sono Pubblici Ufficiali i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, gli Insegnanti, gli Psicopedagogisti.

Nell’ambito sanitario sono Pubblici Ufficiali tutti gli operatori del settore pediatrico che siano dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Si definisce Operatore Incaricato di Pubblico Servizio colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio fatta esclusione per le prestazioni d’opera meramente materiali.

Nell’ambito scolastico, sono Operatori Incaricati di Pubblico Servizio tutti gli operatori dei servizi scolastici privati (insegnanti, educatori, dirigenti, coordinatori) nonché tutto il personale educativo assistenziale che opera nella scuola pubblica pur essendo assunto in convenzione o dipendente da enti privati. Nell’ambito sanitario e dei servizi sociali complessivamente intesi, sono Operatori Incaricati di Pubblico Servizio tutti i liberi professionisti che operano privatamente o che operano nell’ambito delle strutture pubbliche ma con contratti libero-professionali o in convenzione.

La legge impone al denunciante di fornire all’Autorità Giudiziaria elementi idonei a corroborare l’ipotesi prospettata, in modo da consentire l’espletamento di indagini mirate, pur nel rispetto dell’obbligo di provvedere “senza ritardo”, cioè nei primi giorni successivi all’emersione della notizia di reato. Il denunciante non deve svolgere indagini, né effettuare valutazioni sull’attendibilità del fatto, ma deve agire in modo da evitare ogni rischio di inquinamento della prova.

Il referto è l’atto con il quale l’esercente una professione sanitaria riferisce all’autorità giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio.

L’obbligo di referto, penalmente sanzionato dall’art. 365 c.p., riguarda coloro che esercitano una professione sanitaria e che vengono a conoscenza, prestando la loro opera o assistenza, di casi che possono avere i caratteri di reato procedibile d’ufficio. L’obbligo non sussiste

L’esercente la professione sanitaria, che agendo in un contesto pubblico (es. Servizio Sanitario Nazionale) assume la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, è tenuto pertanto a presentare denuncia. A tali soggetti non si applica l’esimente dell’art. 365 c.p. di cui sopra.

A giustificazione della mancata osservanza dell’obbligo di referto o di denuncia non vale neppure opporre il segreto professionale, riconosciuto dall’art. 200 c.p.p. soltanto entro limiti bene definiti.

Parallelamente al procedimento penale che si instaura laddove sussista un presunto sospetto dell’esistenza di un’ipotesi di reato penale, volto all’individuazione e alla punizione del reo, si apre, davanti al Tribunale per i Minorenni, un procedimento civile finalizzato a definire misure di protezione e di tutela del minore.

Le caratteristiche che differenziano il referto e il rapporto sono così riassumibili: • Il referto riguarda il medico libero professionista mentre al rapporto sono obbligati tutti i sanitari con qualifica di pubblico ufficiale o incaricati di pubblico servizio.

• Oggetto del referto sono gli interventi professionali relativi a delitti perseguibili d’ufficio mentre il rapporto è obbligatorio per tutti i reati (delitti o contravvenzioni).

• Il referto prevede l’esimente speciale dell’esposizione a procedimento penale della persona assistita, esimente che non è contemplata per il rapporto.

• il referto è un atto puramente informativo mentre il rapporto è un atto che fa fede fino a prova contraria.