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Le obbligazioni solidali negli appalti come obbligazioni soggettivamente complesse: la ratio della responsabilità solidale.

2. Obbligazioni solidali e rapporto di lavoro L’insufficienza delle teorie sulla configurazione delle responsabilità solidali negli appalti.

2.1. Le obbligazioni solidali negli appalti come obbligazioni soggettivamente complesse: la ratio della responsabilità solidale.

L’inquadramento delle obbligazioni solidali in materia di appalti nella categoria delle obbligazioni solidali soggettivamente complesse (artt. 1292-1313 c.c.) deve passare per la verifica della sussistenza dei tre presupposti che, come si è visto, sono necessari ai fini dell’esistenza della solidarietà: pluralità di debitori, eadem res debita ed eadem causa obligandi.

60 Si ricordano gli Autori citati alla nota 12, cui si aggiunge, con specifico riferimento all’art.

Quanto al primo presupposto non si pongono particolari problemi, dato che è la legge stessa a riconoscere, sia nell’art. 1676 c.c., sia nell’art. 29, c. 2, d.lgs. n. 276/2003, sia nell’art. 26, c. 4, d.lgs. n. 81/2008, in capo all’appaltatore e al committente, la sussistenza di un debito verso il lavoratore, loro comune creditore.

Per quanto riguarda, poi, il presupposto della eadem res debita, risolto in senso positivo il problema della sua sussistenza anche nell’ipotesi di responsabilità solidale di cui all’art. 1676 c.c.61, nessuna questione si pone in

ordine alle ipotesi di responsabilità solidale di cui agli artt. 29, c. 2, d.lgs. n. 276/2003 e 26, c. 4, d.lgs. n. 81/2008. Nel primo caso, infatti, committente e appaltatore (ed eventuali subappaltatori) sono responsabili in solido per un’identica prestazione: i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori utilizzati nell’appalto (e nel subappalto). Nel secondo caso, l’identità della prestazione si rinviene nella delimitazione della responsabilità solidale di committente e appaltatore (ed eventuali subappaltatori) ai danni «interferenziali» riportati dai lavoratori nell’esecuzione dell’appalto e non indennizzati dall’Inail.

Per quanto riguarda, infine, il presupposto della eadem causa obligandi, ricorre, nelle obbligazioni solidali in materia di appalti, un’ipotesi tipica di obbligazione solidale derivante da titoli diversi (contratto di appalto, da un lato, e contratto di lavoro, dall’altro), ma «collegati con nessi tali che valgano a farli considerare come un complesso unitario all’effetto del vincolo che ne deriva»62.

Nelle obbligazioni soggettivamente complesse, come anticipato, la solidarietà ricorre anche in presenza di diverse fonti della stessa, purché sia riscontrabile una pluralità di fatti collegati: in tali casi, la solidarietà deve essere «espressamente prevista dalla legge»63.

61 V. supra.

62 Così RUBINO D., Obbligazioni alternative...op. cit., 139; ma v. anche GIAQUINTOA., Delle obbligazioni in solido, in Commentario D’amelio - Finzi, Barbera Editore, Firenze, 1948, 246;

LONGOG., Diritto delle obbligazioni, Utet, Torino, 1950, 71; BUSNELLI F.D., L’obbligazione

soggettivamente complessa, op. cit., 141 ss.

63 RUBINO D., Obbligazioni alternative...op. cit., 140; MAZZONI C.M., Le obbligazioni solidali..., op. cit., 602; BIANCAC.M., L’obbligazione, in Diritto civile, IV, Giuffrè, Milano,

In materia di appalti, dunque, e al di fuori dell’ambito di applicazione della «presunzione di solidarietà di cui all’art. 1294 c.c., è la legge stessa a valutare che il collegamento che si realizza tra il contratto di appalto e i contratti di lavoro ad esso sottesi, è adeguato a farli considerare «un nesso unitario» e che, di conseguenza, è opportuno introdurre la regola della solidarietà tra i condebitori. La legge, insomma, nel valutare l’operazione economica complessa che si realizza con il contratto di appalto e che coinvolge i contratti di lavoro, riconosce la sussistenza di un «interesse comune» in capo al committente e all’appaltatore, ed è tale interesse a giustificare l’operare della solidarietà64.

Torna, dunque, quel concetto di «comunione di interessi» tra i condebitori che si è visto essere alla base della ratio della solidarietà nell’ordinamento civilistico e che è ravvisabile nel comune vantaggio «in senso oggettivo» derivante dall’obbligazione, vantaggio che, in ultima istanza, coincide con la controprestazione del creditore o con il godimento del bene.

La stessa «comunione di interessi», sembra, così, idonea a circoscrivere la ratio o il fondamento, che dir si voglia, delle obbligazioni solidali in materia di appalti. Appaltatore e committente traggono un comune vantaggio dall’operazione economica complessa che si realizza dal contemporaneo operare del contratto d’appalto e del contratto di lavoro. Tale comune vantaggio si sostanzia nell’interesse a ricevere, l’appaltatore direttamente, il committente indirettamente, la controprestazione del lavoratore, le sue operae, appunto.

Le operae del lavoratore, funzionalizzate in primis alla realizzazione dello scopo finale o «risultato in senso pregnante»65 dell’organizzazione

produttiva del datore di lavoro-appaltatore, sono pure strumentalmente dirette alla realizzazione del risultato finale dell’organizzazione imprenditoriale del 64BRANCAG., Osservazioni sulla solidarietà...cit., 13 ss.; e, con osservazioni più puntuali,

BRANCA G., Le prestazioni di lavoro...cit., 163 ss.; v. nello stesso senso CORAZZA L.,

Obbligazioni solidali..., cit., 84; altri Autori hanno individuato la fonte obbligatoria unitaria nei

due fatti giuridici - contratto d’appalto e contratti di lavoro - unificati dalla legge per la produzione di determinati effetti (MAIONE C., Natura e contenuto..., cit., 98); altri nel fatto

stesso dell’impiego del lavoratore nell’appalto (LORIGA E., La disciplina giuridica..., op. cit.,

208; GUAGLIONEL., La disciplina degli appalti introaziendali...cit., 144).

65 V. MANCINI G. F., La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro, Giuffrè,

committente, risultato che si sostanzia nell’utilizzazione dell’opus oggetto del contratto di appalto.

E’, dunque, nell’ambito di quella sfera del rapporto di lavoro data dall’organizzazione del lavoro, zona «altra» rispetto a quella contrattuale, e preordinata al raggiungimento del risultato finale tipico del creditore della prestazione lavorativa, che è possibile cogliere il significato della «comunione di interessi» dell’appaltatore e del committente.

In particolare, le operae dei lavoratori utilizzati nell’appalto, inserite nel processo produttivo organizzato e diretto dall’appaltatore, consentono all’appaltatore di adempiere direttamente alla propria obbligazione di realizzare l’opera o il servizio dedotti nel contratto di appalto e al committente di ottenere indirettamente, attraverso l’utilizzazione dell’organizzazione produttiva dell’appaltatore comprensiva delle stesse operae dei lavoratori, l’opus finale oggetto del contratto di appalto66.

E’ così che l’organizzazione produttiva dell’appaltatore diventa il veicolo attraverso cui le prestazioni dei lavoratori, in essa inserite con vincolo di subordinazione e con autonoma organizzazione e direzione da parte del datore di lavoro-appaltatore, si immettono nel processo produttivo del committente.

Attraverso il contratto di appalto, insomma, il committente utilizza l’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore, comprensiva della forza lavoro, necessaria per la produzione dell’opera o per l’esecuzione del servizio dedotti nel contratto d’appalto.

Tale nesso funzionale, che lega il contratto d’appalto e i contratti di lavoro, è idoneo a fondare la valutazione legislativa di convenienza circa l’operatività della regola della responsabilità solidale tra committente e appaltatore. La responsabilità solidale diventa, così, lo strumento giuridico con il quale l’ordinamento ricollega, al rapporto di lavoro e agli obblighi che ne derivano, quell’imprenditore che, attraverso la stipula di un contratto 66 Così GRANDI M., Le modificazioni del rapporto di lavoro, I, Le modificazioni soggettive,

commerciale con un altro imprenditore, utilizza le prestazioni lavorative alle dipendenze di quest’ultimo67.

Da questo punto di vista appare chiaro come la ratio delle obbligazioni solidali in materia di appalti sia quella di far discendere delle conseguenze giuridiche - oltre che economiche - in capo ai due imprenditori che traggono comune vantaggio dall’utilizzo diretto e indiretto delle prestazioni lavorative.

Tali conseguenze giuridiche si sostanziano nella produzione in capo ad un soggetto terzo di «effetti passivi pari a quelli che, in virtù del contratto di lavoro, si producono in capo al datore di lavoro»68, tanto da potersi parlare di «una

efficacia legale riflessa del contratto di lavoro»69, nel senso che si verifica

l’assunzione ex lege, ad opera del terzo, di un’obbligazione di contenuto identico a quello che caratterizza l’obbligazione fondamentale del datore di lavoro.

L’effetto di tale assunzione ex lege è che il committente, pur rimanendo terzo rispetto al contratto di lavoro tra appaltatore e lavoratore, diventa diretto debitore del lavoratore: committente e lavoratore sono, così, uniti da un rapporto giuridico, distinto e autonomo rispetto a quello che lega il lavoratore all’appaltatore. L’operatività della responsabilità solidale tra committente e appaltatore permette l’emersione, a livello giuridico, di un legame che, altrimenti, avrebbe un rilievo soltanto economico.

Invero, va rilevato che il contratto di lavoro tra appaltatore e lavoratore non è stipulato per l’esercizio dell’attività del committente, ma esclusivamente per l’esercizio dell’attività dell’appaltatore. Il fatto, poi, che la prestazione lavorativa sia strumentale all’organizzazione produttiva del committente non vuol dire che il contratto di lavoro non sia, in primis, idoneo, in quanto atto di organizzazione dell’impresa appaltatrice, a soddisfare l’interesse e le esigenze produttive del titolare del contratto. Solo che, nell’interesse e nelle esigenze

67CORAZZAL., Obbligazioni solidali...cit., 89.

68GRANDI M., Le modificazioni del rapporto...op. cit., 231.

69 Sull’efficacia riflessa del contratto di lavoro, v. SANTOROPASSARELLIF., Nozioni di diritto del lavoro, Jovene, Napoli, 1971, 151.

produttive dell’appaltatore, vi è anche di mettere a disposizione del committente, attraverso il contratto di appalto, la prestazione di lavoro70.

Tale carattere strumentale della prestazione di lavoro rispetto all’esercizio di un’impresa diversa (committente) da quella del titolare del contratto esaurirebbe i propri effetti sul terreno meramente economico se la legge non intervenisse a disciplinarne gli effetti giuridici, attraverso il riconoscimento di un nesso funzionale tra i due distinti contratti, nesso che giustifica l’operatività della solidarietà.

Com’è evidente, da tale «operazione giuridica» non si origina alcuna «modificazione soggettiva» del rapporto contrattuale, non si produce alcuna dissociazione tra il creditore e il destinatario dell’adempimento dell’obbligazione lavorativa71. Tuttavia, è altrettanto evidente che «l’ingresso»

della prestazione lavorativa - per il tramite dell’organizzazione produttiva dell’appaltatore - nella sfera organizzativa e patrimoniale del committente è in grado di «reagire» sulla sfera giuridica di quest’ultimo.

Allo stesso tempo, dovrà ritenersi che, pur realizzando la prestazione lavorativa l’interesse tipico del datore di lavoro-appaltatore, la circostanza che essa assolva ad una funzione strumentale rispetto ad un autonomo rapporto (contratto d’appalto) del datore di lavoro appaltatore con il terzo committente, produce delle conseguenze proprio su quella «zona del rapporto» data dall’organizzazione del lavoro, cui si ricollegano i tipici poteri datoriali72.

70 «Il risultato finale di lavoro dipende da una complessa organizzazione d’impresa, sulla

quale il lavoratore non ha potere e nella quale il suo lavoro si inserisce come elemento organizzativo....il risultato dovuto consiste in una realizzazione finale in cui si risolve, con piena soddisfazione, il fine economico del creditore, l’interesse che ha determinato il sorgere del vincolo»: così MENGONI L., Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, in Riv. Dir.

Comm., 1954, 190 ss. Risultato che, a ragione, può essere anche costituito dall’esecuzione

materiale della prestazione presso il committente.

71GRANDI M., Le modificazioni del rapporto...op. cit., 211-212.

72 Sul fondamento dei poteri datoriali all’interno di un’area più ampia di quella contrattuale,

v. MANCINI G. F., La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro, Giuffrè, Milano,

1957; PERSIANIM., Contratto di lavoro e organizzazione, Cedam, Padova, 1966; MONTUSCHI

L., Potere disciplinare e rapporto di lavoro, Giuffrè, Milano, 1973; PEDRAZZOLI M.,

Democrazia industriale e subordinazione. Poteri e fattispecie nel sistema giuridico del lavoro,

L’attività di coordinamento dell’appaltatore e l’esercizio del potere direttivo e disciplinare, dunque, dovranno essere riferite anche alla diversa e distinta situazione contrattuale che lega il datore di lavoro-appaltatore, debitore dell’opus dedotto nel contratto d’appalto, e il terzo-committente, a sua volta creditore di uno specifico risultato nei riguardi del datore di lavoro.

3. La responsabilità solidale ed i meccanismi sanzionatori tra contratto

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