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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;

c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al

comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all’ALLEGATO XXXIV100.

S an zio n i P en al i

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Art. 174, co. 2, 3: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [Art. 178, co. 1, lett. a)]

Richiami all’Art. 174: - Art. 177, co. 1, lett. a), num. 1)

Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro

1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

100 Si riporta l’art. 178 co. 2: La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di

videoterminale di cui all’allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

CAPO III - SANZIONI Pagina 98 di 181

4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

S an zio n i P en

ali Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Art. 175, co 1 e 3: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [Art. 178, co. 1, lett. a)]

Richiami all’Art. 175: - Art. 173, co. 1, lett. c)

Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare riferimento:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell’articolo 41, comma 6.

3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità. 5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all’articolo 41, comma 2, lettera c).

6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

S an zio n i P en al

i Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Art. 176, co. 1, 3, 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [Art. 178, co. 1, lett. a)]

Art. 176, co. 6: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 837,62 a 4.467,30 euro [Art. 178, co. 1, lett. b)]

Articolo 177 - Informazione e formazione

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall’articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’articolo 174;

2) le modalità di svolgimento dell’attività;

3) la protezione degli occhi e della vista;

b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera

a). S an zio n i P en al i

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Art. 177: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 837,62 a 4.467,30 euro [Art. 178, co. 1, lett. b)]

CAPO III - SANZIONI

Articolo 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro per la violazione dell’articolo 174,

comma 2 e 3, 175, comma 1 e 3, 176, commi 1, 3, 5;

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

CAPO III - SANZIONI Pagina 99 di 181

176, comma 6, 177.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all’allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Articolo 179 - Sanzioni a carico del preposto (abrogato)

Articolo abrogato dall’art. 96 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Richiami al Titolo VII:

TITOLO VIII - AGENTI FISICI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Pagina 101 di 181

TITOLO VIII- AGENTI FISICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il

capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.

3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e sue successive modificazioni.

Note all’Art. 180

Articolo 181 - Valutazione dei rischi

1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

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Sanzioni a carico del datore di lavoro

Art. 181, co. 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [Art. 219, co. 1, lett. a)]

Richiami all’Art. 181:

- Art. 190, co. 1 - Art. 202, co. 1 - Art. 206, co. 4 - Art. 209, co. 1 - Art. 209, co. 4 - Art. 209, co. 5 - Art. 216, co. 1

Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.

2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

S an zio n i P en al i

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Art. 182, co. 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro [Art. 219, co. 2, lett. a)]

Richiami all’Art. 182:

- Art. 183, co. 1 - Art. 192, co. 1 - Art. 203, co. 1 - Art. 206, co. 4 - Art. 218, co. 2

Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili

1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all’articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.

TITOLO VIII - AGENTI FISICI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

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Richiami all’Art. 183: - Art. 210, co. 3 - Art. 211, co. 1

Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:

a) alle misure adottate in applicazione del presente Titolo;

b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;

c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici; d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;

e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;

g) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso. S an zio n i P en al i

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• Art. 184: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 837,62 a 4.467,30 euro [Art. 219, co. 2, lett. b)]

Richiami all’Art. 184:

- Art. 195, co. 1- Art. 209, co. 7 - Art. 210-bis, co. 1

Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente

Titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite

del servizio di prevenzione e protezione.

2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:

a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;

b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;

c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio. S an zio n i P en al i

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Art. 185: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro [Art. 219, co. 2, lett. a)]

Sanzioni a carico del medico competente

Art. 185: arresto fino tre mesi o ammenda da 446,73 a 1.786,92 euro [Art. 220, co. 1]

Articolo 186 - Cartella sanitaria e di rischio

1. Nella cartella di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente Titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

S an zio n i P en al i

Sanzioni a carico del medico competente

Art. 186: fino tre mesi o ammenda da 446,73 a 1.786,92 euro [Art. 220, co. 1]

Richiami al Titolo VIII, Capo I: - Art. 180, co. 2 - Art. 182, co. 2

TITOLO VIII - AGENTI FISICI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO Pagina 103 di 181

CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL