che il mero dato terminologico costituisca un utile strumento di verifica
dell’ambito di efficacia della disposizione.
Non a caso, la dottrina risulta divisa tra coloro che, enfatizzando il
rilievo dell’autonomia privata nella nuova s.r.l., tendono a estendere
l’interpretazione del sintagma “relativi all’amministrazione della società” (e
ammettono il riconoscimento di diritti particolari relativi anzitutto al voto
7,
utili>>, stante l’ampia autonomia statutaria che caratterizza l’intera disciplina della s.r.l. (…) Quel che invece non appare condivisibile è la pretesa di ricondurre queste facoltà o prerogative attribuite a un socio nell’alveo della <<categoria>> dei diritti particolari (…) [N]e consegue che il regime di eventuali diritti ad personam diversi da quelli relativi all’amministrazione e/o alla distribuzione degli utili sarà subordinato a previsioni statutarie ad hoc, in mancanza delle quali la sua modificazione andrà equiparata a quella di un qualsiasi altra modificazione dell’atto costitutivo” e concludono nel senso che occorre “prendere atto e riconoscere che l’autentica portata innovativa e caratterizzante [dell’art. 2468, comma 3] risiede nella volontà del legislatore, non già di ammettere genericamente e indiscriminatamente la previsione di diritti <<speciali>> a favore di singoli soci in ambiti non limitati all’<<amministrazione>> e alla <<distribuzione degli utili>> (…) L’autentico significato della riforma del 2003 in materia di diritti dei soci è invece quello della previsione di un regime <<ipergarantistico>> destinato ad applicarsi nel caso della modificazione dei <<particolari diritti>> previsti ed elencati nell’art. 2468, comma 4”. L.ABETE, I diritti particolari attribuibili ai soci di s.r.l.: taluni profili, cit., pag. 299, sottolinea il carattere eccezionale della norma e dunque l’esistenza di un vincolo di stretta interpretazione. V. anche A.BLANDINI, Categorie di quote, categorie di soci, cit., pag. 58.
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Si è già avuto occasione di rilevare che l’art. 2468, comma 2, c.c., nel prevedere che i diritti sociali spettano in proporzione alla quota di partecipazione, fa espressamente salva l’attribuzione di particolari diritti ai sensi del successivo comma 3, sicché sul piano letterale la norma sembra autorizzare la deroga alla regola della proporzionalità per quanto concerne il diritto di voto. Nondimeno, un ostacolo alla possibilità per i soci di regolare l’attribuzione dei voti in funzione di un criterio diverso da quello della proporzionalità alla quota è stato individuato nell’art. 2479, comma 5, c.c. che con previsione asserita inderogabile dispone che “il voto vale in misura proporzionale alla partecipazione”: v. M. PINNARÒ,sub art. 2468, in Società di capitali, Commentario a cura di G. Niccolini e A. Stagno D’Alcontres, cit., pag. 1500, nel caso in cui l’attribuzione proporzionale si risolvesse nell’esclusione dell’altrui diritto di voto. Escludono la derogabilità del principio della proporzionalità del voto anche: E. FAZZUTI, sub art. 2468. Quote di partecipazione, in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, cit., pag. 58; P.REVIGLIONO, sub art. 2468. Quote di partecipazione, in Il nuovo diritto societario, Commentario diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, cit., pag. 1807; R.ROSAPEPE, Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l., cit., pag. 482. Dubitano della legittimità di tale clausola statutaria: N.ABRIANI, Diritto delle società, Manuale breve, cit., pag. 306; L.RESTAINO, sub
art. 2479, in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, cit., pag. 165; L. SALVATORE, L’organizzazione corporativa nella nuova s.r.l.: amministrazione, decisione dei soci e il ruolo dell’autonomia privata, in Contratto e impresa, 2003, 3, pag. 238; L.ABETE, I diritti particolari attribuibili ai soci di s.r.l.: taluni profili, cit., pag. 298, nell’ambito di una ricostruzione impostata su un’interpretazione molto restrittiva dell’art. 2468, comma 3, c.c.;O. CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, cit., pag. 135; M.SCIUTO, Autonomia statutaria e coefficienti di personalizzazione della quota nella s.r.l. artigiana, in Riv. dir. soc., n. 2/2009, pag. 228; M.CIAN, Le competenze decisorie dei soci, in Trattato delle società a responsabilità limitata, diretto da C. Ibba e G. Marasà, cit., pag. 85 ss. Prima della riforma del 2003 il principio dell’inderogabilità del criterio di proporzionalità tra voto e misura della partecipazione era condiviso dalla gran parte della dottrina: v. G.C.M. RIVOLTA, La società a responsabilità limitata, in Trattato di dir. civ. e comm., diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, cit., pag. 171 ss.; G. SANTINI, Società a responsabilità limitata, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, cit., pag. 195 ss.
Secondo altri autori l’argomento ostativo dell’art. 2479, comma 5, c.c. non può essere condiviso in quanto nulla consentirebbe di dedurre la natura inderogabile di tale previsione. Non la lettera della legge, che anzi sembra offrire spunti in senso contrario proprio in ragione dell’art. 2468, comma 2, laddove consente espressamente la deroga alle regole di proporzionalità tra quota e diritti sociali; e neppure argomenti di carattere tipologico connessi alla configurazione della s.r.l. come società di capitali, tenuto conto che anche nella disciplina della s.p.a. il legislatore ha espressamente previsto la possibilità di diversificare liberamente l’attribuzione del diritto di voto derogando alla regola dell’una azione un voto, salvo l’impedimento a emettere azioni a voto plurimo (art. 2351 c.c.: sul carattere residuale che il rapporto di proporzione diretta tra ricchezza investita e potere ha assunto nelle società di capitali, e in maniera più accentuata nella s.r.l. v. P.SPADA, Classi e tipi di società dopo la riforma organica, cit., pag. 501). Anche la sussistenza di interessi esclusivamente individuali dei soci in questa disciplina legittimerebbe l’ampia derogabilità delle norme legali da parte dell’autonomia negoziale. Per coloro che sono favorevoli al riconoscimento del diritto particolare concernente il voto l’art. 2479, comma 5, c.c. potrebbe dunque essere letto come norma di dettaglio coerente con la disciplina di default che dispone, tra l’altro e per quanto qui interessa maggiormente, la regola della corrispondenza proporzionale tra diritti sociali, e dunque anche di voto, e valore della quota di partecipazione, sicché l’art. 2479, comma 5, c.c. costituirebbe, in sostanza, una regola di applicazione specifica di quella generale indicata nell’art. 2468, comma 2, c.c. e in quest’ultima già inclusa. Tuttavia, ammessa la derogabilità della previsione generale, se ne desume la derogabilità anche della sua applicazione specifica, e dunque l’ammissibilità dell’attribuzione di diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, anche nella modalità del voto plurimo (del resto, l’effetto dell’attribuzione del voto plurimo non sarebbe qualitativamente diverso da quello conseguente all’attribuzione di un voto non proporzionale alla partecipazione, sicché non si comprende la ragione di una diversità di trattamento giuridico delle due fattispecie. Analoghe considerazioni andrebbero compiute peraltro anche con riguardo all’espresso divieto di voto plurimo previsto dall’art. 2351 per le s.p.a.). La possibilità di modificare in maniera significativa il rapporto proporzionale tra voto e valore della partecipazione consente di risolvere in termini positivi anche la questione relativa alla liceità di clausole statutarie che articolino la disciplina del voto in maniera tale da escluderlo del tutto. La soluzione negativa sembra legata a considerazioni di carattere tipologico a loro volta conseguenti alla configurazione della s.r.l. come società pensata per un socio-imprenditore, in quanto tale interessato alle vicende sociali, sicché la sua estromissione dalla possibilità di partecipare alle scelte organizzative e gestorie risulterebbe incongrua. Nondimeno, tali affermazioni sono contestate da coloro che asseriscono che esse, se