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Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme relative alle procedure di appalto da parte di enti aggiudicatori quali definiti all'articolo 4 per contratti e concorsi di progettazione il cui valore stimato è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 12.

2. Ai sensi della presente direttiva, si parla di appalto quando uno o più enti aggiudicatori acquistano — o acquisiscono sotto altre forme — lavori, forniture o servizi da operatori economici scelti dagli enti aggiudicatori stessi, a condizione che i lavori, le forniture o i servizi siano destinati all'esercizio di una delle attività di cui agli articoli da 5 a 11.

Un insieme completo di lavori, forniture e/o servizi, anche se acquistati attraverso contratti diversi, costituisce un appalto unico ai sensi della presente direttiva, qualora tali contratti siano parte di un progetto unico.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni.

(1) Per "amministrazioni aggiudicatrici" si intende lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

(2) Per "autorità regionali" si intendono tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nella NUTS 1 e nella NUTS 2, come definite dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio37.

(3) Per "autorità locali" si intendono tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nella NUTS 3 e unità amministrative più piccole, come definite dal regolamento (CE) n. 1059/2003.

(4) Per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo che abbia tutte le seguenti caratteristiche:

(a) è istituito con l'obiettivo specifico o ha l'obiettivo specifico di soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

A tal fine, un organismo che opera in condizioni normali di mercato, che mira a realizzare un profitto e che sostiene le perdite risultanti dall'esercizio delle sue attività, non ha l'obiettivo di rispondere a esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;

(b) è dotato di personalità giuridica;

(c) è finanziato per la maggior parte da autorità statali, regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la sua gestione è posta sotto la vigilanza di tali organismi; o il suo organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da enti locali o regionali o da altri organismi di diritto pubblico.

(5) Per "impresa pubblica" si intende un'impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

(6) Per "diritti speciali o esclusivi" si intendono i diritti concessi da un'autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio delle attività di cui agli articoli da 5 a 11 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.

(7) Per "appalti di lavori, forniture e servizi" si intendono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva.

(8) Per "appalti di lavori" si intendono appalti aventi per oggetto una delle seguenti azioni:

(a) l'esecuzione, o la progettazione e l'esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;

(b) l'esecuzione, oppure la progettazione e l'esecuzione, di un'opera, oppure

(c) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera.

(9) Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica.

(10) Per "appalti di forniture" si intendono appalti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

(11) Per "appalti di servizi" si intendono appalti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al paragrafo 8.

(12) Per "imprenditore" si intende una persona fisica o giuridica o un ente aggiudicatore o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offre sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un'opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

(13) Per "offerente" si intende un operatore economico che ha presentato un'offerta.

(14) Per "candidato" si intende l'operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta o negoziata oppure a un partenariato per l'innovazione".

(15) Per "documenti di gara" si intendono tutti i documenti prodotti dall'ente aggiudicatore o ai quali l'ente aggiudicatore si riferisce per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi — qualora vengano usati come mezzo di indizione di gara — il bando di gara, l'avviso di preinformazione o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, le condizioni contrattuali proposte, i formati per la presentazione dei documenti da parte dei candidati e degli offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari.

(16) Per "attività di centralizzazione delle committenze" si intendono attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:

(a) l'acquisto di forniture e/o servizi destinati a enti aggiudicatori,

(b) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a enti aggiudicatori.

(17) Per "attività di committenza ausiliarie" si intendono attività che consistono nella prestazione di sostegno alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

(a) infrastrutture tecniche che consentano agli enti aggiudicatori di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

(b) consulenza sullo svolgimento o sulla concezione delle procedure di appalto;

(c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'ente aggiudicatore interessato.

(18) Per "centrale di committenza" si intende un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, punto 1, o un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della direttiva [2004/18/CE] che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.

(19) Per "prestatore di servizi in materia di appalti" si intende un organismo pubblico o privato che offre attività di committenza ausiliarie sul mercato.

(20) I termini "scritto" o "per iscritto" designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale espressione può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

(21) Per "mezzo elettronico" si intende uno strumento elettronico per l'elaborazione (compresa la compressione numerica) e l'archiviazione dei dati diffusi, trasmessi e ricevuti via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

(22) Per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere a fine lavoro o alla conclusione di una prestazione.

(23) Per "concorsi di progettazione" si intendono le procedure intese a fornire all'ente aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi.

Articolo 3

Appalti misti e appalti che riguardano più attività

1. Gli appalti aventi per oggetto due o più tipi di appalto (lavori, servizi o forniture) sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalti che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.

Nel caso di appalti misti che consistono in servizi ai sensi del titolo III, capo I e in altri servizi oppure in servizi e forniture, l'oggetto principale è determinato raffrontando i valori dei rispettivi servizi o forniture.

Nel caso di appalti misti che contengono elementi di contratti di forniture, lavori e servizi e di contratti di concessione, la parte del contratto che costituisce un contratto disciplinato dalla presente direttiva viene aggiudicata in conformità con le disposizioni di quest'ultima.

Se le diverse parti del contratto in questione sono oggettivamente non separabili, l'applicazione della presente direttiva è determinata in base all'oggetto principale del contratto in questione.

2. A un appalto destinato all'esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.

Tuttavia la scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di più appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere detto appalto dal campo di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, della direttiva [2004/18/CE].

3. Se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l'altra dalla citata direttiva [2004/18/CE], se è oggettivamente impossibile stabilire a

quale attività sia principalmente destinato l'appalto, esso è aggiudicato secondo la citata direttiva [2004/18/CE].

4. Se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e un'altra attività non è disciplinata né dalla presente direttiva né dalle direttive [2004/18/CE] o 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio38, e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto sia principalmente destinato, esso è aggiudicato ai sensi della presente direttiva.

CAPO II

Campo di applicazione personale: definizione delle attività e degli