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Q UALIFICAZIONE E SELEZIONE QUALITATIVA

Pubblicità e trasparenza

Q UALIFICAZIONE E SELEZIONE QUALITATIVA

Articolo 71 Sistemi di qualificazione

1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici.

Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 può comprendere vari stadi di qualificazione.

Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonché norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, che riguardino questioni quali l'iscrizione al sistema, l'eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema.

Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applicano gli articoli da 54 a 56. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.

3. I criteri e le norme di cui al paragrafo 2 sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Tali norme e criteri aggiornati sono comunicati agli operatori economici interessati.

Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi risponda ai propri requisiti, comunica agli operatori economici interessati il nome di tali enti od organismi.

4. Viene conservato un elenco degli operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.

5. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema.

6. Tutte le spese fatturate in relazione alle domande di qualificazione o all'aggiornamento o alla conservazione di una qualificazione già ottenuta in base al sistema sono proporzionali ai costi generati.

Articolo 72

Criteri di selezione qualitativa

1. Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori economici interessati.

2. Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, essi possono, nella procedura ristretta o negoziata oppure in partenariati per l'innovazione, definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano all'ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.

Articolo 73

Affidamento sulle capacità di altri soggetti

1. Se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può far valere, se necessario, la capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso l'operatore economico prova all'ente aggiudicatore di disporre di tali mezzi per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio, l'impegno assunto da tali soggetti a tal fine. Nel caso della capacità economica e finanziaria, gli enti aggiudicatori possono esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto.

Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 30 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

2. Se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti in procedure aperte, ristrette o negoziate oppure in partenariati per l'innovazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può far valere, se necessario e per un particolare contratto, la capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso l'operatore economico deve provare all'ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti a tal fine. Nel caso della capacità economica e finanziaria, gli enti aggiudicatori possono esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto.

Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 30 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

3. Nel caso di appalti di lavori, di contratti di prestazione di servizi e operazioni di posa in opera e installazione nel quadro di un contratto di fornitura, gli enti aggiudicatori possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 30, da un partecipante a tale raggruppamento.

Articolo 74

Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla [direttiva 2004/18/CE]

1. Le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate oppure nei partenariati per l'innovazione possono includere i motivi di esclusione di cui all'articolo 55 della direttiva 2004/18 alle condizioni stabilite in detto articolo.

Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 55, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/18/CE alle condizioni stabilite in detto articolo.

2. I criteri e le norme di cui al paragrafo 1 possono comprendere i criteri di selezione di cui all'articolo 56 della direttiva 2004/18/CE alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal secondo comma del paragrafo 3 di detto articolo.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, si applicano gli articoli da 57 a 60 della direttiva 2004/18/CE.

Articolo 75

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

1. Quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la rispondenza dell'operatore economico a determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, gli enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi conformi alle serie di norme europee relative alla certificazione.

Gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici quando questi non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

2. Se gli enti aggiudicatori chiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che l'operatore economico si conforma a determinati sistemi o norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema dell'UE di ecogestione e audit (EMAS) o ad altre norme di gestione ambientale

riconosciute a titolo dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio49 o ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati.

Gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di gestione ambientale prodotte dagli operatori economici quando questi non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

3. Conformemente all'articolo 97, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

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OTTOSEZIONE

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