5.1.1 La sottoscrizione dell’offerta e, a seguito di aggiudicazione, del contratto comporta attestazione da parte della IA di piena conoscenza e accettazione delle condizioni del subaffidamento espresse dal contratto medesimo, dal presente capitolato e da tutti gli allegati.
5.1.2 La IA è tenuta all’esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon esito dell’appalto.
5.1.3 Il RGC è tenuto a sottoscrivere ogni verbale o documento predisposto dal RUP o dal DEC o loro assistenti.
5.2 PERSONALE
5.2.1 La IA è tenuta ad applicare il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali e territoriali in vigore per settore e zona in cui si eseguono le prestazioni.
5.2.2. In particolare, al servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente Capitolato devono adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione, in possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione allo svolgimento del servizio.
Il subaffidatario deve applicare a tutto il personale impiegato nell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Autoferrotranvieri - internavigatori (TPL - Mobilità).
Il subaffidatario ha l’obbligo di trasmettere a GTT l’elenco degli autisti che saranno destinati al servizio e di aggiornare tale elenco ad ogni variazione nel corso della durata contrattuale.
Anche in relazione alle previsioni di cui all’art. 30 D. Lgs. 50/2016 e in via di applicazione analogica, il subaffidatario è tenuto a trasmettere entro il giorno 20 di ogni mese al RUP, in formato excel ed anche via e-mail, l’elenco nominativo delle persone che hanno lavorato nel mese precedente con indicazione per ciascuna di esse di: livello di inquadramento, ore lavorate e retribuzione corrisposta.
Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero.
6 5.2.3 CLAUSOLA SOCIALE
Il Subaffidatario, nel rispetto dell’art. 26 dell’allegato A al R.D. 148/1931, dovrà assicurare la continuità di occupazione al personale già stabilmente in organico al precedente subaffidatario e occupato nelle attività di esercizio oggetto di subaffidamento. A tale personale dovranno essere assicurati i trattamenti economici e normativi in atto, anche per quanto riguarda il CCNL applicato. In caso di riassorbimento operato attraverso cessione dei contratti di lavoro ex art.1406 c.c., tale obiettivo sarà assicurato attraverso i principi di cui alla relativa disposizione di legge e comunque avuto riguardo ai limiti di cui all’art. 2113 c.c.
In caso di riassorbimento attuato attraverso cessazione del precedente contratto di lavoro e assunzione ex novo in continuità temporale, tale obiettivo dovrà avvenire con mantenimento dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali in atto, fino alla loro scadenza.
Saranno possibili processi di armonizzazione contrattuale, a riassorbimento avvenuto, attraverso concertazione tra il soggetto subaffidatario e le OO.SS. di categoria, nel rispetto dei diritti acquisiti dei lavoratori.
Gravi violazioni delle obbligazioni di cui al presente articolo implicheranno condizione per la revoca del subaffidamento.
5.3 ALTRE PRESCRIZIONI
5.3.1 REQUISITI DEL SUBAFFIDATARIO
Il subaffidatario deve essere in possesso e si obbliga a mantenere per tutta la durata del contratto:
- certificazioni comprovanti il possesso di un'idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015
- eventuali ulteriori certificazioni presentate in sede di offerta tecnica
Tali certificazioni devono essere possedute, in caso di soggetto gruppo, almeno dalla mandataria o da un componente del gruppo.
Il subaffidatario deve inoltre risultare in possesso dei requisiti ed idoneità previsti dal Regolamento CEE n. 1071/2009 del 21/10/2009 del Parlamento Europeo (iscrizione al Registro Elettronico Nazionale) che devono essere mantenuti per tutto il periodo di durata contrattuale; in caso di soggetto gruppo tutti i componenti devono essere in possesso del suddetto requisito.
Durante le ore di effettuazione del servizio il subaffidatario deve garantire, nell’area di effettuazione del servizio, la presenza fisica e la reperibilità telefonica di un responsabile di esercizio delle linee affidate.
Il subaffidatario dovrà inoltre comunicare a GTT il nominativo del Gestore dei Trasporti, secondo quanto previsto dal sopracitato Regolamento CEE, e deve disporre, per tutta la durata del contratto, di veicoli e personale idonei, con le specifiche caratteristiche richieste dal presente Capitolato.
Ad ogni variazione dei dati di cui ai due punti precedenti, il subaffidatario è tenuto a darne comunicazione a GTT in tempo utile per consentire le dovute comunicazioni e/o richieste di autorizzazioni all’Ente concedente il servizio.
5.3.2 ONERI A CARICO DEL SUBAFFIDATARIO
Il subaffidatario dovrà presentare, prima dell’inizio effettivo dell’esercizio, e comunque a fronte di ogni relativa variazione:
a) elenco dei veicoli, con copia della carta di circolazione e delle polizze assicurative, che saranno destinati ai servizi. Tale elenco dovrà essere aggiornato nel corso dell’affidamento per tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nel parco;
b) elenco degli autisti che saranno destinati ai servizi, con indicazione di: numero di posizione e data di iscrizione agli Istituti di Previdenza, Infortunistica e Malattia, numero della patente e numero della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), numero di matricola aziendale. Tale elenco dovrà essere aggiornato nel corso dell’affidamento per tenere conto delle eventuali variazioni e potrà essere utilizzato per controlli da parte del personale GTT;
c) indicazione dei recapiti telefonici ed altro specificatamente descritti all’art. n. 3 del presente Capitolato.
Ogni variazione dei dati deve essere comunicata a GTT nella persona del Responsabile del Procedimento in tempo utile per consentire le dovute comunicazioni e/o richieste di autorizzazioni al Concedente.
5.4 MODIFICHE E VARIANTI
5.4.1 Sono ammesse, previa autorizzazione del RUP, le seguenti modifiche e varianti ai sensi dell’art. 106:
A. ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b): per servizi supplementari che si sono resi necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, ove secondo la valutazione del RUP il cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per GTT notevoli disguidi o consistente duplicazione dei costi;
B. ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c): per varianti in corso d’opera ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, tra cui anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non alteri la natura generale del contratto;
C. ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. d): in caso di modificazioni soggettive previste dalla norma (nuovo contraente);
D. nei casi e con i limiti di cui all’art. 106 comma 2 ove compatibile con il presente appalto;
E. ai sensi dell’art. 106 comma 12: qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni da esso previste.
5.4.2 Nei casi di cui al punto 5.4.1 lettere A,B,D,E l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione, relativo alla variante, ad esso sottoposto dal RUP ed entro il termine assegnato.
5.5 SOSPENSIONI
5.5.1 In tutti i casi in cui circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi, il RUP/DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del RGC, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento del servizio e delle eventuali cautele adottate affinché alla ripresa esso possa continuare senza eccessivi oneri, della consistenza di mezzi e/o attrezzature esistenti sul luogo delle prestazioni al momento della sospensione.
5.5.2 Il RUP può disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un tempo superiore ad un quarto della
8 durata complessiva prevista, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se GTT si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
5.5.3 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
5.5.4 Ove successivamente alla consegna del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il suo regolare svolgimento, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
5.5.5 Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa. L’iscrizione, a pena di decadenza, deve contenere:
a) formulazione ed indicazione documentata delle ragioni su cui le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
b) precisazione delle conseguenze che ne derivano sul piano economico con indicazione esatta dei criteri di calcolo, del conteggio e della somma di cui si richiede il pagamento.
5.6 CAUZIONE DEFINITIVA
5.6.1 il subaffidatario dovrà, prima dell’affidamento, versare la cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto esclusivamente mediante fidejussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
La fidejussione/polizza relativa alla cauzione definitiva dovrà:
essere con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
prevedere la clausola di rinuncia alle eccezioni che spettino al debitore principale con impegno a pagare a semplice richiesta scritta al GTT per quanto dovuto;
prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2^ del codice civile nonché l’operatività entro 15 gg dalla richiesta di GTT
avere validità per tutta la durata del contratto.
La cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla IA rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del contratto come risulta dal relativo certificato.
5.6.2 Ove la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, il RUP chiede alla IA la reintegrazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul corrispettivo dovuto.
5.6.3 GTT ha inoltre diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle
prestazioni nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla IA per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto e/o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
5.7 ALTRE GARANZIE
Il subaffidatario è obbligato a stipulare, prima della firma del contratto e dell’inizio del servizio, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, con copertura decorrente dall’inizio dei servizi e cessazione alla data di ultimazione degli stessi.
Il subaffidatario si assume tutte le responsabilità per i danni derivanti a GTT o a terzi, cose o persone nell’erogazione del servizio.
ARTICOLO 6 – NORME GENERALI E PARTICOLARI DA OSSERVARE