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Opposizione al provvedimento di rimozione

IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE

2.2 Opposizione al provvedimento di rimozione

Il primo aspetto che si affronta coinvolge le possibilità date, al soggetto colpito dal provvedimento di removal, di opporsi, ed eventualmente le modalità con cui può farlo. A tal proposito la questione trova pronta risposta, prima nell’arti. 24 cost., il quale sancisce che chiunque ha diritto ad agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi3, e poi ex art. 113 cost., alla luce del principio per cui: “contro gli atti

della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi […]”.

In dettaglio, per quanto riguarda i provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia, la difesa, è ammessa mediante due modalità. La prima è dettata ex art. 9, co. 1, del testo unico, il quale consente si possa proporre reclamo al CICR4 contro i provvedimenti adottati dalla

Banca d’Italia, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione5. Questa via, in linea di princìpio, dovrebbe essere

3 CORTE COST. 18/1982: «Il diritto alla tutela giudiziale va annoverato tra i diritti supremi del nostro

ordinamento costituzionale, in cui cu è intimamente connesso con lo stesso princìpio di democrazia l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio». Sul punto v. GIALUZ,

Commento sub art. 24 cost., in, BARTOLE, BIN (a cura di), commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, p. 201 ss.

4 BANI, Commento sub art. 9, in CAPRIGLIONE (a cura di), Commentario al testo unico delle leggi in materia

di bancaria e creditizia, III, Padova, 2012, p. 111: «a seguito dell’entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei TAR, che non richiedono più la definitività dei provvedimenti per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale ha reso il ricorso amministrativo uno strumento di tutela soltanto facoltativo e non a caso assai poco utilizzato».

5 L’articolo rimanda alle disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, il quale dispone, ex art 1, co. 2: Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o

di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti. E all’art. 3: D'ufficio o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Mentre

all’articolo 5, inerente alla decisone presa: al co. 1, L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non

poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile.

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quella meno costosa e che consente una maggiore tutela rispetto a quella giudiziaria6,

ma è anche la strada meno utilizzata7. Questo perché si potrebbe presentare come una

possibilità inconcludente, dato che il CICR8 è un organo che per l’esercizio delle proprie

funzioni si avvale della Banca d’Italia, quindi qualora si volesse fare ricorso nei confronti del provvedimento adottato dell’autorità di vigilanza, seguendo quanto dettato dal art. 9 t.u.b., si finirebbe di fatto, con il rivolgersi alla stessa Banca d’Italia.

Per far valere i propri diritti, il soggetto vigilato può, in alternativa, intraprendere la strada per via giudiziaria, che ammette il ricorso al T.A.R del Lazo9.

Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato; mentre al co. 2, La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6 BANI, op. loc. cit.

7 ANTONUCCI, Commento sub art. 9, in COSTA (a cura di), commentario al testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, I, Torino, 2013, p. 69: «Il rilievo sistematico della disposizione risulta confermato dalla generalizzata assenza di ricorso al rimedio che, a quanto consta, registra un solo precedente nella vigilanza del t.u.l.b., in cui il reclamo – respinto – pare adoprato come ultimo strumento ipotizzabile in una situazione giudizialmente indebolita». Sul punto anche, BANI, op. loc. cit.: «e sebbene offre l’opportunità di far risanare un atto ad un’autorità sovraordinata a quella che lo ha emanato e prospetta motivi di merito oltre che di legittimità per ottenere una diversa decisione, in concreto raramente produce gli effetti auspicati dal ricorrente».

8 CICR, è l’acronimo di, Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio, disciplinato dall’art 2 t.u.b. 9 GIALUZ, op. cit., p. 205: «ai fine della proposizione dell’opposizione a sanzione amministrativa,

stabiliscono la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo in cui è stato commesso la violazione […]», ma qui si fa eccezione, infatti il concetto era ripreso anche ex art. 24, co. 5, della l. n.

262/2005, che appunto, attribuiva al TAR del Lazio la competenza a decidere i ricorsi contro i provvedimenti dell’autorità di controllo, poi abrogato da successive modifiche, rimando solo nel testo unico bancario. PAPPALARDO, Commento sub art. 145, in COSTA (a cura di), commentario al testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia, II, Torino, 2013, p. 1750: «L’art. 133, 1° co., lett. l), d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (con il quale è stato approvato il nuovo codice del processo amministrativo), ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati, tra le altre autorità indipendenti, anche dalla Bana d’Italia. Sul piano della giurisdizione, quindi, sono oggi posti sullo stesso piano tutti i giudizi di impugnazione dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia, siano essi espressioni dell’attività sanzionatoria o dell’attività amministrativa in senso stretto». Inoltre «Per ciò che concerne la competenza, occorre altresì rilevare che l’art. 135 del d.lgs. n. 104 del 2010 ha devoluto la competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma […]».

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In altra casistica ricade invece l’opzione dell’art. 145, co. 4 t.u.b. ― in cui si ammette il ricorso alla corte d’appello di Roma contro i provvedimenti sanzionatori10 ― in quanto

difficilmente si può far rientrare il c.d. potere di rimozione nella categoria delle sanzioni11.

2.3 La cessazione del rapporto d’amministrazione nel codice civile e la sua