i danni materiali 250,00 500,00 1.000,00
Responsabilità Civile verso Terzi -
Responsabilità Civile verso Operai 2.600,00 solo per danno biologico
SCHEMA RIEPILOGATIVO LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO
Art. - Comma Garanzia Limite di indennizzo (Euro)
58 Responsabilità Civile verso Terzi Il massimale
59 Responsabilità civile verso operai Il massimale
65 Fabbricati delle sedi aziendali Il massimale
66 Fabbricati in comproprietà o di proprietà di terzi Il massimale
67 Causale danni da incendio, scoppio ed esplosione 50% del massimale per danni a cose 68 Causale danni da furto degli autoveicoli/motoveicoli dei
clienti
15% del massimale per danni a cose 69 Veicoli in sosta nell’area delle struttura 15% del massimale per danni a cose
70 Esercizio di servizi accessori Il massimale
71 Organizzazione di attività sportive Il massimale
72 Organizzazione di attività ricreative Il massimale
73 Esercizio di beauty farm e di centri per trattamenti estetici
Il massimale
74 Somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari Il massimale
75 Servizio di guardaroba 3.000,00 per cliente e 5.000,00 per
annualità assicurativa
76 Committenza auto Il massimale
77 Danni causati da personale parificato agli addetti Il massimale
78 Danni causati da personale assimilato agli addetti Il massimale
79 Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro
Il massimale 80 Danni corporali subiti da personale non rientrante nella
definizione di addetti
Il massimale
Esclusivamente se attribuita la specifica somma assicurata e corrisposto il relativo premio
83 Cose portate in albergo Il massimale per cliente
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SEZIONE E) - CRISTALLI
(qualora siano esposti nella Scheda di polizza la somma assicurata ed il premio) Art. 84 - Cosa comprende l’assicurazione
La Compagnia, nell’ambito della somma assicurata, risarcisce le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l’installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre rotte in seguito a un qualunque eventi accidentale non espressamente escluso nonché quelle per la demolizione e lo sgombero dei residuati del sinistro alla più vicina discarica autorizzata. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.
Art. 85 - Cosa non comprende l’assicurazione Sono esclusi i danni:
a) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del fabbricato, crollo totale o parziale del fabbricato;
b) determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato;
c) derivanti da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
d) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
f) derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione;
g) alle sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
h) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge l’attività esercitata;
i) derivanti da eventi indennizzabili a termini della SEZIONE “INCENDIO, EVENTI NATURALI E ALTRI DANNI AI BENI“ e della sezione “FURTO E RAPINA“, se operanti.
Art. 86 - Limite di indennizzo per sinistro
Resta convenuto che in nessun caso l’indennizzo per ogni singola lastra potrà superare il limite di Euro 5.000,00.
Art. 87 - Franchigia
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo pari ad Euro 150,00.
Art. 88 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Compagnia rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Compagnia controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Art. 89 - Forma dell'assicurazione
L'assicurazione di cui alla presente Sezione è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.
Art. 90 - Cosa fare in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza.
Il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di conservare i residui fino alla liquidazione del danno e di fornire tutte le indicazioni, indizi o prove in suo potere sulle cause e sulle circostanze del sinistro onde contribuire
Pagina 35 di 40 all'accertamento del fatto e delle eventuali responsabilità.
Art. 91 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola della Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 92 - Mandato ai periti I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle lastre assicurate nonché determinare il valore che le lastre medesime avevano al momento del sinistro;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 93 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
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