V. IL RISCHIO SISTEMICO E I RIFLESSI SULLA GOVERNANCE ASSICURATIVA
5.3. GLI INTERVENTI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E DI VIGILANZA
5.3.2. L’ordinamento europeo
Anche l’Europa si è attrezzata di un sistema di vigilanza sul rischio sistemico. La CRD IV lo definisce oggi quale “il rischio di cortocircuito o di black-out del sistema finanziario suscettibile di produrre gravi conseguenze negative anche all’economia reale” 561, mentre nessuna definizione è data nell’ambito di Solvency II che non
557 B.J. Horton, When does a non-bank financial company pose a “systemic risk”? A proposal of
clarifying Dodd-Frank, in Journal of corporation law, 2012, 37, 815-848. K.Cruz-Brown,
H.N.Rowen,R.J.Street, M.Bernier, Recent developments in insurance regulation, in Tort Trial &
Insurance Practice Law Journal, 2011, 47, 305- 331.
558 M. Dungey, M. Luciani, D. Veredas, The emergence of systemically important insurers, 2014,
disponibile sul sito www.ssrn.com.
559 Poteri simili a quelli di intervento attualmente previsti dall’art. 188 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209,
in capo all’Ivass.
560 D. Schwarcz, The risks of shadow insurance, in Georgia law review, 2015, 50, 163- 211: “Instead,
the problem with shadow insurance is that it obscures the tradeoff between safety and cost that is at the heart of all insurance solvency regulation, making it difficult, if not impossible, for policyholders, market intermediaries, and regulators to accurately and reliably assess risk”.
561 Art. 3, comma 1, n. 10), Direttiva 2013/36/EU: “Systemic risk means a risk of disruption in the
financial system with the potential to have serious negative consequences for the financial system and the real economy”.
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prevede, a riguardo, alcuna misura macroprudenziale562.
In particolare, quanto al settore assicurativo, si è cercato di superare l’approccio “sub- settoriale” che caratterizzava il gruppo di direttive antecedente al 2009563, introducendo accanto a Solvency II, il Comitato Europeo per il Rischio sistemico (di seguito “ESRB”)564 la cui composizione rispecchia l’ampia sfera di competenza: ovvero una potenziale interferenza della vigilanza, rispetto alle singole autorità di settore, su banche, assicurazioni, gestori patrimoniali, settore bancario ombra, infrastrutture dei mercati finanziari e altri mercati e istituzioni finanziarie565.
Il Comitato, in una recente pubblicazione del 2015, ha evidenziato e confermato che le assicurazioni possono contribuire al rischio sistemico in quattro principali modalità: i) tramite il loro coinvolgimento nell’attività non tradizionalmente assicurativa; ii) tramite la possibilità che esse conducano un’attività pro-ciclica; iii) nell’ipotesi in cui si verifichi uno scenario c.d. double hit (ovvero uno scenario che, caratterizzandosi per tassi di interesse bassi e contemporanea diminuzione dei prezzi degli assets, “colpisce doppiamente” il bilancio dell’impresa assicurativa)566; iv) e infine, tramite politiche di determinazione dei prezzi che possono condurre a una sostanziale non sostituibilità dell’impresa in settori chiave a causa della mancanza di imprese concorrenti nei medesimi settori.
562 ESRB, Macroprudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper, Luglio 2016, disponibile al
sito www.esrb.europa.eu: “For insurers, the Solvency II regime does not include macroprudential tools and the development of such tools should be considered. For example, improving on Solvency I, Solvency II requires both assets and liabilities to be marked to market. This comes with a higher volatility of the valuation of investments in long-term assets and thus of insurers’ own funds. The matching and volatility adjustments aim to limit these fluctuations in order to reflect the long-term nature of the insurance business.44 While the current approach is based on decreasing buffers in bad times, it does not foresee a build-up of buffers in good times. ESRB (2015b) therefore considers flexibility to require the build-up of resilience (e.g. capital or reserve add-ons). In addition, enhanced liquidity monitoring, a recovery and resolution framework for European (re)insurers and limits on NTNI activities are important macroprudential instruments for consideration”.
563 L. Quaglia, The European Union and global financial regulation, Oxford University Press, 2014,
111; I. Bozzano, La vigilanza sul mercato assicurativo, in Dir. economia ass., 2002, 3, 509.
564 Membri del Comitato sono esponenti delle tre autorità finanziarie in Europa, un membro della
Commissione, i governatori delle banche centrali degli Stati Membri.
565 P. Schammo, EU day-to-day supervision or intervention-based supervision: which way forward for
the European System of financial supervision?, in Oxford Journal Legal Studies, 2012, 32, 771.
566 Nel report si evidenzia in Giappone questo scenario ha causato, negli anni 90’, il fallimento di sette
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Nel 2017, inoltre, l’ESRB ha pubblicato due studi tesi a mitigare ulteriormente l’operato prociclico delle assicurazioni; in particolare è stata sottolineata l’importanza di una prospettiva macroprudenziale nel calcolo della curva normativa dei rendimenti privi di rischi, la quale dunque deve essere basata su valutazioni di mercato567 e la necessità di piani di risanamento e risoluzione al pari di quelli introdotti nel sistema bancario568.
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento n. 1092/2010 istitutivo del ESRB, il Comitato deve individuare i rischi sistemici, segnalarli e sollecitare le singole autorità europee ad intervenire le quali a loro volta sollecitano le autorità nazionali nel coordinamento e nello scambio di informazioni569. Gli Stati Membri possono segnalare i soggetti sistematicamente rilevanti notificando tale identificazione al ESRB e mantenendo poteri di intervento su tali istituzioni. A riguardo, è stato evidenziato che una vigilanza ancora nazionale per certi aspetti può essere salutata con favore alla luce del fatto che gli Stati Membri, avendo differenti cicli finanziari e essendo caratterizzati ciascuno dalla prevalenza di certe istituzioni rispetto ad altre, sarebbero i soggetti più adeguati a cogliere e comprendere il rischio sistemico derivante dal proprio Paese570. Al tempo stesso, la moltiplicazione delle autorità per competenze e per territorio ha creato un forte problema di coordinamento tra le medesime, in mancanza del quale l’effetto di tutta la vigilanza potrebbe svanire perché assorbito dagli interstizi rappresentati dai vuoti comunicativi e dalle asimmetrie informative tra le autorità571.
Solvency II, imponendo all’Ivass di operare la propria attività di vigilanza tenendo conto, “in periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari” dei “potenziali
567 ESRB, Regulatory risk-free yield curve properties and macroprudential consequences, Agosto 2017,
disponibile al sito www.esrb.europa.eu.
568 ESRB, Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macroprudential perspective, Agosto
2017, disponibile al sito www.esrb.europa.eu.
569 Il sistema così configurato ricalca alcune prospettive già analizzate a livello nazionale in merito a un
possibile ruolo del CICR quale ente di coordinamento tra le autorità nazionali da R. Costi, Sul
coordinamento tra autorità di vigilanza, in Banca impresa società, 2001, 3, 417-419.
570 P. Schammo, op.cit., nt. 64.
571 Il problema è particolarmente sentito tanto in Europa, quanto negli Stati Uniti. Per alcuni riferimenti
H. Y. Jabotinsky, The Federal structure of financial supervision: a story of information-flow, in
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effetti pro-ciclici derivanti dai suoi interventi”572, prende atto della menzionata necessità di un agire anticiclico in ambito assicurativo.