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Art. 1. L’Organo di Garanzia e' composto da due docenti designati dal Consiglio di Istituto su indicazione del Collegio dei Docenti , da un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio di Istituto e da un rappresentante dei genitori designato dal Consiglio di Istituto; è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Art. 2. L’Organo di Garanzia opera in applicazione dei Regolamenti di questa Istituzione Scolastica.

Art. 3. Qualora uno o più membri dell’Organo siano coinvolti nei fatti oggetto di deliberazione, saranno sostituiti da un membro supplente.

Art. 4. L’Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 5. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento.

Art. 6. L’Organo di Garanzia resta in carica per due anni. Si procede alla sostituzione dei membri qualora il genitore decada da rappresentante del Consiglio di Istituto o qualora l’alunno e/o il docente abbiano perduto la qualità di membri dell’Istituto.

Art. 7. L’organo di Garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, formula proposte al Consiglio di Istituto in merito a eventuali modifiche del presente Regolamento di disciplina, per adeguarne la funzionalità alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e delle altre disposizioni ministeriali aventi il medesimo oggetto.

APPENDICE B ,

REGOLAMENTO DISCIPLINA VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE Art. 1 Tipologia delle iniziative

La scuola considera viaggi d’istruzione: le visite guidate a musei, mostre, complessi aziendali, enti istituzionali, località d’interesse storico e artistico; la partecipazione a manifestazioni culturali d’interesse didattico, lezioni con esperti, attività teatrali e sportive; i soggiorni presso laboratori ambientali; la partecipazione a concorsi, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali e didattiche; i gemellaggi con scuole estere; i viaggi e le visite d’integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del Paese o anche della realtà di paesi esteri; i viaggi e le visite nelle riserve e nei parchi considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali; i viaggi connessi con le attività sportive, che devono avere anch’essi valenza formativa anche sotto il profilo dell’educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia le manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale.

Art. 2 Criteri generali

1) La proposta della visita/viaggio d’istruzione deve essere condivisa con le famiglie;

2) Per ogni visita/viaggio d’istruzione il consiglio di classe deve individuare il docente referente;

3) Per ogni visita/viaggio d’istruzione deve essere predisposto l’apposito progetto con indicazione del responsabile, degli obiettivi formativi, del percorso, del periodo di effettuazione, delle risorse e dei costi;

4) Il progetto deve essere predisposto entro il mese di novembre e presentato al consiglio di classe per l’approvazione e l’inserimento del percorso nel Piano di Studio Personalizzato;

5) Il docente responsabile dovrà predisporre una relazione finale sull’attività svolta;

6) I docenti accompagnatori devono far parte del consiglio di classe;

7) L’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di vigilanza con assunzione delle connesse responsabilità;

8) Ogni gruppo classe sarà accompagnato da almeno due docenti, con la possibilità di estendere la partecipazione al personale non docente al fine di garantire la massima vigilanza;

9) La visita/viaggio d’istruzione dovrà essere effettuato entro la prima decade di maggio;

10) Nell’ultimo mese di attività sono permesse uscite solo per motivi sportivi e naturalistici.

Art. 3 Finalità delle iniziative e approvazione

1) Tutte le iniziative devono essere assunte nel POF ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi di ciascun progetto didattico, nella puntuale realizzazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e sociale di ciascun allievo e alla sua piena integrazione scolastica e sociale.

2) L’uscita ed il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola quindi sono disciplinati dalle stesse norme che regolano le attività didattiche.

3) I consigli di classe programmeranno e presenteranno il piano gite entro il mese di ottobre al Collegio dei docenti per l’approvazione. Il rispetto di tale scadenza consente l’inserimento nel POF del Piano gite, condizione necessaria per la successiva approvazione del Consiglio d’Istituto e per garantire lo svolgimento delle procedure amministrative di gestione e la tutela delle coperture assicurative.

4) I viaggi d’istruzione devono essere proposti al Collegio dei docenti previa firma d’approvazione di tutti i docenti del Consiglio di classe.

5) Il Consiglio di classe avrà cura di organizzare viaggi che non siano attigui ai periodi di astensione didattica.

6) Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento e nell'ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso l'accompagnatore referente.

7) Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più classi, 1 ogni 15 alunni; la funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici. Se necessario, deve essere prevista la presenza di un insegnante di sostegno quando partecipino alunni in situazione di particolari handicap. Nel designare gli accompagnatori i Consigli di classe provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. I Docenti accompagnatori devono essere all'interno del Consiglio interessato. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni.

8) Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Il Consiglio d’Istituto può provvedere, su richiesta scritta e motivata, ad erogare un contributo nei confronti di alunni in condizioni di documentato disagio economico. Il limite numerico dei partecipanti, al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione, è pari ai due terzi degli alunni frequentanti la classe.

9) Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente.

10) Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una visita guidata (senza pernottamento) in occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si impone comunque di presentare tutta la documentazione necessaria non oltre il 10° giorno precedente la partenza prevista.

11) Il numero degli alunni per docente accompagnatore non può superare 15.

12) Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 10° giorno prima della partenza.

13) Le quote di partecipazione dovranno essere versate sul conto corrente della tesoreria della scuola dal Direttore SGA.

14) I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax.

15) A viaggio concluso i docenti accompagnatori, con una sintetica memoria scritta, devono relazionare in merito, segnalando inoltre, agli Organi Collegiali e al Dirigente Scolastico, eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio stesso.

16) Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto.

17) L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.

18) Per quanto non previsto si demanda alla Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291

“Visite guidate e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive”.

Art. 3 Documentazione per l’approvazione

1. La richiesta di autorizzazione per l’approvazione va inoltrata all’ufficio di segreteria, indirizzata al DS e al CDI almeno 30 giorni prima della data prevista per l’uscita e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a. elenco nominativo degli alunni distinto per classi di appartenenza b. dichiarazione scritta di consenso da parte delle famiglie

c. elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte circa l’assunzione dell’obbligo di vigilanza

d. prospetto comparativo di almeno tre agenzie, alberghi, ostelli interpellati preventivi di costo di almeno tre ditte di trasporto

e. programma analitico del viaggio con dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi didattici e culturali dell’iniziativa, costo pro-capite, numero gratuità richieste, data del parere del Consiglio di classe e della delibera del Collegio dei Docenti, su apposito modulo fornito dalla Segreteria

PREMESSA