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CAP IV ORARI GIORNALIERI

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Vista la particolare natura dell’Istituzione Convittuale, i rapporti con le famiglie di origine sono ritenuti fondamentali per un corretto sviluppo e maturazione dell’Alunno Convittore e per una sua adeguata partecipazione ed integrazione nella vita e nelle attività del Convitto. Ne consegue che anche gli Alunni Convittori maggiorenni dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi delle correnti leggi sulla Privacy, con le quali acconsentono che le informazioni personali relative al Convitto vengano segnalate alle famiglie. Il Dirigente Scolastico e il Coordinatore degli Educatori potranno convocare i genitori o i tutori legali per discutere del comportamento dell’Alunno Convittore. Eventuali comunicazioni telefoniche potranno essere effettuate anche dagli Educatori in servizio qualora si presentasse la necessità.

Il Personale Educativo, durante le ore di servizio, resta a disposizione delle famiglie per ricevere comunicazioni e richieste; tali colloqui dovranno svolgersi in modo da non turbare il normale svolgimento delle attività del Convitto, e quindi preferibilmente durante le ore destinate alla ricreazione, e comunque tutti i giorni dalle 08.00 alle 09.00 e dalle 12.30 alle 13.30 per eventuali comunicazioni telefoniche. Oltre all’ora a disposizione comunicata alle famiglie dagli educatori.

CAP. IX Disposizioni disciplinari Premessa

- IL Presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E’ coerente e funzionale al POF dell’Istituti scolastico e dall’istituto.

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno del convitto.

Essi tengono conto della situazione personale del convittore o semiconvittore, e tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell’adesione alle regole di convivenza.

- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.

Art. 1

Mancanze LIEVI – GRAVI – GRAVISSIME 4. Si configurano come mancanze lievi:

h) presentarsi all’ attività di studio in ritardo

i) disturbare ripetutamente durante lo studio -mangiare, bere durante lo studio

k) non avere cura dell’igiene e del decoro della propria persona

l) l’accesso alle camere per scopi diversi dal riposo e dalla cura dell’ igiene personale m) l’uso e la conservazione di alimenti nelle camere

n) l’utilizzo disordinato di effetti personali nelle camere

o) utilizzare strumenti sonori nelle camere e disturbare nelle camere durante le ore di riposo p) L’uso dei distributori automatici durante lo studio obbligatorio e dalle ore 21,30 alle ore 7,15 l) Esporre e/o utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici durante lo studio, nel reparto mensa (durante la colazione, il pranzo, la merenda e la cena) e nelle camere durante le ore di riposo e dopo le 21,30.

5. Si configurano come mancanze gravi:

a) Fumare nei locali del Convitto e in ogni altro luogo vietato dalla vigente normativa in materia di fumo.

b) Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Personale scolastico, ai compagni, usare un linguaggio volgare e irriguardoso.

c ) Avere un abbigliamento indecoroso ed inadatto all’ambiente educativo quale è il convitto e la scuola.

d) Assumere un comportamento scorretto in mensa.

f) L’uso scorretto e/o non giustificato di biciclette, ciclomotori, automobili e di qualsiasi altro mezzo di locomozione durante l’orario della libera uscita.

g) Apportare modifiche anche provvisorie all’impianto elettrico (Es.L’uso di stufette, tv, fornelli, scaldini, frigoriferi e altri apparecchi elettrici.

h) Non svolgere lo studio obbligatorio, regolato da orari stabiliti e/o tenere una frequenza saltuaria con assenze non giustificabili.

i) Uscire senza l’autorizzazione e/o senza aver indicato l’ uscita sull’apposito modello. Non rispettare l’orario di rientro indicato nel permesso di uscita.

l) Detenere e/o far scoppiare petardi ed assimilati.

m) Reiterare un comportamento scorretto per tre volte, segnalati da altrettanti rimproveri scritti sul registro.

6. Si configurano come mancanze gravissime

f) Compiere atti che violano la dignità della persona (con ingiurie,offese ecc…). Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste.

g) sottrarre beni o materiali a danno di compagni, del personale, dell’istituzione scolastica

i) Compiere atti di violenza su persone

j) Agire mettendo in pericolo se stessi e gli altri (es. correre a velocità eccessiva all’interno dell’Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori ecc).

k) Fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all’interno dell’istituzione scolastica e negli spazi adiacenti.

l) Detenere e fare uso di sostanze alcoliche e superalcoliche.

i) Raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione.

Art. 2

Violazioni e sanzioni

4. Le mancanze previste nell’art. 1.1 sono sanzionate dall’istitutore che le rileva con il rimprovero/ammonizione. Il provvedimento viene riportato nel registro del Convitto (ad eccezione delle mancanze previste all’art 1.1 di cui alle lettere a e b), del provvedimento vengono informate le famiglie tramite comunicazione telefonica o con comunicazione scritta.

Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.

Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, deve essere punito, su iniziativa del Coordinatore, con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

5. Le mancanze gravi di cui alle lettere a),b),c),d),e),f),g),h), dell’art.1.2 vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Coordinatore del convitto o un suo delegato, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione e sino a 3 (tre) giorni di allontanamento dal convitto con obbligo di frequenza a scuola.

La violazione di cui alla lettera b) dell’art. 1.2.

prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

La mancanza di cui alla lettera a) dell’art. 1.2 comporta il sequestro del telefono cellulare da parte dell’Istitutore che lo restituirà al termine di tutte le attività di studio giornaliere.

Le violazioni di cui alle lettere i),l),m) dell’art. 1.2 vengono sanzionate con la sospensione dal Convitto, con obbligo della frequenza scolastica, fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Disciplina Interno con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l’astensione. In caso di parità, prevale il voto del Dirigente.

una durata commisurata alla gravità del fatto, o con l’allontanamento dal convitto anche fino al termine delle lezioni.

Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all’autorità giudiziaria in base al diritto vigente. Gli Operatori Scolastici che vedessero comportamenti che si configurano come possibile uso o spaccio di sostanze stupefacenti, alcolici e superalcolici dovranno immediatamente avvisare il Dirigente Scolastico.

I provvedimenti, oltre i 3 giorni, vengono assunti da Consiglio di Disciplina e ratificati dal Consiglio d’Istituto se il provvedimento è superiore a 15 giorni.

Art. 3

Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 1.1 (nei casi di cui alle lettere a), b)), e art 1.2 (alle lettere d)), è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione:

queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa- effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento.

Di tali provvedimenti verrà informata la famiglia a mezzo lettera a preceduta da comunicazione a mezzo fonogramma o posta elettronica. Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dal Convitto e che devono essere comminate dal Consiglio di Disciplina Interno al convitto, va data comunicazione dell’avvio del procedimento allo studente ed ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell’audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Il Convittore/Semiconvittore ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o un suo delegato, e dal coordinatore del Convitto, congiuntamente.

Dell’audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento come contro interessati.

A seguito dell’audizione il Dirigente Scolastico potrà avvalersi del parere del Collegio degli Educatori, per valutare la gravità dei comportamenti contestati.

Al fine , potrà seguire:

c) l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;

d) il riinvio degli atti al Consiglio di Disciplina per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 4

Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Disciplina.

La Commissione viene convocata entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni, oltre alla

motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Al Consiglio di Istituto (che ratifica il provvedimento) potrà essere invitato il coordinatore del convitto o suo delegato al fine di delineare un profilo, il più esauriente possibile, del Convittore/Semiconvittore a cui sono state fatte le contestazioni di addebito e delle situazioni in cui questi comportamenti si sono manifestati.