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C.2.1. Provvedimenti di responsabilità della Commissione

Si tratta soprattutto di azioni in sede legislativa, che non si prestano a un controllo diretto mediante indicatori. Tuttavia, dopo l’adozione è possibile controllare mediante un quadro di punteggio il recepimento e l’attuazione delle disposizioni legislative da parte degli Stati membri .

• Fondi di venture capital: accertamento dell’esigenza di una normativa comunitaria riguardante specifici fondi chiusi

La Commissione ha organizzato a fine 1998 una riunione del comitato di contatto OICVM per esaminare l’opportunità di estendere ai fondi di venture capital la normativa comunitaria sui fondi d’investimento. Hanno partecipato alla riunione rappresentanti del settore del venture capital, le borse specializzate nelle PMI a rapida crescita ed associazioni di PMI. Tutti hanno convenuto che una simile direttiva non fosse auspicabile.

• Esame dell’attuazione ed eventuali modifiche della direttiva sui prospetti per rendere più facile alle società raccogliere capitali transfrontalieri (per esempio mediante IPO)

In stretta cooperazione con il FESCO, è in preparazione un progetto di proposta di direttiva.

Gli Stati membri vengono consultati tramite vari comitati.

Tale direttiva dovrebbe essere adottata entro il 2000. Il suo obiettivo consiste non soltanto nel migliorare le procedure transfrontaliere ma anche nell'introdurre dispositivi moderni quali l’autorizzazione permanente ("shelf registration”)34. Anche le PMI trarrebbero grande

33 Provvedimento non incluso espressamente nella comunicazione dell’aprile 1998 sul capitale di rischio

34 L'autorizzazione permanente consiste nel preparare il prospetto secondo una procedura in due fasi:

anzitutto, contemporaneamente alla loro relazione annuale le società preparano un prospetto “ridotto”

beneficio, nelle loro attività transfrontaliere, da un accordo comune a livello UE nel quale agli investitori si riconosca la qualifica di professionisti: al riguardo la Commissione sta lavorando in collaborazione con il FESCO. Il gruppo di lavoro ad hoc del FESCO ha terminato i suoi lavori nel maggio 2000. Come parte del Piano d’azione sui servizi finanziari, la Commissione presenterà entro il 2000 una comunicazione sulla distinzione tra investitori “sofisticati” e piccoli investitori.

• Valutare le norme vigenti in materia di contabilità e di audit

Per accelerare il completamento di un mercato unico e competitivo dei titoli mobiliari, il Consiglio europeo di Lisbona ha sollecitato azioni urgenti riguardo alle relazioni finanziarie, in particolare per migliorare la comparabilità tra i rendiconti finanziari. Nel giugno 2000 la Commissione ha adottato una comunicazione sulle relazioni finanziarie in Europa e dovrebbe adottare entro la fine del 2000 una proposta di atto legislativo.

Una caratteristica centrale della nuova politica è l’introduzione dal 2005 dell’obbligo per tutte le società europee quotate in borsa di redigere i propri rendiconti finanziari nel rispetto delle norme contabili internazionali (IAS). Le IAS a cui le società quotate in borsa dovranno attenersi saranno individuate mediante un dispositivo di convalida da istituire a livello UE. In questa nuova politica si dà grande rilievo anche all’esigenza di un’adeguata applicazione vincolante di tali norme: le azioni principali in questo settore mireranno soprattutto a emanare orientamenti di applicazione, promuovere un audit di alta qualità e rafforzare il coordinamento della sorveglianza sull'ottemperanza alle norme. Gli Stati membri avranno la facoltà di estendere l’applicazione delle IAS alle società non quotate in borsa e alla contabilità di privati.

Perché le direttive in materia di contabilità possano continuare a fungere da base per le relazioni finanziarie di tutte le società a responsabilità limitata, entro la fine del 2001 la Commissione presenterà una proposta di aggiornamento di tali direttive.

Per porre in grado le società UE di applicare le IAS senza entrare in conflitto con le direttive in materia di contabilità, la Commissione ha presentato (il 24 febbraio 2000) una proposta di modifica di tali direttive, così da consentire l’applicazione della contabilità secondo l'equo valore per determinate attività e passività finanziarie.

Per quanto riguarda l’audit previsto dalla legge, la Commissione presenterà più tardi, nel corso dell’anno, raccomandazioni sulla garanzia qualitativa esterna, basate sui lavori del comitato audit dell'UE. Seguiranno altre raccomandazioni sull’autonomia dei preposti all’audit e sulle norme in materia di audit. Tali raccomandazioni costituiranno l’attuazione di azioni annunciate nella comunicazione del 1998 sull'audit previsto dalla legge nell’UE. Il loro scopo è assicurare nell’UE una prassi armonizzata di audit obbligatorio di alta qualità.

(il documento di riferimento: DR), comprendente tutti gli elementi previsti meno le informazioni riguardanti i titoli formanti oggetto dell'emissione. Tale documento viene presentato una volta all'anno presso le autorità competenti del proprio paese. In seguito, giunto il tempo opportuno per l'emissione, le società preparano la NT (nota titoli o notifica di emissione), descrivendovi le caratteristiche dell'offerta e dei titoli. Invece del classico prospetto, gli investitori ricevono il DR, la NT e tutte le informazioni sugli ultimi fatti pertinenti. Le procedure di autorizzazione permanente sono già in uso in Belgio, Spagna, Francia, Regno Unito e Italia.

C.2.2. Provvedimenti di responsabilità degli Stati membri

• Recepimento e attuazione di tutte le direttive sui servizi finanziari: controllo mediante il quadro di punteggio del mercato unico

I progressi nell’eliminazione degli ostacoli istituzionali e normativi all’integrazione dei mercati del capitale di rischio si possono valutare in base al quadro di punteggio del mercato unico elaborato dalla Commissione. Qui di seguito si riporta la situazione al maggio 2000:

Banche

B 22/22 22/22 14/14 2/2 15/15 75/75 1

DK 22/22 22/22 14/14 2/2 15/15 75/75 1

D 22/22 22/22 14/14 2/2 14/15 74/75 12

EL 22/22 22/22 14/14 2/2 15/15 75/75 1

E 22/22 22/22 14/14 2/2 15/15 75/75 1

F 22/22 22/22 14/14 1/2 15/15 74/75 12

IRL 22/22 22/22 14/14 2/2 15/15 75/75 1

I 22/22 22/22 14/14 0/2 15/15 73/75 14

L 22/22 22/22 13/14 1/2 15/15 73/75 14

NL 22/22 22/22 14/14 2/2 15/15 75/75 1

A 22/22 22/22 14/14 2/2 15/15 75/75 1

P 22/22 22/22 14/14 2/2 15/15 75/75 1

FIN 22/22 22/22 14/14 2/2 15/15 75/75 1

S 22/22 22/22 14/14 2/2 15/15 75/75 1

UK 22/22 22/22 14/14 2/2 15/15 75/75 1

UE 100% 100% 99,52% 86,66% 99,56% 99,46% /

Situazione compresi i procedimenti antinfrazione per non conformità:

Banche

B 22/22 20/22 14/14 2/2 15/15 73/75 11

DK 22/22 22/22 14/14 2/2 15/15 75/75 1

D 22/22 21/22 14/14 2/2 14/15 73/75 11

EL 22/22 22/22 14/14 2/2 15/15 75/75 1

E 22/22 22/22 14/14 2/2 15/15 75/75 1

F 22/22 20/22 14/14 1/2 15/15 72/75 14

IRL 22/22 22/22 14/14 2/2 15/15 75/75 1

I 22/22 22/22 14/14 0/2 15/15 73/75 11

L 22/22 21/22 13/14 1/2 15/15 72/75 14

NL 22/22 22/22 14/14 2/2 15/15 75/75 1

A 21/22 22/22 14/14 2/2 15/15 74/75 9

P 22/22 22/22 14/14 2/2 15/15 75/75 1

FIN 22/22 21/22 14/14 2/2 15/15 74/75 9

S 22/22 22/22 14/14 2/2 15/15 75/75 1

UK 22/22 22/22 14/14 2/2 15/15 75/75 1

UE 99,69% 97,87% 99,52% 86,66% 99,56% 98,75% /

• Semplificazione delle formalità amministrative per la costituzione di società (comprese le norme in materia di capitale minimo)

Vari Stati membri hanno intrapreso riforme in questo settore ma, come ha osservato il Consiglio europeo di Lisbona, sono ancora necessari molti progressi. Particolarmente utili sarebbero indicatori atti a controllare tali progressi, ma per ora non sono disponibili dati completi e aggiornati. La Commissione prosegue i suoi lavori al riguardo.

Indicatore Disponibilità di dati

Tempi e costi per la registrazione di società Attualmente non sono disponibili dati. I soli dati disponibili sono quelli dello studio della Logotech ordinato nel 1997 dalla Commissione europea, riguardanti la situazione nel 1996 e ormai totalmente superati. Nel contesto dell’attuazione del Piano d'azione BEST, è stato chiesto agli Stati membri di trasmettere alla Commissione dati più recenti. Il Consiglio europeo di Lisbona ha chiesto specificamente alla Commissione e al Consiglio di procedere al benchmarking di tale questione.

Esigenze in materia di capitale per la costituzione d’imprese

Attualmente non sono disponibili dati. I soli dati disponibili sono quelli dello studio della Logotech ordinato nel 1997 dalla Commissione europea, riguardanti la situazione nel 1996. Quest’indicatore non è incluso nel controllo del Piano d’azione BEST.

Non si attendono dagli Stati membri dati aggiornati.

• Riforma delle disposizioni di legge sull’insolvenza e sul fallimento

In mancanza di dati completi, è difficile istituire un dispositivo di controllo al riguardo.

Tuttavia, i servizi della Commissione indicheranno esempi di buone pratiche in base alle informazioni che gli Stati membri devono fornire ogni anno nelle loro relazioni nazionali sulla riforma dei mercati dei prodotti e dei capitali.

C.2.3. Provvedimenti di responsabilità della Commissione e degli Stati membri

• Adozione di norme prudenziali per consentire agli investitori istituzionali d’investire in venture capital

Nel luglio 1998 la Commissione ha adottato due proposte di modifica della direttiva OICVM.

Una proposta mira ad eliminare gli ostacoli al marketing transfrontaliero di quote di partecipazione a fondi collettivi d’investimento, ampliando la sfera di beni nei quali tali fondi possono investire, mentre l’altra proposta mira a rilasciare il passaporto europeo alle società di gestione e ad ampliare la gamma di attività che è loro consentito intraprendere (per esempio potrebbero essere autorizzate a fornire servizi di gestione di portafoglio). Presso il Consiglio sono in corso i dibattiti tecnici su queste proposte; il Parlamento europeo ha completato la sua prima lettura il 17 febbraio 2000.

Per quanto riguarda i fondi pensione, l'11 ottobre 2000 la Commissione ha proposto una direttiva sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti gli enti pensionistici per i lavoratori. Le norme d’investimento si baseranno sul

principio “dell'uomo prudente” e consentiranno ai fondi pensione d’investire sui mercati del capitale di rischio.

Molti Stati membri hanno intrapreso o intendono intraprendere azioni per sopprimere le restrizioni quantitative che impediscono ai fondi pensione di attuare le più efficaci e valide politiche d’investimento. Sull’importanza di tale questione si è insistito negli IMPE 2000. Gli Stati membri riferiranno sui progressi in questo settore nelle loro relazioni nazionali sulle riforme dei mercati dei prodotti e dei capitali.

Si procederà alla comparazione con gli investimenti istituzionali negli USA.

Indicatore Disponibilità di dati

Gli investimenti istituzionali come percentuale del PIL.

Gli investimenti istituzionali in azioni come percentuale del PIL.

EUROSTAT / OCSE

Percentuale dei fondi in VC raccolti dai fondi pensione e dalle imprese di assicurazione rispetto al totale dei fondi raccolti.

EVCA; se possibile si farà distinzione tra investitori istituzionali nazionali ed esteri

Norme prudenziali per gli investimenti d’investitori istituzionali.

Dati da aggiornare. Nello studio pilota del 1998 sul benchmarking dei finanziamenti per l’innovazione figurava in una tabella l’elenco delle principali norme prudenziali e delle condizioni vincolanti per gli investitori istituzionali. Si dovrà aggiornare regolarmente tale elenco mediante le informazioni da ottenere nelle relazioni nazionali annuali sulle riforme dei mercati dei prodotti e dei capitali.

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