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PAGAMENTO DELL’IMPOSTA, RECUPERI E SANZIONI

SEZIONE I - “ALTRE SPESE DETRAIBILI”

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA, RECUPERI E SANZIONI

Il pagamento dell’imposta di bollo deve avvenire secondo le seguenti modalità:

 utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente o postale disponibile nel servizio web che prevede obbligatoriamente il pagamento dell’intero importo determinato dall’Agenzia delle entrate, con la possibilità di provvedere alle modifiche entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, come trattato poc’anzi;

 in modalità telematica, tramite Modello F24.

Il servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate permette, per ciascun trimestre, la consultazione dei pagamenti effettuati e, nel caso in cui il pagamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, consente anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi. Il servizio web rilascia la prima ricevuta a conferma dell’inoltro della richiesta di addebito e la seconda ricevuta con l’esito del pagamento, che possono essere consultate dal contribuente, direttamente o tramite l’intermediario delegato.

Periodo di riferimento

Termine di integrazione

Termine di variazione

dati

Termine di comunicazio

ne imposta dovuta

Termine di versamento

1° trimestre 15 aprile 30 aprile 15 maggio 31 maggio 2° trimestre 15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre

3° trimestre 15 ottobre 31 ottobre 15 novembre 30 novembre 4° trimestre 15 gennaio 31 gennaio 15 febbraio 28 febbraio

Con riferimento alle sanzioni, si ricorda che l’articolo 2, D.M. 4 dicembre 2020, in linea con l’articolo 12-novies, D.L. 34/2019, dispone specificatamente che qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia delle Entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite lo SDI, resa nota secondo la procedura di cui sopra, comunica al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare:

 dell’imposta;

 della sanzione amministrativa irrogata, dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997, ridotta ad 1/3 del minimo, qualora il contribuente intenda pagare in definizione agevolata;

 degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

L’avviso bonario viene comunicato al contribuente in modalità telematiche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (qualora l’indirizzo sia registrato nell’elenco INIPEC di cui all’articolo 6-bis, D.lgs. 82/2005) oppure con modalità cartacee presso il domicilio fiscale, con all’interno l’identificazione di:

 codice fiscale del contribuente e ragione sociale;

 numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;

 codice identificativo dell’atto da riportare nel Modello F24;

 elementi a supporto dell’anomalia riscontrata, ovvero motivazioni adeguate che giustifichino le sanzioni irrogate;

 ammontare del valore della lite, ovvero imposta, sanzioni e interessi.

In tema di ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13, D.lgs. 471/1997, si ricorda che:

 il pagamento effettuato entro i 15 giorni dalla scadenza ordinaria sconta la sanzione pari allo 0,01%, per ogni giorno di ritardo (ovvero 1/10 del 1,5%);

 il pagamento effettuato entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria sconta la sanzione fissa pari all’1,50%, ovvero 1/10 del minimo edittale pari al 15%;

 il pagamento effettuato entro il 90’ giorno dalla scadenza sconta la sanzione pari all’1,67%, ovvero 1/9 del minimo edittale pari al 15%;

 il pagamento effettuato oltre il 90’ giorno ed entro un anno dalla scadenza sconta la sanzione pari al 3,75%, ovvero 1/8 del minimo edittale fissato al 30%;

 il pagamento effettuato oltre l’anno ed entro i due anni dalla scadenza sconta la sanzione pari al 4,28%, ovvero 1/7 del minimo edittale fissato al 30%;

 il pagamento effettuato oltre i due anni dalla scadenza sconta la sanzione pari al 5%, ovvero 1/7 del minimo edittale fissato al 30%.

L’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso è concesso solamente nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate non abbia ancora emesso avviso bonario di liquidazione dell’imposta di bollo.

Qualora il contribuente non dovesse provvedere al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione amministrativa e degli interessi.

30 aprile 2021 SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2020

Prorogato al 30.04.2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA il termine di versamento della 2ª o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap. Il differimento si applica per i contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (art.

98 D.L. 104/2020).

DICHIARAZIONE ANNUALE

Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2020.

RIMBORSI IVA

Presentazione in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 1° trimestre 2021, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n.

633.

ESTEROMETRO

Presentazione, in via telematica, della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 1° trimestre 2021.

IMPOSTA DI REGISTRO

Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del

mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

IMPOSTA DI BOLLO

Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag.

Entrate 3.02.2015, n. 12/E). Entro lo stesso termine inoltre è possibile variare i dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate.

ENASARCO -FIRR

Termine per l’invio, da parte della ditta mandante, all’agente o rappresentante dell’estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2020 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il Firr di competenza dell’anno 2020.

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