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CONSULENTI D IMPRESA DAL Via Cumbo Borgia, Milazzo (ME) P.IVA

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Academic year: 2022

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(1)

CONSULENTI D’IMPRESA DAL 1964 Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale Numero 15 del 27 aprile 2021

Focus settimanale:

Novità e-commerce: comunicato stampa MEF 29.03.2021

La notifica degli atti scaduti lo scorso anno

Novità modello Redditi 2021 PF – prima parte

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche – le novità

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto Dott.ssa Beatrice Gitto Dott.ssa Giosy Gitto

(2)

... 3

... 6

... 10

In breve ... 11

Novità e-commerce: comunicato stampa MEF 29.03.2021 ... 11

La notifica degli atti scaduti lo scorso anno ... 13

L’Approfondimento ... 15

Novità modello Redditi 2021 PF – prima parte... 15

L’Approfondimento ... 30

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche – le novità ... 30

(3)

Sterilizzazione perdite a corto raggio

IL SOLE 24ORE

19.04.2021

Le assemblee convocate per deliberare sui bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2020 saranno un’occasione per verificare la normativa che dispone la sterilizzazione quinquennale dei provvedimenti relativi alle perdite delle società di capitali.

Rinvio delle perdite realizzate nel 2020

ITALIA OGGI

19.04.2021

Il Notariato del Triveneto, con l’avallo del Mise e della Fondazione dei dottori commercialisti, ha fatto sapere che è possibile sospendere per 5 anni tutte le perdite conseguite in esercizi chiusi al 31.12.2020.

Nuove procedure semplificate e- commerce

ITALIA OGGI

19.04.2021

L’Agenzia delle Dogane, con la determinazione direttoriale n. 100615 del 6.04.2021, ha semplificato le procedure per l’e-commerce di modico valore di prodotti importati da Paesi terzi, introducendo la possibilità di accedere da parte delle Dogane alle piattaforme logistiche dove sono svolte le operazioni.

Piattaforma telematica per la cessione dei crediti fiscali

IL SOLE 24ORE 21.04.2021

Con la piattaforma telematica disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è possibile monetizzare i bonus relativi ai crediti d’imposta introdotti dall’emergenza Covid-19 o i vari bonus legati ai lavori edilizi, compreso il superbonus 110%.

Superbonus 110% e fondo speciale condominiale

IL SOLE 24ORE

21.04.2021

Considerando che i lavori del superbonus sono sicuramente straordinari, viene ricordata che ai sensi dell’articolo 1135 del Codice Civile, ogni lavoro straordinario deve essere deliberato dall’assemblea condominiale.

Guida per il visto sull’informativa finanziaria

IL SOLE 24ORE 21.04.2021 ITALIA OGGI

Sono state pubblicate le Linee guida per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull'informativa finanziaria aziendale da parte dei Commercialisti.

(4)

Graduale apertura attività economiche dal 26.04.2021

IL SOLE 24ORE

22.04.2021

Il Governo nel nuovo decreto prevede una graduale riapertura delle attività economiche colpite dall’emergenza Covid, tra cui si ricorda:

 la proroga dello stato di emergenza fino al 31.07.2021 e il mantenimento dei colori bianco, giallo, arancione e rosso per le regioni;

 tra le regioni gialle e bianche è possibile spostarsi liberamente mentre per le regioni rosse e arancioni servirà il “green pass” (es: certificato vaccinale);

 proroga dello smart working;

 servizio al tavolo, ma solo all’aperto, per bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pub;

 coprifuoco confermato alle 22;

 riapertura di teatri e cinema con capienza al 50%;

 eventi fieristici possibili dal 15.06.2021;

dal 1.07.2021 riapertura di congressi e convegni.

Imposta sostitutiva regime forfetario I

L SOLE 24ORE

22.04.2021

Il MEF ha confermato che l’imposta sostitutiva del regime forfetario resta al 15%.

Compilazione quadro RU

ITALIA OGGI

22.04.2021

Il quadro RU deve essere compilato da parte di tutti i contribuenti che fruiscono dei crediti d’imposta, derivanti da agevolazioni concesse alle imprese per l’emergenza Covid-19.

Cambio di regime fiscale non

consentito

IL SOLE 24ORE

23.04.2021

L’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia, rispondendo all’interpello n. 917-93, ha affermato che non basta fare ricorso al nuovo meccanismo di cessione dei crediti, previsto dal Decreto Rilancio, per poter uscire in modo anticipato dal regime semplificato (a favore del regime forfettario), appellandosi alla clausola del D.P.R. 442/1997.

(5)

Ripresa della

riscossione I

L SOLE 24ORE 23.04.2021

Il 30.04.2021 terminerà il periodo di sospensione concesso causa Covid-19 e per questo motivo entro il 31.05.2021 i contribuenti dovranno effettuare i versamenti oggetto di sospensione.

Complessi plurifamiliari e superbonus 110%

ITALIA OGGI 24.04.2021

La D.R.E. Marche n. 910-125/2021 è intervenuta in tema di superbonus 110%, rendendo fruibile il bonus anche per gli interventi eseguiti in un complesso plurifamiliare, con ingresso su scala condominiale. Non rileva quindi che l’unità immobiliare faccia parte di un condominio o condivida con altre abitazioni delle parti comuni.

(6)

Credito 4.0 INTERPELLO N.259 DEL 19/04/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che i macchinari che vengono utilizzati all’estero per svolgere servizi di manutenzione di tubature negli oleodotti dei propri clienti, possono godere del credito d’imposta per investimenti 4.0.

Bonus locazioni INTERPELLO N.263 DEL

19/04/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che il bonus locazioni matura sia se il pagamento dei canoni 2020 è stato anticipatamente effettuato nel 2019 sia se è effettuato in ritardo nel 2021.

Codici Ateco per contributo a fondo perduto da Decreto Ristori

INTERPELLO N.262 DEL 19/04/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che nel caso in cui l’attività prevalente non rientra tra i codici Ateco inseriti negli allegati dei decreti, l'accesso al contributo a fondo perduto è precluso.

Regime forfetario escluso per redditi oltre il limite

INTERPELLO N.257 DEL

19/04/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che il dipendente con un reddito superiore a 30.000 euro e con un rapporto di lavoro ancora in essere, non può accedere al regime forfetario, anche nel caso di rapporti di lavoro all'estero.

Tassazione agevolata per i dividendi distribuiti con fondo

trasparente

INTERPELLO N.258 DEL 19/04/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ritiene possibile applicare la ritenuta del 15% ai dividendi che vengono erogati dalle società italiane in cui una fondazione di diritto privato con sede legale e fiscale in Svizzera investe per il tramite di un fondo di investimento svizzero fiscalmente trasparente.

Rappresentante fiscale sfrutta il plafond Iva già maturato

INTERPELLO N.260 DEL

19/04/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che anche dopo la Brexit, il passaggio dall’identificazione diretta al rappresentante fiscale per gli operatori UK, consente il trasferimento, senza soluzione di continuità, del plafond precedentemente maturato, purché le condizioni soggettive ed oggettive non vengano modificate.

(7)

Società che detiene strumenti finanziari per conto dei soci

INTERPELLO N.266 DEL 19/04/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che non viene considerata una holding industriale, una società costituita per gestire gli investimenti di una persona fisica, con prevalenza di attività finanziarie iscritte nel circolante.

No al premio di 100€ per i lavoratori che operano

all’estero

INTERPELLO N.271 DEL

20/04/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha negato il premio di € 100, previsto dall’art.

63 del Decreto Cura Italia ai dipendenti assunti con sede di lavoro all’estero, in quanto il lavoratore eroga la propria prestazione al datore di lavoro fuori dal territorio dello Stato italiano.

Contributo erogato

da Inarcassa I

NTERPELLO N.272 DEL

20/04/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che non è soggetto a ritenuta alla fonte e nemmeno imponibile nei confronti dei percettori, il contributo erogato da Inarcassa ai titolari di pensione ai superstiti o di invalidità che non sono stati raggiunti dall’indennità prevista dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio.

Tassazione sussidi

Covid-19 I

NTERPELLO N.273 DEL 20/04/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha ribadito che il sussidio regionale erogato per Covid-19 alla co.co.co. super-tutelata, è soggetto a tassazione.

Bonus nuovi

investimenti I

NTERPELLO N.265 DEL 19/04/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ritiene agevolabile, con il credito di imposta di cui all'art. 1, c. 189 L. 160/2019 per investimenti, i beni dotati di hardware e software, a condizione che gli stessi soddisfino i requisiti di interconnessione e integrazione.

Agevolata la ricerca e sviluppo

dall’estero

INTERPELLO

N.280 DEL 19/04/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato che le spese di ricerca e sviluppo commissionate dall’estero ai sensi dell’art. 3 del D.L. 145/2013, se sostenute indirettamente per consulenze esterne e ai costi di personale distaccato, possono fruire dell’agevolazione.

(8)

Contributo a fondo

perduto centri storici I

NTERPELLO N.264 DEL

19/04/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha specificato che, le guide turistiche, non possono beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 59 D.L. 104/2020.

Agevolazioni prima casa in caso di eredità

INTERPELLO

N.277 DEL

21/04/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ritiene possibile che un contribuente che ha ricevuto un immobile in eredità beneficiando delle agevolazioni prima casa, possa acquistare con l'applicazione dei benefici, un altro immobile nel comune di residenza. Questo è possibile solo se la casa già posseduta viene rivenduta entro un anno dalla data dell'atto.

Area fabbricabile INTERPELLO N.278 DEL

21/04/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che un'area si definisce fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune.

Superbonus e

sismabonus R

ISOLUZIONE N.28/E/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha chiarito che il superbonus e il sismabonus sono compatibili con i contributi erogati per la ricostruzione post terremoto.

Appalti per servizi di manutenzione edile e ritenute

INTERPELLO N.283 DEL

23/04/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che è il fabbricato l’oggetto dell’appalto in un servizio di manutenzione edile. Non è quindi possibile considerarlo come un bene strumentale all’appalto.

Liquidazione Iva di

gruppo I

NTERPELLO N.288 DEL

23/04/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che in seguito alla Brexit e laddove ricorrano i presupposti, l’eccedenza a credito che emerge dal prospetto riepilogativo dell’Iva di gruppo può essere rimborsata alla società controllante l’anno successivo a quello di maturazione.

(9)

Bonus affitti INTERPELLO N.287 DEL

23/04/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha concesso la possibilità di beneficiare del bonus affitti alle società che svolgono altre attività oltre a quella di commercio al dettaglio, seppure limitatamente ai locali in cui è svolta e anche congiuntamente ad altre attività. Tuttavia, è necessario che dall’attività di commercio al dettaglio siano stati realizzati ricavi superiori ai 5 milioni di euro nel periodo d'imposta di riferimento.

Correzione errori

contabili I

NTERPELLO N.285 DEL

23/04/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, affermando che non è possibile attribuire rilevanza fiscale nel periodo in cui l'errore è corretto in bilancio, ha chiarito che per correggere gli errori contabili individuati sia in sede di prima applicazione dell'Ifrs 15 sia nel periodo d'imposta di adozione del principio contabile, occorre imputare i componenti reddituali nel periodo di competenza fiscale corretto.

Rimborso credito Iva senza visto di

conformità

INTERPELLO N.289 DEL

23/04/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che per vedersi riconosciuto il rimborso del credito Iva, dopo che la domanda era stata archiviata per la mancanza del visto di conformità, occorre presentare una dichiarazione integrativa per poter apporre il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, senza intaccare la destinazione a rimborso del credito Iva. Le integrazioni, inoltre, non sono soggette a sanzioni.

(10)

Irap e studio associato tra congiunti

CTRLOMBARDIA N.701/2021

La Commissione Tributaria della Lombardia, ha sancito la non debenza dell’Irap nel caso di uno studio associato formato da coniugi, con esercizio dell’attività presso i locali della loro abitazione, a condizione che non vi sia la presenza di un apparato tecnico e di supporti personali e logistici aggiuntivi.

Iva su dispositivo mobile usato nell’UE

CORTE DI GIUSTIZIA

EUROPEA N.C-593/19

La Corte di Giustizia Europea, ha affermato che, il servizio di telecomunicazione può essere assoggettato all'Iva anche se l'operatore e l'utente sono extracomunitari nel momento in cui il dispositivo mobile per servizi di roaming è utilizzato in un Paese dell'Unione.

Omessa

dichiarazione Imu e relative sanzioni

CORTE DI CASSAZIONE N.8199/2021

La Cassazione ha confermato che in caso di mancata presentazione della dichiarazione Imu, le sanzioni si rinnovano ogni anno.

Richiesta di

annullamento delle sanzioni

CORTE DI

CASSAZIONE N.15172/2020

La Cassazione, ha affermato che per poter annullare le sanzioni irrogate dal Fisco è necessaria un’espressa richiesta del contribuente, dimostrando quale sia stata l’incertezza oggettiva che ha determinato la violazione.

Aliquota Iva ridotta per consegna cibi pronti

CORTE DI GIUSTIZIA

UE

N.C-703/19

La Corte di Giustizia UE considera servizio di ristorazione ai fini Iva, la cessione di cibi accompagnata da sevizi di supporto sufficienti a consentirne il consumo immediato.

(11)

In breve

Novità e-commerce: comunicato stampa MEF 29.03.2021

Il MEF con il comunicato stampa del 29.3.2021 ha reso nota la possibilità per i soggetti interessati di provvedere, a partire dall’1.4.2021, alla registrazione ai nuovi regimi IVA disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate in preparazione dell’entrata in vigore della nuova disciplina IVA del commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.

Nello specifico a decorrere dall’1.7.2021 saranno operativi:

 il regime “OSS” (One Stop Shop), applicabile:

 al commercio di beni a distanza spediti da uno Stato UE e destinati al consumo in un altro Stato UE, anche tramite un’interfaccia elettronica;

 ai servizi resi a consumatori finali soggetti ad IVA nello Stato in cui vengono utilizzati;

 il regime c.d. “IOSS” (Import One Stop Shop) applicabile al commercio di beni a distanza, di valore non superiore a € 150, importati da Stati extraUE e destinati al consumo in uno Stato UE.

Queste novità applicabili per le vendite a distanza nei confronti di consumatori finali privati possono essere riassunte così:

 le cessioni di beni intraUE sono rilevanti nello Stato UE di destinazione dei beni, cioè nello Stato dell’acquirente;

 in luogo delle attuali soglie previste dal singolo Stato UE (€ 35.000 / € 100.000) è prevista l’introduzione di un’unica soglia annuale di € 10.000 riferita a tutti gli Stati UE, al di sotto della quale le cessioni sono rilevanti nello Stato del cedente;

 in caso di superamento in corso d’anno della predetta soglia di € 10.000, l’IVA è applicata nello Stato di destinazione a decorrere dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia;

(12)

 il cedente può evitare di identificarsi ai fini IVA nello Stato UE dell’acquirente, optando per il regime semplificato c.d. “MOSS” (ridenominato ora “OSS”).

In pratica il citato regime semplificato “MOSS” (Mini One Stop Shop) attualmente applicabile ai servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) è esteso anche alle vendite di beni e servizi effettuate nei confronti di consumatori finali.

Per determinare la soglia di € 10.000 va tenuto conto non solo l’ammontare delle cessioni intraUE di beni, ma anche quello delle prestazioni di servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione / elettronici a consumatori finali.

Questa nuova disciplina interessa anche le prestazioni di servizi rese a consumatori finali da parte di soggetti passivi UE non stabiliti nello Stato “di consumo” delle stesse, ed anche per le cosiddette “vendite a distanza” di beni importati con destinazione in Italia ovvero in altri Stati UE di valore non superiore a € 150 non soggetti ad IVA all’importazione per i quali l’imposta è versata tramite il “IOSS”. È previsto un regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione applicabile ai beni di valore non superiore a € 150, applicabile da parte dei soggetti che non utilizzano il predetto regime.

I nuovi servizi disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, che compongono il nuovo sistema di assolvimento dell’IVA centralizzato ed elettronico, sono qui di seguito elencati:

“OSS non-UE” riservato ai soggetti passivi extraUE privi di stabile organizzazione nell’UE;

“OSS UE” utilizzabile dai soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia, extraUE con una stabile organizzazione in Italia ed extraUE privi di stabile organizzazione nell’UE che spediscono / trasportano beni a partire dall’Italia;

“IOSS” riservato ai soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia, extraUE con una stabile organizzazione in Italia ed extraUE privi di stabile organizzazione nell’UE.

L’adesione ai predetti regimi consente di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE, evitando così l’identificazione in ogni Stato UE “di consumo”, con la presentazione di una specifica dichiarazione trimestrale e l'effettuazione di un unico versamento dell'IVA dovuta su tutte le operazioni in esame.

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Infine ricordiamo che i soggetti passivi stabiliti in Italia possono registrarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate per svolgere le funzioni di intermediario IOSS.

La notifica degli atti scaduti lo scorso anno

In questo breve articolo viene esaminato il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri di notifica, validi dal 01.03.2021 e fino al 22.02.2022, per gli atti impositivi e comunicazioni emessi nel corso del 2020 ma non notificati per l’emergenza sanitaria.

L’articolo 157 DL. 34/2020 prevedeva che gli atti impositivi come gli avvisi di accertamento, contestazione, irrogazione e liquidazione delle sanzioni, per i quali i termini di decadenza scadevano nel periodo 08.03.2020 - 31.12.2020, dovevano essere emessi entro lo scorso 31 dicembre. La notifica di questi atti tuttavia, può avvenire dal 01.03.2021 e fino al 28.02.2022, con esclusione dei casi di indifferibilità e urgenza o per perfezionare alcuni adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Per poter verificare la correttezza del differimento dell’emissione, occorre fare riferimento alla data in cui l’atto è stato elaborato dai sistemi informativi dell’Amministrazione Finanziaria.

Con il provvedimento in questione, nulla viene detto in merito alle modalità con cui gli atti vengono emessi e per questo motivo è necessario fare riferimento alla precedente circolare n. 25/E/2020 dello scorso agosto, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. La circolare aveva inizialmente stabilito che gli atti emessi entro il 31.12.2020 dovevano essere notificati entro il 2021, con esclusione dei casi urgenti, senza però stabilirne la programmazione.

Nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate veniva comunque fatta la distinzione tra due tipologie di atti. Nella prima tipologia rientrano gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti d’imposta, avvisi di rettifica e liquidazione. Considerando che i termini di notifica di questi atti scadevano tra l’08.03.2020 e il 31.12.2020, essi dovevano essere emessi entro la fine

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dell’anno e essere recapitati seguendo l’ordine cronologico di emissione, salvo i consueti casi di indifferibilità e urgenza.

Nella seconda tipologia sono invece compresi i seguenti atti:

 Comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatici in materie di imposte sui redditi (art. 36 bis DPR 600/73);

 Comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli formali in materie di imposte sui redditi (art. 36 ter DPR 600/73);

 Comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatici in materia di Iva (art. 54 bis DPR 633/72);

 Invito all’adempimento in caso di irregolarità nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21 bis DL. 78/2010);

 Atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica (art. 23 DL.

98/2011);

 Atti di accertamento delle tasse automobilistiche (TU 39/53 a art. 5 DL. 953/82);

 Atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari (art. 21 Tariffa all. DPR 641/72).

Per la notifica di questi atti, occorre considerare anche gli invii delle comunicazioni e della messa a disposizione degli inviti elaborati anche dopo il 31.12.2020.

Tornando alla Circolare n. 25/E del 20.08.2020 e in merito alle modalità di emissione degli atti, l’Agenzia aveva chiarito che questi dovevano essere sottoscritti tramite firma digitale da un responsabile o da un suo delegato ed essere identificabili attraverso un numero di protocollo.

Nello specifico, attraverso la firma digitale viene garantita l’integrità e la non modificabilità del documento mentre con l’attribuzione di un numero di protocollo si indica che quell’atto è stato emanato da una pubblica amministrazione, oltre ad attribuire al documento una data certa e opponibile ai terzi. Riassumendo, sono considerati validamente emessi entro il 31.12.2020 gli atti che risultano avere firma e numero di protocollo.

Per concludere si analizza il caso degli avvisi bonari. Il succitato provvedimento ha regolamentato gli atti emanati entro il 31 dicembre e per questo motivo vi rientrano anche

(15)

le comunicazioni relative al periodo d’imposta 2017. In merito a questi atti, l’articolo 5 DL.

41/2021 prevede la possibilità di versare in maniera agevolata gli importi, senza corrispondere le sanzioni, per quei soggetti che hanno registrato un calo del volume d’affari sulla base delle dichiarazioni precedentemente presentate.

L’Approfondimento

Novità modello Redditi 2021 PF – prima parte

PREMESSA

Come ogni anno, con il presente intervento vogliamo valutare le principali novità del modello REDDITI 2021 PF che, come al solito, sono incluse nelle istruzioni, suddivise in tre fascicoli, messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Considerata l’ampiezza dell’argomento, l’approfondimento verrà suddiviso in due articoli.

Questa settimana focalizzeremo l’attenzione sul “Fascicolo 1”, mentre nel prossimo numero del “Quaderno Settimanale”, ci soffermeremo sul “Fascicolo 2” e sul “Fascicolo 3”.

In prima approssimazione possiamo già notare come i termini di presentazione della dichiarazione e dei versamenti delle imposte non siano modificati rispetto quelli dello scorso anno, infatti:

OPERAZIONE TERMINE DI SCADENZA

Versamento imposte 30/06/2021

30/07/2021 con maggiorazione dello 0,4%

Invio telematico 30/11/2021 (cfr. art 4-bis co.2 lett a) DL 34/19)

30/06/2021 in caso di consegna del modello cartaceo c/o posta*

Rispetto tale ultima possibilità (presentazione diretta da parte del contribuente) si ricorda che l’opzione è esercitabile solo da chi:

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 pur possedendo redditi dichiarabili con il mod. 730, non può presentare il mod. 730;

 pur potendo presentare il mod. 730, deve dichiarare alcuni redditi / comunicare dati utilizzando i quadri RM, RT, RW del mod. REDDITI PF;

 deve presentare la dichiarazione per conto di un soggetto deceduto.

Ma entriamo nel dettaglio delle novità.

FRONTESPIZIO

Come premesso, contestualmente all’approvazione del mod. REDDITI 2021 PF, sono state pubblicate – con Provvedimento 29.1.2021 - le relative istruzioni all’interno nelle quali, fra l’altro, sono contenute le novità introdotte nel frontespizio.

In particolare:

 nella Sezione “Tipo dichiarazione” è stato inserito un nuovo campo “Dichiarazione integrativa errori contabili” da barrare qualora si presenti una dichiarazione integrativa a favore “ultrannuale” (per quest’anno modello redditi pf 2019 e precedenti) per correggere errori contabili di competenza.

L’opzione consentirà di utilizzare immediatamente, ovviamente trascorsi 10 gg dalla presentazione della dichiarazione, il credito risultante dalla medesima.

 Nel campo “Eventi eccezionali” sono stati ridotti i codici; ad oggi ce ne solo solamente due:

COD. DESCRIZIONE

1

Contribuenti vittime di richieste estorsive e dell’usura per le quali l’art. 20, comma 2, Legge n.

44/99 ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale

15 Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali

Opportuno evidenziare da subito che, con riferimento ai contribuenti che hanno fruito della sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza COVID-19, sarà necessario compilare il rigo RS 480:

(17)

Nel dettaglio, in colonna 1, andrà inserito uno dei seguenti codici:

COD. DESCRIZIONE

2 Residenti / con sede legale - operativa nei Comuni di cui al DPCM 23.2.2020

3 Soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 400.000 di cui al DL n. 23/2020 10 Proroga al 10.12.2020 degli acconti sui redditi di cui all’art. 13-quinquies, DL n. 137/2020

11 Proroga al 30.4.2021 degli acconti per soggetti ISA di cui al DL n. 104/2020 e DL n. 137/2020

 Nella sezione “Dati del contribuente” sono stati inseriti due nuovi campi:

a. “Codice Stato estero” che devono compilare solo i contribuenti c.d. “impatriati” che, in quanto tali, fruiscono delle agevolazioni sui relativi redditi (individuate con gli specifici codici nel quadro RC) e per i quali va indicato il codice dello Stato di residenza fino al rientro / trasferimento in Italia;

b. “Cessazione attività” che barrerà il contribuente al fine di dedurre integralmente le perdite a seguito della cessazione dell’attività.

QUADRO RA - TERRENI

Non si evidenziano novità rispetto il precedente modello valendo, anche per il 2020, l’esenzione IRPEF per il reddito agrario e domenicale di coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola (art. 1, co.183, L. n. 160/2019 – Legge di bilancio 2020)

QUADRO RB - FABBRICATI

Anche in questo caso, dal punto di vista strutturale, non si evidenziano variazioni rispetto al modello dello scorso anno; giova comunque ricordare sul punto che, in virtù della modifica apportata dal DL 34/2019 all’art. 26 TUIR, per i soli contratti ad uso abitativo

(18)

stipulati a partire dal 01/01/2020, i canoni di locazione non percepiti non concorrono a formare il reddito.

Condizione necessaria per il verificarsi di tale evenienza è che la mancata percezione sia comprovata, alternativamente, dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento inoltrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i contratti antecedenti tali date valgono le vecchie regole; di conseguenza il codice “4”

in col. 7 “Casi particolari” dovrà essere utilizzato in presenza di canoni di locazione non percepiti, e solo in presenza di:

a) procedimento di convalida di sfratto per morosità concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (contratti stipulati prima del 2020);

b) ingiunzione di pagamento o intimazione di sfratto per morosità emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (contratti stipulati nel 2020).

QUADRO RC – LAVORO DIPENDENTE

In tale quadro sono diverse le novità:

1. Sezione I - “Casi particolari”: premesso che tale campo va compilato solo nei casi in cui il datore di lavoro non abbia riconosciuto l’agevolazione spettante al lavoratore c.d. “impatriato” e il contribuente intenda fruirne in dichiarazione dei redditi, e fatta salva la necessità di compilare il nuovo campo “Codice Stato estero”

presente nel Frontespizio, di cui si è dato menzione nel precedente paragrafo, occorre evidenziare l’aggiornamento dei codici da inserire in colonna 1 al fine di gestire i diversi benefici reddituali (esenzioni), che nel tempo sono stati oggetto di intervento legislativo:

COD. DESCRIZIONE AGEVOLAZIONE

2

Docenti e ricercatori, non occasionalmente residenti all’estero, che hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi e vengono a svolgere la loro attività in Italia, divenendo fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (art. 44, comma 1, DL n. 78/2010, modificato dall’art. 1, comma 149, Legge n. 232/2016).

I redditi di lavoro dipendente concorrono al reddito complessivo nella misura del 10% nell’anno in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei 3 anni successivi.

4 Lavoratori impatriati rientrati in Italia dall’estero al ricorrere I redditi di lavoro dipendente

(19)

dei requisiti previsti dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e dall’art.

1, commi 150 e 151, Legge n. 232/2016.

concorrono al reddito complessivo nella misura del 50%.

6* Lavoratori impatriati di cui all’art. 16, comma 1, D.Lgs. n.

147/2015

I redditi di lavoro dipendente concorrono al reddito complessivo nella misura del 30%.

8*

Lavoratori impatriati di cui all’art. 16, comma 5-bis, D.Lgs. n.

147/2015 che hanno trasferito la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia

I redditi di lavoro dipendente concorrono al reddito complessivo nella misura del 10%.

9*

Lavoratori impatriati rientrati in Italia dall’estero di cui al comma 5-quater dell’art. 16 D.Lgs. n. 147/2015 con la qualifica di sportivo professionista.

I redditi di lavoro dipendente concorrono al reddito complessivo nella misura del 50%. In tal caso è richiesto un contributo dello 0,5% sulla base imponibile

12 Il beneficio di cui al codice “9” è stato riconosciuto dal datore di lavoro. In tal caso il punto 462 della CU 2021 è compilato con il codice “11”.

* provvedimenti agevolativi in attesa di apposito decreto attuativo

Nelle colonne 5 e 6 del rigo RC14, di seguito evidenziate, andranno poi inseriti i seguenti importi:

COL. DATO DA INSERIRE NOTE

5

Ammontare delle somme che non concorrono a formare il reddito imponibile in quanto risulta applicabile l’“Esenzione per docenti e ricercatori”

impatriati (90%).

Se il sostituto d’imposta ha già riconosciuto tale esenzione, nella CU 2021 al punto 462 è riportato il codice

“1” e al punto 463 è riportato il relativo importo.

Se il sostituto d’imposta non ha applicato tale esenzione e il contribuente intende fruirne in dichiarazione dei redditi, va fatto riferimento agli importi riportati nelle Annotazione della CU 2021 con il codice “BC”.

Se tali informazioni non sono riportate nella CU 2021 è comunque possibile indicare la quota di reddito di lavoro dipendente che, in quanto esente, non è stata riportata nei righi da RC1 a RC3.

(20)

6

Ammontare delle somme che non concorrono a formare il reddito imponibile in quanto ricorre una delle fattispecie per le quali è prevista l’“Esenzione impatriati”.

Se il sostituto d’imposta ha già riconosciuto tale esenzione, nella CU 2021 al punto 462 è riportato il codice

“5” / “9” / “10” / “11” (a seconda dell’esenzione fruita) e al punto 463 è riportato il relativo importo.

Se il sostituto d’imposta non ha applicato tale esenzione e il contribuente intende fruirne in dichiarazione dei redditi, va fatto riferimento agli importi riportati nelle Annotazione della CU 2021 con il codice “BD” / “CQ” / “CR” / “CS” (a seconda dell’esenzione fruibile).

Se tali informazioni non sono riportate nella CU 2021 è comunque possibile indicare la quota di reddito di lavoro dipendente che, in quanto esente, non è stata riportata nei righi da RC1 a RC3.

2. Sezione V - “Riduzione pressione fiscale”: tale sezione è stata revisionata al fine di consentire la gestione:

a. del c.d. “bonus IRPEF” (in vigore fino al 30.6.2020),

b. del nuovo “trattamento integrativo” / nuova “ulteriore detrazione” (in vigore dall’1.7.2020).

Dal punto di vista tecnico si tratta di compilare i campi da 1 a 4 di rigo RC14 al fine di recepire le misure adottate con il DL n. 3/2020 ed indicare l’ammontare del bonus effettivamente percepito.

Sul punto si ricorda infatti che, il citato DL 3 rubricato “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, a partire dal 1° luglio 2020:

ha soppresso il c.d. “bonus IRPEF” (€ 960 annui per i soggetti con reddito fino a

€ 24.600, con decremento progressivo fino al completo azzeramento per i redditi almeno pari a € 26.600);

 ha introdotto un nuovo “trattamento integrativo” differenziato a seconda della soglia di reddito; nel dettaglio l’integrazione spetta:

a. ai contribuenti con reddito complessivo fino a € 28.000, nella misura di € 600 per il periodo 1.7 - 31.12.2020 e di € 1.200 annui dal 2021;

b. ai soggetti, con reddito complessivo compreso fra € 28.001 e € 40.000, nella misura di € 600 se il reddito complessivo è pari a € 28.001 con riduzione

(21)

progressiva fino al completo azzeramento in caso di reddito complessivo almeno pari a € 40.000.

bene precisare che nell’ammontare complessivo del reddito devono essere ricompresi anche i redditi esenti dei c.d. “impatriati”, compresi i docenti / ricercatori, che devono essere esposti, come abbiamo visto poc’anzi, nelle col. 5 e 6 di rigo RC14.

Praticamente il rigo RC14 deve essere così compilato:

COL. CODICE DESCRIZIONE

1

1 Il datore di lavoro ha riconosciuto la spettanza del c.d. “bonus IRPEF” e lo ha erogato tutto / in parte (punto 392, CU 2021)

2 Il datore di lavoro non ha riconosciuto il c.d. “bonus IRPEF” ovvero lo ha riconosciuto ma non lo ha erogato, nemmeno in parte (punto 393, CU 2021).

2 - Ammontare del c.d. “bonus IRPEF” erogato dal datore di lavoro (punto 392, CU 2021)*

3

1

Il datore di lavoro ha riconosciuto la spettanza del c.d. “trattamento integrativo” e lo ha erogato tutto / in parte (punto 401, CU 2021).

2

Il datore di lavoro non ha riconosciuto il c.d. “trattamento integrativo” ovvero lo ha riconosciuto ma non lo ha erogato, nemmeno in parte (punto 402, CU 2020).

4 - Ammontare del c.d. “trattamento integrativo” erogato dal datore di lavoro (punto 401, CU 2021)*

*Da compilare solo se riportato il codice 1 nella colonna precedente

Onde evitare situazioni eccessivamente penalizzanti a carico dei contribuenti che hanno subìto una riduzione del reddito, e quindi dell’imposta lorda, a causa dell’emergenza COVID-19, è stata prevista una “clausola di salvaguardia per fruizione “bonus IRPEF”

/ “trattamento integrativo”, in virtù della quale entrambe le agevolazioni rilevano anche qualora la detrazione spettante per tali redditi dovesse risultare superiore all’imposta lorda calcolata sui soli redditi da lavoro dipendente, in ragione delle misure di sostegno introdotte dagli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25, DL n. 18/2020.

Per questo motivo, sempre nell’ambito del rigo RC14 sono state previste le nuove colonne 7, 8 e 9.

(22)

COL. DESCRIZIONE

7

La casella va barrata se risulta barrata la casella del punto 478 della CU 2021 per indicare che nel corso del 2020 si è fruito dell’integrazione salariale, dei congedi parentali e della cassa integrazione in deroga di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25, DL n. 18/2020

8 Importo del solo reddito da lavoro dipendente effettivamente percepito nel 2020 (punto 479 della CU 2021).

9 Importo della retribuzione contrattuale e degli altri redditi assimilati che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza COVID-19 (punto 480 della CU 2021).

Infine, l’ammontare dell’ulteriore detrazione è determinato in base ai valori esposti a rigo RN7, col. 5.

Nel dettaglio il calcolo deve essere eseguito assumendo a base di calcolo il seguente rapporto:

FASCIA DI REDDITO CALCOLO

da € 28.000 a € 35.000 X = 480 + (120 x (35.000 - reddito complessivo) / 7.000) da € 35.000 a € 40.000 X = 480 x (40.000 - reddito complessivo) / 5.000

La necessità di distinguere il periodo cui fa riferimento il reddito di lavoro dipendente ha inevitabilmente comportato la modifica del rigo RC6 “Periodo di lavoro”.

Nel dettaglio sono stati inseriti due nuovi campi:

“I Semestre” e “II Semestre” nei quali va indicato il numero di giorni del semestre relativi al reddito di lavoro dipendente riportato nei campi precedenti (cfr. punto 13 / 14 della CU 2021).

(23)

Da ricordare infine che, come precisato dall’AdE (cfr. Circ. 29/E 14/12/2020), quando il rapporto di lavoro è durato per l’intero anno, nel primo semestre andranno indicati 181 giorni e nel secondo 184.

3. Soggetti residenti a Campione d’Italia: le novità introdotte dall’art. 1, commi 573 e 574, Legge n. 160/2019 e dall’art. 129-bis, DL n. 34/2020, consentono a questi contribuenti la riduzione, nella misura del 50% e a partire dal 2020, delle imposte dovute su:

a. redditi diversi da quelli d’impresa delle Pf iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia;

b. redditi d’impresa di imprese individuali / società di persone / società ed enti di cui all’art. 73, TUIR, iscritte alla CCIAA di Como con sede operativa / unità locale a Campione d’Italia.

L’agevolazione deve essere indicata con codice “5” in colonna 4 - “Altri dati” dei righi da RC1 a RC3.

Da ultimo si ricorda che, per i medesimi soggetti, sono stati previsti appositi righi (RP90 e RP91), nella Sezione II – “Ulteriori dati” - ovviamente del quadro RP, in cui devono essere indicati i redditi prodotti (in valuta) per consentire l’applicazione delle relative agevolazioni.

QUADRI CR – CREDITI D’IMPOSTA

Come prevedibile, nel quadro CR “Crediti d’imposta” sono stati inseriti nuovi codici e colonne al fine di poter gestire i nuovi crediti d’imposta riconosciuti per il 2020.

Per quanto riguarda i codici, infatti, in colonna 1 si potranno infatti inserire:

CODICE DESCRIZIONE

5

Credito d’imposta (max € 750) per acquisto monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, con spese sostenute dall’1.8 al 31.12.2020, se contestualmente all’acquisto del veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, è rottamata un’autovettura. Tale credito va utilizzato entro 3 anni a decorrere dal 2020.

(24)

6 Credito d’imposta riscatto alloggi sociali imputato per trasparenza al socio dalla società di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 47/2014.

Per ciò che concerne la struttura del rigo si evidenzia l’introduzione delle colonne 3 e 4,

“Residuo 2019” e “Rata 2019”, che riguardano esclusivamente il credito per il c.d. “sport bonus” non utilizzato così come risultante nel quadro RN del mod. REDDITI 2020 (righi RN32 e RN47).

QUADRO RP – ONERI E SPESE

Diverse le novità anche in questo quadro, poiché diverse sono le novità introdotte fra il 2019 ed il 2020 in tema di detraibilità delle spese. Nel dettaglio:

 TRACCIABILITÀ PAGAMENTI SPESE DETRAIBILI AL 19%

A partire dal 2020, per la detrazione del 19% sugli oneri indicati nell’art. 15, TUIR e in altre disposizioni, è necessario sostenere la spesa mediante metodi di pagamento “tracciabili”.

La prescrizione si applica su qualsiasi fattispecie, ad eccezione delle spese sostenute per:

 l’acquisto di medicinali e dispositivi medici;

 prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

Spetta al contribuente fornire prova dell’avvenuto pagamento con metodi “tracciabili”

(ricevuta del bancomat, estratto conto carta di credito, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA).

Da evidenziare che sul punto l’AdE, tramite l’interpello 431 del 02/10/2020, ha chiarito che in assenza della prova cartacea è ammissibile anche solo l’annotazione sulla fattura / ricevuta fiscale / documento commerciale, da parte del prestatore d’opera, che il pagamento è avvenuto con detta modalità.

 RIMODULAZIONE DETRAZIONE IN BASE AL REDDITO COMPLESSIVO

A partire dal 2020, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co.629, L.160/2019), i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 120.000, vedranno ridursi le detrazioni spettanti per alcuni degli oneri di cui all’art. 15 TUIR (vedi tabella seguente), fino al loro completo azzeramento qualora il reddito complessivo risulti pari o superiore a €. 240.000.

(25)

Tecnicamente la detrazione in questione, in presenza di un reddito superiore a €. 120.000, spetta nella seguente misura:

X= (€. 240.0000 – reddito complessivo) /€ 120.000

 SEZIONE I - “ALTRE SPESE DETRAIBILI”

Rispetto le “Altre spese detraibili” inserite nella sezione I del quadro RP si elencano le seguenti novità:

 spese veterinarie: per tali spese, da esporre nei righi da RP8 a RP13 con il codice

“29”, il massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è aumentato a 500,00 €.

(in precedenza 387,94), ferma restando la franchigia di € 129,11;

 per le erogazioni in denaro e in natura volte a sostenere il contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19 effettuate in favore di Stato / Regioni / Enti locali territoriali / Enti e Istituzioni pubbliche / Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro / Enti religiosi civilmente riconosciuti, è prevista una detrazione del 30% su un importo massimo di € 100.000. Tale dato deve essere indicato nei righi da RP8 a RP13 utilizzando il nuovo codice “72”;

(26)

 stipula assicurazione avente ad oggetto il rischio di eventi calamitosi contestuale ad intervento sismabonus (110%): tale spesa, se la detrazione del 110% spettante per l’intervento antisismico è stata ceduta ad un’impresa di assicurazione, è detraibile al 90%. Per tale fattispecie è istituito il nuovo codice “81” da indicare nei righi da RP8 a RP13.

 SEZIONE III-A

Tre sono le novità introdotte in tale sezione. La prima consente di gestire le novità introdotte in tema di interventi di recupero edilizio, da esporre nei righi da RP41 a RP47 della Sezione III-A; a tal fine sono stati introdotti i seguenti nuovi codici da indicare in colonna 2 “Tipologia”:

CODICE DESCRIZIONE

15 Interventi rientranti nel c.d. “bonus facciate” ad esclusione di quelli influenti dal punto di vista termico (da indicare nella Sezione IV).

16 Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica se intervento “trainato” per il quale è fruibile la detrazione del 110%.

17 Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fotovoltaici

18 Condomìni che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’art. 42-bis, DL n.

162/2019, per le spese sostenute dall’1.7.2020 per impianti a fonte rinnovabile, per la quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW (cod. 18) e per per la quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW (cod. 19)

19

La seconda consente, in colonna sei, di annotare le maggiorazioni spettanti per gli interventi sismabonus (codici da 5 a 11) eseguiti su fabbricati danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016 e dal sisma Abruzzo 2009 nei Comuni di cui agli elenchi allegati al DL n. 189/2016 e al DL n. 39/2009, nonché nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Si ricorda che l’art.

57-bis del DL 104/2020 ha maggiorato, per tali fattispecie, il limite di spesa massima agevolabile del 50%.

(27)

L’ultima novità riguarda l’introduzione della nuova colonna 7 “110%” che va barrata per indicare la fruizione della nuova detrazione del 110% spettante per l’effettuazione di interventi “trainati”.

 SEZIONE III-C

In tal sezione è stato modificato il rigo RP56 al fine di consentire l’esposizione delle spese relative all’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici per le quali è possibile fruire alternativamente:

 della detrazione del 50%

 del 110% se intervento “trainato”.

Nel dettaglio si dovranno utilizzare i seguenti codici:

CODICE DESCRIZIONE

2 Acquisto e posa in opera di strutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, con detrazione del 50% sulla spesa massima di € 3.000, da ripartire in 10 rate annuali

3*

Acquisto e posa in opera di strutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica con detrazione del 110% in qualità di intervento “trainato” (eseguito congiuntamente ad un intervento “trainante” con detrazione del 110% - codici “30”, “31”, “32” e “33” della Sezione IV).

* Solo per spese sostenute dall’1.7.2020

In tale ambito, una fattispecie certamente particolare è rappresenta dall’evenienza che le spese oggetto della detrazione in questione siano sostenute da una società trasparente (artt. 5 e 116, TUIR) di cui il dichiarante è socio. In tal caso:

a) in col. 5 va indicato il codice fiscale della società partecipata;

b) in col. 7 va indicato l’anno di sostenimento della spesa da parte della società partecipata;

c) in col. 8 va indicato l’importo della spesa, nel limite massimo di € 3.000, sostenuta dalla società partecipata nell’anno indicato in col. 7, per la quota attribuita al dichiarante.

In caso di più partecipate, va compilato un modulo per ciascuna società, compilando esclusivamente le colonne 5, 6, 7, 8 e 9.

(28)

 SEZIONE IV

Due sono le modifiche apportate alla Sezione IV al fine di gestire gli interventi rientranti nel c.d. “bonus facciate” che rientrano nell’ambito di interventi di riqualificazione energetica e consentono la detrazione per gli interventi di building automation, rispetto i quali è stato fissato il nuovo limite di spesa di € 15.000 e la nuova detrazione del 110%.

Sono in primo luogo stati istituiti nuovi codici da indicare in col. 1 “Tipo intervento” dei righi da RP61 a RP64.

CODICE DESCRIZIONE

15 Interventi rientranti nel c.d. “bonus facciate” influenti dal punto di vista termico o che interessano più del 10% dell’intonaco

16

Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento / climatizzazione, a cui si applica il limite di detrazione di € 15.000, applicabile agli interventi iniziati dal 6.10.2020.

30 Interventi di isolamento termico sull’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25%

effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari.

31 Interventi di isolamento termico sull’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25%

effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini.

32

Interventi su parti comuni degli edifici per sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura acqua calda sanitaria, a condensazione o a pompe di calore. Per i Comuni montani (esclusi dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043) allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti.

33

Interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda.

Secondariamente sono state introdotte 12 nuove colonne:

1. colonna 6 “110%”: da barrare per indicare la fruizione della nuova detrazione del 110% per le spese sostenute dall’1.7.2020, per un intervento “trainato”;

(29)

2. colonna 9 “Maggiorazione sisma”: da barrare in presenza di interventi rientranti nel c.d. “Sisma bonus” (codici da 5 a 11) eseguiti su fabbricati danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016 e dal sisma Abruzzo 2009 per i quali, di conseguenza, il contribuente fruisce del limite di spesa massima agevolabile maggiorato del 50%.

 SEZIONE VII

All’interno della Sezione VII si evidenzia l’introduzione, nel rigo RP83 “Altre detrazioni”, di 2 nuovi codici che consentono la gestione della detrazione del 20% connessa al c.d.

“bonus vacanze”.

CODICE DESCRIZIONE

3 Spetta la detrazione pari al 20% dell’importo riconosciuto al proprio nucleo familiare a titolo di

“bonus vacanze” ovvero dell’importo pagato, se inferiore

4

È stato utilizzato, totalmente o parzialmente, un “bonus vacanze” non spettante sotto forma di sconto al pagamento del soggiorno. La compilazione di rigo RP83 con tale codice consente all’Erario di “recuperare” il corrispondente credito d’imposta.

DESTINAZIONE 8 – 5 – 2 PER MILLE

L’art. 97-bis, DL n. 104/2020 consente, da quest’anno, di destinare il 2‰ dell’IRPEF anche a favore delle associazioni culturali iscritte nell’apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; tuttavia, al momento, non vi sono ancora specifiche istruzioni per l’esercizio dell’opzione in questione.

(30)

L’Approfondimento

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche – le novità

PREMESSA

Con l’introduzione dell’articolo 1, D.M. 4 dicembre 2020, è stato riformulato l’articolo 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014, con riferimento ai nuovi termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Nella generalità dei casi, l’imposta di bollo sostituisce l’imposta sul valore aggiunto, ovvero si applica alle operazioni di vendita che non scontano l’IVA. Tipica la fattispecie delle operazioni in esenzione IVA oppure delle operazioni, relative alle prestazioni di servizi, che mancano del requisito della territorialità.

La nuova disciplina dettata dal D.M. 4 dicembre 2020, reca delle novità in tema di versamento dell’imposta e mira ad agevolare una vasta platea di contribuenti “minori” che liquidano un ammontare d’imposta, nei primi 2 trimestri dell’anno, non superiore a 250 Euro, consentendo loro di effettuare un unico versamento entro il 30 novembre di ogni anno, assieme all’imposta del 3’ trimestre.

L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE E CARTACEE

Come ben sappiamo, l’imposta di bollo si applica sia alle fatture cartacee sia alle fatture elettroniche che riportano operazioni attive effettuate ai sensi dei seguenti articoli:

 Articoli 2, 3, 4, 5, 13, comma 5, D.P.R. 633/72 (mancanza del requisito soggettivo e oggettivo);

 Articolo 26, D.P.R. 633/72 (note di debito e di credito);

 Articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/72 (mancanza del requisito territoriale);

 Articolo 15, D.P.R. 633/72 (operazioni escluse IVA);

 Articolo 8, comma 1, lett. c) (operazioni con dichiarazione d’intento);

 Articolo 8/bis, D.P.R. 633/72 (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione);

 Articolo 10, D.P.R. 633/72 (operazioni esenti);

(31)

 Articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014 (operazioni in regime forfetario);

 D.L. 98/2011 (operazioni in regime dei minimi);

 Articolo 72, D.P.R. 633/72 (operazioni con sedi diplomatiche e basi NATO);

 Articolo 9, D.P.R. 633/72 (solo operazioni non riferite all’esportazione diretta di beni).

I NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO

Come premesso, con l’introduzione dell’articolo 1, D.M. 4 dicembre 2020, è stato riformulato l’articolo 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014, con riferimento ai nuovi termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Se, fino al 31.12.2020, il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare doveva essere effettuato entro il 20’ giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, dal 01.01.2021 è stato previsto che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche venga versata:

 relativamente al primo, terzo e quarto trimestre, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;

 relativamente al secondo trimestre, entro il 30 settembre, ovvero entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al trimestre di riferimento; termine che, di fatto, recepisce la sospensione feriale dei termini dando, così, maggior tempo ai contribuenti per il versamento dell’imposta;

 relativamente al 4’ trimestre, entro il 28 febbraio dell’anno successivo al trimestre di riferimento (ovvero entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al 4 trimestre).

Tuttavia, sono state poste alcune agevolazioni in termini di modalità di versamento che si basano sulla quantificazione dell’imposta, ovvero:

 coloro i quali liquidano un’imposta di bollo, nel 1’ trimestre, non superiore a 250 Euro, possono effettuare il pagamento, in luogo della scadenza ordinaria, entro il 30 settembre, assieme al quello relativo all’imposta liquidata per il 2’ trimestre;

 coloro i quali liquidano un’imposta di bollo, nel 1’ e 2’ trimestre, non superiore a 250 Euro, possono effettuare il pagamento, in luogo della scadenza del 30 settembre,

(32)

entro il 30 novembre, assieme a quello relativo all’imposta liquidata per il 3’

trimestre.

In buona sostanza, i contribuenti che liquidano, per i primi tre trimestri dell’anno, un’imposta di bollo non superiore a 250 Euro, possono effettuare un unico pagamento entro e non oltre il 30 novembre, termine per il versamento dell’imposta di bollo del terzo trimestre. Di seguito, una esemplificazione.

Periodo di riferimento Termine di versamento

1° trimestre 2021

A) 31 maggio 2021, se l’ammontare dell’imposta di bollo

complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 1’

trimestre dell’anno è superiore a 250 Euro;

B) 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta di bollo

complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 1’

trimestre dell’anno non è superiore a 250 Euro

2° trimestre

A) 30 settembre 2021, se

l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno è superiore a 250 Euro;

B) 30 novembre 2021, se

l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 1’

e 2’ trimestre dell’anno non è superiore a 250 Euro

(33)

3° trimestre

30 novembre 2021, che coincide anche con il termine di versamento dell’imposta di bollo dovuta nei primi 2 trimestri dell’anno, qualora la stessa non sia superiore a 250 Euro

4° trimestre 28 febbraio 2022

L’INTEGRAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO

A partire dalle fatture emesse dal 1’ gennaio 2020, qualora un contribuente si fosse dimenticato di integrare una o più fatture mediante applicazione dell’imposta di bollo, il Legislatore aveva previsto, ai sensi dell’articolo 12-novies, D.L. 34/2019, che detta dimenticanza venisse colmata dall’ Agenzia delle Entrate, mediante un’integrazione diretta in fattura dell’imposta. Tuttavia, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, detta funzionalità telematica è stata rinviata alle fatture emesse a partire dal 01.01.2021.

Tale procedura permetterà al contribuente di ottenere una diretta integrazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’imposta di bollo sulle fatture in cui la stessa non è stata applicata permettendo, così, al contribuente medesimo, di avere un diretto riscontro sull’importo da pagare e da segnalare correttamente in contabilità.

Di fatto, l’articolo 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014, nel testo modificato dall’articolo 1, comma 1, D.M. 5 dicembre 2020, prevede che, per le fatture elettroniche inviate attraverso lo SDI, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta dovuta, mettendo l’informazione a disposizione del contribuente, o dell’intermediario delegato, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Come stabilito dal provvedimento n. 34958 del 4 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate predispone due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite lo SDI che:

 riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (Elenco A, non modificabile);

(34)

 non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali tale obbligo è dovuto (Elenco B, modificabile).

Ecco che gli elenchi sono resi disponibili al contribuente, o al suo intermediario delegato mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, entro il 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

Sempre con riferimento al provvedimento n. 34958/2021, le fatture riportate dall’Agenzia delle Entrate nell’Elenco B, per le quali non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, possono essere modificate spuntando gli estremi delle singole fatture. Infatti, il contribuente, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione a una o più fatture integrate dall’Agenzia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati. Per le fatture elettroniche inviate tramite lo SDI nel secondo trimestre solare dell'anno, il contribuente, o l’intermediario delegato, può procedere alla variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.

Le modifiche all’Elenco B possono essere effettuate dal contribuente, direttamente o tramite intermediario delegato:

 in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l’elenco delle fatture elettroniche selezionate dall’Agenzia delle entrate;

 in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file XML dell’Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 34958/2021.

L’Elenco B può essere modificato più volte entro i termini stabiliti, ma solo l’ultima modifica elaborata è utilizzata dall’Agenzia delle entrate per il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento. In assenza di variazioni da parte del contribuente, s’intendono confermate le integrazioni effettuate.

Riferimenti

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