Testo della Commissione Emendamento
I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le strategie territoriali di cui all'articolo [23] del regolamento (UE) [nuovo CPR], con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente, con i PNEC e con il pilastro europeo dei diritti sociali.
I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le strategie territoriali di cui all'articolo [23] del regolamento (UE) [nuovo CPR], con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente, con i PNEC e con il pilastro europeo dei diritti sociali, con gli impegni dell'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi per limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Emendamento 73
Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2
AD\1208064IT.docx 43/51 PE650.729v03-00
IT
Testo della Commissione Emendamento
2. Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target
intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi. I target finali non sono soggetti a revisione una volta che una richiesta di modifica del programma, presentata a norma dell'articolo [14, paragrafo 2),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sia stata approvata dalla Commissione.
2. Per gli indicatori di output, che dovrebbero includere gli indicatori di sostenibilità stabiliti nel regolamento (UE) 2019/2088, i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi. I target finali non sono soggetti a revisione una volta che una richiesta di modifica del programma, presentata a norma dell'articolo [14, paragrafo 2),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sia stata approvata dalla Commissione.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
2 bis. La Commissione istituisce una piattaforma per la transizione giusta per consentire lo scambio delle migliori pratiche in tutte le regioni e i settori interessati. I dettagli del funzionamento di tale piattaforma, compresi i suoi
meccanismi relativi all'adesione, al bilancio e alla governance, sono adottati mediante un atto di esecuzione.
Emendamento 75
Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1
Testo della Commissione Emendamento
La Commissione, se sulla base dell'esame della relazione finale in materia di
performance del programma conclude che non è stato raggiunto almeno il 65 % del target finale stabilito per uno o più indicatori di output o di risultato per le risorse del Fondo, può operare rettifiche
La Commissione, se sulla base dell'esame della relazione finale in materia di
performance del programma conclude che non è stato raggiunto almeno il 75 % del target finale stabilito per uno o più indicatori di output o di risultato per le risorse del Fondo, opera rettifiche
PE650.729v03-00 44/51 AD\1208064IT.docx
IT
finanziarie a norma dell'articolo [98] del regolamento (UE) [nuovo CPR] riducendo il sostegno del Fondo alla priorità in questione per rispecchiare l'effettivo conseguimento.
finanziarie a norma dell'articolo [98] del regolamento (UE) [nuovo CPR] riducendo il sostegno del Fondo alla priorità in questione per rispecchiare l'effettivo conseguimento.
Emendamento 76
Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2
Testo della Commissione Emendamento
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo
indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e
all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].
Emendamento 77
Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3
Testo della Commissione Emendamento
3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3. La delega di potere di cui
all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in
qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 78
Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6
AD\1208064IT.docx 45/51 PE650.729v03-00
IT
Testo della Commissione Emendamento
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 79
Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
Articolo 10 bis